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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 dicembre 1990

Cassazione n. 41456/2025

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nte SENTENZA suiricorsi propost i da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; uditele conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLuca Tampieri, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dei codifensori, per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, all’esito della discussione, hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22/01/2024 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro del 26/07/2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per ireati fine lor o rispettivamente ascritti , assolveva gli imputati dal reato di cui al capo 11B), riqualificava il reato di cui al capo 15A) e riduceva le pene. 2.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensor i , ha interposto ricorso per cassazione .

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 56 cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione.

Evidenzia che, con riferimento ai reati di cui ai capi 10A) e 10B) gli elementi probatori consentono di rappresentare al più una astratta possibilità di approvvigionamento, senza raggiungere la soglia del tentativo punibile, atteso che con riferimento al reato sub 10A) mancano indicazioni sulla tipologia della sostanza stupefacente e sul prezzo, oltre a qualsivoglia riferimento ad un pregresso accordo con gli ignoti fornitori, trovandosi di fronte ad una semplice prospettazione ipotetica del [OSCURATO:PERSONA]; che analoghe considerazioni valgono con riferimento al reato sub 10B), rispetto al quale l’unica alternativa ipotizzabile è che si tratti della stessa partita di stupefacente oggetto della conversazione intercettata; che, dunque, per configurare il tentativo non è sufficiente la mera possibilità che si avvii un’attività di fornitura, essendo necessario che vi sia la conclusione di un accordo traslativo vero e proprio.

2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione.

Rileva che, con riferimento alreato di cui al capo 11A), gli elementi emersi dalle intercettazioni telefoniche non consentono di comprendere la qualità dello stupefacente trattato, individuato dai giudici di merito in cocaina; che del tutto inopinatamente nella motivazione del provvedimento impugnato l’indicazione di “46” diventa “46.000”, cui viene aggiunto il quantitativo di riferimento, individuato nel chilogrammo.

2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per carenza/apparenza della motivazione.

Osserva che, con riferimento al reato di cui al capo 12), le risultanze dell’attività di captazione sono generiche, atteso che emerge che l’interlocutore avvisava l’odierno ricorrente di aver consegnato qualcosa a qualcuno, che l’aveva pagata; che, dunque, tali elementi non consentono di inferire che l’oggetto della conversazione fosse sostanza stupefacente; che, in conclusione, la motivazione del provvedimento impugnato, che giudica chiaro il contenuto del dialogo è del tutto apparente e non dà conto degli elementi dai quali ha desunto il concorso del [OSCURATO:PERSONA] nell’ipotizzata cessione di sostanza stupefacente.

2.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56 cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990, nonché manifesta illogicità della motivazione.

Rappresenta che, con riferimento al reatodi cui al cap o 13) , il semplice possesso di un campione di stupefacente non può far presumere la disponibilità della quantità e della qualità indicata nel capo di imputazione, né il mandato a vendere che si assume conferito all’interlocutore;che, con riferimento al reato di cui al capo 14) , errano entrambe le sentenze di merito nell’affermare che sia integrato il tentativo punibile, atteso che difetta la prova in ordine alla sussistenza di serie ed affidabili trattative; che, invero, il mandato ad offrire conferito al [OSCURATO:PERSONA] è frutto di un travisamento per invenzione, avendo il coimputato ricevuto solo un incarico esplorativo di informarsi sul prezzo di vendita, circostanza questa che – valutata unitamente al fatto che l’acquisto era subordinato all’esito positivo di una prova “campione” – depone per la sussistenza di una mera possibilità di avvio di un’attività di fornitura e non di un tentativo punibile, essendo incerti l’an ed il quantum.

2.5. Con il quinto motivodeduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, nonché mancanza/apparenza della motivazione.

Rileva che, con riferimento al reato di cui al capo 16), il dialogo intercettato evidenzia l’imminenza di una cessione di stupefacente da effettuare nel pomeriggio, ma non prova l’effettività della consegna; che, in particolare, la conversazione intercettata, se da un lato prova la conclusione dell’accordo, dall’altro dimostra l’indisponibilità dello stupefacente da parte dell’odierno ricorrente.

2.6. Con il sesto motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, nonché mancanza/apparenza della motivazione.

Rileva che l’intercettazione su cui si fonda la condanna del ricorrente per il reati di cui ai capi 17A) e 17B) non è dimostrativa della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], in quanto non prova che avesse la disponibilità della sostanza stupefacente, né che la avesse consegnata all’acquirente, tale [OSCURATO:PERSONA]; che, invero,il ragionamento dei giudici di merito è circolare e tautologico, atteso che l’impegno a vendere dimostrerebbe la disponibilità dello stupefacente e tale disponibilità dimostrerebbe l’impegno a vendere; che, inoltre, anche per le intercettazioni dal contenuto autoaccusatorio è necessario accertare che il loro significato sia chiaro ed inequivoco, operazione questa che non risulta compiuta dalla Corte territoriale.

2.7. Con il settimo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, nonché mancanza/apparenza della motivazione.

Osserva che il tenore della conversazione intercettata non consente di ritenere la sussistenza del reato di cui al capo 18B); che dall’attività di captazione emerge – piuttosto che l’acquisto di sostanza stupefacente da tale [OSCURATO:PERSONA] – l’incarico a questi conferito dal [OSCURATO:PERSONA] di concludere una trattativaper l’acquisto di sostanza stupefacente da terzi, di cui non è dato conoscere l’esito; che, dunque, la motivazione, che non si confronta con le puntuali doglianze difensive, è del tutto apparente.

2.8. Con l’ottavo motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56 cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990, nonché mancanza/apparenza della motivazione.

Rappresentache, con riferimento al reato di cui al capo 19B), le risultanze delle intercettazioni non consentono di affermare che il [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità della droga, né che alle conversazioni intercorse tra quest’ultimo ed il [OSCURATO:PERSONA], finalizzate ad offrire a terzi la sostanza stupefacente, sia seguita la condotta in tal senso del coimputato; che, in altri termini, non vi sono elementi che inducano a concludere che la conversazione intercorsa tra il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA] sia stata riportata all’esterno e finalizzata in un tentativo di cessione.

2.9. Con il nono motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, nonché manifesta illogicità della motivazione.

Sostiene che i giudici di merito abbiano errato nel ritenere sussistente il sodalizio finalizzato al narcotraffico, attesoche i partecipi nemmeno si conoscevano tra loro, che non vi era un nucleo stabile, né una cassa comune, né la suddivisione di compiti tra gli associati, né una base operativa, né modalità ripetitive di approvvigionamento, conservazione e commercializzazione dello stupefacente e che la breve durata del progetto criminoso non consente di ricostruirne l’indeterminatezza.

3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione.

3.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge penale in relazione all’art. 74 D.P.R. 309 del 1990.

Evidenzia che, con riferimento al reato associativo di cui al capo 9), la sentenza di appello si limita a richiamare quella di primo grado, difettando di una autonoma valutazione dei fatti, nonostante le puntuali doglianze difensive; che, dunque, non ha tenuto conto di plurime circostanze evidenziate nei motivi di appelloe cioè che la condotta è circoscritta ad un tempo limitato (dal 11/05 al 22/06/2018) e che il ricorrente ha avuto contatti con un’unica persona e non di stabile durata, peraltro, relativi solo ai singoli ed episodici reati fine ascrittigli; che, in altri termini, gli sporadici contatti con [OSCURATO:PERSONA], che emergono dalle intercettazioni, non depongono nel senso della stabilità del vincolo; che, anche con riferimento alla sussistenza di una struttura associativa, sia pure rudimentale, la Corte territoriale non ha considerato che nel caso di specie manca un apparato stabile di stoccaggio e di successiva preparazione dello stupefacente, una costante e stabile fonte di approvvigionamento, un catalogo stabile di prezzi di vendita dello stupefacente ed una cassa comune; che, quanto all’affectio societatis , non vi sono elementi che consentano di affermare la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] agli utili dell’associazione; che nemmeno l’attribuzione al ricorrente dei reati fine può essere circostanza da cui desumere la sua partecipazione al sodalizio, tenuto conto che trattasi di sole due ipotesi di cessione realizzate in un ristretto arco temporale; che, in definitiva, la sentenza impugnata riconduce il semplice concorso di persone nel reato alla fattispecie associativa; che, anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo, non emergono dagli atti dati indicativi in merito alla esistenza della coscienza e volontà che la propria attività illecita, unitamente a quelle poste in essere dagli altri sodali, contribuisca alla realizzazione del comune programma criminoso.

3.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione della legge penale in relazione agli artt. 73 D.P.R. 309 del 1990 e 56 cod. pen.

Rileva che, con riferimento al reato tentato di cui al capo 19A), gli elementi addotti dai giudici di merito non sono sufficienti a provare il concorso del ricorrente nel tentativo di cessione di sostanza stupefacenteascrittogli; che invero, come aveva ritenuto il giudice della cautela, non vi sono elementi concreti da cui desumere che il [OSCURATO:PERSONA] abbia intrapreso una trattativa seria con il soggetto non identificato di Soriano, atteso che dal compendio captativo emerge unicamente che un soggetto di Soriano effettua una richiesta al [OSCURATO:PERSONA], che quest’ultimo riporta al [OSCURATO:PERSONA]; che, dunque, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] discutano delle condizioni di vendita da praticare non prova l’esistenza di un accordo; che, in definitiva, l’atto di riportare la notizia di un’offerta già rifiutata non può configurare il reato contestato, nemmeno nella forma tentata.

3.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione della legge penale in relazione all’art. 73 D.P.R. 309 del 1990.

Osserva che, con riferimento al reato di cui al capo 22A), le risultanze delle intercettazioni non appaiono sufficienti a provare, senza necessità di riscontri, la responsabilità del ricorrente, in ordine alla intermediazione ascrittagli, posta in essere tra il cedente [OSCURATO:PERSONA] e l’acquirente, relativa ad una cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana; che, invero, trattasi di cosiddetta “droga parlata”, rispetto alla quale l’assenza di riscontri (quali, ad esempio, il sequestro dello stupefacente o il fermo e l’identificazione degli acquirenti finali), impone al giudice un rigoroso onere motivazionale, che, nel caso di specie, manca.

3.4. Con il quarto motivo si duole della violazione della legge penale in relazione all’art. 73 D.P.R. 309 del 1990.

Rappresenta che, con riferimento al reato di cui al capo 22C),relativo alla cessione ad un cliente di un campione di sostanza stupefacente del tipo marijuana, ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA], valgono le considerazioni espresse al punto che precede, trattandosi ancora una volta di “droga parlata”, che non trovaaltro riscontro in atti.

3.5. Con il quinto motivo deduce la violazione della legge penale, in relazione all’art. 62-biscod. pen., nonché illogicità manifesta della motivazione.

Ritiene che la Corte territoriale, che non ha riconosciutole invocate circostanze attenuanti generiche, non ha preso in considerazione il ruolo marginale ricoperto dal [OSCURATO:PERSONA], lo stato di incensuratezza, la giovane età ed il corretto comportamento processuale serbato, oltre a quello tenuto durante la sottoposizione alla misura cautelare intramuraria; che, dunque, è stato fatto un cattivo uso del potere discrezionale, risultando la motivazione del tutto carente, per non avervalutato analiticamente tutte le circostanze rilevanti, in positivo o in negativo.

4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori, ha interposto ricorso per cassazione.

4.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per difetto, apparenza, apoditticità, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 220 cod. proc. pen.

Evidenzia che, con riferimento alla identificazione dell’odierno ricorrente, la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado, è solo apparente, in quanto non si confronta con il puntuale motivo di appello; che, invero, la Corte territoriale ha disatteso la consulenza tecnica di parte, sul presupposto che la comparazione effettuata tra le intercettazioni telefoniche e quelle ambientali non garantirebbe la correttezza del risultato, tenuto conto che le conversazioni tra presenti sarebbero compromesse da rumori di fondo ed altri elementi di disturbo; che ciò è stato ritenuto senza aver proceduto all’ascolto; che, in ogni caso, a fronte di una consulenza di parte che affermava una scarsa comparabilità tra le voci messe a confronto, i giudici avrebbero dovuto disporre perizia, posto che il libero convincimento del giudice non equivale ad arbitrio; che, in definitiva, erra la Corte di appello nel ritenere maggiormente affidabile l’operato della polizia giudiziaria, rispetto agli esiti cui è pervenuto il consulente tecnico, che è soggetto particolarmente qualificato dal punto di vista tecnico-scientifico. 4.2.

Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,per difetto, apparenza, apoditticità, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990.

Rileva che, con riferimento al reato associativo, la motivazione del provvedimento impugnato è apparente, atteso che non si confronta con i motivi di appello, limitandosi richiamare la sentenza di primo grado; che, in ogni caso, dal contenuto delle conversazioni intercettate emergono unicamente rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] ed i singoli coimputati, dunque, rapporti bilaterali, che nulla hanno a che fare con un sodalizio criminale; che plurimi sono gli elementi che depongono per l’insussistenza della contestata associazione: i canali di approvvigionamento dello stupefacente del [OSCURATO:PERSONA] sono sconosciuti ai presunti associati, le cessioni sono in numero limitato, l’esistenza di un canale privilegiato con la famiglia Pesce è un dato rimasto indimostrato, senza tacere l’inesistenza di una cassa comune e la durata limitata dell’operatività del presunto gruppo ; che , più in generale, nel caso di specie, manca la prova dell’esistenza di una stabile struttura organizzata, essendo fondata la sussistenza del reato associativo sulla commissione dei reati fine, che, tuttavia, tra di loro difettano di correlazione e al più dimostrano la dimestichezza del singolo a muoversi nel settore degli stupefacenti; che, peraltro, le risultanze delle intercettazioni – che non presentano i requisiti della chiarezza e della inequivocità – non trovano riscontri agli atti, anche in considerazione del fatto che quello associativo è un reato permanente, con la conseguenza che la prova ricavabile dall’attività di captazione deve riguardare anche tale profilo.

Con specifico riferimento all’odierno ricorrente, la difesa ritiene che la sua partecipazione al sodalizio, peraltro, limitata ad un brevissimo periodo pari a circa quindici giorni, risultialtresì inconciliabile con la circostanza che lo stesso fosse vittima di usura ad opera del [OSCURATO:PERSONA]; che gli elementi evidenziati dai giudici di merito non rilevino in punto di partecipazione al sodalizio : così, sia l’arresto del [OSCURATO:PERSONA] del 21/06/2018, che è relativo ad una vicenda che riguarda esclusivamente l’interessato, come la reazione del [OSCURATO:PERSONA], che lamenta il mancato pagamento, dimostranol’insussistenza del vincolo solidale.

Quanto alla mancata riqualificazione della contestazione nella fattispecie di cui all’art. 74, comma 6, D.P.R. 309 del 1990, la difesa rappresenta che la motivazione della sentenza di appello è apparente, tenuto conto che non si confronta con le argomentazioni difensive; che, invero, dal contenuto delle intercettazioni emerge chesi sarebbe in presenza di compravendite del valore di pochi euro, limitate ad una ristretta cerchia di assuntori, con guadagni modestissimi, nella maggior parte dei casi relativa a droghe leggere.

4.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per carenza assoluta di motivazione.

Osserva che, con riferimento ai reati di cui ai capi 11A), 12), 15B) e 15A),la sentenza impugnata non spiega perché ha ritenuto infondate le obiezioni difensive, anche quelle sulla contestata riconducibilità della voce al [OSCURATO:PERSONA]; che, anche in relazione alla invocata sussumibilità dei reati fine ascritti al ricorrente nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n.309 del 1990, i giudici di appello hanno reso una motivazione apparente, atteso che hanno utilizzato le circostanze di fatto poste a fondamento del reato associativo per respingere i rilievi puntuali della difesa, che aveva evidenziato l’irrisorietà delle somme ricavate dalle cessioni, le modalità grossolane con cui detta attività veniva posta in essere ed il breve periodo in contestazione, tutte circostanze che depongono per l’inquadramento nel fatto di lieve entità; che, del resto, l’ipotesi lieve di cui al comma 5 in discorso non è incompatibile con lo svolgimento dell’attività di spaccio non occasionale, ma continuativa, né con la diversità delle sostanze trattate.

