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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2024

Cassazione n. 42019/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: '[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA1 dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso straordinario ex art. 625-bis avverso la sentenza n. 4821 emessa dalla sez.

V di questa Corte in data 5 dicembre 2023, con cui era rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 16 dicembre 2022, che, per quanto di rilevo, confermava l'affermazione di responsabilità del Valente in ordine ai delitti di bancarotta ascrittigli.

Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 26 settembre 2024 Il ConsiJiere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: '[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA1 dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso straordinario ex art. 625-bis avverso la sentenza n. 4821 emessa dalla sez. V di questa Corte in data 5 dicembre 2023, con cui era rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 16 dicembre 2022, che, per quanto di rilevo, confermava l'affermazione di responsabilità del Valente in ordine ai delitti di bancarotta ascrittigli. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 2024 Il ConsiJiere estensore [OSCURATO:PERSONA]