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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33948/2026

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ppello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore CINZIAPARASPORO che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Roma ha confermatola sentenza del Tribunale di Civitavecchia che ha condannato a pena di giustiziaMorelli Sara per il reato bancarotta documentale ex art. 216, comma prima, n. 1, in relazione al fallimento della società “Pa.

Ma. consulting s.r.l.”, dichiarato il 4febbraio 2021.L’imputata, amministratore unico, è stata condannata in relazioneall’accusa di avere tenuto la contabilità in guisa da non rendere possibile laricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.In particolare, per i giudici capitolini l’assenza del libro giornale perl’esercizio 2018 ha reso impossibile la ricostruzione del patrimonio e del volumedegli affari della società fallita.2.

L’imputata, per il tramite del proprio difensore ha proposto ricorso,articolando cinque motivi di censura.2.1.

Con il primo motivo, la difesa reitera l’eccezione di incostituzionalitàdell’art. 15 della legge fallimentare.In particolare, la difesa evidenzia che la Morelli ha avuto conoscenza dellasentenza di fallimento solo al momento della notifica dell’avviso di conclusionedelle indagini, sicché alla stessa sarebbe stata preclusa la possibilità di far valerei propri diritti nella fase pre-fallimentare, evitando il fallimento ed il conseguentegiudizio penale.2.2.

Con il secondo motivo, eccepisce la violazione dei termini delle indaginipreliminari, con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste2.3.

Con il terzo motivo, la difesa eccepisce plurimi vizi della motivazione,in relazione alla testimonianza del curatore fallimentare.Dall’esame testimoniale del curatore è emerso che le scritture eranocomplete e comunque sufficienti per l’espletamento dell’incarico.2.4.

Con il quarto motivo denuncia violazione di legge, vizio di motivazionein ordine alla sussistenza del dolo.Invero, la ricorrente evidenzia come la Corte territoriale avrebbe desuntoil dolo specifico, in via meramente presuntiva, dalla sola mancata consegna dellescritture dando rilievo, più che ad una specifica volontà di arrecare pregiudizio aicreditori, tenuto conto che l’imputata non ha mai avuto conoscenza della fase pre-fallimentare (prima) e fallimentare (dopo), poiché non ha mai avuto conoscenzadella notifica della fissazione dell’udienza relativa in cui avrebbe potuto averecontezza dell’esistenza di eventuali creditori.2.5.

Con il quinto motivo, la difesa si duole del fatto che – sebbene in altravicenda sovrapponibile alla odierna fattispecie, sia stata disposta l’assoluzione pertenuità del fatto – la Corte di appello ha disatteso la circostanza.3.

Con requisitoria del 16 luglio 2026, il [OSCURATO:PERSONA] PG, dott.ssa CinziaParasporo, chiedeva la inammissibilità del ricorso.4.

Con memoria difensiva, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], insisteva per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere accolto nei limiti che saranno appreso indicati.2.

Il primo motivo è manifestamente infondato.2.1.

L'indirizzo pec che le società e gli imprenditori individuali devonodichiarare alla Camera di Commercio equivale, in effetti, ad un recapitosostanzialmente assimilabile alla sede legale di questi ultimi, sicché può affermarsiche, di regola, e salvo che venga fornita prova contraria, il mancatofunzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo pec dichiarato dalla societàovvero dall'imprenditore individuale alla Camera di Commercio si ascrive tra lecosiddette irreperibilità "colpevoli" del destinatario sul quale incombe l'onere dicomunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile (Sez.1 civ., n. 16365 del 2018, la quale ha ritenuto che la notifica telematica del ricorsoper la dichiarazione di fallimento eseguita all'indirizzo pec dichiarato da una societàsi perfeziona in virtù dell'attestazione di avvenuta consegna alla formaleintestataria, non potendo tale notifica essere ritenuta invalida qualora, puressendo riconducibile alla destinataria in base alle risultanze del registro delleimprese, l'indirizzo di posta elettronica non sia, di fatto, abilitato all'uso da partesua).La nuova disciplina, applicabile a tutti procedimenti introdottisuccessivamente al 31 dicembre 2013, è stata, del resto, esaminata dallaCorte costituzionale la quale, con la pronuncia n. 146/2016, in relazione aiparametri di cui alla Cost., artt. 3 e 24, ha puntualizzato che (a differenza delladisposizione di cui all'art. 145 cod. proc. civ., esclusivamente finalizzataall'esigenza di assicurare alla persona giuridica l'effettivo esercizio del diritto didifesa in relazione agli atti ad essa indirizzati e alle connesse procedure), ilnuovo art. 15 l. fall. si propone di "coniugare" quella stessa finalità di tutela deldiritto di difesa dell'imprenditore "con le esigenze di celerità e speditezza cui deveessere improntato il procedimento concorsuale", prevedendo, appunto, a tal fine,che "il tribunale è esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità quando lasituazione di irreperibilità deve imputarsi all'imprenditore medesimo".

