CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2021
Cassazione n. 37226/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A. MUSTAFA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 01/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 03/12/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] A. MUSTAFA in relazione al reato di cui all art. 633 CP Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità . Già il primo giudice ha assolto la prevenuta dal concorrente addebito di danneggiamento della porta d'ingresso dell'appartamento oggetto di occupazione, avendo ritenuto riferibile a terzi quella condotta . Difetta dunque la dimostrazione adeguata dell'occupazione abusiva da parte della prevenuta. Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Pacifica e incontroversa è l'assenza di titolo , in capo all'imputata, che la abilitasse alla occupazione di specie. Tanto occorre dimostrare per la sussistenza del reato. Nessuna circostanza contrastante è stata introdotta dalla difesa , idonea a dimostrare l'esistenza di un ingresso legittimo nel bene . Tutto ciò era già stato adeguatamente esposto dalla Corte territoriale e l'odierno ricorso risulta dunque meramente reiterativo e aspecifico. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigliere Estensore S