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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 20790/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t , letée le conclusioni del PG MARILIWARpRo ivit- re3\59 4ki4, N.1 (S;(\r- Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di concorso in devastazione e saccheggio, resistenza aggravata a pubblico ufficiale, istigazione a delinquere, commessi a margine della manifestazione indetta per protestare contro il cd. green pass, tenutasi a Roma il 9 ottobre 2021.

2. Il Tribunale ha posto in evidenza che [OSCURATO:PERSONA] fu, unitamente ad altri, alla testa del corteo che si mosse da Piazza del Popolo per raggiungere la sede della CGIL e prima ancora fu tra quelli che dal palco della manifestazione a piazza del Popolo incitarono la folla ad "assediare" e "prendere" la CGIL.

Giunto sul posto, [OSCURATO:PERSONA] svolse un chiaro ruolo di controllo, e in particolare si rivolse ad uno dei manifestanti, tra i più attivi nei tentativi di sfondamento del portone di ingresso della sede della CGIL, e gli segnalò che era stata già aperta la finestra.

Quindi, prima che le Forze dell'ordine riuscissero a bloccare i manifestanti all'interno dei locali, nel frattempo devastati, li richiamò fuori, proprio per evitare che ciò accadesse.

Egli, quindi, governò la protesta e ciò fin dall'avvio della manifestazione.

3. In ordine alle esigenze cautelari il Tribunale ha sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] è gravato da un precedente, per una condanna degli anni ottanta del secolo scorso per banda armata, associazione sovversiva e armi, seguita poi dalla riabilitazione concessa nel 2003; ha carichi pendenti per diffamazione, blocco stradale, riunione non autorizzata, manifestazione e radunata sediziosa.

Il ruolo primario assunto nella vicenda in esame e il chiaro profilo di leader danno conto del pericolo di reiterazione criminosa di fatti della stessa specie.

4. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Il dato di fatto non contestabile è che [OSCURATO:PERSONA] non ha preso parte agli accadimenti verificati il 9 ottobre scorso a Piazza del Popolo, non collaborò alla devastazione dei locali della CGIL, ma si adoperò, in accordo con le Forze dell'ordine, per la gestione della manifestazione che, poi, sfuggi di mano, e a quel punto [OSCURATO:PERSONA] fece in modo che i manifestanti uscissero dai locali della CGIL e non li devastassero.L'ordinanza impugnata ha travisato i fatti e con motivazione illogica ha ritenuto di poter inquadrare quanto riferibile a [OSCURATO:PERSONA] nell'area di rilevanza del cd. pericolo di reiterazione criminosa.

Ha dato peso al precedente penale di [OSCURATO:PERSONA] e non ha però considerato che questi ha ottenuto la riabilitazione e che questo fatto impedisce di formulare un giudizio di probabile e concreta reiterazione criminosa.

Ancora, l'ordinanza impugnata ha indebitamente enfatizzato il ruolo di leader di [OSCURATO:PERSONA]: non è dubbio che sia il leader di un movimento politico, [OSCURATO:PERSONA], che ha al cento la difesa dei valori del cattolicesimo in maniera che può anche dirsi integralista.

Non è parimenti dubbio che assunse un ruolo primario anche nell'ambio della manifestazione di cui si è detto, ma ciò fece comportandosi in maniera ineccepibile in raccordo con le Forze dell'ordine, per evitare che facinorosi compissero atti di devastazione.

3. Il giorno precedente l'odierna udienza è pervenuto in cancelleria atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA] del foro di Oristano, nominato il 22 aprile 2022 unitamente e disgiuntamente all'avv.to prof. [OSCURATO:PERSONA], con conferimento di procura speciale per la rinuncia al ricorso per cassazione, con atto a firma del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], debitamente autentica dal difensore avv.to Triscuoglio.

Considerato in diritto

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia proposta dal difensore procuratore speciale con atto pervenuto alla cancelleria della Corte.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che "la rinuncia al ricorso per cessazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione" - Sez. un., n. 12602 del 17 dicembre 2015, dep. 16, Rv, n. 266821 -.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] provvederà all'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle CI N N Cr) spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle t CI ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- cti C X ter, disp. att. cod. proc. pen.

O 2 C `11 25.5) Così oeciso, il 26 aprile 2022 O o O i.

Il con.i4 re es nsore L .