La specialitàe la complessità degli interessi (comuni ad una pluralità di operatori economici, edanche di natura pubblica in ragione delle connotazioni soggettive del debitore edella dimensione oggettiva del debito), che il legislatore del 2012 ha inteso tutelarecon l'introdotta semplificazione del procedimento notificatorio nell'ambito dellaprocedura fallimentare, segnano, dunque, l'innegabile diversità tra il suddettoprocedimento e quello ordinario di notifica ex art. 145 cod. proc. civ. (così, sempreCorte Cost. n. 146 cit.).

Il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità,da parte del debitore, dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico,è, del resto, adeguatamente garantito dalla norma in esame proprio in ragione delpredisposto duplice meccanismo di ricerca della società: la quale, infatti, ai finidella sua partecipazione al giudizio, viene notiziata prima presso il suo indirizzo dipec, del quale è obbligata a dotarsi, ex art. 16 del D.L. n. 185 cit. ed è tenuta amantenere attivo durante la vita dell'impresa, in forza, dunque, di un sistema chepresuppone il corretto operare della disciplina complessiva che regola lecomunicazioni telematiche da parte dell'ufficio giudiziario e che, come tale,consente di giungere ad una conoscibilità effettiva dell'atto da notificare, in modosostanzialmente equipollente a quella conseguibile con i meccanismi ordinari(ufficiale giudiziario e agente postale) (così, sempre Corte Cost. n. 146 cit.): e soloa fronte della non utile attivazione di tale primo meccanismo, segue la notificazionepresso la sede legale dell'impresa collettiva, e cioè presso quell'indirizzo dacomunicare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 2196 cod. civ., al momentodell'iscrizione nel registro delle imprese, la cui funzione è proprio quella diassicurare un sistema organico di pubblicità legale, che rende conoscibili (e perciòopponibili ai terzi, nell'interesse dello stesso imprenditore) i dati concernentil'impresa e le principali vicende che la riguardano (cfr. Sez. 1 civ., n. 11356 del2020, in motiv.).Al riguardo, la Corte di cassazione, in tema di procedimento per ladichiarazione di fallimento, ha ritenuto manifestamente infondata la questione dilegittimità costituzionale, in riferimento alla Cost., artt. 3 e 24, dell'art. 15, comma3, l. fall. (come sostituito dal D.L. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n.221/2012), nella parte in cui prevede la notificazione del ricorso alla personagiuridica tramite posta elettronica certificata e non nelle forme ordinarie di cuiall'art. 145 cod. proc. civ.: invero, come già affermato dallaCorte costituzionale con la citata sentenza n. 146/2016, la diversità dellefattispecie a confronto giustifica, in termini di ragionevolezza, la differentedisciplina, essendo l'art. 145 cod. proc. civ. esclusivamente finalizzato adassicurare alla persona giuridica l'effettivo esercizio del diritto di difesa in relazioneagli atti ad essa indirizzati, mentre la contestata disposizione si propone diconiugare la stessa finalità di tutela del medesimo diritto dell'imprenditorecollettivo con le esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimentoconcorsuale, caratterizzato da speciali e complessi interessi, anche di naturapubblica, idonei a rendere ragionevole ed adeguato un diverso meccanismo digaranzia di quel diritto, che tenga conto della violazione, da parte dell'imprenditorecollettivo, degli obblighi, previsti per legge, di munirsi di un indirizzo di pec e ditenerlo attivo durante la vita dell'impresa (Sez. 1 civ., n. 21178 del 19/07/2023).Questo meccanismo notificatorio non soffre eccezione – come sembrerebbeprospettare la difesa che differenzia gli effetti a secondo che venga in rilievo ilprocesso civile o quello penale – giacché è funzionale alla semplificazione delprocedimento notificatorio nell'ambito della procedura fallimentare.In ogni caso vale il principio per cui il giudice penale, investito del giudiziorelativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267,non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento quanto al presuppostooggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerentialle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore.3.

