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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00782/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Lette le conclusioni del PG Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Lette le conclusioni del difensore Il difensore chiede l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 15 febbraio 2021 il Tribunale di Lecce ha condannato [OSCURATO:PERSONA]Agostino per il reato ex art. 30, comma 1, lett. h), della legge 157/1992 alla pena di euro novecento di ammenda, con la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

All'imputato è stato contestato di aver abbattuto una Lepre (Lepus europaeus), specie non cacciabile secondo il calendario venatorio regionale - AV 2018/2019; in Nardò il 9 settembre 2018.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione sul giudizio di responsabilità penale.

Il Tribunale avrebbe omesso di valutare la decisiva deposizione resa dal teste [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l'imputato non avrebbe sparato alcun colpo e la lepre sarebbe stata rinvenuta dal figlio dell'imputato; avrebbe erroneamente valutato la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l'imputato non portava con sé l'esemplare di lepre.

2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione degli artt. 21 e 30, lett. h), della legge 157/1992.

L'art. 30, lett. h), delta legge 157/1992, in relazione all'art. 21 stessa legge vieterebbe solo il possesso e la detenzione dì fauna non autorizzati; di conseguenza, non costituirebbe reato la condotta dell'imputato, in possesso dì regolare licenza di caccia.

L'imputato, in ottemperanza alla legge reg.

Puglia 59/2017, sì stava recando presso il proprio mezzo per recuperare il proprio telefonino e informare l'[OSCURATO:PERSONA] circa il ritrovamento dell'animale.

2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 133 e 163 cod. pen.

Il Tribunale avrebbe erroneamente concesso la sospensione condizionale della penale senza adeguatamente motivare circa l'utilità della concessione del beneficio rispetto al contrario interesse dell'imputato a non goderne. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato,

1.1. Il travisamento della prova, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., può essere invocato quale vizio della motivazione, sotto i profili della contraddittorietà o illogicità manifesta, solo quando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o sul risultato di prova 2 Qyj incontestabilmente diverso da quello reale - quanto alla prova dichiarativa, ad es. il vizio sussiste se il teste ha detto rosso ed il giudice ha scritto bianco - o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia.

In più, il vizio sussiste solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta «doppia conforme» e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio.

È, invece, inammissibile il motivo di ricorso con cui si contesti l'adeguatezza della valutazione probatoria del giudice di merito per ed ottenerne una diversa: si tratta di una censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge.

1.2. Nella motivazione della sentenza impugnata sono indicate le fonti di prova in base alle quali il Tribunale ha ritenuto sussistente la condotta ascritta all'imputato: la deposizione del M.[OSCURATO:PERSONA], che contrariamente a quanto si rappresenta nel ricorso, ha riconosciuto nell'imputato il cacciatore, armato di fucile, visto subito dopo gli spari, che teneva in mano la lepre poco prima uccisa; l'animale è stato poi rinvenuto occultato dietro un ulivo; la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che dopo gli spari vide l'imputato ed Il figlio prelevare una lepre da terra, e ciò prima dell'incontro con il M.[OSCURATO:PERSONA].

1.3. Con il ricorso, il vizio di travisamento della prova per omissione è dedotto riportando singole frasi di due testimonianze.

In tal modo, il ricorrente non ha adempiuto allo specifico onere di allegazione.

È inammissibile il ricorso che deduca il travisamento della prova mediante una monca individuazione della prova dichiarativa o un suo esame parcellizzato (in tal senso Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217).

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

2.1. Il ricorrente è stato condannato per il reato ex art. 30, comma 1, lett. h), della legge 157/1992 che prevede «l'ammenda fino a lire 3,000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati».

La condotta è stata contestata con riferimento all'art. 18 della stessa legge (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria) che prevede che «Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: ... lepre comune (Lepus europaeus) ...».

Correttamente, pertanto, la condotta è stata ritenuta concretizzare tale reato.

2.2. Il motivo, quanto alla ricostruzione alternativa per cui l'imputato aveva intenzione di chiamare la Forestale per consegnare l'animale, si fonda sulle sole dichiarazioni dell'imputato, il quale però è stato ritenuto inattendibile, senza che con il ricorso per cassazione si contesti specificamente tale passaggio della motivazione.

3. Il terzo motivo, in relazione alla sospensione condizionale della pena, è fondato.

Dagli atti risulta che la difesa non ha richiesto in sede di conclusioni l'applicazione della sospensione condizionale della pena.

Ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 14 novembre 2002, le condanne per le contravvenzioni alla pena dell'ammenda non si iscrivono nel casellario giudiziale, a meno che non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Si è pertanto ritenuto sussistente, in tal caso, l'interesse dell'imputato a proporre il ricorso per cassazione, per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena da cui deriva la lesione di un interesse giuridico qualificato (Sez. 3, n. 25312 del 05/02/2019, Stradone, Rv. 276003 - 01) Pertanto, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena che contestualmente si elimina.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena;beneficio che elimina.