Il presidente O 0 Giuses lì

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t , letée le conclusioni del PG MARILIWARpRo ivit- re3\59 4ki4, N.1 (S;(\r- Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di concorso in devastazione e saccheggio, resistenza aggravata a pubblico ufficiale, istigazione a delinquere, commessi a margine della manifestazione indetta per protestare contro il cd. green pass, tenutasi a Roma il 9 ottobre 2021. 2. Il Tribunale ha posto in evidenza che [OSCURATO:PERSONA] fu, unitamente ad altri, alla testa del corteo che si mosse da Piazza del Popolo per raggiungere la sede della CGIL e prima ancora fu tra quelli che dal palco della manifestazione a piazza del Popolo incitarono la folla ad "assediare" e "prendere" la CGIL. Giunto sul posto, [OSCURATO:PERSONA] svolse un chiaro ruolo di controllo, e in particolare si rivolse ad uno dei manifestanti, tra i più attivi nei tentativi di sfondamento del portone di ingresso della sede della CGIL, e gli segnalò che era stata già aperta la finestra. Quindi, prima che le Forze dell'ordine riuscissero a bloccare i manifestanti all'interno dei locali, nel frattempo devastati, li richiamò fuori, proprio per evitare che ciò accadesse. Egli, quindi, governò la protesta e ciò fin dall'avvio della manifestazione. 3. In ordine alle esigenze cautelari il Tribunale ha sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] è gravato da un precedente, per una condanna degli anni ottanta del secolo scorso per banda armata, associazione sovversiva e armi, seguita poi dalla riabilitazione concessa nel 2003; ha carichi pendenti per diffamazione, blocco stradale, riunione non autorizzata, manifestazione e radunata sediziosa. Il ruolo primario assunto nella vicenda in esame e il chiaro profilo di leader danno conto del pericolo di reiterazione criminosa di fatti della stessa specie. 4. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il dato di fatto non contestabile è che [OSCURATO:PERSONA] non ha preso parte agli accadimenti verificati il 9 ottobre scorso a Piazza del Popolo, non collaborò alla devastazione dei locali della CGIL, ma si adoperò, in accordo con le Forze dell'ordine, per la gestione della manifestazione che, poi, sfuggi di mano, e a quel punto [OSCURATO:PERSONA] fece in modo che i manifestanti uscissero dai locali della CGIL e non li devastassero.L'ordinanza impugnata ha travisato i fatti e con motivazione illogica ha ritenuto di poter inquadrare quanto riferibile a [OSCURATO:PERSONA] nell'area di rilevanza del cd. pericolo di reiterazione criminosa. Ha dato peso al precedente penale di [OSCURATO:PERSONA] e non ha però considerato che questi ha ottenuto la riabilitazione e che questo fatto impedisce di formulare un giudizio di probabile e concreta reiterazione criminosa. Ancora, l'ordinanza impugnata ha indebitamente enfatizzato il ruolo di leader di [OSCURATO:PERSONA]: non è dubbio che sia il leader di un movimento politico, [OSCURATO:PERSONA], che ha al cento la difesa dei valori del cattolicesimo in maniera che può anche dirsi integralista. Non è parimenti dubbio che assunse un ruolo primario anche nell'ambio della manifestazione di cui si è detto, ma ciò fece comportandosi in maniera ineccepibile in raccordo con le Forze dell'ordine, per evitare che facinorosi compissero atti di devastazione. 3. Il giorno precedente l'odierna udienza è pervenuto in cancelleria atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA] del foro di Oristano, nominato il 22 aprile 2022 unitamente e disgiuntamente all'avv.to prof. [OSCURATO:PERSONA], con conferimento di procura speciale per la rinuncia al ricorso per cassazione, con atto a firma del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], debitamente autentica dal difensore avv.to Triscuoglio. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia proposta dal difensore procuratore speciale con atto pervenuto alla cancelleria della Corte. Le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che "la rinuncia al ricorso per cessazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione" - Sez. un., n. 12602 del 17 dicembre 2015, dep. 16, Rv, n. 266821 -. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] provvederà all'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle CI N N Cr) spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle t CI ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- cti C X ter, disp. att. cod. proc. pen. O 2 C `11 25.5) Così oeciso, il 26 aprile 2022 O o O i. Il con.i4 re es nsore L . Il presidente O 0 Giuses lì
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