Il secondo motivo è inammissibile.Costituisce pacifico orientamento di questa Corte quello secondo il quale èinammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepiscel'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza dellacd.

"prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato.(Fattispecie in tema di acquisizione di elementi istruttori dopo la scadenzadel termine di durata massima delle indagini preliminari)» (Sez. 3, n. 39603 del03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02; nello stesso senso, Sez. 5, n. 31823 del06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 -01).Nel caso in esame, la ricorrente si è limitata a dedurre l’inutilizzabilità delledichiarazioni dibattimentali del Fiorillo, senza tuttavia esporre l’incidenza che lasua esclusione avrebbe nella prospettiva decisoria, in presenza della molteplicitàdi elementi presi in considerazione dai giudici dell’appello.In ogni caso, la tesi sostenuta dalla difesa secondo cuil'inutilizzabilità dell’attività di indagine comporterebbe necessariamentel'inammissibilità della deposizione dibattimentale del maresciallo Fiorillo, è erroneae non condivisibile, in quanto fondato sull’indebita sovrapposizione dellainformativa di PG come atto (eventualmente utilizzabile in sede di udienzapreliminare ai fini del rinvio a giudizio o acquisibile al dibattimento se avente adoggetto attività tecniche irripetibili) e le dichiarazioni dell’agente o ufficiale di PGin ordine all'attività espletata assunte al dibattimento nel contraddittorio delleparti.Invero, in tema di prove, l'espletamento dell'attività di esame e di studiosvolto dalla PG oltre il termine di durata delle indagini preliminari sul materialetempestivamente posto in sequestro ed acquisito (segnatamente relazione delcuratore fallimentare), pur impedendo l'acquisizione in via diretta al fascicolodel dibattimento dei risultati in tal modo ottenuti, non osta alla loro utilizzazione aseguito dell'esame dell’agente o ufficiale di PG effettuato nel contraddittorio delleparti.In altri termini, nel caso di specie la prova utilizzata si è formata indibattimento a seguito dell'esame dell'agente di PG nel contraddittorio delle parti.4.

Il terzo motivo è manifestamente infondato.Quando viene dedotto il travisamento della prova è onere del ricorrente, invirtù del principio di "autosufficienza del ricorso", suffragare la validità del suoassunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli attimedesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello),dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a menoche il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazionedel ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Schioppo, Rv. 270071 - 01; Sez. 4,n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053 - 01; Sez.

F. n. 37368 del13/09/2007, Torino, Rv. 237302 - 01).Non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative,estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarrerafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece,procedere ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli attiprocessuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez.1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv. 263601 - 01; Sez. 3, n. 43322 del02/07/2014, Sisti, Rv. 260994 - 01, secondo cui la condizione della specificaindicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606,comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazionedenunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi(quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso,l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale dimerito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte dicassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causadi inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, commaprimo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.).È necessario, pertanto: --a) identificare l'atto processuale omesso otravisato; --b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale attoemerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; --c)dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato,nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; --d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, latenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale"incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimentoimpugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035 - 01).Nel caso di specie, alle pp. 11 e 12 del ricorso, la difesa si è limitata ariprodurre meri stralci delle dichiarazioni del curatore fallimentare, di modo che ilmotivo di ricorso per come prima ricordato non è conforme al principio diautosufficienza.5.

Fondato è il quarto motivo.La sentenza impugnata ha deciso disallineandosi rispetto allagiurisprudenza di legittimità oramai consolidata, che da tempo rammenta ladistinzione delle due fattispecie previste dall'art. 216, comma primo, n. 2, l. fall.,indicandone il diverso coefficiente soggettivo, oltre che distinguendone la condottaoggettiva.Seguendo l'opzione condivisa, in tema di bancarotta fraudolentadocumentale, rientra nella prima fattispecie delineata dall'art. 216, comma 1, n.2, legge fall. e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o diprocurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, la nozione di omessa tenuta, ancheparziale, delle scritture contabili, che comprende non solo la mancata istituzionedi uno o più libri contabili, ma anche l'ipotesi della materiale esistenza dei libri"lasciati in bianco" e si differenzia dal caso, caratterizzato invece da dolo generico,dell'omessa annotazione di dati veri allorché l'omissione consista non nella totalemancanza di annotazioni, ma nell'omessa annotazione di specifiche operazioni (sirichiamano, soprattutto, le recenti sentenze Sez. 5, n. 45246 del 7/11/2024,Cocozza, Rv. 287175 e Sez. 5, n. 6556 del 22/11/2024, dep. 2025, Xiang, n.m.)La prima fattispecie è quella costruita dal legislatore a dolo specifico (e perquesto definita "specifica") e consiste nella sottrazione o distruzione ofalsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili; richiede ildolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profittoo di recare pregiudizio ai creditori.