4.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per difetto, apoditticità, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento agli artt. 132, 133 e 62-bis cod. pen.

Rappresenta che la Corte territoriale ha reso una motivazione apparente, oltre che illogica, anche in tema di dosimetria della pena e di mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per cui non ha fatto corretto uso del potere discrezionale, essendosi limitata a richiamare la sentenza di primo grado e la gravità dei fatti, per poi contraddittoriamente partire da una pena prossima al minimo edittale.

5. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori, ha interposto ricorso per cassazione.

5.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per difetto, apparenza, apoditticità, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990.

Evidenzia che, con riferimento al reato associativo, la motivazione del provvedimento impugnato è apparente, atteso che non si confronta con i motivi di appello, limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado; che, in ogni caso, dal contenuto delle conversazioni intercettate emergono unicamente rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] ed i singoli coimputati, dunque, rapporti bilaterali, che nulla hanno a che fare con un sodalizio criminale; che plurimi sono gli elementi che depongono per l’insussistenza della contestata associazione: i canali di approvvigionamento dello stupefacente del [OSCURATO:PERSONA] sono sconosciuti ai presunti associati, le cessioni sono in numero limitato, l’esistenza di un canale privilegiato con la famiglia Pesce è un dato rimasto indimostrato, senza tacere l’inesistenza di una cassa comune e la durata limitata dell’operatività del presunto gruppo; che, più in generale, nel caso di specie, manca la prova dell’esistenza di una stabile struttura organizzata, essendo fondata la sussistenza del reato associativo sulla commissione dei reati fine, che, tuttavia, tra di loro difettano di correlazione e al più dimostrano la dimestichezza del singolo a muoversi nel settore degli stupefacenti; che, peraltro, le risultanze delle intercettazioni – che non presentano i requisiti della chiarezza e della inequivocità – non trovano riscontri agli atti, anche in considerazione del fatto che quello associativo è un reato permanente, con la conseguenza che la prova ricavabile dall’attività di captazione deve riguardare anche tale profilo.

Con specifico riferimento all’odierno ricorrente, la difesa ritiene che la sua partecipazione al sodalizio, peraltro, limitata ad un brevissimo periodo pari a circa quindici giorni, risulti altresì inconciliabile con la circostanza che lo stesso fosse vittima di usura ad opera del [OSCURATO:PERSONA]; che gli elementi evidenziati dai giudici di merito non rilevino in punto di partecipazione al sodalizio: così, sia l’arresto del [OSCURATO:PERSONA] del 21/06/2018, che è relativo ad una vicenda che riguarda esclusivamente l’interessato, come la reazione del [OSCURATO:PERSONA], che lamenta il mancato pagamento, dimostrano l’insussistenza del vincolo solidale.

Quanto alla mancata riqualificazione della contestazione nella fattispecie di cui all’art. 74, comma 6, D.P.R. 309 del 1990, la difesa rappresenta che la motivazione della sentenza di appello è apparente, tenuto conto che non si confronta con le argomentazioni difensive; che, invero, dal contenuto delle intercettazioni emerge che si sarebbe in presenza di compravendite del valore di pochi euro, limitate ad una ristretta cerchia di assuntori, con guadagni modestissimi, nella maggior parte dei casi relativa a droghe leggere.

5.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per difetto, apoditticità, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990.

Osserva che, con riferimento ai reati di cui ai capi 11A), 11B) (dal quale, per la verità, è stato assolto), 11C), 12), 15A), 15B), 17A) e 17B) , se sono innegabili i reiterati contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], è altrettanto innegabile la lacunosità probatoria in ordineal successivo ed asserito spaccio della sostanza stupefacente ad opera dell’odierno ricorrente, atteso che tale attività non è riscontrata; che, in particolare, con riferimento al reato di cui al capo 11A), la conversazione intercettata può al più costituire indizio, ma mai un elemento di prova; che, invero il prezzo di 46.000 euro al chilogrammo per la cocaina è del tutto errato, tenuto conto che è risaputo che è pari almeno al doppio; che, inoltre, il secondo errore che la Corte territoriale commette è quello di partire da un dato di per sé incerto (46 euro) per poi giungere a ritenere sussistente il reato mediante altri elementi altrettanto incerti; che, per contro, il mancato rinvenimento della sostanza stupefacente ed il mancato accertamento della sua purezza, il fatto che la marijuana, a differenza della cocaina, si presterebbe ad essere trasportata sotto la cassetta dei carciofi, cui si fa riferimento nel dialogo intercettato, costituiscono elementi che possono indurre a ritenere che la sostanza stupefacente oggetto della conversazione fosse marijuana e non cocaina.

Con riferimento al reato di cui al capo11 C) , rileva che il contenuto delle intercettazioni è tutt’altro che univoco, posto che il [OSCURATO:PERSONA] si limita ad evidenziare che vanta un credito di 1.000 euro da un tale [OSCURATO:PERSONA], ma nulla emerge sul fatto che detto credito riguardi la cessione di sostanza stupefacente; che, in ogni caso, la sentenza impugnata nulla motiva in relazione alla richiesta di sussumerela condotta nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.

Con riferimento al reato di cui al capo 12), rappresenta che la motivazione è viziata da apoditticità ed illogicità, tenuto conto che la conversazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità non dimostra né l’instaurazione di una trattativa per l’acquisto, né una avvenuta cessione di droga, contenendo solo un ipotetico riferimento alla disponibilità di “erba” da parte di soggetti non identificati, di talchè non vi ècertezza in ordine alla consegna dello stupefacente; chela sentenza ancora una volta non dà conto delle ragioni per cui il fatto non possa essere sussunto nella ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.

Con riferimento ai reati di cui ai capi 15A), 15B), 17A) e 17B), evidenzia che, trattasi di cosiddetta “droga parlata”, rispetto alla quale l’assenza di riscontri (quali, ad esempio, il sequestro dello stupefacente o il fermo e l’identificazione degli acquirenti finali), impone al giudice un rigoroso onere motivazionale, che, nel caso di specie, manca.

Quanto, poi, alla invocata sussumibilità dei reati fine ascritti al ricorrente nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, ritiene la difesa che i giudici di appello abbiano reso una motivazione apparente, atteso che hanno utilizzato le circostanze di fatto poste a fondamento del reato associativo per respingere i rilievi puntuali della difesa, che aveva evidenziato l’irrisorietà delle somme ricavate dalle cessioni, le modalità grossolane con cui detta attività veniva posta in essere ed il breve periodo in contestazione, tutte circostanze che depongono per l’inquadramento nel fatto di lieve entità; che, del resto, l’ipotesi lieve di cui al comma 5 in discorso non è incompatibile con lo svolgimento dell’attività di spaccio non occasionale, ma continuativa, né con la diversità delle sostanze trattate.

5.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per difetto, apoditticità, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento agli artt. 132, 133 e 62-bis cod. pen.

Rappresenta che la Corte territoriale ha reso una motivazione apparente, oltre che illogica, anche in tema di dosimetria della pena e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per cui non ha fatto corretto uso del potere discrezionale, essendosi limitata a richiamare la sentenza di primo grado e la gravità dei fatti, per poi contraddittoriamente partire da una pena prossima al minimo edittale.

6. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori, ha proposto ricorso per cassazione.

6.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, nonché motivazione apparente, apodittica e manifestamente illogica.

Rileva, con riferimento alla sussistenza del sodalizio finalizzato al narcotraffico, che la motivazione del provvedimento impugnato è apparente, atteso che non si confronta con i motivi di appello, limitandosi richiamare la sentenza di primo grado; che, in ogni caso, dal contenuto delle conversazioni intercettate emergono unicamente rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] ed i singoli coimputati, dunque, rapporti bilaterali, che nulla hanno a che fare con un sodalizio criminale; che plurimi sono gli elementi che depongono per l’insussistenza della contestata associazione: i canali di approvvigionamento dello stupefacente del [OSCURATO:PERSONA] sono sconosciuti ai presunti associati, le cessioni sono in numero limitato, l’esistenza di un canale privilegiato con la famiglia Pesce è un dato rimasto indimostrato, senza tacere l’inesistenza di una cassa comune e la durata limitata dell’operatività del presunto gruppo; che gli elementi evidenziati dai giudici di merito non rilevano in punto di partecipazione al sodalizio: così, sia l’arresto del [OSCURATO:PERSONA] del 21/06/2018, che è relativo ad una vicenda che riguarda esclusivamente l’interessato, come la reazione del [OSCURATO:PERSONA], che lamenta il mancato pagamento, dimostrano l’insussistenza del vincolo solidale; che anche la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] fossero vittime di usura ad opera del [OSCURATO:PERSONA] mal si concilia con l’ipotesi associativa;che, più in generale, nel caso di specie, manca la prova dell’esistenza di una stabile struttura organizzata, essendo fondata la sussistenza del reato associativo sulla commissione dei reati fine, che, tuttavia, tra di loro difettano di correlazione e al più dimostrano la dimestichezza del singolo a muoversi nel settore degli stupefacenti; che, peraltro, le risultanze delle intercettazioni – che non presentano i requisiti della chiarezza e della inequivocità – non trovano riscontri agli atti, anche in considerazione del fatto che quello associativo è un reato permanente, con la conseguenza che la prova ricavabile dall’attività di captazione deve riguardare anche tale profilo.

Con riferimento alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] a detta associazione, osserva che il provvedimento impugnato non spiega i motivi per i quali il ricorrente sarebbe intraneo al sodalizio, tenuto conto che ha intrattenuto rapporti solo con il [OSCURATO:PERSONA] e non anche con gli altri presunti sodali, senza avere la consapevolezza di far parte di un’associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente; che non spiega in cosa sia consistito il ruolo di intermediario attribuito all’imputato all’interno del gruppo; che, del resto, non vi è prova che il [OSCURATO:PERSONA] abbia stretto un accordo illecito con gli altri soggetti ai qualipure viene contestato il reato associativo o che abbia contribuito al perseguimento del fine comune; che, invero,i tre reati fine contestati al ricorrente sono commessi tutti in concorsosolo con il [OSCURATO:PERSONA], a conferma del rapporto bilaterale intercorrente tra i due e non anche con gli altri coimputati; che, dunque, il [OSCURATO:PERSONA] era all’oscuro della presunta attività illecita dei coimputati con il [OSCURATO:PERSONA]; che anche le conversazioni intercettate poste a fondamento della responsabilità del ricorrente sono relative a dialoghi intercorsi solo con il [OSCURATO:PERSONA], ai quali sono rimasti estranei gli altri coimputati.

Quanto alla mancata riqualificazione della contestazione nella fattispecie di cui all’art. 74, comma 6, D.P.R. 309 del 1990, la difesa rappresenta che la motivazione della sentenza di appello è apparente, tenuto conto che non si confronta con le argomentazioni difensive; che, invero, dal contenuto delle intercettazioni emerge che si sarebbe in presenza di compravendite aventi ad oggetto modesti quantitativi di sostanza stupefacente, con investimento di capitali risibili.

6.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, nonché motivazione apparente, apodittica e manifestamente illogica.

Evidenzia, con riferimento al reato di cui al capo 18B), che la Corte territoriale non ha motivato in merito allo specifico contributo concorsuale che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito nell’acquisto di sostanza stupefacente effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] presso il [OSCURATO:PERSONA] ed il Consiglio, nonostante lo specifico motivo di appello; che, invero, al di là della mera presenza fisica, non vi è alcuna specificazione di quale sarebbe stato il comportamento tenuto dal ricorrente; che, invece, nel caso di specie, al più si è in presenza di un’ipotesi di connivenza non punibile; che nemmeno in relazione alla prospettata ipotesi del tentativo, non accolta dai giudici di appello, il provvedimento motiva, nonostante le fonti non avessero confermato la traditio.

6.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, nonché motivazione apparente, apodittica e manifestamente illogica.

Osserva, con riferimento al reato di cui al capo 10A), che la Corte di appello ha omesso qualsivoglia motivazione, nonostante lo specifico motivo di ricorso, mentre il giudice di primo grado ha ritenuto l’ipotesi tentata, nonostante dal contenuto della conversazione intercettata emergesse solo che il [OSCURATO:PERSONA] conosceva un soggetto di Rosarno, che aveva la disponibilità di qualcosa (secondo l’Accusa, droga leggera), senza che seguissero ulteriori contatti o incontri volti a dare esecuzione al presunto proposito criminoso.

6.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, nonché motivazione apparente, apodittica e manifestamente illogica.

Rileva, con riferimento al reato di cui al capo 14), chela sentenza impugnata omette ogni motivazione in ordine alle ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe responsabile del reato tentato ascrittogli, tenuto conto che la difesa aveva evidenziato che dalle intercettazioni non si poteva ricavare né la disponibilità della sostanza stupefacente in capo al ricorrente, né l’esistenza di una trattativa, che darebbe luogo al tentativo contestato; che, come per il reato sub 10A), dalle conversazioni intercettate emerge solo che il [OSCURATO:PERSONA] conosceva un soggetto di Rosarno, che aveva la disponibilità di qualcosa (secondo l’Accusa, droga leggera), senza che seguissero ulteriori contatti o incontri volti a dare esecuzione al presunto proposito criminoso.

6.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, nonché motivazione apparente, apodittica e manifestamente illogica.

Rappresenta che, anche in relazione alla invocata sussumibilità dei reati fine ascritti al ricorrente nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n.309 del 1990, i giudici di appello hanno reso una motivazione apparente, atteso che hanno utilizzato le circostanze di fatto poste a fondamento del reato associativo per respingere i rilievi puntuali della difesa, che aveva evidenziato l’irrisorietà delle somme ricavate dalle cessioni, le modalità grossolane con cui detta attività veniva posta in essere ed il breve periodo in contestazione, tutte circostanze che depongono per l’inquadramento nel fatto di lieve entità; che, del resto, l’ipotesi lieve di cui al comma 5 in discorso non è incompatibile con lo svolgimento dell’attività di spaccio non occasionale, ma continuativa, né con la diversità delle sostanze trattate.

6.6. Con il sesto motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per difetto, apoditticità, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento agli artt. 132, 133 e 62-bis cod. pen.

Rappresenta che la Corte territoriale ha reso una motivazione apparente, anche in tema di dosimetria della pena e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per cui non ha fatto corretto uso del potere discrezionale, essendosi limitata a richiamare la sentenza di primo grado e la gravità dei fatti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene il Collegio che, poiché la questione relativaal vizio di motivazione della sentenza impugnata sul punto della sussistenza dell’associazione dedita al narcotraffico di cui al capo 9) è comune a tutti i ricorsi, appare opportuno, al fine di evitare inutili ripetizioni, trattarla in maniera unitaria, in modo che sarà poi sufficiente un rinvio, quando si passerà a trattare le singole posizioni.

Invero, tutti i ricorsi lamentano la violazione della legge penale, nonchè la carenza , l’apparenzae la manifesta illogicità della motivazione, che non avrebbe tenuto conto delle doglianze difensive, limitandosi a richiamare la decisione di primo grado.

Deve essere innanzitutto premesso che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a quella del Giudice dell’udienza preliminare,sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654 –01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 –01).

Ciò posto, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Corte di cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione.

In altri termini, eccede dai limiti di cognizione del giudice di legittimità ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso a detto giudice è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile ( Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv.285504 – 01 ; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 –01; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 –01).

Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all’esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.