Dichiara in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Lette le conclusioni del PG Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Lette le conclusioni del difensore Il difensore chiede l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 15 febbraio 2021 il Tribunale di Lecce ha condannato [OSCURATO:PERSONA]Agostino per il reato ex art. 30, comma 1, lett. h), della legge 157/1992 alla pena di euro novecento di ammenda, con la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione. All'imputato è stato contestato di aver abbattuto una Lepre (Lepus europaeus), specie non cacciabile secondo il calendario venatorio regionale - AV 2018/2019; in Nardò il 9 settembre 2018. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione sul giudizio di responsabilità penale. Il Tribunale avrebbe omesso di valutare la decisiva deposizione resa dal teste [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l'imputato non avrebbe sparato alcun colpo e la lepre sarebbe stata rinvenuta dal figlio dell'imputato; avrebbe erroneamente valutato la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l'imputato non portava con sé l'esemplare di lepre. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione degli artt. 21 e 30, lett. h), della legge 157/1992. L'art. 30, lett. h), delta legge 157/1992, in relazione all'art. 21 stessa legge vieterebbe solo il possesso e la detenzione dì fauna non autorizzati; di conseguenza, non costituirebbe reato la condotta dell'imputato, in possesso dì regolare licenza di caccia. L'imputato, in ottemperanza alla legge reg. Puglia 59/2017, sì stava recando presso il proprio mezzo per recuperare il proprio telefonino e informare l'[OSCURATO:PERSONA] circa il ritrovamento dell'animale. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 133 e 163 cod. pen. Il Tribunale avrebbe erroneamente concesso la sospensione condizionale della penale senza adeguatamente motivare circa l'utilità della concessione del beneficio rispetto al contrario interesse dell'imputato a non goderne. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, 1.1. Il travisamento della prova, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., può essere invocato quale vizio della motivazione, sotto i profili della contraddittorietà o illogicità manifesta, solo quando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o sul risultato di prova 2 Qyj incontestabilmente diverso da quello reale - quanto alla prova dichiarativa, ad es. il vizio sussiste se il teste ha detto rosso ed il giudice ha scritto bianco - o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. In più, il vizio sussiste solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta «doppia conforme» e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio. È, invece, inammissibile il motivo di ricorso con cui si contesti l'adeguatezza della valutazione probatoria del giudice di merito per ed ottenerne una diversa: si tratta di una censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge. 1.2. Nella motivazione della sentenza impugnata sono indicate le fonti di prova in base alle quali il Tribunale ha ritenuto sussistente la condotta ascritta all'imputato: la deposizione del M.[OSCURATO:PERSONA], che contrariamente a quanto si rappresenta nel ricorso, ha riconosciuto nell'imputato il cacciatore, armato di fucile, visto subito dopo gli spari, che teneva in mano la lepre poco prima uccisa; l'animale è stato poi rinvenuto occultato dietro un ulivo; la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che dopo gli spari vide l'imputato ed Il figlio prelevare una lepre da terra, e ciò prima dell'incontro con il M.[OSCURATO:PERSONA]. 1.3. Con il ricorso, il vizio di travisamento della prova per omissione è dedotto riportando singole frasi di due testimonianze. In tal modo, il ricorrente non ha adempiuto allo specifico onere di allegazione. È inammissibile il ricorso che deduca il travisamento della prova mediante una monca individuazione della prova dichiarativa o un suo esame parcellizzato (in tal senso Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Il ricorrente è stato condannato per il reato ex art. 30, comma 1, lett. h), della legge 157/1992 che prevede «l'ammenda fino a lire 3,000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati». La condotta è stata contestata con riferimento all'art. 18 della stessa legge (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria) che prevede che «Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: ... lepre comune (Lepus europaeus) ...». Correttamente, pertanto, la condotta è stata ritenuta concretizzare tale reato. 2.2. Il motivo, quanto alla ricostruzione alternativa per cui l'imputato aveva intenzione di chiamare la Forestale per consegnare l'animale, si fonda sulle sole dichiarazioni dell'imputato, il quale però è stato ritenuto inattendibile, senza che con il ricorso per cassazione si contesti specificamente tale passaggio della motivazione. 3. Il terzo motivo, in relazione alla sospensione condizionale della pena, è fondato. Dagli atti risulta che la difesa non ha richiesto in sede di conclusioni l'applicazione della sospensione condizionale della pena. Ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 14 novembre 2002, le condanne per le contravvenzioni alla pena dell'ammenda non si iscrivono nel casellario giudiziale, a meno che non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Si è pertanto ritenuto sussistente, in tal caso, l'interesse dell'imputato a proporre il ricorso per cassazione, per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena da cui deriva la lesione di un interesse giuridico qualificato (Sez. 3, n. 25312 del 05/02/2019, Stradone, Rv. 276003 - 01) Pertanto, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena che contestualmente si elimina. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena;beneficio che elimina. Dichiara in
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