In tale prima ipotesi va ricompresa anchel'omessa tenuta dei libri contabili, sempre che la condotta omissiva sia sorretta dadolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere talefattispecie da quella - analoga sotto il profilo materiale - di bancarotta semplicedocumentale prevista dall'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11/4/2012, DeMitri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; Sez.5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179).

Va aggiunto, aulteriore chiarimento dell'opzione cui il Collegio aderisce, che l'omessa tenuta (cosìcome la sottrazione, distruzione o falsificazione) può essere anche "parziale" e talenozione ricomprende sia la mancata istituzione "sincronica" di uno o più libricontabili in un determinato anno, sia la mancata istituzione "diacronica" di uno opiù libri contabili nel corso di diversi anni di vita dell'impresa, sia anche l'ipotesidella "materiale" esistenza dei libri contabili che però sono stati "lasciati in bianco";La seconda fattispecie di reato a dolo generico (definita anche "generale"),invece, è integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile laricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita.

Questaipotesi, diversamente dalla prima, presuppone un accertamento condotto su libricontabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e sirealizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità,e cioè mediante l'annotazione "originaria" di dati oggettivamente falsi o l'omessaannotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descrittedalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 4 13/01/2020, Montanari, Rv.278321), che dà luogo ad annotazioni incomplete che incidono sul principio dicontinuità contabile, impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degliaffari (non come evento del reato, ma come carattere modale della condotta).Essa si risolve in una fattispecie di falso ideologico materiale (per aggiuntadi dati falsi o per omissione di dati veri) applicata alla bancarotta poiché determinacomunque la parvenza (evidente nella locuzione normativa utilizzata: "in guisada") che la contabilità rifletta l'operatività dell'impresa e crea quell'inganno che èpunito nella "bancarotta a dolo generico o generale".Sotto il profilo soggettivo, per la seconda fattispecie di bancarottafraudolenta documentale, è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019,Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez.5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904).In conclusione, deve essere affermato che, in tema di bancarottafraudolenta documentale, rientra nella prima fattispecie delineata dall'art. 216,comma 1, n. 2, legge fall., e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio aicreditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, la nozione di omessatenuta, anche parziale, delle scritture contabili, che comprende sia la mancataistituzione "sincronica" di uno o più libri contabili in un determinato anno, sia lamancata istituzione "diacronica" di uno o più libri contabili nel corso di diversi annidi vita dell'impresa, sia anche l'ipotesi della "materiale" esistenza dei libri contabiliche però sono stati "lasciati in bianco".Orbene, a p. 4 i giudici di merito dopo aver precisato che l’assenza del librogiornale per l’esercizio 2018 ha reso impossibile la ricostruzione del patrimonio edel volume degli affari della società fallita, hanno tratto la conseguenza che si è inpresenza di una tenuta della contabilità in guisa da non rendere possibile laricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, per la quale è sufficienteil dolo generico.Per quanto esposto al paragrafo precedente, si tratta di una valutazioneerrata, poiché confonde i piani di tipicità delle due diverse disposizioni di reato,contenute nella previsione di legge citata, e ritiene sussistente il delitto dibancarotta fraudolenta documentale da irregolare tenuta delle scritture contabili,a dolo generico, là dove nessuna falsificazione originaria delle stesse scritture èstata accertata ovvero valorizzata, né sotto forma di annotazione di dati falsi nésotto forma di omessa annotazione di dati veri all'interno di uno o più dei libricontabili istituiti.In altri termini, la condotta contestata alla ricorrente, che si realizza quandoi libri o le altre scritture contabili sono tenute in guisa tale da non rendere possibilela ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, integra un'ipotesi direato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabilieffettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e si realizza attraversouna falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediantel’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dativeri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla normaincriminatrice (Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n.26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650).

Va precisato che rientra nellaipotesi “a dolo generico” il caso della omessa annotazione di dati veri allorchél’omissione consista non nella totale assenza di annotazioni, ma nella mancataannotazione di specifiche operazioni.6.