Ed invero, nel caso oggetto di scrutinio, la Corte territoriale ha dato diffusamente conto delle ragioni per cui ha ritenuto di dover confermare l’esistenza del sodalizio contestato al capo 9).

In particolare , ha valorizzato il contenuto dell’attività di captazione, con l’ indicazion e specifica delle conversazioni di volta in volta utilizzate, da cui ha desunto: i ) la commissione di numerosi reati fine, anche precedenti alle operazioni di intercettazione, oltre che successivi, tenuto conto della pianificazione dell’illecita attività in relazione all’avvento della stagione estiva, che emerge in maniera inequivoca dai dialoghi intercettati; ii) la capacità del gruppo di trattare acquisti e cessioni di sostanza stupefacente di qualità diversa(hashish, marijuana e cocaina); iii) la disponibilità di acquirenti abituali e, dunque, di un bacino di utenza stabile; iiii ) la condivisione dei guadagnitra tutti i partecipi.

Ha, altresì , specificato che , per la prova dell’associazione di cui all’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, non è richiesta la conoscenza reciproca tra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, unitamente ad almeno altre due persone altrettanto consapevoli, alla realizzazione di un comune programma criminoso.

Ha, in definitiva, ritenuto che gli elementi evidenziati costituissero facta concludentia, checristallizza n o la prova della esistenza e della operatività nelle province di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] dell’associazione finalizzata al narcotraffico per cui si procede , caratterizzata da una struttura , sia pure rudimentale, ma comunque sufficiente e funzionale al raggiungimento degli obbiettivi comuni,diretta da [OSCURATO:PERSONA] e costituita dagli altri quattro odierni ricorrenti.

Le censure difensive sono stateesaminate e ritenute smentite dal contenuto delle conversazioni intercettate (quelle relative alla cassa comune, alla suddivisione dei compiti tra gli associati, alla diversa qualità della sostanza stupefacente commercializzata, alla base operativa del sodalizio, ai canali di approvvigionamento, alla sussistenza del programma criminoso ed all’affectio societatis), contenuto che èstato analizzat o con riferimento alle singole posizioni e in ogni caso analiticamente valutatodalla sentenza di primo grado; le questioni relative alla breve durata del periodo di osservazione sono state,invece, ritenute irrilevanti, atteso che dall’attività di captazione è emersa una frenetica attività di approvvigionamento e di successiva vendita di sostanza stupefacente di diversa natura, sintomatica di un sistema organizzato preesistente e proiettato anche nel successivo periodoestivo, come si è sopra accennato.

In ogni caso, sul punto, i giudici di appello hanno richiamato la giurisprudenza di legittimità che ritiene irrilevante la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può anche esser breve, a patto che dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli imputati abbiano fatto riferimento anche solo implicito(Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122 – 01), sistema che emerge, nel caso di specie , dal contenuto complessivo delle operazioni di captazione.

Quanto al sequestro di quattro chilogrammi di marijuana nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 21/06/2018, i giudici di merito hanno dato conto di come lo stupefacente sequestrato fosse riferibile all’associazione, atteso che il suo rinvenimento è stato possibile grazie alle operazioni di captazione in corso disposte nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].

Rileva, altresì, il Collegio che, quanto alla ritenuta non configurabilità da parte dei giudici di appello, nel caso di specie , della ipotesi attenuata di cui all’art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990,la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che la fattispecie di cui all ’ art. 74, comma 6, cit. è configurabile solo se, in concreto, l’attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098 – 01; Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018, Caprioli, Rv. 274696 – 01 ; Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Pardo, Rv. 271708 – 01 ; Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, Biondi, Rv. 267267 – 01 ) , ciò che all’evidenza non è nel caso di specie.

Sul punto, invero, la Corte territoriale ha dato conto dei considerevoli quantitativi di sostanza stupefacente trattata, desunta anche dalle rilevanti somme di denaro maneggiate.

I motivi di ricorso sul punto, dunque, si appalesanotutti manifestamente infondati.

Tanto premesso in linea generale, può passarsi ora all’esame dei singoli ricorsi.

2. Il ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2.1. Il primo motivo non è consentito, in quantoripropone pedissequamente la stessa doglianza già sottoposta sia al giudice di primo grado, che alla Corte territoriale,che è stata affrontat a in termini precisi e concludenti da entrambi i giudici di merito, che hanno evidenziato come sia configurabile il tentativo di acquisto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, quandol’ iter criminis si sia arrestato, come nel caso di specie, prima della conclusione dell’accordo tra acquirente e venditore in ordine alla quantità, qualità e prezzo dello stupefacente.

2.1.1. In proposito, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha più volte avuto modo di affermare che, per determinare il momento consumativo della condotta di acquisto di sostanze stupefacenti, occorre far riferimento al testo dell’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, che è costruito in termini onnicomprensivi, con la previsione, accanto alla condotta dell’acquisto, anche di quella della detenzione; che quest’ultima condotta non implica necessariamente un immediato contatto fisico del soggetto con la sostanza, posto che la detenzione indica, più in generale, la disponibilità di fatto di stupefacente, anche a mezzo di terze persone; che, dunque, la condotta di acquisto, al fine di conservare un proprio autonomo spazio applicativo, non può che riguardare quelle sole situazioni, prodromiche alla detenzione, in cui il soggetto acquirente non abbia ancora materialmente o di fatto acquisito la disponibilità della sostanza; che, di conseguenza, per poter ritenere consumato l ’ acquisto di sostanza stupefacente, è sufficiente l’accordo tra acquirente e venditore sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo da pagare ( con la traditio ed eventualmente con il pagamento del prezzo, invero, la condotta ravvisabile sarebbe quella della detenzione, non a caso costruita come onnicomprensiva e residuale); che,comunque, detto accordo è necessario, perché, in difetto, deve ritenersi configurabile l’ipotesi della fattispecie tentata ( Sez. 5, n. 54188 del 26/09/2016, Pizzinga, Rv. 268749 – 01 ; Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014, Bekshiu, Rv.

Rv.259283 – 01 ; Sez. 4, n. 44621 del 10/03/2005, Orlando, Rv.232819 – 01 ) .

2.1.2. Orbene, con riferimento al reato di cui al capo 10A), entrambe le sentenze ritengono che dai dialoghi intercettati si desum a c om e il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stessero negoziando l’acquisto di dieci chilogrammi di sostanza stupefacente con un fornitore di Rosarno, presso il quale il [OSCURATO:PERSONA] era solito rifornirsi, per cederla ad “amici” del [OSCURATO:PERSONA]; che il riferimento al quantitativo, alla qualità ed alle modalità di pagamento faccia fondatamente ritenere le trattative in uno stato avanzato, tale da configurare il tentativo di acquisto; che, anche con riferimento al reato di cui al capo 10B), la circostanza che nei dialoghi intercettati il [OSCURATO:PERSONA] facesse riferimento ad una diversa trattativa in corso con altri fornitori– trattativa di cui riferiva il prezzo, l’ottima qualità dello stupefacente ed il fatto che fosse già impacchettato– sia indicativa dell’avanzato stato della contrattazione e, dunque, della configurabilità del tentativo.

2.2. Anche i motivi dal secondo all’ottavo sono reiterativi di medesime doglianze, tutte inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già propostein entrambi i gradi di giudizio ed affrontate in termini precisi e concludenti dai giudici di merito, per cui sotto questo profilo sonoaspecifici, confrontandosi solo apparentemente con la trama argomentativa del provvedimento impugnato; senza tacere che sonocostituiti da meri rilievi in fatto, che appaiono prevalentemente finalizzati a richiedere al giudice di legittimità una diversa ed alternativa lettura degli elementi di prova, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che nel complesso non presenta evidenti criticità logiche e/o giuridiche.In particolare , con riferimento al reato di cui al capo 11A), la natura della sostanza (cocaina) è stata determinata in ragione del costo di acquisto, notevolmente superiore a quello delle cosiddette droghe leggere; con riferimento al reato di cui al capo 12), le sentenze di merito osservano che i termini utilizzati dai dialoganti (il [OSCURATO:PERSONA] ed i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non lasciano adito a dubbi sull’oggetto della conversazione, posto che si fa riferimento a “panetti” e ad “erba chiara”; con riferimento al reato di cui al capo 13), è stato evidenziato che dalla conversazione di cui al prog. n. 2698 risulta evidente che l’odierno ricorrente poneva in vendita i dieci chilogrammi di sostanza stupefacente di cui all’imputazione tramite [OSCURATO:PERSONA], al quale veniva consegnato un campione da far provare all’acquirente, peraltro, già individuato; con riferimento al tentativo di acquisto di dieci chilogrammi di marijuanadi cui al capo 14), le conversazioni intercettate di cui ai nn. progg. 2699 e 2707 sono state ritenute indicative dello stato avanzato delle trattative, portate avanti con l’intermediazione di [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento al reato di cui al capo 16), la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] è stata fondata sul contenuto di una conversazione intercettata, dalla quale i giudici di merito hanno desunto il possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana, che sarebbe stata ritirata nello stesso pomeriggio dall’acquirente; con riferimento aireati di cui a i cap i 17 B ) e 17 A ) , la detenzione illecita e la successiva cessione della marijuana a tale [OSCURATO:PERSONA] sono state dedotte ancora una volta da contenuto delle conversazioni intercettate (nel caso di specie, n. prog. 3875, intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]); con riferimento al reato di cui al capo 18B), è stato osservato che il reato di cessione si perfeziona nel momento in cui è raggiunto l’accordo tra le parti, a prescindere dalla traditio e che, nel caso di specie, i contraenti si erano accordati per la cessione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di cinque chilogrammi di marijuana, che l’acquirente avrebbe ritirato il pomeriggio del giorno stesso, di talchè è stato ritenuto il reato nella forma consumata; con riferimento al reato di cui al capo 19B), invece, i giudici di merito hanno qualificato il reato contestato come tentativo di messa in vendita di sostanza stupefacente del tipo marijuana, tramite il computato [OSCURATO:PERSONA] , al prezzo di 1150 euro/kg., atteso che gli elementi versati in attinon deponevano con certezza nel senso della conclusione dell’accordo, restando in sospeso la precisa quantificazione del prezzo dello stupefacenteoggetto della trattativa.

2.3. Il nono motivo, relativo alla sussistenza del sodalizio finalizzato al narcotraffico di cui al capo 9), è manifestamente infondato .

In proposito, per brevità, si rinvia alle considerazioni svolte al punto

1. del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto”, dovendosi soloaggiungere che i giudici di merito hanno desunto il ruolo apicale del [OSCURATO:PERSONA] dal contenuto delle conversazioni intercettate, che lo vedono protagonista indiscusso dei traffici illeciti dell’associazione, coadiuvato dagli altri coimputati, tutti in posizione di subordinazione.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Invero, con riferimento all’esistenza dell’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti si rinvia al punto

1. del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto”; con riferimento, invece, alla partecipazione dell’odierno ricorrente al sodalizio, quale anello di congiunzione tra l’associazione e gli acquirenti, si osserva che entrambe le sentenze hanno tenuto in debito conto le doglianze difensive e che, peraltro , risultano diffusamente e congruamente motivate, oltre che prive di vizi logici.

In particolare, i giudici di merito dalle risultanze delle operazioni di captazione hanno desunto i) la condivisione delle strategie criminali del gruppoda parte del [OSCURATO:PERSONA], che, dopo la trattativa finalizzata alla vendita di trentotto chilogrammi di marijuana di cui al capo 22A), chiedeva al [OSCURATO:PERSONA] se fosse arrivata “roba nuova”; ii) la pianificazione di approvvigionamenti di ingenti quantitativi di stupefacente e la loro collazione sul mercato (nelle conversazioni vi sono chiari riferimenti a centoquaranta e trentotto chilogrammi); iii ) la condivisione dei guadagni, che hanno tratto dalla conversazione captata in seguito all’arresto del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], dal cui tenore emerge il comune interesse rispetto alla partita di stupefacente sequestrata ed il timore che i due arrestati potesserofare il loro nome; iiii) la conoscenza degli altri membri del gruppo, segnatamente del [OSCURATO:PERSONA], del quale discute con il [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ad una cessione di dieci chilogrammi di stupefacente; iiiii) il concorso in due reati fine aventi ad oggetto cospicue forniture di stupefacente.

In conclusione, si è in presenza di una motivazione niente affatto carente, apparente, contraddittoria o illogica , quanto piuttosto di una motivazione non condivisa dalla difesa, che, dunque, non può esseresol per questo sindacata in sede di legittimità.

3.2. Reiterativo delle stesse doglianze prospettate ad entrambi i giudici di merito, oltre che manifestamente infondato, risulta il secondo motivo di ricorso.

Sul punto, è sufficiente ribadire quanto argomentato al punto

2.1.1. del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto”, evidenziando come, nel caso di specie, le sentenze di merito diano conto del fatto che non è dato sapere se la trattativa avente ad oggetto la cessione di dieci chilogrammi di marijuana, effettuata con la mediazione del [OSCURATO:PERSONA], si sia conclusa, residuando solo una modesta divergenza sul prezzo di acquisto, fissato dal [OSCURATO:PERSONA] in 1.150 euro al chilogrammo, a fronte dell’offerta del compratore pari a 1.000 euro al chilogrammo; che, dunque, proprio per tale ragione è stata ritenuta l’ipotesi del tentativo di cessione.

3.3. Analoghe considerazioni in punto di inammissibilità vanno svolte con riferimento al terzo ed al quarto motivo, che – riguardando la stessa vicenda storica – possono essere trattati congiuntamente.

Invero, la sentenza impugnata, conformemente a quella di primo grado, ha fondato la dichiarazione di responsabilità sul contenuto delle conversazioni intercettate, dalle quali ha evinto l’intervenuto accordo, grazie alla mediazione dell’odierno ricorrente, in relazione alla cessione di trentotto chilogrammi d i marijuana , preceduto dalla consegna di un campione di prova, al prezzo di circa 1.200 euro al chilogrammo, operazione rispetto alla quale era stato anche fissato l’appuntamento per lo scambio.

Dunque, una volta accertato che era stato raggiunto l ’ accordo tra l’acquirente e il venditore sulla quantità, sulla qualità e sul prezzo della sostanza, correttamente entrambi i giudici di merito hanno ritenuto consumatii reati sub 22A) e 22C), a nulla rilevando il mancato sequestro della sostanza stupefacente compravenduta, in considerazione della assoluta concludenza dei dialoghi intercettati, nei quali si fa esplicito riferimento al quantitativo ed al tipo di sostanza stupefacente oggetto della trattativa, oltre che al prezzo praticato, di talchè può dirsi ottemperato l’onere di rigorosa motivazione gravante in questi casi sul giudice, in particolare con riferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata (Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279251 – 01 ; Sez. 6, n. 27434 del 14/2/2017, Albano, Rv. 270299– 01; Sez. 3, n. 11655 del 11/02/2015, Nava ed altri, Rv. 262981– 01) .

3.4. Manifestamente infondato è il quinto motivo.

Si osserva, invero, che la statuizione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ègiustificata da motivazione esente da manifesta illogicità – avendo la Corte territoriale confermato il negativo giudizio di personalità effettuato dal giudice di prime cure, fondato sulla gravità dei fatti, sulla elevata capacità a delinquere del ricorrente, oltre che sull’allarmante contesto criminale in cui i fatti sono maturati –con la conseguenza che è insindacabile in cassazione ( Sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, Blanchi, Rv. 282693 –01; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 – 01; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01 ) .

Del resto, è ormai pacificoil principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancatoriconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 ; Sez. 5, n. 43952/20017 cit.; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 – 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

4.1. Il primo motivo non è consentito, perché aspecifico, in quanto si confronta solo apparentemente con laarticolata motivazione del provvedimento impugnato.

