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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31460/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo del delitto di ricettazione e alla mancata derubricazione di quest'ultimo nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità in merito al discrimen tra il reato di ricettazione e quello di incauto acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324 - 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01); osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., è del pari meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare privi di un effettivo confronto critico con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata, ove i giudici del merito hanno puntualmente indicato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento facendo riferimento al valore del bene ricettato e alla personalità dell'odierno ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo del delitto di ricettazione e alla mancata derubricazione di quest'ultimo nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità in merito al discrimen tra il reato di ricettazione e quello di incauto acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324 - 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01); osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., è del pari meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare privi di un effettivo confronto critico con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata, ove i giudici del merito hanno puntualmente indicato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento facendo riferimento al valore del bene ricettato e alla personalità dell'odierno ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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