Il quinto motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento del quartomotivo di ricorso.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolentadocumentale con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovoesame sul punto.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore CINZIAPARASPORO che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Roma ha confermatola sentenza del Tribunale di Civitavecchia che ha condannato a pena di giustiziaMorelli Sara per il reato bancarotta documentale ex art. 216, comma prima, n. 1, in relazione al fallimento della società “Pa. Ma. consulting s.r.l.”, dichiarato il 4febbraio 2021.L’imputata, amministratore unico, è stata condannata in relazioneall’accusa di avere tenuto la contabilità in guisa da non rendere possibile laricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.In particolare, per i giudici capitolini l’assenza del libro giornale perl’esercizio 2018 ha reso impossibile la ricostruzione del patrimonio e del volumedegli affari della società fallita.2. L’imputata, per il tramite del proprio difensore ha proposto ricorso,articolando cinque motivi di censura.2.1. Con il primo motivo, la difesa reitera l’eccezione di incostituzionalitàdell’art. 15 della legge fallimentare.In particolare, la difesa evidenzia che la Morelli ha avuto conoscenza dellasentenza di fallimento solo al momento della notifica dell’avviso di conclusionedelle indagini, sicché alla stessa sarebbe stata preclusa la possibilità di far valerei propri diritti nella fase pre-fallimentare, evitando il fallimento ed il conseguentegiudizio penale.2.2. Con il secondo motivo, eccepisce la violazione dei termini delle indaginipreliminari, con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste2.3. Con il terzo motivo, la difesa eccepisce plurimi vizi della motivazione,in relazione alla testimonianza del curatore fallimentare.Dall’esame testimoniale del curatore è emerso che le scritture eranocomplete e comunque sufficienti per l’espletamento dell’incarico.2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge, vizio di motivazionein ordine alla sussistenza del dolo.Invero, la ricorrente evidenzia come la Corte territoriale avrebbe desuntoil dolo specifico, in via meramente presuntiva, dalla sola mancata consegna dellescritture dando rilievo, più che ad una specifica volontà di arrecare pregiudizio aicreditori, tenuto conto che l’imputata non ha mai avuto conoscenza della fase pre-fallimentare (prima) e fallimentare (dopo), poiché non ha mai avuto conoscenzadella notifica della fissazione dell’udienza relativa in cui avrebbe potuto averecontezza dell’esistenza di eventuali creditori.2.5. Con il quinto motivo, la difesa si duole del fatto che – sebbene in altravicenda sovrapponibile alla odierna fattispecie, sia stata disposta l’assoluzione pertenuità del fatto – la Corte di appello ha disatteso la circostanza.3. Con requisitoria del 16 luglio 2026, il [OSCURATO:PERSONA] PG, dott.ssa CinziaParasporo, chiedeva la inammissibilità del ricorso.4. Con memoria difensiva, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], insisteva per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che saranno appreso indicati.2. Il primo motivo è manifestamente infondato.2.1. L'indirizzo pec che le società e gli imprenditori individuali devonodichiarare alla Camera di Commercio equivale, in effetti, ad un recapitosostanzialmente assimilabile alla sede legale di questi ultimi, sicché può affermarsiche, di regola, e salvo che venga fornita prova contraria, il mancatofunzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo pec dichiarato dalla societàovvero dall'imprenditore individuale alla Camera di Commercio si ascrive tra lecosiddette irreperibilità "colpevoli" del destinatario sul quale incombe l'onere dicomunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile (Sez.1 civ., n. 16365 del 2018, la quale ha ritenuto che la notifica telematica del ricorsoper la dichiarazione di fallimento eseguita all'indirizzo pec dichiarato da una societàsi perfeziona in virtù dell'attestazione di avvenuta consegna alla formaleintestataria, non potendo tale notifica essere ritenuta invalida qualora, puressendo riconducibile alla destinataria in base alle risultanze del registro delleimprese, l'indirizzo di posta elettronica non sia, di fatto, abilitato all'uso da partesua).La nuova disciplina, applicabile a tutti procedimenti introdottisuccessivamente al 31 dicembre 2013, è stata, del resto, esaminata dallaCorte costituzionale la quale, con la pronuncia n. 146/2016, in relazione aiparametri di cui alla Cost., artt. 3 e 24, ha puntualizzato che (a differenza delladisposizione di cui all'art. 145 cod. proc. civ., esclusivamente finalizzataall'esigenza di assicurare alla persona giuridica l'effettivo esercizio del diritto didifesa in relazione agli atti ad essa indirizzati e alle connesse procedure), ilnuovo art. 15 l. fall. si propone di "coniugare" quella stessa finalità di tutela deldiritto di difesa dell'imprenditore "con le esigenze di celerità e speditezza cui deveessere improntato il procedimento concorsuale", prevedendo, appunto, a tal fine,che "il tribunale è esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità quando lasituazione di irreperibilità deve imputarsi all'imprenditore medesimo". La specialitàe la complessità degli