CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12574/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rovesi-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-resistente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Lombardia n. 1925/2021depositata il 18/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], già titolare di ditta individuale, riceveva in data 6 marzo2014 la cartella di pagamento n. 019 2014 0002011690, relativa all’IVANumero registro generale 36/2022Numero sezionale 3713/2026Numero di raccolta generale 12574/2026Data pubblicazione 04/05/2026per l’anno d’imposta 2011, recante richiesta di pagamento (comprensivadi sanzioni e interessi) per complessivi euro 101.070,27; la pretesa traevaorigine da una comunicazione di irregolarità conseguente a controllocartolare, connessa al disallineamento tra i dati esposti in dichiarazione ele liquidazioni periodiche, e la cartella non veniva impugnata, divenendodefinitiva. Il contribuente, deducendo che l’iscrizione a ruolo fosse statadeterminata da un errore formale di compilazione (mancata doppiaannotazione di operazioni in reverse charge, con reciproca elisione tra IVAa debito e IVA a credito), presentava successivamente istanze all’Ufficio:in particolare, dopo una prima istanza di autotutela conclusa con diniego(nonché un contenzioso definito con pronuncia di inammissibilità, divenutadefinitiva), in data 14 dicembre 2016 depositava una dichiarazione IVA perl’anno 2011 esponendo un credito di euro 43.841,00 e, sulla base delladisciplina sopravvenuta in tema di dichiarazioni integrative (art. 5 del d.l.n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016, che ha inciso sulladisciplina del d.P.R. n. 322 del 1998), chiedeva lo sgravio delle sommeportate dalla predetta cartella; l’Ufficio opponeva diniego di sgravio n.65683, avverso il quale Robecchi proponeva ricorso dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Bergamo, che lo rigettava consentenza n. 100/2018, reputando ostativa la definitività della cartella nonimpugnata. Il contribuente interponeva appello, cui resisteva l’Agenziadelle Entrate, spiegando altresì appello incidentale; la CommissioneTributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 1925/23/2021,depositata il 18 maggio 2021, rigettava l’appello del contribuente econfermava integralmente la decisione di primo grado, valorizzando, insintesi, la definitività della cartella n. 019 2014 0002011690 per mancataimpugnazione e ritenendo inefficace la dichiarazione integrativa presentatasuccessivamente alla “contestazione” costituita dalla cartella. Avversodetta sentenza Robecchi ha proposto ricorso per cassazione affidato aquattro motivi; l’Agenzia delle Entrate non ha depositato tempestivoNumero registro generale 36/2022Numero sezionale 3713/2026Numero di raccolta generale 12574/2026Data pubblicazione 04/05/2026controricorso e si è costituita con atto del 7 marzo 2022 al solo finedell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art.370, comma 1, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, assumendosi, in sintesi, che lapresentazione della dichiarazione integrativa, nei termini e con le modalitàintrodotte dall’art. 5 del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del2016, ridefinirebbe il rapporto d’imposta e imporrebbe di riesaminare lacoerenza degli atti di liquidazione (anche se divenuti definitivi) rispetto ainuovi dati, in combinato disposto con l’art. 2, comma 8-bis, del medesimod.P.R. n. 322 del 1998.Con il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.m.n. 37 del 1997, in combinato disposto con l’art. 53 Cost., sostenendosiche, nel caso di errore materiale facilmente riconoscibile e didocumentazione integrativa sopravvenuta, l’annullamento in autotutela(nella specie, richiesto mediante istanza di sgravio) perderebbe i connotatidi discrezionalità per assumere natura vincolata, sicché il diniego disgravio sarebbe illegittimo ove mantenga in vita una pretesa priva dipresupposto sostanziale.Con il terzo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della l. n.212 del 2000, deducendosi che l’Amministrazione finanziaria avrebbedovuto improntare la propria condotta a canoni di buona fede ecollaborazione, valorizzando la ricostruibilità della situazione sostanziale eoperando in modo da evitare un prelievo privo di giustificazione materiale,Numero registro generale 36/2022Numero sezionale 3713/2026Numero di raccolta generale 12574/2026Data pubblicazione 04/05/2026anche alla luce del mutato quadro normativo e dell’affidamento delcontribuente.Con il quarto motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs.n. 546 del 1992, sostenendosi che il diniego di sgravio impugnatocostituirebbe atto autonomamente impugnabile (in quanto idoneo aincidere sulla posizione patrimoniale del contribuente) e che la sentenzagravata avrebbe erroneamente sovrapposto il piano relativo alla cartelladivenuta definitiva con quello concernente il successivo provvedimento didiniego, omettendo la corretta qualificazione processuale dell’atto e laconseguente valutazione delle censure svolte.Osserva la Corte che il difensore del ricorrente ha depositato, in data 16aprile 2026, ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alladefinizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (c.d. “rottamazione-quinquies”), aisensi dell’art. 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n.199, con indicazione del presente giudizio tra quelli pendenti.Mette conto evidenziare che, ai sensi dell’art. 1, comma 87, della legge 30dicembre 2025, n. 199, “Nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitoreindica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essaricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietropresentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamentodella prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice”. Neconsegue la sospensione del presente giudizio. P.Q.MLa Corte sospende il processo e rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.La PresidenteGiulia Iofrida