CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 02010/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Catania, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti per i reati di rapina (quattro consumate e una tentata), furto con strappo e violenza privata. 2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, del codice di rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, come statuito dalla costante giurisprudenza di legittimità (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; da ultimo v. Sez. 5, n. 8595 del 09/02/2021, Bruno, non mass). Peraltro, già prima della richiamata modifica legislativa, era consolidato nella giurisprudenza il principio secondo il quale la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa. Pertanto, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza do una delle cause di non punibilità di cui al suddetto articolo (Sez. 6, n. 56976 dei 11/09/2017, Sejderas, Rv. 271671, in motivazione; Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595; Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256359; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Alba, Rv. 252085). Detto principio è stato ribadito da questa Corte anche recentemente (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102). Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata non emerge affatto la sussistenza di una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., che la difesa non ha neppure genericamente indicato. 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]