interessi (comuni ad una pluralità di operatori economici, edanche di natura pubblica in ragione delle connotazioni soggettive del debitore edella dimensione oggettiva del debito), che il legislatore del 2012 ha inteso tutelarecon l'introdotta semplificazione del procedimento notificatorio nell'ambito dellaprocedura fallimentare, segnano, dunque, l'innegabile diversità tra il suddettoprocedimento e quello ordinario di notifica ex art. 145 cod. proc. civ. (così, sempreCorte Cost. n. 146 cit.). Il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità,da parte del debitore, dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico,è, del resto, adeguatamente garantito dalla norma in esame proprio in ragione delpredisposto duplice meccanismo di ricerca della società: la quale, infatti, ai finidella sua partecipazione al giudizio, viene notiziata prima presso il suo indirizzo dipec, del quale è obbligata a dotarsi, ex art. 16 del D.L. n. 185 cit. ed è tenuta amantenere attivo durante la vita dell'impresa, in forza, dunque, di un sistema chepresuppone il corretto operare della disciplina complessiva che regola lecomunicazioni telematiche da parte dell'ufficio giudiziario e che, come tale,consente di giungere ad una conoscibilità effettiva dell'atto da notificare, in modosostanzialmente equipollente a quella conseguibile con i meccanismi ordinari(ufficiale giudiziario e agente postale) (così, sempre Corte Cost. n. 146 cit.): e soloa fronte della non utile attivazione di tale primo meccanismo, segue la notificazionepresso la sede legale dell'impresa collettiva, e cioè presso quell'indirizzo dacomunicare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 2196 cod. civ., al momentodell'iscrizione nel registro delle imprese, la cui funzione è proprio quella diassicurare un sistema organico di pubblicità legale, che rende conoscibili (e perciòopponibili ai terzi, nell'interesse dello stesso imprenditore) i dati concernentil'impresa e le principali vicende che la riguardano (cfr. Sez. 1 civ., n. 11356 del2020, in motiv.).Al riguardo, la Corte di cassazione, in tema di procedimento per ladichiarazione di fallimento, ha ritenuto manifestamente infondata la questione dilegittimità costituzionale, in riferimento alla Cost., artt. 3 e 24, dell'art. 15, comma3, l. fall. (come sostituito dal D.L. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n.221/2012), nella parte in cui prevede la notificazione del ricorso alla personagiuridica tramite posta elettronica certificata e non nelle forme ordinarie di cuiall'art. 145 cod. proc. civ.: invero, come già affermato dallaCorte costituzionale con la citata sentenza n. 146/2016, la diversità dellefattispecie a confronto giustifica, in termini di ragionevolezza, la differentedisciplina, essendo l'art. 145 cod. proc. civ. esclusivamente finalizzato adassicurare alla persona giuridica l'effettivo esercizio del diritto di difesa in relazioneagli atti ad essa indirizzati, mentre la contestata disposizione si propone diconiugare la stessa finalità di tutela del medesimo diritto dell'imprenditorecollettivo con le esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimentoconcorsuale, caratterizzato da speciali e complessi interessi, anche di naturapubblica, idonei a rendere ragionevole ed adeguato un diverso meccanismo digaranzia di quel diritto, che tenga conto della violazione, da parte dell'imprenditorecollettivo, degli obblighi, previsti per legge, di munirsi di un indirizzo di pec e ditenerlo attivo durante la vita dell'impresa (Sez. 1 civ., n. 21178 del 19/07/2023).Questo meccanismo notificatorio non soffre eccezione – come sembrerebbeprospettare la difesa che differenzia gli effetti a secondo che venga in rilievo ilprocesso civile o quello penale – giacché è funzionale alla semplificazione delprocedimento notificatorio nell'ambito della procedura fallimentare.In ogni caso vale il principio per cui il giudice penale, investito del giudiziorelativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267,non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento quanto al presuppostooggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerentialle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore.3. Il secondo motivo è inammissibile.Costituisce pacifico orientamento di questa Corte quello secondo il quale èinammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepiscel'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza dellacd. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato.(Fattispecie in tema di acquisizione di elementi istruttori dopo la scadenzadel termine di durata massima delle indagini preliminari)» (Sez. 3, n. 39603 del03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02; nello stesso senso, Sez. 5, n. 31823 del06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 -01).Nel caso in esame, la ricorrente si è limitata a dedurre l’inutilizzabilità delledichiarazioni dibattimentali del Fiorillo, senza tuttavia esporre l’incidenza che lasua esclusione avrebbe nella prospettiva decisoria, in presenza della molteplicitàdi elementi presi in considerazione dai giudici dell’appello.In ogni caso, la tesi sostenuta dalla difesa secondo cuil'inutilizzabilità dell’attività di indagine comporterebbe necessariamentel'inammissibilità della deposizione dibattimentale del maresciallo Fiorillo, è erroneae non condivisibile, in quanto fondato sull’indebita sovrapposizione dellainformativa di PG come atto (eventualmente utilizzabile in sede di udienzapreliminare ai fini del rinvio a giudizio o acquisibile al dibattimento se avente adoggetto attività tecniche irripetibili) e le dichiarazioni dell’agente o ufficiale di PGin ordine all'attività espletata assunte al dibattimento nel contraddittorio delleparti.Invero, in tema di prove, l'espletamento dell'attività di esame e di studiosvolto dalla PG oltre il termine di durata delle indagini preliminari sul materialetempestivamente posto in sequestro ed acquisito (segnatamente relazione delcuratore fallimentare), pur impedendo l'acquisizione in via diretta al fascicolodel dibattimento dei risultati in tal modo ottenuti, non osta alla loro utilizzazione aseguito dell'esame dell’agente o ufficiale di PG effettuato nel contraddittorio delleparti.In altri termini, nel caso di specie la prova utilizzata si è formata indibattimento a seguito dell'esame dell'agente di PG nel contraddittorio delle parti.4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.Quando viene dedotto il travisamento della prova è onere del ricorrente, invirtù del principio di "autosufficienza del ricorso", suffragare la validità del suoassunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli attimedesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello),dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a menoche il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazionedel ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Schioppo, Rv. 270071 - 01; Sez. 4,n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053 - 01; Sez. F. n. 37368 del13/09/2007, Torino, Rv. 237302 - 01).Non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative,estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarrerafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece,procedere ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli attiprocessuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez.1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv. 263601 - 01; Sez. 3, n. 43322 del02/07/2014, Sisti, Rv. 260994 - 01, secondo cui la condizione della specificaindicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606,comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazionedenunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi(quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso,l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale dimerito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte dicassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causadi inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, commaprimo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.).È necessario, pertanto: --a) identificare l'atto processuale omesso otravisato; --b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale attoemerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; --c)dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato,nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; --d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, latenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale"incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimentoimpugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035 - 01).Nel caso di specie, alle pp. 11 e 12 del ricorso, la difesa si è limitata ariprodurre meri stralci delle dichiarazioni del curatore fallimentare, di modo che ilmotivo di ricorso per come prima ricordato non è conforme al principio diautosufficienza.5. Fondato è il quarto motivo.La sentenza impugnata ha deciso disallineandosi rispetto allagiurisprudenza di legittimità oramai consolidata, che da tempo rammenta ladistinzione delle due fattispecie previste dall'art. 216, comma primo, n. 2, l. fall.,indicandone il diverso coefficiente soggettivo, oltre che distinguendone la condottaoggettiva.Seguendo l'opzione condivisa, in tema di bancarotta fraudolentadocumentale, rientra nella prima fattispecie delineata dall'art. 216, comma 1, n.2, legge fall. e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o diprocurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, la nozione di omessa tenuta, ancheparziale, delle scritture contabili, che comprende non solo la mancata istituzionedi uno o più libri contabili, ma anche l'ipotesi della materiale esistenza dei libri"lasciati in bianco" e si differenzia dal caso, caratterizzato invece da dolo generico,dell'omessa annotazione di dati veri allorché l'omissione consista non nella totalemancanza di annotazioni, ma nell'omessa annotazione di specifiche operazioni (sirichiamano, soprattutto, le recenti sentenze Sez. 5, n. 45246 del 7/11/2024,Cocozza, Rv. 287175 e Sez. 5, n. 6556 del 22/11/2024, dep. 2025, Xiang, n.m.)La prima fattispecie è quella costruita dal legislatore a dolo specifico (e perquesto definita "specifica") e consiste nella sottrazione o distruzione ofalsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili; richiede ildolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profittoo di recare pregiudizio ai creditori. In tale prima ipotesi va ricompresa anchel'omessa tenuta dei libri contabili, sempre che la condotta omissiva sia sorretta dadolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere talefattispecie da quella - analoga sotto il profilo materiale - di bancarotta semplicedocumentale prevista dall'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11/4/2012, DeMitri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; Sez.5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179). Va aggiunto, aulteriore chiarimento dell'opzione cui il Collegio aderisce, che l'omessa tenuta (cosìcome la sottrazione, distruzione o falsificazione) può essere anche "parziale" e talenozione ricomprende sia la mancata istituzione "sincronica" di uno o più libricontabili in un determinato anno, sia la mancata istituzione "diacronica" di uno opiù libri contabili nel corso di diversi anni di vita dell'impresa, sia anche l'ipotesidella "materiale" esistenza dei libri contabili che però sono stati "lasciati in bianco";La seconda fattispecie di reato a dolo generico (definita anche "generale"),invece, è integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile laricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita. Questaipotesi, diversamente dalla prima, presuppone un accertamento condotto su libricontabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e sirealizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità,e cioè mediante l'annotazione "originaria" di dati oggettivamente falsi o l'omessaannotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descrittedalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 4 13/01/2020, Montanari, Rv.278321), che dà luogo ad annotazioni incomplete che incidono sul principio dicontinuità contabile, impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degliaffari (non come evento del reato, ma come carattere modale della condotta).Essa si risolve in una fattispecie di falso ideologico materiale (per aggiuntadi dati falsi o per omissione di dati veri) applicata alla bancarotta poiché determinacomunque la parvenza (evidente nella locuzione normativa utilizzata: "in guisada") che la contabilità rifletta l'operatività dell'impresa e crea quell'inganno che èpunito nella "bancarotta a dolo generico o generale".Sotto il profilo soggettivo, per la seconda fattispecie di bancarottafraudolenta documentale, è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019,Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez.5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904).In conclusione, deve essere affermato che, in tema di bancarottafraudolenta documentale, rientra nella prima fattispecie delineata dall'art. 216,comma 1, n. 2, legge fall., e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio aicreditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, la nozione di omessatenuta, anche parziale, delle scritture contabili, che comprende sia la mancataistituzione "sincronica" di uno o più libri contabili in un determinato anno, sia lamancata istituzione "diacronica" di uno o più libri contabili nel corso di diversi annidi vita dell'impresa, sia anche l'ipotesi della "materiale" esistenza dei libri contabiliche però sono stati "lasciati in bianco".Orbene, a p. 4 i giudici di merito dopo aver precisato che l’assenza del librogiornale per l’esercizio 2018 ha reso impossibile la ricostruzione del patrimonio edel volume degli affari della società fallita, hanno tratto la conseguenza che si è inpresenza di una tenuta della contabilità in guisa da non rendere possibile laricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, per la quale è sufficienteil dolo generico.Per quanto esposto al paragrafo precedente, si tratta di una valutazioneerrata, poiché confonde i piani di tipicità delle due diverse disposizioni di reato,contenute nella previsione di legge citata, e ritiene sussistente il delitto dibancarotta fraudolenta documentale da irregolare tenuta delle scritture contabili,a dolo generico, là dove nessuna falsificazione originaria delle stesse scritture èstata accertata ovvero valorizzata, né sotto forma di annotazione di dati falsi nésotto forma di omessa annotazione di dati veri all'interno di uno o più dei libricontabili istituiti.In altri termini, la condotta contestata alla ricorrente, che si realizza quandoi libri o le altre scritture contabili sono tenute in guisa tale da non rendere possibilela ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, integra un'ipotesi direato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabilieffettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e si realizza attraversouna falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediantel’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dativeri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla normaincriminatrice (Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n.26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650). Va precisato che rientra nellaipotesi “a dolo generico” il caso della omessa annotazione di dati veri allorchél’omissione consista non nella totale assenza di annotazioni, ma nella mancataannotazione di specifiche operazioni.6. Il quinto motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento del quartomotivo di ricorso. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolentadocumentale con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovoesame sul punto.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 33948/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris