CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15097/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19067/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] srl, con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, el.dom.to in Barano d’[OSCURATO:SOCIETA] (NA), [OSCURATO:PERSONA] degli Abruzzi 24, come da procura in atti; pec: [OSCURATO:EMAIL]; -parte ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, ivi el.dom.to presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] 6, come da procura in atti; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 8427/22/2019 dell’11.11.2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.5.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di pagamento Tari 2014 notificatole dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA] in relazione all’albergo omonimo da essa gestito. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - non sussistevano i presupposti per la disapplicazione incidentale, ex art. 7 d.lgs. 546/92, della delibera tariffaria adottata dal Comune; - non sussisteva alcuna consequenzialità derivata tra il provvedimento di nomina del funzionario sottoscrittore dell’avviso (di cui si assumeva l’illegittimità) e quest’ultimo, adottato nel rispetto delle regole di investitura interne all’Ufficio; - la superficie imponibile indicata in avviso era corretta, risultando da un precedente accordo per adesione trale parti. Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:SOCIETA]. Considerato che Con istanza 26.1.2023, depositata telematicamente, la società ricorrente ha riferito di aver bonariamente definito, come da allegato verbale conciliativo 29 aprile 2022, tutte le vertenze Tari pendenti con il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] (con accordo sulla minor superficie imponibile) , tanto che: «ciò determina la sopravvenuta carenza di interesse delle parti a coltivare il presente giudizio, sussistendo i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere e per compensare integralmente le spese ». In ragione dell'istanza così formulata dalla parte ricorrente, sussistono i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso stante il sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione. L’esito conciliativo del processo depone per la compensazione delle spese di lite e, inoltre, esclude la debenza, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale. P.Q.M. La Corte - dichiara inammissibile il ricorso; - compensa le spese. Così deciso nella camera di consiglio del