CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 19467/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32240/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrente e ricorrente incidentale – e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. AUBRY 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2292/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la germana [OSCURATO:PERSONA] e il coniuge di costei [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di essere dichiarato erede testamentario della madre, [OSCURATO:PERSONA], e che, di conseguenza, i convenuti detenevano senza titolo un immobile, con condanna alla consegna e al risarcimento del danno. I convenuti si costituirono. [OSCURATO:PERSONA] dedusse il proprio difetto di legittimazione, stante che il bene era posseduto dal di lei coniuge. Costui esperì domanda riconvenzionale, con la quale rivendicò l’acquisto per usucapione. Il Tribunale, accolta la domanda attorea, dichiarò che [OSCURATO:PERSONA] era erede testamentario a riguardo del bene in discorso, dichiarò che i convenuti lo detenevano senza titolo e li condannò in solido al pagamento dell’indennità d’occupazione, quantificata in € 65.816,98. 2. La Corte d’appello di Napoli, alla quale si era rivolto SalvatoreMattera e, in via incidentale, [OSCURATO:PERSONA], oltre che [OSCURATO:PERSONA], rigettò l’impugnazione principale e quella incidentale della Insante e, in accoglimento di quella incidentale di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza di primogrado, specificò che la condanna al ristoro pecuniario doveva intendersi a titolo di risarcimento del danno e, inoltre, ordinò l’immediato rilascio del bene in favore dei già menzionati appellati-appellanti incidentali. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di sette motivi. Ricorre del pari [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. Resiste con due separati atti [OSCURATO:PERSONA]. Hanno depositato separate memorie i ricorrenti e il controricorrente. 4. In primo luogo deveessere disattesa l’eccezione d’irritualità della procura dei due ricorsi avanzata dal controricorrente con la memoria: la procura, invero, risulta essere stata ritualmente rilasciata in calce ai due ricorsi (foglio facente parte dell’atto). 5. I primi due motivi del ricorso del Mattera, con i quali si denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sono inammissibili. La Corte locale ha esaminato la di lui domanda d’usucapione, rigettandola; né può assegnarsi autonomia alla specificazione che si riconoscesse che aveva posseduto continuativamente per venti anni. Il secondo motivo pone questione del tutto estranea alla norma denunciata come violata (omesso esame di domanda), in quanto il ricorrente, evocando un’alternativa ricostruzione del fatto, assume di avere esercitato il possesso utile all’usucapione. 6. Con il terzo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., affermando che al Corte d’appello non aveva posto a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e, inoltre, addebitando alla sentenza l’errore di non avere fatto applicazione del principio di non contestazione, codificato solo con la legge n. 69/2009, ma ampiamente già prima riconosciuto dalla giurisprudenza. 6. 1. La doglianza non supera lo scrutinio d’ammissibilità. Il profilo attinente al principio di non contestazione risulta ininfluente poiché la Corte di Napoli, esaminando il quarto motivo d’appello, ha vagliato a fondo le emergenze di causa (pagg. 5 e 6), giungendo alla conclusione che l’esponente non aveva provato il possesso ventennale utile all’usucapione e che non vi era modo di riscontrare alcuna decisiva non contestazione della controparte. La ricostruzione probatoria, come noto, anche qualora sostenuta dall’asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non può essere contestata in questa sede, poiché, come noto, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(Rv. 659037). E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037). 7. Il quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancanza del minimo costituzionale della motivazione, è inammissibile. La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145, ex multis; ma già S.U. n. 22232/2016); - a tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto; -siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). È evidente non si versa qui in alcuna delle ipotesi residuali di cui sopra: l’argomento utilizzato dal giudice è puntualmente ripercorribile, collegato al caso esaminato e alle risultanze di causa. Quel che, in sostanza, il ricorrente contesta, ancora una volta, è il risultato del vaglio probatorio, in questa sede incensurabile, ivi incluso l’apprezzamento delle deposizioni, avendo questa Corte avuto già modo di chiarire che sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. E', pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Sez. 2, n. 21187, 8/8/2019, Rv. 655229). 8. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1140, 1141, 11444, 1145, 1158, 1503, 1164, 1165 e 2697 cod. civ., assumendo che la Corte d’appello aveva deciso in contrasto con i principi normativi in materia. 8. 1. Trattasi di doglianza palesemente inammissibile. Invero la critica, muovendo dal contenuto delle norme evocate, presuppone una ricostruzione fattuale alternativa rispetto all’accertamento effettuato dal Giudice del merito sulla base delle evidenze di causa. È del tutto palese che attraverso la denunzia di violazione di legge il ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamenteevidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente -un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). La evocazione della regola sull’onere probatorio perciò solo non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito manifesti la prospettata violazione di legge, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la conclusione nel senso auspicato dal ricorrente, evenienza che qui niente affatto ricorre, richiedendosi, in definitiva, che la Corte di legittimità, sostituendosi inammissibilmente alla Corte d’appello, faccia luogo a nuovo vaglio probatorio; di talché, nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la doglianza investe inammissibilmente, ancora una volta, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito. 9. Il sesto motivo, che evoca il 112senza darne motivazione, è, all’evidenza, inammissibile. 10. Con il settimo il Mattera si duole della liquidazione del danno “in re ipsa” per l’occupazione, denunciando violazione degli artt. 2043 e 2697 cod. civ. 10. 1. La doglianza deve essere disattesa. Assai di recente questa Corte a Sezioni unite ha enuncaito il seguente principio di diritto “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno” (S.U. n. 33645,15/11/2022, Rv. 666193 – 04). La sentenza risulta conforme al riportato principio avendo risarcito il danno da concreta possibilità di godimento perduta, dimostrato attraverso un ragionamento presuntivo sulla base della comune esperienza, non puntualmente contrastato da prova contraria. 11. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione degli artt. 533, 1140e 2697 cod. civ., nonché 115 cod. proc. civ. Assume la ricorrente che la sentenza impugnata aveva erroneamente riconosciuto la legittimazione passiva della medesima, nonostante non si trovasse nella posizione di possessore del bene ereditario; al contrario la stessa, che si trovava nella detenzione del bene solo perché coniuge del Mattera, non aveva nessun “animus rem sibi habendi”, né l’attore aveva dimostrato che la sorella, dopo la morte della madre, aveva esercitato un potere di fatto sul bene a similitudine del diritto di proprietà. 11. 1. La censura è infondata. Sul punto la Corte d’appello ha reso piena motivazione, affermando che La impugnazione incidentale dell’appellata, alla stregua delle motivazioni poste a base del rigetto dell’appello principale, del tutto assorbenti, va parimenti respinta. L’appellata ha censurato la sentenza oggetto di giudizio nella parte in cui non ne ha dichiarato il difetto di titolarità passiva e nella parte in cui ha condannato la stessa, in via solidale con il marito, alla corresponsione in favore del germano del danno come liquidato in primo grado. La posizione della Insante, come si è visto, è strettamente legata a quella del coniuge; né può ragionevolmente negarsi la sua titolarità passiva nel giudizio tenuto conto dello stretto legame con l’immobile, confermato anche dalle deposizioni testimoniali, (testi Nicoletti e Malangone), e tenuto conto del fatto che dell’eventuale acquisto del Mattera si sarebbe giovata (..) anche la moglie . Trattasi spiegazione che ben resiste alla critica mossa con la censura, che, pertanto, risulta diretta a scardinare impropriamente il vaglio probatorio, in questa sede non censurabile. 12. Il secondo motivo, con il quale la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 533, 2043, 2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., si duole della condanna al risarcimento del danno, del tutto sovrapponibile al settimo motivo del Mattera è, per le già svolte ragioni, infondato. 13. Rigettati entrambi i ricorsi, nel loro complesso, le spese del presente giudizio devono porsi a carico di entrambi ricorrenti , in solido, nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo 14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta entrambi i ricorsi e condanna il ricorrente principale e il ricorrente incidentale, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12