In particolare, si osserva che la sentenza di primo grado, la cui motivazione è stata richiamata e ribadita da quella di secondo grado, ha ritenuto che la consulenza tecnica di parte versata in atti non fosse idonea a confutare il riconoscimento del ricorrente operato dalla polizia giudiziaria con riferimento ad alcune conversazioni (R.I.T. 738/18, nn. progg. 2321, 2322, 2323 e 2325 del 14/05/2018), avendola ritenuta metodologicamente inattendibile, in quanto ha utilizzato per la comparazione campioni di voce eterogenei, perché tratti sia da intercettazioni ambientali che telefoniche; che, invero, mentre l’intercettazione telefonica avviene a distanza e non presenta rumori di fondo o altri elementi di disturbo, quella ambientale restituisce un suono più “sporco”, compromesso dai rumori presenti nell’ambiente in cui avviene la conversazione; che , dunque , è stato affermato che il consulente tecnico avrebbe dovuto estrapolare il saggio vocale dagli ulteriori dialoghi ambientali presenti nel medesimo R.I.T.n. 738/18 oggetto di comparazione, la cui riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] non ha formato oggetto di contestazione, per poter comparare campioni di vice omogenei.

A tali considerazioni, la sentenza di appello aggiunge che l’identificazione del [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta anche tenendo conto delle risultanze del Positioning, che ha consentito di localizzarlo nello stesso luogo in cui avvenivano i dialoghi disconosciuti dalla difesa.

Trattasi di motivazione congrua e priva dei denunziati vizi, con la quale la difesa non si misura, se non in apparenza, limitandosi a reiterare sterilmente le stesse doglianze proposte in appello.

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (cfr., Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese, Rv. 268385 –01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 – 01).

4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

In proposito, con riferimento all’esistenza dell’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacentied alla mancata riqualificazione della contestazione nella fattispecie di cui all’art. 74, comma 6, D.P.R. 309 del 1990, si rinvia al punto

1. del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto”; con riferimento, invece, alla partecipazione dell’odierno ricorrente a detto sodalizio, si evidenzia che entrambe le sentenze di merito hanno fondato il giudizio di responsabilità sul contenuto delle conversazioni intercettate, da cui hanno desunto la sua partecipazione, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], alle principali iniziative illecite promosse dal [OSCURATO:PERSONA], con il quale hanno condiviso le strategie criminali, costituendo “una sorta di triumvirato con al vertice [OSCURATO:PERSONA]” (così la sentenza di primo grado a pag. 82).

In particolare, sono stati esaminati numerosi dialoghi captati aventi ad oggetto l’approvvigionamento di significativi quantitativi di sostanza stupefacente, la loro collocazione sul mercato, nonché la programmazione dell’attività criminosa in vistadella stagione estiva, circostanza questa ritenuta sintomatica d ella stabilità del vincolo associativo; altre conversazioni utilizzate dai giudici di merito vertono su commenti relativi ai vari clienti del gruppo, che si erano rivolti al ricorrente per l’acquisto dello stupefacente, mentre altre ancora riguardano la necessità , espressa dal [OSCURATO:PERSONA] e condivisa dal [OSCURATO:PERSONA], che tutti gli associati “lavorassero” con le stesse modalità; da altre conversazioni , poi, è stata desunta la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ai proventi dell’attività di spaccio; altre, infine, danno conto della commissione da parte dell’imputato di numerosi reati fine.

Significativa, ad ulteriore conferma dell’inserimento del ricorrente nel sodalizio di cui al capo 9), è stata ritenuta la vicenda relativa alsuo arresto del 21/06/2018 , quando veniva trovato in possesso di ben quattro chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, che dai commenti degli altri sodali intercettati, risulta riferibile all’associazione.

Dunque, anche con riferimento alla affermazione di responsabilità per il reato associativo, la motivazione risulta congrua ed esente dai denunciati vizi.

4.3. Il terzo motivo non è consentito, perché, reiterando le stesse doglianze prospettate nei giudizi di merito, non tiene conto del percorso argomentativo della sentenza impugnata, risultando, dunque, aspecifico.

Si osserva, invero, che, come è stato evidenziato al punto

4.1. del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto”, cui si rimanda, sia il Giudice dell’udienza preliminare, sia la Corte territoriale, hanno dato conto dei motivi per cui hanno ritenuto inattendibili i risultati della consulenza tecnica che aveva messo in dubbio la riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] della voce captata in alcune conversazioni ambientali.

Quanto al la questione del la sussumibilità dei reati fine ascritti al ricorrente nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 , rileva il Collegio che trattasi di doglianza appena accennata nei motivi di appello,che, dunque, è stata posta in modo del tutto genericoalla Corte di appello, rispetto alla quale si riscontra nella sentenza impugnata una motivazione implicita di esclusione dell’ipotesi lieve alla luce delle modalità ed delle circostanze dell’azione, oltre che dei quantitativi di sostanza stupefacente trattati, tutte circostanze evidenziate nell’articolato tessuto motivazionale.

4.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato, atteso che la statuizione relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è sorretta da una motivazione adeguata, che ha valorizzato la gravità dei fatti e l’allarmante contesto nel quale risultano inseriti, per cui non è censurabile in questa sede.

Come si è sopra evidenziato (punto

3.4. del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto”), il giudice, nel respingere la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen., esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini del loro riconoscimento o dell a loro esclusione, come appunto è avvenuto nel caso che si sta scrutinando.

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

5.1. Il primo motivo è motivo è manifestamente infondato.

In proposito, con riferimento all’esistenza dell’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, si rinvia al punto

1. del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto”; con riferimento, invece, alla partecipazione dell’odierno ricorrente a detto sodalizio, si evidenzia che i giudici di merito hanno valorizzato i l contenuto delle conversazioni intercettate, da cui hanno desuntoi) la sua partecipazione, unitamente al [OSCURATO:PERSONA] , alle principali iniziative illecite promosse dal [OSCURATO:PERSONA], con il quale hanno condiviso le strategie criminali, costituendo – come si è già avuto modo di sottolineare – “una sorta di triumvirato con al vertice [OSCURATO:PERSONA]” (così la sentenza di primo grado a pag. 82); ii) la conoscenza degli altri associati, in particolare del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]; iii) l’attività di approvvigionamento di significativi quantitativi di sostanza stupefacente, la loro collocazione sul mercato, nonché la programmazione dell’attività criminosa in vista della stagione estiva, circostanza questa ritenuta sintomatica della stabilità del vincolo associativo;iiii) i commenti relativi ai vari clienti del gruppo, che si erano rivolti al ricorrente per l’acquisto dello stupefacente; iiiii) la partecipazione di tutti gli associati ai guadagni (pag. 79 della sentenza di primo grado); iiiiii ) la commissione ad opera dell’imputato di numerosi reati fine.

Significativa, ad ulteriore conferma dell’inserimento del ricorrente nel sodalizio di cui al capo 9), è stata ritenuta la vicenda relativa al suo arresto del 21/06/2018, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], quando veniva trovato in possesso di ben quattro chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, che dai commenti degli altri sodali intercettati, risulta riferibile all’associazione.

Quanto alla mancata riqualificazione della contestazione nella fattispecie di cui all’art. 74, comma 6, D.P.R. 309 del 1990, la Corte territoriale(pag. 30) ha evidenziatola capacità operativa del gruppo, la movimentazione di considerevoli quantitativi di sostanza stupefacente, unitamente alla posizione di controllo del mercato nella zona di influenza del sodalizio, giungendo in tal modo ad escludere che la condotta potesse essere sussunta nell’ipotesi di cui al comma 6 dell’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990.

Dunque, anche con riferimento alla affermazione di responsabilità per il reato associativo, la motivazione risulta congrua ed esente dai denunciati vizi logici.

5.2. Il secondo motivo, avente ad oggetto i reati fine, non è consentito, atteso che sviluppa tutte doglianze in fatto, con cui propone una diversa interpretazione del materiale probatorio, che non è consentita in sede di legittimità.In particolare, premesso che il reato di cui al capo 11B) non verrà preso in considerazione, tenuto conto che in relazione ad esso l’imputato è stato assolto, con riferimento al reato di cui al capo 11A), la natura della sostanza (cocaina) è stata determinata in ragione del costo di acquisto, notevolmente superiore a quello delle cosiddette droghe leggere;con riferimento al reato di cui al capo 11C), la cessione di 1.000 euro di sostanza stupefacente del tipo marijuana è stata desunta dal linguaggio esplicito dei conversanti, che hanno riferimento all’“erba” ed al prezzo di 1.000 euro, che non è stato ancora corrisposto; con riferimento al reato di cui al capo 12), le sentenze di merito osservano che i termini utilizzati dai dialoganti (il [OSCURATO:PERSONA] ed i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non lasciano adito a dubbi sull’oggetto della conversazione, posto che si fa riferimento a “panetti” e ad “erba chiara”;con riferimento ai reato di cui al cap o 15A), la sentenza impugnata ha ritenuto che le conversazioni intercettate facessero riferimento ad una avanzata trattativa relativa all’acquisto di sostanza stupefacente del tipo marijuana, posto che i conversanti indicavano la droga come “quella chiara”, espressione usata in diverse altre conversazioni intercettate per indicareappunto la marijuana; con riferimento al reato di cui al capo 15B), la detenzione di sostanza stupefacente è stata desunta dal contenuto dei dialoghi captati (segnatamente nn. progg. 2756 e 2757), rimanendo irrilevante il dato quantitativo, visto che non è stata elevata specifica contestazione in relazione al quantitativo di sostanza stupefacente; con riferimento ai reati di cui ai capi 17A) e 17B), la detenzione illecita e la successiva cessione della marijuana a tale [OSCURATO:PERSONA] sono state dedotte ancora una volta da contenuto delle conversazioni intercettate (nel caso di specie, n. prog. 3875, intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]).

Correttamente, dunque, i giudici di merito hanno ritenuto irrilevante il mancato sequestro della sostanza stupefacente oggetto delle cessioni, tenuto conto della estrema chiarezza delle conversazioni intercettate, nel corso delle quali i conversanti fanno testuale riferimento al tipo di sostanza trattata ed al prezzo richiesto.

5.3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, atteso che la motivazione posta a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ha considerato la gravità della condotta criminosa e l’allarmante contesto delinquenziale all’interno del quale è maturata.

Dunque, il percorso argomentativo è congruo ed immune dalvizio di illogicità manifesta.

6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

6.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

In particolare, con riferimento all’esistenza dell’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, si rinvia al punto

1. del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto”; con riferimento, invece, alla partecipazione dell’odierno ricorrente a detto sodalizio, si evidenzia che entrambe le sentenze di merito hanno valorizzato il contenuto delle conversazioni intercettate, da cui hanno tratto gli elementi per poter affermare che il [OSCURATO:PERSONA] ha condiviso le strategie criminali del gruppo; che si è attivato per l’acquisto di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente e per la loro successiva collocazione sul mercato; che ha avuto contatti diretti con i fornitori, svolgendo il ruolo fondamentale di intermediario tra questi ultimi ed il sodalizio; che ha ricevuto l’invito a coltivare direttamente marijuana, al fine di garantire l’approvvigionamento del gruppo; che ha partecipato alla condivisione dei guadagni (pag. 87 della sentenza di primo grado); che i considerevoli quantitativi di sostanza stupefacente trattata, la capacità di approvvigionamento continuo e la posizione di controllo del mercato nella zona di operatività della consorteria criminale costituiscono circostanze che portano ad escludere la configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990.

Dunque, i giudici di merito hanno dato conto con motivazione ampia ed articolata, oltre che immune dai vizi denunciati, delle ragioni poste a fondamento delle proprie statuizioni in punto di responsabilità con riferimento al reato associativo contestato, rispetto alle quali il motivo reitera le stesse doglianze proposte in primo ed in secondo grado, che – come si è evidenziato – hanno trovato congrua risposta nelle sentenze di merito.

6.2. Ilsecondo motivo non è consentito, perché aspecifico .

Ed invero, il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo 10B), per aver acquistato, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], cinque chilogrammi di marijuana in Rosarno daGiuseppe Consiglio e [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto, la sentenza impugnataha evidenzia to che il ruolo svolto dal ricorrente non è stato meramente passivo, avendo egli partecipato attivamente alla trattativa con i fornitori, discutendo del prezzo e delle modalità di imballaggio dello stupefacente, come si evince dal contenuto delle conversazioni intercettate.

Ebbene, rispetto all’articolato tessuto motivazionale della sentenza di appello, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente e che non presenta i vizi dedotti, il motivo si limita a reiterare sterilmente le stesse doglianze già avanzate con l’appello, senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorso argomentativo seguitodalla Corte territoriale, non misurandosi affatto con la sua decisione.

Dunque, sotto questo aspetto, il motivo è aspecifico, atteso che ignora gli snodi decisivi della motivazione.

Invero, contenuto essenziale del ricorso in cassazione è proprio il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 –01).

Quanto alla sussumibilità del reato nella fattispecie tentata, invocata dalla difesa, è sufficiente rimandare alle considerazioni svolte al punto

2.1.1. del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto”, relativeal momento perfezionativo del reato di cessione di sostanza stupefacente, per il quale è necessario e sufficiente che sia stato raggiunto l’accordo, a prescindere dalla traditio, in presenza della quale sarebbe configurabile la condotta di detenzione.

In relazione alla riconducibilità del reato nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, D.R.P. n. 309 del 1990,si rinvia oltre, al punto

6.5. del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto”, dove la questione, oggetto di uno specifico motivo di appello, sarà trattata con riferimento a tutti i reati fine ascritti al [OSCURATO:PERSONA].

6.3. Anche il terzoed il quarto motivo – che riguardano i reati di cui ai capi 10A) e 14)e che nei motivi di appello sono stati trattati in maniera cumulativa e fatti oggetto di doglianze di carattere generale– sono aspecifici, in quanto non tengono conto del percorso motivazionale sul quale si fonda la dichiarazione di responsabilità.In proposito, osserva il Collegio che le sentenze di merito, con motivazione esaustiva, hanno desunto dai dialoghi intercettati che il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stessero negoziando l’acquisto di dieci chilogrammi di sostanza stupefacente con un fornitore di Rosarno, presso il quale il [OSCURATO:PERSONA] era solito rifornirsi, per cederla ad “amici” del [OSCURATO:PERSONA] ed hanno argomentato che il riferimento al quantitativo, alla qualità ed alle modalità di pagamento facesse fondatamente ritenere le trattative in uno stato avanzato, tale da configurare il tentativo di acquisto (capo 10A); che, anche con riferimento al tentativo di acquisto di dieci chilogrammi di marijuana di cui al capo 14), le conversazioni intercettate di cui ai nn. progg. 2699 e 2707 sono state ritenute indicative dello stato avanzato delle trattative, portate avanti con l’intermediazione di [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, a fronte di tale articolato tessuto motivazion al e, fondato su valutazioni di fatto scevre da vizi di manifesta illogicità, i motivi si limitano a riproporre le questioni prospettate in via generale con il motivo di appello indicato con la lettera C, mancando di misurarsi con le ragioni esposte dalla Corte territoriale, con ciò condannandosi all’inammissibilità, per essere venuti meno alla funzione tipica dell’impugnazione, che è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

6.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato.

Invero, la riconducibilità dei reati fine alla fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, D.R.P. n. 309 del 1990 è stata esclusa per tutti i reati ascritti all’odierno ricorrente con motivazione esaustiva ed esente da vizi logici, che ha valorizzato i considerevoli quantitativi di sostanza stupefacente trattati, le identiche modalità operative di acquisto, detenzione e cessione, la stabilità dei canali di approvvigionamento e di smistamento dello stupefacente.

Dunque, la Corte territoriale, così come il giudice di prime cure, ha ritenuto che per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione, nonchèper la qualità e quantità delle sostanze trattate i fatti oggetto deireati fine non possano essere considerati di lieve entità.

6.6. Manifestamente infondato è l’ultimo motivo.

Si osserva, in proposito, che la statuizione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA suiricorsi propost i da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; uditele conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLuca Tampieri, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dei codifensori, per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, all’esito della discussione, hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22/01/2024 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro del 26/07/2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per ireati fine lor o rispettivamente ascritti , assolveva gli imputati dal reato di cui al capo 11B), riqualificava il reato di cui al capo 15A) e riduceva le pene. 2.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensor i , ha interposto ricorso per cassazione . 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 56 cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia che, con riferimento ai reati di cui ai capi 10A) e 10B) gli elementi probatori consentono di rappresentare al più una astratta possibilità di approvvigionamento, senza raggiungere la soglia del tentativo punibile, atteso che con riferimento al reato sub 10A) mancano indicazioni sulla tipologia della sostanza stupefacente e sul prezzo, oltre a qualsivoglia riferimento ad un pregresso accordo con gli ignoti fornitori, trovandosi di fronte ad una semplice prospettazione ipotetica del [OSCURATO:PERSONA]; che analoghe considerazioni valgono con riferimento al reato sub 10B), rispetto al quale l’unica alternativa ipotizzabile è che si tratti della stessa partita di stupefacente oggetto della conversazione intercettata; che, dunque, per configurare il tentativo non è sufficiente la mera possibilità che si avvii un’attività di fornitura, essendo necessario che vi sia la conclusione di un accordo traslativo vero e proprio. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione. Rileva che, con riferimento alreato di cui al capo 11A), gli elementi emersi dalle intercettazioni telefoniche non consentono di comprendere la qualità dello stupefacente trattato, individuato dai giudici di merito in cocaina; che del tutto inopinatamente nella motivazione del provvedimento impugnato l’indicazione di “46” diventa “46.000”, cui viene aggiunto il quantitativo di riferimento, individuato nel chilogrammo. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per carenza/apparenza della motivazione. Osserva che, con riferimento al reato di cui al capo 12), le risultanze dell’attività di captazione sono generiche, atteso che emerge che l’interlocutore avvisava l’odierno ricorrente di aver consegnato qualcosa a qualcuno, che l’aveva pagata; che, dunque, tali elementi non consentono di inferire che l’oggetto della conversazione fosse sostanza stupefacente; che, in conclusione, la motivazione del provvedimento impugnato, che giudica chiaro il contenuto del dialogo è del tutto apparente e non dà conto degli elementi dai quali ha desunto il concorso del [OSCURATO:PERSONA] nell’ipotizzata cessione di sostanza stupefacente. 2.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56 cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990, nonché manifesta illogicità della motivazione. Rappresenta che, con riferimento al reatodi cui al cap o 13) , il semplice possesso di un campione di stupefacente non può far presumere la disponibilità della quantità e della qualità indicata nel capo di imputazione, né il mandato a vendere che si assume conferito all’interlocutore;che, con riferimento al reato di cui al capo 14) , errano entrambe le sentenze di merito nell’affermare che sia integrato il tentativo punibile, atteso che difetta la prova in ordine alla sussistenza di serie ed affidabili trattative; che, invero, il mandato ad offrire conferito al [OSCURATO:PERSONA] è frutto di un travisamento per invenzione, avendo il coimputato ricevuto solo un incarico esplorativo di informarsi sul prezzo di vendita, circostanza questa che – valutata unitamente al fatto che l’acquisto era subordinato all’esito positivo di una prova “campione” – depone per la sussistenza di una mera possibilità di avvio di un’attività di fornitura e non di un tentativo punibile, essendo incerti l’an ed il quantum. 2.5. Con il quinto motivodeduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, nonché mancanza/apparenza della motivazione. Rileva che, con riferimento al reato di cui al capo 16), il dialogo intercettato evidenzia l’imminenza di una cessione di stupefacente da effettuare nel pomeriggio, ma non prova l’effettività della consegna; che, in particolare, la conversazione intercettata, se da un lato prova la conclusione dell’accordo, dall’altro dimostra l’indisponibilità dello stupefacente da parte dell’odierno ricorrente. 2.6. Con il sesto motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, nonché mancanza/apparenza della motivazione. Rileva che l’intercettazione su cui si fonda la condanna del ricorrente per il reati di cui ai capi 17A) e 17B) non è dimostrativa della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], in quanto non prova che avesse la disponibilità della sostanza stupefacente, né che la avesse consegnata all’acquirente, tale [OSCURATO:PERSONA]; che, invero,il ragionamento dei giudici di merito è circolare e tautologico, atteso che l’impegno a vendere dimostrerebbe la disponibilità dello stupefacente e tale disponibilità dimostrerebbe l’impegno a vendere; che, inoltre, anche per le intercettazioni dal contenuto autoaccusatorio è necessario accertare che il loro significato sia chiaro ed inequivoco, operazione questa che non risulta compiuta dalla Corte territoriale. 2.7. Con il settimo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, nonché mancanza/apparenza della motivazione. Osserva che il tenore della conversazione intercettata non consente di ritenere la sussistenza del reato di cui al capo 18B); che dall’attività di captazione emerge – piuttosto che l’acquisto di sostanza stupefacente da tale [OSCURATO:PERSONA] – l’incarico a questi conferito dal [OSCURATO:PERSONA] di concludere una trattativaper l’acquisto di sostanza stupefacente da terzi, di cui non è dato conoscere l’esito; che, dunque, la motivazione, che non si confronta con le puntuali doglianze difensive, è del tutto apparente. 2.8. Con l’ottavo motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56 cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990, nonché mancanza/apparenza della motivazione. Rappresentache, con riferimento al reato di cui al capo 19B), le risultanze delle intercettazioni non consentono di affermare che il [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità della droga, né che alle conversazioni intercorse tra quest’ultimo ed il [OSCURATO:PERSONA], finalizzate ad offrire a terzi la sostanza stupefacente, sia seguita la condotta in tal senso del coimputato; che, in altri termini, non vi sono elementi che inducano a concludere che la conversazione intercorsa tra il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA] sia stata riportata all’esterno e finalizzata in un tentativo di cessione. 2.9. Con il nono motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, nonché manifesta illogicità della motivazione. Sostiene che i giudici di merito abbiano errato nel ritenere sussistente il sodalizio finalizzato al narcotraffico, attesoche i partecipi nemmeno si conoscevano tra loro, che non vi era un nucleo stabile, né una cassa comune, né la suddivisione di compiti tra gli associati, né una base operativa, né modalità ripetitive di approvvigionamento, conservazione e commercializzazione dello stupefacente e che la breve durata del progetto criminoso non consente di ricostruirne l’indeterminatezza. 3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 3.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge penale in relazione all’art. 74 D.P.R. 309 del 1990. Evidenzia che, con riferimento al reato associativo di cui al capo 9), la sentenza di appello si limita a richiamare quella di primo grado, difettando di una autonoma valutazione dei fatti, nonostante le puntuali doglianze difensive; che, dunque, non ha tenuto conto di plurime circostanze evidenziate nei motivi di appelloe cioè che la condotta è circoscritta ad un tempo limitato (dal 11/05 al 22/06/2018) e che il ricorrente ha avuto contatti con un’unica persona e non di stabile durata, peraltro, relativi solo ai singoli ed episodici reati fine ascrittigli; che, in altri termini, gli sporadici contatti con [OSCURATO:PERSONA], che emergono dalle intercettazioni, non depongono nel senso della stabilità del vincolo; che, anche con riferimento alla sussistenza di una struttura associativa, sia pure rudimentale, la Corte territoriale non ha considerato che nel caso di specie manca un apparato stabile di stoccaggio e di successiva preparazione dello stupefacente, una costante e stabile fonte di approvvigionamento, un catalogo stabile di prezzi di vendita dello stupefacente ed una cassa comune; che, quanto all’affectio societatis , non vi sono elementi che consentano di affermare la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] agli utili dell’associazione; che nemmeno l’attribuzione al ricorrente dei reati fine può essere circostanza da cui desumere la sua partecipazione al sodalizio, tenuto conto che trattasi di sole due ipotesi di cessione realizzate in un ristretto arco temporale; che, in definitiva, la sentenza impugnata riconduce il semplice concorso di persone nel reato alla fattispecie associativa; che, anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo, non emergono dagli atti dati indicativi in merito alla esistenza della coscienza e volontà che la propria attività illecita, unitamente a quelle poste in essere dagli altri sodali, contribuisca alla realizzazione del comune programma criminoso. 3.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione della legge penale in relazione agli artt. 73 D.P.R. 309 del 1990 e 56 cod. pen. Rileva che, con riferimento al reato tentato di cui al capo 19A), gli elementi addotti dai giudici di merito non sono sufficienti a provare il concorso del ricorrente nel tentativo di cessione di sostanza stupefacenteascrittogli; che invero, come aveva ritenuto il giudice della cautela, non vi sono elementi concreti da cui desumere che il [OSCURATO:PERSONA] abbia intrapreso una trattativa seria con il soggetto non identificato di Soriano, atteso che dal compendio captativo emerge unicamente che un soggetto di Soriano effettua una richiesta al [OSCURATO:PERSONA], che quest’ultimo riporta al [OSCURATO:PERSONA]; che, dunque, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] discutano delle condizioni di vendita da praticare non prova l’esistenza di un accordo; che, in definitiva, l’atto di riportare la notizia di un’offerta già rifiutata non può configurare il reato contestato, nemmeno nella forma tentata. 3.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione della legge penale in relazione all’art. 73 D.P.R. 309 del 1990. Osserva che, con riferimento al reato di cui al capo 22A), le risultanze delle intercettazioni non appaiono sufficienti a provare, senza necessità di riscontri, la responsabilità del ricorrente, in ordine alla intermediazione ascrittagli, posta in essere tra il cedente [OSCURATO:PERSONA] e l’acquirente, relativa ad una cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana; che, invero, trattasi di cosiddetta “droga parlata”, rispetto alla quale l’assenza di riscontri (quali, ad esempio, il sequestro dello stupefacente o il fermo e l’identificazione degli acquirenti finali), impone al giudice un rigoroso onere motivazionale, che, nel caso di specie, manca. 3.4. Con il quarto motivo si duole della violazione della legge penale in relazione all’art. 73 D.P.R. 309 del 1990. Rappresenta che, con riferimento al reato di cui al capo 22C),relativo alla cessione ad un cliente di un campione di sostanza stupefacente del tipo marijuana, ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA], valgono le considerazioni espresse al punto che precede, trattandosi ancora una volta di “droga parlata”, che non trovaaltro riscontro in atti. 3.5. Con il quinto motivo deduce la violazione della legge penale, in relazione all’art. 62-biscod. pen., nonché illogicità manifesta della motivazione. Ritiene che la Corte territoriale, che non ha riconosciutole invocate circostanze attenuanti generiche, non ha preso in considerazione il ruolo marginale ricoperto dal [OSCURATO:PERSONA], lo stato di incensuratezza, la giovane età ed il corretto comportamento processuale serbato, oltre a quello tenuto durante la sottoposizione alla misura cautelare intramuraria; che, dunque, è stato fatto un cattivo uso del potere discrezionale, risultando la motivazione del tutto carente, per non avervalutato analiticamente tutte le circostanze rilevanti, in positivo o in negativo. 4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori, ha interposto ricorso per cassazione. 4.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per difetto, apparenza, apoditticità, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 220 cod. proc. pen. Evidenzia che, con riferimento alla identificazione dell’odierno ricorrente, la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado, è solo apparente, in quanto non si confronta con il puntuale motivo di appello; che, invero, la Corte territoriale ha disatteso la consulenza tecnica di parte, sul presupposto che la comparazione effettuata tra le intercettazioni telefoniche e quelle ambientali non garantirebbe la correttezza del risultato, tenuto conto che le conversazioni tra presenti sarebbero compromesse da rumori di fondo ed altri elementi di disturbo; che ciò è stato ritenuto senza aver proceduto all’ascolto; che, in ogni caso, a fronte di una consulenza di parte che affermava una scarsa comparabilità tra le voci messe a confronto, i giudici avrebbero dovuto disporre perizia, posto che il libero convincimento del giudice non equivale ad arbitrio; che, in definitiva, erra la Corte di appello nel ritenere maggiormente affidabile l’operato della polizia giudiziaria, rispetto agli esiti cui è pervenuto il consulente tecnico, che è soggetto particolarmente qualificato dal punto di vista tecnico-scientifico. 4.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,per difetto, apparenza, apoditticità, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990. Rileva che, con riferimento al reato associativo, la motivazione del provvedimento impugnato è apparente, atteso che non si confronta con i motivi di appello, limitandosi richiamare la sentenza di primo grado; che, in ogni caso, dal contenuto delle conversazioni intercettate emergono unicamente rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] ed i singoli coimputati, dunque, rapporti bilaterali, che nulla hanno a che fare con un sodalizio criminale; che plurimi sono gli elementi che depongono per l’insussistenza della contestata associazione: i canali di approvvigionamento dello stupefacente del [OSCURATO:PERSONA] sono sconosciuti ai presunti associati, le cessioni sono in numero limitato, l’esistenza di un canale privilegiato con la famiglia Pesce è un dato rimasto indimostrato, senza tacere l’inesistenza di una cassa comune e la durata limitata dell’operatività del presunto gruppo ; che , più in generale, nel caso di specie, manca la prova dell’esistenza di una stabile struttura organizzata, essendo fondata la sussistenza del reato associativo sulla commissione dei reati fine, che, tuttavia, tra di loro difettano di correlazione e al più dimostrano la dimestichezza del singolo a muoversi nel settore degli stupefacenti; che, peraltro, le risultanze delle intercettazioni – che non presentano i requisiti della chiarezza e della inequivocità – non trovano riscontri agli atti, anche in considerazione del fatto che quello associativo è un reato permanente, con la conseguenza che la prova ricavabile dall’attività di captazione deve riguardare anche tale profilo. Con specifico riferimento all’odierno ricorrente, la difesa ritiene che la sua partecipazione al sodalizio, peraltro, limitata ad un brevissimo periodo pari a circa quindici giorni, risultialtresì inconciliabile con la circostanza che lo stesso fosse vittima di usura ad opera del [OSCURATO:PERSONA]; che gli elementi evidenziati dai giudici di merito non rilevino in punto di partecipazione al sodalizio : così, sia l’arresto del [OSCURATO:PERSONA] del 21/06/2018, che è relativo ad una vicenda che riguarda esclusivamente l’interessato, come la reazione del [OSCURATO:PERSONA], che lamenta il mancato pagamento, dimostranol’insussistenza del vincolo solidale. Quanto alla mancata riqualificazione della contestazione nella fattispecie di cui all’art. 74, comma 6, D.P.R. 309 del 1990, la difesa rappresenta che la motivazione della sentenza di appello è apparente, tenuto conto che non si confronta con le argomentazioni difensive; che, invero, dal contenuto delle intercettazioni emerge chesi sarebbe in presenza di compravendite del valore di pochi euro, limitate ad una ristretta cerchia di assuntori, con guadagni modestissimi, nella maggior parte dei casi relativa a droghe leggere. 4.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per carenza assoluta di motivazione. Osserva che, con riferimento ai reati di cui ai capi 11A), 12), 15B) e 15A),la sentenza impugnata non spiega perché ha ritenuto infondate le obiezioni difensive, anche quelle sulla contestata riconducibilità della voce al [OSCURATO:PERSONA]; che, anche in relazione alla invocata sussumibilità dei reati fine ascritti al ricorrente nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n.309 del 1990, i giudici di appello hanno reso una motivazione apparente, atteso che hanno utilizzato le circostanze di fatto poste a fondamento del reato associativo per respingere i rilievi puntuali della difesa, che aveva evidenziato l’irrisorietà delle somme ricavate dalle cessioni, le modalità grossolane con cui detta attività veniva posta in essere ed il breve periodo in contestazione, tutte circostanze che depongono per l’inquadramento nel fatto di lieve entità; che, del resto, l’ipotesi lieve di cui al comma 5 in discorso non è incompatibile con lo svolgimento dell’attività di spaccio non occasionale, ma continuativa, né con la diversità delle sostanze trattate. 4.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per difetto, apoditticità, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento agli artt. 132, 133 e 62-bis cod. pen. Rappresenta che la Corte territoriale ha reso una motivazione apparente, oltre che illogica, anche in tema di dosimetria della pena e di mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per cui non ha fatto corretto uso del potere discrezionale, essendosi limitata a richiamare la sentenza di primo grado e la gravità dei fatti, per poi contraddittoriamente partire da una pena prossima al minimo edittale. 5. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori, ha interposto ricorso per cassazione. 5.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per difetto, apparenza, apoditticità, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990. Evidenzia che, con riferimento al reato associativo, la motivazione del provvedimento impugnato è apparente, atteso che non si confronta con i motivi di appello, limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado; che, in ogni caso, dal contenuto delle conversazioni intercettate emergono unicamente rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] ed i singoli coimputati, dunque, rapporti bilaterali, che nulla hanno a che fare con un sodalizio criminale; che plurimi sono gli elementi che depongono per l’insussistenza della contestata associazione: i canali di approvvigionamento dello stupefacente del [OSCURATO:PERSONA] sono sconosciuti ai presunti associati, le cessioni sono in numero limitato, l’esistenza di un canale privilegiato con la famiglia Pesce è un dato rimasto indimostrato, senza tacere l’inesistenza di una cassa comune e la durata limitata dell’operatività del presunto gruppo; che, più in generale, nel caso di specie, manca la prova dell’esistenza di una stabile struttura organizzata, essendo fondata la sussistenza del reato associativo sulla commissione dei reati fine, che, tuttavia, tra di loro difettano di correlazione e al più dimostrano la dimestichezza del singolo a muoversi nel settore degli stupefacenti; che, peraltro, le risultanze delle intercettazioni – che non presentano i requisiti della chiarezza e della inequivocità – non trovano riscontri agli atti, anche in considerazione del fatto che quello associativo è un reato permanente, con la conseguenza che la prova ricavabile dall’attività di captazione deve riguardare anche tale profilo. Con specifico riferimento all’odierno ricorrente, la difesa ritiene che la sua partecipazione al sodalizio, peraltro, limitata ad un brevissimo periodo pari a circa quindici giorni, risulti altresì inconciliabile con la circostanza che lo stesso fosse vittima di usura ad opera del [OSCURATO:PERSONA]; che gli elementi evidenziati dai giudici di merito non rilevino in punto di partecipazione al sodalizio: così, sia l’arresto del [OSCURATO:PERSONA] del 21/06/2018, che è relativo ad una vicenda che riguarda esclusivamente l’interessato, come la reazione del [OSCURATO:PERSONA], che lamenta il mancato pagamento, dimostrano l’insussistenza del vincolo solidale. Quanto alla mancata riqualificazione della contestazione nella fattispecie di cui all’art. 74, comma 6, D.P.R. 309 del 1990, la difesa rappresenta che la motivazione della sentenza di appello è apparente, tenuto conto che non si confronta con le argomentazioni difensive; che, invero, dal contenuto delle intercettazioni emerge che si sarebbe in presenza di compravendite del valore di pochi euro, limitate ad una ristretta cerchia di assuntori, con guadagni modestissimi, nella maggior parte dei casi relativa a droghe leggere. 5.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per difetto, apoditticità, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990. Osserva che, con riferimento ai reati di cui ai capi 11A), 11B) (dal quale, per la verità, è stato assolto), 11C), 12), 15A), 15B), 17A) e 17B) , se sono innegabili i reiterati contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], è altrettanto innegabile la lacunosità probatoria in ordineal successivo ed asserito spaccio della sostanza stupefacente ad opera dell’odierno ricorrente, atteso che tale attività non è riscontrata; che, in particolare, con riferimento al reato di cui al capo 11A), la conversazione intercettata può al più costituire indizio, ma mai un elemento di prova; che, invero il prezzo di 46.000 euro al chilogrammo per la cocaina è del tutto errato, tenuto conto che è risaputo che è pari almeno al doppio; che, inoltre, il secondo errore che la Corte territoriale commette è quello di partire da un dato di per sé incerto (46 euro) per poi giungere a ritenere sussistente il reato mediante altri elementi altrettanto incerti; che, per contro, il mancato rinvenimento della sostanza stupefacente ed il mancato accertamento della sua purezza, il fatto che la marijuana, a differenza della cocaina, si presterebbe ad essere trasportata sotto la cassetta dei carciofi, cui si fa riferimento nel dialogo intercettato, costituiscono elementi che possono indurre a ritenere che la sostanza stupefacente oggetto della conversazione fosse marijuana e non cocaina. Con riferimento al reato di cui al capo11 C) , rileva che il contenuto delle intercettazioni è tutt’altro che univoco, posto che il [OSCURATO:PERSONA] si limita ad evidenziare che vanta un credito di 1.000 euro da un tale [OSCURATO:PERSONA], ma nulla emerge sul fatto che detto credito riguardi la cessione di sostanza stupefacente; che, in ogni caso, la sentenza impugnata nulla motiva in relazione alla richiesta di sussumerela condotta nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. Con riferimento al reato di cui al capo 12), rappresenta che la motivazione è viziata da apoditticità ed illogicità, tenuto conto che la conversazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità non dimostra né l’instaurazione di una trattativa per l’acquisto, né una avvenuta cessione di droga, contenendo solo un ipotetico riferimento alla disponibilità di “erba” da parte di soggetti non identificati, di talchè non vi ècertezza in ordine alla consegna dello stupefacente; chela sentenza ancora una volta non dà conto delle ragioni per cui il fatto non possa essere sussunto nella ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. Con riferimento ai reati di cui ai capi 15A), 15B), 17A) e 17B), evidenzia che, trattasi di cosiddetta “droga parlata”, rispetto alla quale l’assenza di riscontri (quali, ad esempio, il sequestro dello stupefacente o il fermo e l’identificazione degli acquirenti finali), impone al giudice un rigoroso onere motivazionale, che, nel caso di specie, manca. Quanto, poi, alla invocata sussumibilità dei reati fine ascritti al ricorrente nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, ritiene la difesa che i giudici di appello abbiano reso una motivazione apparente, atteso che hanno utilizzato le circostanze di fatto poste a fondamento del reato associativo per respingere i rilievi puntuali della difesa, che aveva evidenziato l’irrisorietà delle somme ricavate dalle cessioni, le modalità grossolane con cui detta attività veniva posta in essere ed il breve periodo in contestazione, tutte circostanze che depongono per l’inquadramento nel fatto di lieve entità; che, del resto, l’ipotesi lieve di cui al comma 5 in discorso non è incompatibile con lo svolgimento dell’attività di spaccio non occasionale, ma continuativa, né con la diversità delle sostanze trattate. 5.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per difetto, apoditticità, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento agli artt. 132, 133 e 62-bis cod. pen. Rappresenta che la Corte territoriale ha reso una motivazione apparente, oltre che illogica, anche in tema di dosimetria della pena e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per cui non ha fatto corretto uso del potere discrezionale, essendosi limitata a richiamare la sentenza di primo grado e la gravità dei fatti, per poi contraddittoriamente partire da una pena prossima al minimo edittale. 6. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori, ha proposto ricorso per cassazione. 6.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, nonché motivazione apparente, apodittica e manifestamente illogica. Rileva, con riferimento alla sussistenza del sodalizio finalizzato al narcotraffico, che la motivazione del provvedimento impugnato è apparente, atteso che non si confronta con i motivi di appello, limitandosi richiamare la sentenza di primo grado; che, in ogni caso, dal contenuto delle conversazioni intercettate emergono unicamente rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] ed i singoli coimputati, dunque, rapporti bilaterali, che nulla hanno a che fare con un sodalizio criminale; che plurimi sono gli elementi che depongono per l’insussistenza della contestata associazione: i canali di approvvigionamento dello stupefacente del [OSCURATO:PERSONA] sono sconosciuti ai presunti associati, le cessioni sono in numero limitato, l’esistenza di un canale privilegiato con la famiglia Pesce è un dato rimasto indimostrato, senza tacere l’inesistenza di una cassa comune e la durata limitata dell’operatività del presunto gruppo; che gli elementi evidenziati dai giudici di merito non rilevano in punto di partecipazione al sodalizio: così, sia l’arresto del [OSCURATO:PERSONA] del 21/06/2018, che è relativo ad una vicenda che riguarda esclusivamente l’interessato, come la reazione del [OSCURATO:PERSONA], che lamenta il mancato pagamento, dimostrano l’insussistenza del vincolo solidale; che anche la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] fossero vittime di usura ad opera del [OSCURATO:PERSONA] mal si concilia con l’ipotesi associativa;che, più in generale, nel caso di specie, manca la prova dell’esistenza di una stabile struttura organizzata, essendo fondata la sussistenza del reato associativo sulla commissione dei reati fine, che, tuttavia, tra di loro difettano di correlazione e al più dimostrano la dimestichezza del singolo a muoversi nel settore degli stupefacenti; che, peraltro, le risultanze delle intercettazioni – che non presentano i requisiti della chiarezza e della inequivocità – non trovano riscontri agli atti, anche in considerazione del fatto che quello associativo è un reato permanente, con la conseguenza che la prova ricavabile dall’attività di captazione deve riguardare anche tale profilo. Con riferimento alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] a detta associazione, osserva che il provvedimento impugnato non spiega i motivi per i quali il ricorrente sarebbe intraneo al sodalizio, tenuto conto che ha intrattenuto rapporti solo con il [OSCURATO:PERSONA] e non anche con gli altri presunti sodali, senza avere la consapevolezza di far parte di un’associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente; che non spiega in cosa sia consistito il ruolo di intermediario attribuito all’imputato all’interno del gruppo; che, del resto, non vi è prova che il [OSCURATO:PERSONA] abbia stretto un accordo illecito con gli altri soggetti ai qualipure viene contestato il reato associativo o che abbia contribuito al perseguimento del fine comune; che, invero,i tre reati fine contestati al ricorrente sono commessi tutti in concorsosolo con il [OSCURATO:PERSONA], a conferma del rapporto bilaterale intercorrente tra i due e non anche con gli altri coimputati; che, dunque, il [OSCURATO:PERSONA] era all’oscuro della presunta attività illecita dei coimputati con il [OSCURATO:PERSONA]; che anche le conversazioni intercettate poste a fondamento della responsabilità del ricorrente sono relative a dialoghi intercorsi solo con il [OSCURATO:PERSONA], ai quali sono rimasti estranei gli altri coimputati. Quanto alla mancata riqualificazione della contestazione nella fattispecie di cui all’art. 74, comma 6, D.P.R. 309 del 1990, la difesa rappresenta che la motivazione della sentenza di appello è apparente, tenuto conto che non si confronta con le argomentazioni difensive; che, invero, dal contenuto delle intercettazioni emerge che si sarebbe in presenza di compravendite aventi ad oggetto modesti quantitativi di sostanza stupefacente, con investimento di capitali risibili. 6.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, nonché motivazione apparente, apodittica e manifestamente illogica. Evidenzia, con riferimento al reato di cui al capo 18B), che la Corte territoriale non ha motivato in merito allo specifico contributo concorsuale che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito nell’acquisto di sostanza stupefacente effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] presso il [OSCURATO:PERSONA] ed il Consiglio, nonostante lo specifico motivo di appello; che, invero, al di là della mera presenza fisica, non vi è alcuna specificazione di quale sarebbe stato il comportamento tenuto dal ricorrente; che, invece, nel caso di specie, al più si è in presenza di un’ipotesi di connivenza non punibile; che nemmeno in relazione alla prospettata ipotesi del tentativo, non accolta dai giudici di appello, il provvedimento motiva, nonostante le fonti non avessero confermato la traditio. 6.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, nonché motivazione apparente, apodittica e manifestamente illogica. Osserva, con riferimento al reato di cui al capo 10A), che la Corte di appello ha omesso qualsivoglia motivazione, nonostante lo specifico motivo di ricorso, mentre il giudice di primo grado ha ritenuto l’ipotesi tentata, nonostante dal contenuto della conversazione intercettata emergesse solo che il [OSCURATO:PERSONA] conosceva un soggetto di Rosarno, che aveva la disponibilità di qualcosa (secondo l’Accusa, droga leggera), senza che seguissero ulteriori contatti o incontri volti a dare esecuzione al presunto proposito criminoso. 6.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, nonché motivazione apparente, apodittica e manifestamente illogica. Rileva, con riferimento al reato di cui al capo 14), chela sentenza impugnata omette ogni motivazione in ordine alle ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe responsabile del reato tentato ascrittogli, tenuto conto che la difesa aveva evidenziato che dalle intercettazioni non si poteva ricavare né la disponibilità della sostanza stupefacente in capo al ricorrente, né l’esistenza di una trattativa, che darebbe luogo al tentativo contestato; che, come per il reato sub 10A), dalle conversazioni intercettate emerge solo che il [OSCURATO:PERSONA] conosceva un soggetto di Rosarno, che aveva la disponibilità di qualcosa (secondo l’Accusa, droga leggera), senza che seguissero ulteriori contatti o incontri volti a dare esecuzione al presunto proposito criminoso. 6.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, nonché motivazione apparente, apodittica e manifestamente illogica. Rappresenta che, anche in relazione alla invocata sussumibilità dei reati fine ascritti al ricorrente nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n.309 del 1990, i giudici di appello hanno reso una motivazione apparente, atteso che hanno utilizzato le circostanze di fatto poste a fondamento del reato associativo per respingere i rilievi puntuali della difesa, che aveva evidenziato l’irrisorietà delle somme ricavate dalle cessioni, le modalità grossolane con cui detta attività veniva posta in essere ed il breve periodo in contestazione, tutte circostanze che depongono per l’inquadramento nel fatto di lieve entità; che, del resto, l’ipotesi lieve di cui al comma 5 in discorso non è incompatibile con lo svolgimento dell’attività di spaccio non occasionale, ma continuativa, né con la diversità delle sostanze trattate. 6.6. Con il sesto motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per difetto, apoditticità, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento agli artt. 132, 133 e 62-bis cod. pen. Rappresenta che la Corte territoriale ha reso una motivazione apparente, anche in tema di dosimetria della pena e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per cui non ha fatto corretto uso del potere discrezionale, essendosi limitata a richiamare la sentenza di primo grado e la gravità dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che, poiché la questione relativaal vizio di motivazione della sentenza impugnata sul punto della sussistenza dell’associazione dedita al narcotraffico di cui al capo 9) è comune a tutti i ricorsi, appare opportuno, al fine di evitare inutili ripetizioni, trattarla in maniera unitaria, in modo che sarà poi sufficiente un rinvio, quando si passerà a trattare le singole posizioni. Invero, tutti i ricorsi lamentano la violazione della legge penale, nonchè la carenza , l’apparenzae la manifesta illogicità della motivazione, che non avrebbe tenuto conto delle doglianze difensive, limitandosi a richiamare la decisione di primo grado. Deve essere innanzitutto premesso che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a quella del Giudice dell’udienza preliminare,sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654 –01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 –01). Ciò posto, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Corte di cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. In altri termini, eccede dai limiti di cognizione del giudice di legittimità ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso a detto giudice è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile ( Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv.285504 – 01 ; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 –01; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 –01). Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all’esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Ed invero, nel caso oggetto di scrutinio, la Corte territoriale ha dato diffusamente conto delle ragioni per cui ha ritenuto di dover confermare l’esistenza del sodalizio contestato al capo 9). In particolare , ha valorizzato il contenuto dell’attività di captazione, con l’ indicazion e specifica delle conversazioni di volta in volta utilizzate, da cui ha desunto: i ) la commissione di numerosi reati fine, anche precedenti alle operazioni di intercettazione, oltre che successivi, tenuto conto della pianificazione dell’illecita attività in relazione all’avvento della stagione estiva, che emerge in maniera inequivoca dai dialoghi intercettati; ii) la capacità del gruppo di trattare acquisti e cessioni di sostanza stupefacente di qualità diversa(hashish, marijuana e cocaina); iii) la disponibilità di acquirenti abituali e, dunque, di un bacino di utenza stabile; iiii ) la condivisione dei guadagnitra tutti i partecipi. Ha, altresì , specificato che , per la prova dell’associazione di cui all’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, non è richiesta la conoscenza reciproca tra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, unitamente ad almeno altre due persone altrettanto consapevoli, alla realizzazione di un comune programma criminoso. Ha, in definitiva, ritenuto che gli elementi evidenziati costituissero facta concludentia, checristallizza n o la prova della esistenza e della operatività nelle province di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] dell’associazione finalizzata al narcotraffico per cui si procede , caratterizzata da una struttura , sia pure rudimentale, ma comunque sufficiente e funzionale al raggiungimento degli obbiettivi comuni,diretta da [OSCURATO:PERSONA] e costituita dagli altri quattro odierni ricorrenti. Le censure difensive sono stateesaminate e ritenute smentite dal contenuto delle conversazioni intercettate (quelle relative alla cassa comune, alla suddivisione dei compiti tra gli associati, alla diversa qualità della sostanza stupefacente commercializzata, alla base operativa del sodalizio, ai canali di approvvigionamento, alla sussistenza del programma criminoso ed all’affectio societatis), contenuto che èstato analizzat o con riferimento alle singole posizioni e in ogni caso analiticamente valutatodalla sentenza di primo grado; le questioni relative alla breve durata del periodo di osservazione sono state,invece, ritenute irrilevanti, atteso che dall’attività di captazione è emersa una frenetica attività di approvvigionamento e di successiva vendita di sostanza stupefacente di diversa natura, sintomatica di un sistema organizzato preesistente e proiettato anche nel successivo periodoestivo, come si è sopra accennato. In ogni caso, sul punto, i giudici di appello hanno richiamato la giurisprudenza di legittimità che ritiene irrilevante la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può anche esser breve, a patto che dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli imputati abbiano fatto riferimento anche solo implicito(Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122 – 01), sistema che emerge, nel caso di specie , dal contenuto complessivo delle operazioni di captazione. Quanto al sequestro di quattro chilogrammi di marijuana nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 21/06/2018, i giudici di merito hanno dato conto di come lo stupefacente sequestrato fosse riferibile all’associazione, atteso che il suo rinvenimento è stato possibile grazie alle operazioni di captazione in corso disposte nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Rileva, altresì, il Collegio che, quanto alla ritenuta non configurabilità da parte dei giudici di appello, nel caso di specie , della ipotesi attenuata di cui all’art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990,la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che la fattispecie di cui all ’ art. 74, comma 6, cit. è configurabile solo se, in concreto, l’attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098 – 01; Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018, Caprioli, Rv. 274696 – 01 ; Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Pardo, Rv. 271708 – 01 ; Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, Biondi, Rv. 267267 – 01 ) , ciò che all’evidenza non è nel caso di specie. Sul punto, invero, la Corte territoriale ha dato conto dei considerevoli quantitativi di sostanza stupefacente trattata, desunta anche dalle rilevanti somme di denaro maneggiate. I motivi di ricorso sul punto, dunque, si appalesanotutti manifestamente infondati. Tanto premesso in linea generale, può passarsi ora all’esame dei singoli ricorsi. 2. Il ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. Il primo motivo non è consentito, in quantoripropone pedissequamente la stessa doglianza già sottoposta sia al giudice di primo grado, che alla Corte territoriale,che è stata affrontat a in termini precisi e concludenti da entrambi i giudici di merito, che hanno evidenziato come sia configurabile il tentativo di acquisto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, quandol’ iter criminis si sia arrestato, come nel caso di specie, prima della conclusione dell’accordo tra acquirente e venditore in ordine alla quantità, qualità e prezzo dello stupefacente. 2.1.1. In proposito, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha più volte avuto modo di affermare che, per determinare il momento consumativo della condotta di acquisto di sostanze stupefacenti, occorre far riferimento al testo dell’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, che è costruito in termini onnicomprensivi, con la previsione, accanto alla condotta dell’acquisto, anche di quella della detenzione; che quest’ultima condotta non implica necessariamente un immediato contatto fisico del soggetto con la sostanza, posto che la detenzione indica, più in generale, la disponibilità di fatto di stupefacente, anche a mezzo di terze persone; che, dunque, la condotta di acquisto, al fine di conservare un proprio autonomo spazio applicativo, non può che riguardare quelle sole situazioni, prodromiche alla detenzione, in cui il soggetto acquirente non abbia ancora materialmente o di fatto acquisito la disponibilità della sostanza; che, di conseguenza, per poter ritenere consumato l ’ acquisto di sostanza stupefacente, è sufficiente l’accordo tra acquirente e venditore sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo da pagare ( con la traditio ed eventualmente con il pagamento del prezzo, invero, la condotta ravvisabile sarebbe quella della detenzione, non a caso costruita come onnicomprensiva e residuale); che,comunque, detto accordo è necessario, perché, in difetto, deve ritenersi configurabile l’ipotesi della fattispecie tentata ( Sez. 5, n. 54188 del 26/09/2016, Pizzinga, Rv. 268749 – 01 ; Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014, Bekshiu, Rv. Rv.259283 – 01 ; Sez. 4, n. 44621 del 10/03/2005, Orlando, Rv.232819 – 01 ) . 2.1.2. Orbene, con riferimento al reato di cui al capo 10A), entrambe le sentenze ritengono che dai dialoghi intercettati si desum a c om e il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stessero negoziando l’acquisto di dieci chilogrammi di sostanza stupefacente con un fornitore di Rosarno, presso il quale il [OSCURATO:PERSONA] era solito rifornirsi, per cederla ad “amici” del [OSCURATO:PERSONA]; che il riferimento al quantitativo, alla qualità ed alle modalità di pagamento faccia fondatamente ritenere le trattative in uno stato avanzato, tale da configurare il tentativo di acquisto; che, anche con riferimento al reato di cui al capo 10B), la circostanza che nei dialoghi intercettati il [OSCURATO:PERSONA] facesse riferimento ad una diversa trattativa in corso con altri fornitori– trattativa di cui riferiva il prezzo, l’ottima qualità dello stupefacente ed il fatto che fosse già impacchettato– sia indicativa dell’avanzato stato della contrattazione e, dunque, della configurabilità del tentativo. 2.2. Anche i motivi dal secondo all’ottavo sono reiterativi di medesime doglianze, tutte inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già propostein entrambi i gradi di giudizio ed affrontate in termini precisi e concludenti dai giudici di merito, per cui sotto questo profilo sonoaspecifici, confrontandosi solo apparentemente con la trama argomentativa del provvedimento impugnato; senza tacere che sonocostituiti da meri rilievi in fatto, che appaiono prevalentemente finalizzati a richiedere al giudice di legittimità una diversa ed alternativa lettura degli elementi di prova, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che nel complesso non presenta evidenti criticità logiche e/o giuridiche.In particolare , con riferimento al reato di cui al capo 11A), la natura della sostanza (cocaina) è stata determinata in ragione del costo di acquisto, notevolmente superiore a quello delle cosiddette droghe leggere; con riferimento al reato di cui al capo 12), le sentenze di merito osservano che i termini utilizzati dai dialoganti (il [OSCURATO:PERSONA] ed i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non lasciano adito a dubbi sull’oggetto della conversazione, posto che si fa riferimento a “panetti” e ad “erba chiara”; con riferimento al reato di cui al capo 13), è stato evidenziato che dalla conversazione di cui al prog. n. 2698 risulta evidente che l’odierno ricorrente poneva in vendita i dieci chilogrammi di sostanza stupefacente di cui all’imputazione tramite [OSCURATO:PERSONA], al quale veniva consegnato un campione da far provare all’acquirente, peraltro, già individuato; con riferimento al tentativo di acquisto di dieci chilogrammi di marijuanadi cui al capo 14), le conversazioni intercettate di cui ai nn. progg. 2699 e 2707 sono state ritenute indicative dello stato avanzato delle trattative, portate avanti con l’intermediazione di [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento al reato di cui al capo 16), la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] è stata fondata sul contenuto di una conversazione intercettata, dalla quale i giudici di merito hanno desunto il possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana, che sarebbe stata ritirata nello stesso pomeriggio dall’acquirente; con riferimento aireati di cui a i cap i 17 B ) e 17 A ) , la detenzione illecita e la successiva cessione della marijuana a tale [OSCURATO:PERSONA] sono state dedotte ancora una volta da contenuto delle conversazioni intercettate (nel caso di specie, n. prog. 3875, intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]); con riferimento al reato di cui al capo 18B), è stato osservato che il reato di cessione si perfeziona nel momento in cui è raggiunto l’accordo tra le parti, a prescindere dalla traditio e che, nel caso di specie, i contraenti si erano accordati per la cessione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di cinque chilogrammi di marijuana, che l’acquirente avrebbe ritirato il pomeriggio del giorno stesso, di talchè è stato ritenuto il reato nella forma consumata; con riferimento al reato di cui al capo 19B), invece, i giudici di merito hanno qualificato il reato contestato come tentativo di messa in vendita di sostanza stupefacente del tipo marijuana, tramite il computato [OSCURATO:PERSONA] , al prezzo di 1150 euro/kg., atteso che gli elementi versati in attinon deponevano con certezza nel senso della conclusione dell’accordo, restando in sospeso la precisa quantificazione del prezzo dello stupefacenteoggetto della trattativa. 2.3. Il nono motivo, relativo alla sussistenza del sodalizio finalizzato al narcotraffico di cui al capo 9), è manifestamente infondato . In proposito, per brevità, si rinvia alle considerazioni svolte al punto 1. del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto”, dovendosi soloaggiungere che i giudici di merito hanno desunto il ruolo apicale del [OSCURATO:PERSONA] dal contenuto delle conversazioni intercettate, che lo vedono protagonista indiscusso dei traffici illeciti dell’associazione, coadiuvato dagli altri coimputati, tutti in posizione di subordinazione. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Invero, con riferimento all’esistenza dell’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti si rinvia al punto 1. del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto”; con riferimento, invece, alla partecipazione dell’odierno ricorrente al sodalizio, quale anello di congiunzione tra l’associazione e gli acquirenti, si osserva che entrambe le sentenze hanno tenuto in debito conto le doglianze difensive e che, peraltro , risultano diffusamente e congruamente motivate, oltre che prive di vizi logici. In particolare, i giudici di merito dalle risultanze delle operazioni di captazione hanno desunto i) la condivisione delle strategie criminali del gruppoda parte del [OSCURATO:PERSONA], che, dopo la trattativa finalizzata alla vendita di trentotto chilogrammi di marijuana di cui al capo 22A), chiedeva al [OSCURATO:PERSONA] se fosse arrivata “roba nuova”; ii) la pianificazione di approvvigionamenti di ingenti quantitativi di stupefacente e la loro collazione sul mercato (nelle conversazioni vi sono chiari riferimenti a centoquaranta e trentotto chilogrammi); iii ) la condivisione dei guadagni, che hanno tratto dalla conversazione captata in seguito all’arresto del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], dal cui tenore emerge il comune interesse rispetto alla partita di stupefacente sequestrata ed il timore che i due arrestati potesserofare il loro nome; iiii) la conoscenza degli altri membri del gruppo, segnatamente del [OSCURATO:PERSONA], del quale discute con il [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ad una cessione di dieci chilogrammi di stupefacente; iiiii) il concorso in due reati fine aventi ad oggetto cospicue forniture di stupefacente. In conclusione, si è in presenza di una motivazione niente affatto carente, apparente, contraddittoria o illogica , quanto piuttosto di una motivazione non condivisa dalla difesa, che, dunque, non può esseresol per questo sindacata in sede di legittimità. 3.2. Reiterativo delle stesse doglianze prospettate ad entrambi i giudici di merito, oltre che manifestamente infondato, risulta il secondo motivo di ricorso. Sul punto, è sufficiente ribadire quanto argomentato al punto 2.1.1. del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto”, evidenziando come, nel caso di specie, le sentenze di merito diano conto del fatto che non è dato sapere se la trattativa avente ad oggetto la cessione di dieci chilogrammi di marijuana, effettuata con la mediazione del [OSCURATO:PERSONA], si sia conclusa, residuando solo una modesta divergenza sul prezzo di acquisto, fissato dal [OSCURATO:PERSONA] in 1.150 euro al chilogrammo, a fronte dell’offerta del compratore pari a 1.000 euro al chilogrammo; che, dunque, proprio per tale ragione è stata ritenuta l’ipotesi del tentativo di cessione. 3.3. Analoghe considerazioni in punto di inammissibilità vanno svolte con riferimento al terzo ed al quarto motivo, che – riguardando la stessa vicenda storica – possono essere trattati congiuntamente. Invero, la sentenza impugnata, conformemente a quella di primo grado, ha fondato la dichiarazione di responsabilità sul contenuto delle conversazioni intercettate, dalle quali ha evinto l’intervenuto accordo, grazie alla mediazione dell’odierno ricorrente, in relazione alla cessione di trentotto chilogrammi d i marijuana , preceduto dalla consegna di un campione di prova, al prezzo di circa 1.200 euro al chilogrammo, operazione rispetto alla quale era stato anche fissato l’appuntamento per lo scambio. Dunque, una volta accertato che era stato raggiunto l ’ accordo tra l’acquirente e il venditore sulla quantità, sulla qualità e sul prezzo della sostanza, correttamente entrambi i giudici di merito hanno ritenuto consumatii reati sub 22A) e 22C), a nulla rilevando il mancato sequestro della sostanza stupefacente compravenduta, in considerazione della assoluta concludenza dei dialoghi intercettati, nei quali si fa esplicito riferimento al quantitativo ed al tipo di sostanza stupefacente oggetto della trattativa, oltre che al prezzo praticato, di talchè può dirsi ottemperato l’onere di rigorosa motivazione gravante in questi casi sul giudice, in particolare con riferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata (Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279251 – 01 ; Sez. 6, n. 27434 del 14/2/2017, Albano, Rv. 270299– 01; Sez. 3, n. 11655 del 11/02/2015, Nava ed altri, Rv. 262981– 01) . 3.4. Manifestamente infondato è il quinto motivo. Si osserva, invero, che la statuizione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ègiustificata da motivazione esente da manifesta illogicità – avendo la Corte territoriale confermato il negativo giudizio di personalità effettuato dal giudice di prime cure, fondato sulla gravità dei fatti, sulla elevata capacità a delinquere del ricorrente, oltre che sull’allarmante contesto criminale in cui i fatti sono maturati –con la conseguenza che è insindacabile in cassazione ( Sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, Blanchi, Rv. 282693 –01; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 – 01; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01 ) . Del resto, è ormai pacificoil principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancatoriconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 ; Sez. 5, n. 43952/20017 cit.; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 – 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 4.1. Il primo motivo non è consentito, perché aspecifico, in quanto si confronta solo apparentemente con laarticolata motivazione del provvedimento impugnato. In particolare, si osserva che la sentenza di primo grado, la cui motivazione è stata richiamata e ribadita da quella di secondo grado, ha ritenuto che la consulenza tecnica di parte versata in atti non fosse idonea a confutare il riconoscimento del ricorrente operato dalla polizia giudiziaria con riferimento ad alcune conversazioni (R.I.T. 738/18, nn. progg. 2321, 2322, 2323 e 2325 del 14/05/2018), avendola ritenuta metodologicamente inattendibile, in quanto ha utilizzato per la comparazione campioni di voce eterogenei, perché tratti sia da intercettazioni ambientali che telefoniche; che, invero, mentre l’intercettazione telefonica avviene a distanza e non presenta rumori di fondo o altri elementi di disturbo, quella ambientale restituisce un suono più “sporco”, compromesso dai rumori presenti nell’ambiente in cui avviene la conversazione; che , dunque , è stato affermato che il consulente tecnico avrebbe dovuto estrapolare il saggio vocale dagli ulteriori dialoghi ambientali presenti nel medesimo R.I.T.n. 738/18 oggetto di comparazione, la cui riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] non ha formato oggetto di contestazione, per poter comparare campioni di vice omogenei. A tali considerazioni, la sentenza di appello aggiunge che l’identificazione del [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta anche tenendo conto delle risultanze del Positioning, che ha consentito di localizzarlo nello stesso luogo in cui avvenivano i dialoghi disconosciuti dalla difesa. Trattasi di motivazione congrua e priva dei denunziati vizi, con la quale la difesa non si misura, se non in apparenza, limitandosi a reiterare sterilmente le stesse doglianze proposte in appello. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (cfr., Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese, Rv. 268385 –01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 – 01). 4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. In proposito, con riferimento all’esistenza dell’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacentied alla mancata riqualificazione della contestazione nella fattispecie di cui all’art. 74, comma 6, D.P.R. 309 del 1990, si rinvia al punto 1. del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto”; con riferimento, invece, alla partecipazione dell’odierno ricorrente a detto sodalizio, si evidenzia che entrambe le sentenze di merito hanno fondato il giudizio di responsabilità sul contenuto delle conversazioni intercettate, da cui hanno desunto la sua partecipazione, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], alle principali iniziative illecite promosse dal [OSCURATO:PERSONA], con il quale hanno condiviso le strategie criminali, costituendo “una sorta di triumvirato con al vertice [OSCURATO:PERSONA]” (così la sentenza di primo grado a pag. 82). In particolare, sono stati esaminati numerosi dialoghi captati aventi ad oggetto l’approvvigionamento di significativi quantitativi di sostanza stupefacente, la loro collocazione sul mercato, nonché la programmazione dell’attività criminosa in vistadella stagione estiva, circostanza questa ritenuta sintomatica d ella stabilità del vincolo associativo; altre conversazioni utilizzate dai giudici di merito vertono su commenti relativi ai vari clienti del gruppo, che si erano rivolti al ricorrente per l’acquisto dello stupefacente, mentre altre ancora riguardano la necessità , espressa dal [OSCURATO:PERSONA] e condivisa dal [OSCURATO:PERSONA], che tutti gli associati “lavorassero” con le stesse modalità; da altre conversazioni , poi, è stata desunta la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ai proventi dell’attività di spaccio; altre, infine, danno conto della commissione da parte dell’imputato di numerosi reati fine. Significativa, ad ulteriore conferma dell’inserimento del ricorrente nel sodalizio di cui al capo 9), è stata ritenuta la vicenda relativa alsuo arresto del 21/06/2018 , quando veniva trovato in possesso di ben quattro chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, che dai commenti degli altri sodali intercettati, risulta riferibile all’associazione. Dunque, anche con riferimento alla affermazione di responsabilità per il reato associativo, la motivazione risulta congrua ed esente dai denunciati vizi. 4.3. Il terzo motivo non è consentito, perché, reiterando le stesse doglianze prospettate nei giudizi di merito, non tiene conto del percorso argomentativo della sentenza impugnata, risultando, dunque, aspecifico. Si osserva, invero, che, come è stato evidenziato al punto 4.1. del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto”, cui si rimanda, sia il Giudice dell’udienza preliminare, sia la Corte territoriale, hanno dato conto dei motivi per cui hanno ritenuto inattendibili i risultati della consulenza tecnica che aveva messo in dubbio la riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] della voce captata in alcune conversazioni ambientali. Quanto al la questione del la sussumibilità dei reati fine ascritti al ricorrente nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 , rileva il Collegio che trattasi di doglianza appena accennata nei motivi di appello,che, dunque, è stata posta in modo del tutto genericoalla Corte di appello, rispetto alla quale si riscontra nella sentenza impugnata una motivazione implicita di esclusione dell’ipotesi lieve alla luce delle modalità ed delle circostanze dell’azione, oltre che dei quantitativi di sostanza stupefacente trattati, tutte circostanze evidenziate nell’articolato tessuto motivazionale. 4.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato, atteso che la statuizione relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è sorretta da una motivazione adeguata, che ha valorizzato la gravità dei fatti e l’allarmante contesto nel quale risultano inseriti, per cui non è censurabile in questa sede. Come si è sopra evidenziato (punto 3.4. del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto”), il giudice, nel respingere la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen., esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini del loro riconoscimento o dell a loro esclusione, come appunto è avvenuto nel caso che si sta scrutinando. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 5.1. Il primo motivo è motivo è manifestamente infondato. In proposito, con riferimento all’esistenza dell’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, si rinvia al punto 1. del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto”; con riferimento, invece, alla partecipazione dell’odierno ricorrente a detto sodalizio, si evidenzia che i giudici di merito hanno valorizzato i l contenuto delle conversazioni intercettate, da cui hanno desuntoi) la sua partecipazione, unitamente al [OSCURATO:PERSONA] , alle principali iniziative illecite promosse dal [OSCURATO:PERSONA], con il quale hanno condiviso le strategie criminali, costituendo – come si è già avuto modo di sottolineare – “una sorta di triumvirato con al vertice [OSCURATO:PERSONA]” (così la sentenza di primo grado a pag. 82); ii) la conoscenza degli altri associati, in particolare del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]; iii) l’attività di approvvigionamento di significativi quantitativi di sostanza stupefacente, la loro collocazione sul mercato, nonché la programmazione dell’attività criminosa in vista della stagione estiva, circostanza questa ritenuta sintomatica della stabilità del vincolo associativo;iiii) i commenti relativi ai vari clienti del gruppo, che si erano rivolti al ricorrente per l’acquisto dello stupefacente; iiiii) la partecipazione di tutti gli associati ai guadagni (pag. 79 della sentenza di primo grado); iiiiii ) la commissione ad opera dell’imputato di numerosi reati fine. Significativa, ad ulteriore conferma dell’inserimento del ricorrente nel sodalizio di cui al capo 9), è stata ritenuta la vicenda relativa al suo arresto del 21/06/2018, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], quando veniva trovato in possesso di ben quattro chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, che dai commenti degli altri sodali intercettati, risulta riferibile all’associazione. Quanto alla mancata riqualificazione della contestazione nella fattispecie di cui all’art. 74, comma 6, D.P.R. 309 del 1990, la Corte territoriale(pag. 30) ha evidenziatola capacità operativa del gruppo, la movimentazione di considerevoli quantitativi di sostanza stupefacente, unitamente alla posizione di controllo del mercato nella zona di influenza del sodalizio, giungendo in tal modo ad escludere che la condotta potesse essere sussunta nell’ipotesi di cui al comma 6 dell’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990. Dunque, anche con riferimento alla affermazione di responsabilità per il reato associativo, la motivazione risulta congrua ed esente dai denunciati vizi logici. 5.2. Il secondo motivo, avente ad oggetto i reati fine, non è consentito, atteso che sviluppa tutte doglianze in fatto, con cui propone una diversa interpretazione del materiale probatorio, che non è consentita in sede di legittimità.In particolare, premesso che il reato di cui al capo 11B) non verrà preso in considerazione, tenuto conto che in relazione ad esso l’imputato è stato assolto, con riferimento al reato di cui al capo 11A), la natura della sostanza (cocaina) è stata determinata in ragione del costo di acquisto, notevolmente superiore a quello delle cosiddette droghe leggere;con riferimento al reato di cui al capo 11C), la cessione di 1.000 euro di sostanza stupefacente del tipo marijuana è stata desunta dal linguaggio esplicito dei conversanti, che hanno riferimento all’“erba” ed al prezzo di 1.000 euro, che non è stato ancora corrisposto; con riferimento al reato di cui al capo 12), le sentenze di merito osservano che i termini utilizzati dai dialoganti (il [OSCURATO:PERSONA] ed i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non lasciano adito a dubbi sull’oggetto della conversazione, posto che si fa riferimento a “panetti” e ad “erba chiara”;con riferimento ai reato di cui al cap o 15A), la sentenza impugnata ha ritenuto che le conversazioni intercettate facessero riferimento ad una avanzata trattativa relativa all’acquisto di sostanza stupefacente del tipo marijuana, posto che i conversanti indicavano la droga come “quella chiara”, espressione usata in diverse altre conversazioni intercettate per indicareappunto la marijuana; con riferimento al reato di cui al capo 15B), la detenzione di sostanza stupefacente è stata desunta dal contenuto dei dialoghi captati (segnatamente nn. progg. 2756 e 2757), rimanendo irrilevante il dato quantitativo, visto che non è stata elevata specifica contestazione in relazione al quantitativo di sostanza stupefacente; con riferimento ai reati di cui ai capi 17A) e 17B), la detenzione illecita e la successiva cessione della marijuana a tale [OSCURATO:PERSONA] sono state dedotte ancora una volta da contenuto delle conversazioni intercettate (nel caso di specie, n. prog. 3875, intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]). Correttamente, dunque, i giudici di merito hanno ritenuto irrilevante il mancato sequestro della sostanza stupefacente oggetto delle cessioni, tenuto conto della estrema chiarezza delle conversazioni intercettate, nel corso delle quali i conversanti fanno testuale riferimento al tipo di sostanza trattata ed al prezzo richiesto. 5.3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, atteso che la motivazione posta a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ha considerato la gravità della condotta criminosa e l’allarmante contesto delinquenziale all’interno del quale è maturata. Dunque, il percorso argomentativo è congruo ed immune dalvizio di illogicità manifesta. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 6.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. In particolare, con riferimento all’esistenza dell’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, si rinvia al punto 1. del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto”; con riferimento, invece, alla partecipazione dell’odierno ricorrente a detto sodalizio, si evidenzia che entrambe le sentenze di merito hanno valorizzato il contenuto delle conversazioni intercettate, da cui hanno tratto gli elementi per poter affermare che il [OSCURATO:PERSONA] ha condiviso le strategie criminali del gruppo; che si è attivato per l’acquisto di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente e per la loro successiva collocazione sul mercato; che ha avuto contatti diretti con i fornitori, svolgendo il ruolo fondamentale di intermediario tra questi ultimi ed il sodalizio; che ha ricevuto l’invito a coltivare direttamente marijuana, al fine di garantire l’approvvigionamento del gruppo; che ha partecipato alla condivisione dei guadagni (pag. 87 della sentenza di primo grado); che i considerevoli quantitativi di sostanza stupefacente trattata, la capacità di approvvigionamento continuo e la posizione di controllo del mercato nella zona di operatività della consorteria criminale costituiscono circostanze che portano ad escludere la configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990. Dunque, i giudici di merito hanno dato conto con motivazione ampia ed articolata, oltre che immune dai vizi denunciati, delle ragioni poste a fondamento delle proprie statuizioni in punto di responsabilità con riferimento al reato associativo contestato, rispetto alle quali il motivo reitera le stesse doglianze proposte in primo ed in secondo grado, che – come si è evidenziato – hanno trovato congrua risposta nelle sentenze di merito. 6.2. Ilsecondo motivo non è consentito, perché aspecifico . Ed invero, il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo 10B), per aver acquistato, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], cinque chilogrammi di marijuana in Rosarno daGiuseppe Consiglio e [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, la sentenza impugnataha evidenzia to che il ruolo svolto dal ricorrente non è stato meramente passivo, avendo egli partecipato attivamente alla trattativa con i fornitori, discutendo del prezzo e delle modalità di imballaggio dello stupefacente, come si evince dal contenuto delle conversazioni intercettate. Ebbene, rispetto all’articolato tessuto motivazionale della sentenza di appello, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente e che non presenta i vizi dedotti, il motivo si limita a reiterare sterilmente le stesse doglianze già avanzate con l’appello, senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorso argomentativo seguitodalla Corte territoriale, non misurandosi affatto con la sua decisione. Dunque, sotto questo aspetto, il motivo è aspecifico, atteso che ignora gli snodi decisivi della motivazione. Invero, contenuto essenziale del ricorso in cassazione è proprio il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 –01). Quanto alla sussumibilità del reato nella fattispecie tentata, invocata dalla difesa, è sufficiente rimandare alle considerazioni svolte al punto 2.1.1. del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto”, relativeal momento perfezionativo del reato di cessione di sostanza stupefacente, per il quale è necessario e sufficiente che sia stato raggiunto l’accordo, a prescindere dalla traditio, in presenza della quale sarebbe configurabile la condotta di detenzione. In relazione alla riconducibilità del reato nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, D.R.P. n. 309 del 1990,si rinvia oltre, al punto 6.5. del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto”, dove la questione, oggetto di uno specifico motivo di appello, sarà trattata con riferimento a tutti i reati fine ascritti al [OSCURATO:PERSONA]. 6.3. Anche il terzoed il quarto motivo – che riguardano i reati di cui ai capi 10A) e 14)e che nei motivi di appello sono stati trattati in maniera cumulativa e fatti oggetto di doglianze di carattere generale– sono aspecifici, in quanto non tengono conto del percorso motivazionale sul quale si fonda la dichiarazione di responsabilità.In proposito, osserva il Collegio che le sentenze di merito, con motivazione esaustiva, hanno desunto dai dialoghi intercettati che il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stessero negoziando l’acquisto di dieci chilogrammi di sostanza stupefacente con un fornitore di Rosarno, presso il quale il [OSCURATO:PERSONA] era solito rifornirsi, per cederla ad “amici” del [OSCURATO:PERSONA] ed hanno argomentato che il riferimento al quantitativo, alla qualità ed alle modalità di pagamento facesse fondatamente ritenere le trattative in uno stato avanzato, tale da configurare il tentativo di acquisto (capo 10A); che, anche con riferimento al tentativo di acquisto di dieci chilogrammi di marijuana di cui al capo 14), le conversazioni intercettate di cui ai nn. progg. 2699 e 2707 sono state ritenute indicative dello stato avanzato delle trattative, portate avanti con l’intermediazione di [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, a fronte di tale articolato tessuto motivazion al e, fondato su valutazioni di fatto scevre da vizi di manifesta illogicità, i motivi si limitano a riproporre le questioni prospettate in via generale con il motivo di appello indicato con la lettera C, mancando di misurarsi con le ragioni esposte dalla Corte territoriale, con ciò condannandosi all’inammissibilità, per essere venuti meno alla funzione tipica dell’impugnazione, che è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. 6.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Invero, la riconducibilità dei reati fine alla fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, D.R.P. n. 309 del 1990 è stata esclusa per tutti i reati ascritti all’odierno ricorrente con motivazione esaustiva ed esente da vizi logici, che ha valorizzato i considerevoli quantitativi di sostanza stupefacente trattati, le identiche modalità operative di acquisto, detenzione e cessione, la stabilità dei canali di approvvigionamento e di smistamento dello stupefacente. Dunque, la Corte territoriale, così come il giudice di prime cure, ha ritenuto che per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione, nonchèper la qualità e quantità delle sostanze trattate i fatti oggetto deireati fine non possano essere considerati di lieve entità. 6.6. Manifestamente infondato è l’ultimo motivo. Si osserva, in proposito, che la statuizione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenua
Sentenza Cassazione n. 41456/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris