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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 luglio 2026

Cassazione n. 23051/2026

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sente procedimento siano effettuate pres so l'indirizzo di po-sta elettronica certificata indicato, elettivamente do miciliata in Roma,[OSCURATO:PERSONA], n. 17, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].- ricorrente -22877287/2019controR.G.N. 11368/2017ASL FG – [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Foggia -, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anchedisgiuntamente, in virtù di procura speciale, rilasciata su foglio separato,da intendersi in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedono che le comunicazionie le notificazioni relative al presente procedimento siano effettuate pressogli indirizzi di posta elettronica certificata indicati- controricorrente -1 RG n. 2867/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2867/2024Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 23051/2026Data pubblicazione 10/07/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, n. 1742/2023, deposi-tata il 23/11/2023.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/6/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.1.

La Corte d'appello di Bari, con sentenza n. 1742/2023, depo-sitata il 23/11/2023, rigettava l'appello principale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n.2559/2018, che aveva accolto l'opposizione presentata dalla Asl FG([OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Foggia) al decreto ingiun-tivo emesso in favore della società per euro 2.817.232,00, qualesaldo del corrispettivo della fornitura di prodotti sanitari.In particolare, per quel che ancora qui rileva, il Tribunale repu-tava assorbente la mancata stipula di un contratto in forma scritta,non essendo sufficiente, a tale scopo, lo scambio di corrispondenzacommerciale.La domanda di arricchimento senza causa, formulata nella primamemoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., era inammissibile, stanteil suo carattere sussidiario, oltre che infondata nel merito, «per lamancata prova dell'impoverimento in relazione a tutte le prestazionioggetto di causa».La Corte territoriale osservava che era necessaria la forma scrittadel contratto, in quanto la natura di ente pubblico economico delleAsl consentiva di ricorrere a strumenti di diritto privato per il rag-giungimento delle finalità istituzionali, senza tuttavia escludere che,quale organismo di diritto pubblico, era necessario rispettare le di-sposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto2 RG n. 2867/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2867/2024Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 23051/2026Data pubblicazione 10/07/2026ad substantiam, pena la nullità del contratto ex art. 1418, primocomma, c.c., per violazione di norma imperativa.La forma scritta non era neppure surrogabile da una formazionedel contratto per facta concludentia.Inoltre, l'unico soggetto munito di potere di sottoscrizione deicontratti pubblici era il direttore generale dell'azienda sanitaria.Peraltro, la società si era limitata alla sola esibizione delle fatture,non essendo possibile una ratifica implicita dell'attività negoziale, inassenza di specifico atto dirigenziale.Veniva respinta anche la domanda di ingiustificato arricchimento,«sfornita di prova in merito alla diminuzione patrimoniale subita dallaparte nell'erogazione della prestazione».Restava assorbito l'appello incidentale condizionato.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laMEDICAL [OSCURATO:SOCIETA]3.

Ha resistito con controricorso la Asl FG, depositando anchememoria.4.

La Procura Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA],ha depositato requisitoria, chiedendo il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionedell'art. 17 regio decreto n. 2440/1923, con riferimento all'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.».Avrebbe errato la Corte d'appello nel dichiarare la nullità del con-tratto per difetto di forma.La Corte territoriale avrebbe dovuto applicare il principio di dirittoenunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui l'art. 17 del re-gio decreto n. 2440/1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolocontrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, ma-3 RG n. 2867/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2867/2024Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 23051/2026Data pubblicazione 10/07/2026nifestate separatamente, che per l'Amministrazione possono assu-mere anche la forma dell'atto amministrativo (si cita Cass., Sez.

Un.,n. 9775/2022).La conclusione del contratto tra Amministrazione e privato po-trebbe realizzarsi anche tramite due dichiarazioni distinte, e nonesclusivamente con un unico documento sottoscritto da entrambe leparti.Tale riscontro documentale - ad avviso della ricorrente - do-vrebbe essere effettuato in relazione agli «ordini di servizio emanatidalla [OSCURATO:PERSONA], cui fece riscontro, da parte della società appellante,l'immediata erogazione delle forniture de quibus, ricevute e consu-mate dall'[OSCURATO:PERSONA] e, dunque, mai restituite né restituibili alla [OSCURATO:SOCIETA]».Inoltre, alla richiesta di fornitura proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA], daqualificarsi come vera e propria proposta di contratto, avrebbe fattoseguito l'immediata esecuzione di accettazione, da parte della so-cietà, «di detto contratto risultante dalle bolle di accompagnamentorelative alle merci de quibus esibite nel giudizio di primo grado».2.

Il motivo è inammissibile.2.1.

La ricorrente avrebbe dovuto infatti riportare nel ricorso percassazione il contenuto dei documenti che vengono menzionati, lacui mancata trascrizione comporta un difetto di autosufficienza exart. 366 n. 6 c.p.c.Non si trascrive, infatti, neppure per stralcio, né il contenuto degliordini di servizio emessi dalla [OSCURATO:PERSONA], né il contenuto di eventualicluso il contratto, con forma scritta ad substantiam, sia pure in modonon contestuale e con la sottoscrizione di un unico documento daparte di entrambe le parti.4 RG n. 2867/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2867/2024Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 23051/2026Data pubblicazione 10/07/20263.

Per questa Corte, infatti, - esclusa la possibilità di ritenereconcluso il contratto per facta concludentia e con l'inizio dell'esecu-zione ex art. 1327 c.c. attraverso l'invio della merce e delle fatture(Cass., sez. 1, 15/6/2015, n. 12316; Cass., sez. 1, 12/2/2024, n.3898) - al fine di soddisfare il requisito della forma scritta ad sub-stantiam, i contratti conclusi dalla P.A. non postulano la necessariacontestualità di proposta e accettazione, essendo sufficiente che lestesse, pur se contenute in documenti distinti, siano consacrate inun unico testo (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenzadi merito che aveva ritenuto non integrato il suddetto requisito nelcaso di una convenzione, sottoscritta dai professionisti proponenti,che era stata allegata e richiamata quale parte integrante dalla deli-bera con cui la giunta comunale, presieduta dal sindaco, aveva pro-ceduto al conferimento del relativo incarico) (Cass., sez. 3, 21/11/2023, n. 32337).Del resto, per questa Corte, a Sezioni Unite, per la valida stipu-lazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trat-tativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta"ad substantiam" non richiede necessariamente la redazione di ununico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poichél'art. 17 del r.d. n. 2440/1923 contempla ulteriori ipotesi in cui ilvincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioniscritte, manifestate separatamente, che per l'Amministrazione pos-sono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (nella specie,la S.C. ha ritenuto compatibile con il citato art. 17 il modello di for-mazione del vincolo contrattuale in cui l'istanza del privato, tesa adottenere un provvedimento amministrativo, incorporava la disciplinadel rapporto negoziale paritario ad esso accessivo, atteggiandosi cosìa proposta negoziale, accettata dall'Amministrazione mediante il ri-5 RG n. 2867/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2867/2024Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 23051/2026Data pubblicazione 10/07/2026lascio del medesimo provvedimento richiesto) (Cass., Sez.

Un., 25/3/2022, n. 9775).Nella specie, però, la ricorrente si limita - del tutto generica-mente e senza riportare né trascrivere, almeno parzialmente, il con-tenuto dei documenti - ad allegare che, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] emesso i relativi ordini di servizio e che, dall'altra parte, visarebbe stata l'immediata erogazione delle forniture, ricevute e con-sumate dalla stessa Asl.Né l'esistenza del contratto scritto può desumersi «dalle bolle diaccompagnamento relative alle merci».Pertanto, correttamente sia il Tribunale sia la Corte d'appellohanno ritenuto l'insussistenza del contratto scritto ad substantiam.Si è, quindi, anche in presenza di una doppia decisione conformenel merito, ex art. 360, quarto comma, c.p.c., in quanto il ricorso percassazione è stato notificato dopo l'[OSCURATO:DATA_NASCITA].4.

Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la «viola-zione dell'art. 11, comma 1, delle preleggi di codice civile (art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.), in relazione all'art. 11, comma 13, deld.lgs. n. 163/2006 ed all'art. 6, 3º comma, del decreto-legge 18/10/2012 n. 179, convertito dalla legge n. 221/2012».Ad avviso della ricorrente, dovendosi applicare l'art. 11, comma13, del d.lgs. n. 163 del 2006, prima delle modifiche introdotte conil decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con legge n. 221 del2012, il contratto tra la Asl e la [OSCURATO:SOCIETA] non doveva essere stipulatoper iscritto, a pena di nullità.La sanzione della nullità sarebbe stata introdotta solo successi-vamente, a seguito del decreto-legge n. 179 del 2012.5.

Il motivo è infondato.Per questa Corte, infatti, la natura di ente pubblico economicoacquisita dall'Azienda sanitaria provinciale ai sensi dell'art. 3, comma6 RG n. 2867/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2867/2024Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 23051/2026Data pubblicazione 10/07/20261-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 (introdotto dal d.lgs. n. 229 del1999) comporta che essa può ricorrere a strumenti di diritto privatoper il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, senzatuttavia escludere che, quale “organismo di diritto pubblico” ed “am-ministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del d.lgs. n. 163del 2006 ("ratione temporis" applicabile), essa sia soggetta alle re-lative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma delcontratto, con l'ulteriore conseguenza che, ove l'oggetto dell'attivitànegoziale dell'azienda, come nella ipotesi di fornitura di medicinali,rientri nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, ilmancato ricorso all'evidenza pubblica, per omissione del procedi-mento di selezione del contraente o della forma scritta del contratto,ne comporta la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., per violazione dinorma imperativa (Cass., sez. 3, 2/12/2016, n. 24640).In particolare, in motivazione si afferma l'esatto contrario diquanto ritenuto dalla ricorrente.Si legge, infatti: «Ritiene il Collegio che il complesso normativosopra evidenziato costituisca un corpus non derogabile dalla volontàdelle parti e dettato nel pubblico interesse circa il regolare e conve-niente svolgimento dell'attività negoziale degli enti pubblici, con laconseguenza che la evidente loro violazione nel caso di specie (pernon essersi proceduto alla selezione del contraente e per non averconcluso il contratto nelle forme previste, che - sebbene non espres-samente dettate a pena di nullità, come adesso stabilisce il vigenteart. 11, comma 13, a seguito della citata novella del 2012 - nonammettono equipollenti e non consentono di ritenere rispettata laforma ove, come nella specie, vi sia soltanto l'ordine scritto senzaaccettazione del fornitore, come è pacifico, non potendo conseguen-temente trovare applicazione l'art. 1327 c.c.) comporta la nullità del7 RG n. 2867/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2867/2024Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 23051/2026Data pubblicazione 10/07/2026contratto per violazione di norma imperativa, ex art. 1418, comma1, c.c.».6.

Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazionedell'art. 14 delle preleggi (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), inrelazione all'art. 11, comma 13, del d.lgs. n. 163/2006 ed all'art. 6,comma 3, del decreto-legge 18/10/2012, n. 179, convertito dallalegge n. 221/2012».Ad avviso della ricorrente la sentenza impugnata si porrebbe incontrasto con l'art. 14 delle preleggi, in ragione dell'indebita esten-sione della portata temporale dell'art. 6, comma 3, del decreto-leggen. 179 del 2012, convertito in legge n. 221 del 2012, che ha intro-dotto la sanzione della nullità, non presente in precedenza dell'art.11, comma 13, del d.lgs. n. 163 del 2006.7.

Il motivo è infondato.Come si è detto, già prima delle modifiche di cui al decreto-leggen. 179 del 2012, l'art. 11, comma 13, del d.lgs. n. 163 2006, è statocostantemente interpretato da questa Corte nel senso della previ-sione della nullità del contratto in assenza di forma scritta ad sub-stantiam, benché l'espressa menzione della sanzione di nullità siarinvenibile esclusivamente a seguito del decreto-legge n. 179 del2012.È sufficiente richiamare l'art. 16 del regio decreto 18/11/1923,n. 2440, a mente del quale «i contratti sono stipulati da un pubblicoufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da unfunzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme stabilitedal regolamento.

I processi verbali, di aggiudicazione nelle aste enelle licitazioni private sono parimenti formati da quest'ultimo fun-zionario.

I contratti ed i verbali anzidetti hanno forza di titolo auten-tico».8 RG n. 2867/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2867/2024Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 23051/2026Data pubblicazione 10/07/2026Analogamente, l'art. 17 del medesimo regio decreto n. 2440 del1923 sancisce che «i contratti a trattativa privata, oltre che in formapubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16,possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmatadall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione;per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato».Tali disposizioni generali devono confrontarsi con quelle specialidi cui al d.lgs. n. 502 del 1992.8.

Costituisce principio consolidato di questa Corte quello per cuii contratti con la [OSCURATO:PERSONA] devono essere stipulatiper iscritto a pena di nullità (Cass., 4 giugno 1999, n. 5448), nonessendo consentita alcuna eventuale convalida o ratifica successiva(Cass., 3 gennaio 2001, n. 59; di recente Cass. n. 8753 del 2024,cit.).Si è ritenuto, dunque, che, soprattutto in presenza di accordispecifici complessi con la [OSCURATO:PERSONA], la forma scrittasia assolutamente necessaria, «soprattutto al fine di rendere possi-bili i controlli istituzionali dell'autorità tutoria» (Cass., 3 gennaio2001, n. 59, in tema di appalto pubblico; Cass., sez. 2, 30 maggio2002, n. 7913, in tema di conferimento di incarichi a professionisti;di recente Cass., sez. 2, 27 marzo 2023, n. 8574; Cass., 3 aprile2024, n. 8753).La forma scritta va vista come strumento indefettibile di garanziadel regolare svolgimento dell'attività negoziale della PA, sia nell'in-teresse dei cittadini, in quanto costituisce remora ad arbitri, sianell'interesse della stessa Amministrazione, in quanto agevola l'e-spletamento della funzione di controllo e la concreta osservanza deiprincipi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione(Cass., sez. 1, 12 luglio 2001, n. 9428; anche Cass., sez. 3, 24 giu-gno 2002, n. 9165; Cass., sez. 1, 3 aprile 2024, n. 8753).9 RG n. 2867/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2867/2024Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 23051/2026Data pubblicazione 10/07/2026Per tali contratti, allora, non solo deve escludersi che la manife-stazione di volontà delle parti possa essere implicita o desumibile dacomportamenti meramente attuativi (Cass., sez. 3, 3 agosto 2002,n. 11649), ma deve ritenersi che, salvo le ipotesi in cui specifichenorme lo consentano, il contratto debba essere consacrato in ununico documento nel quale siano specificamente indicate le clausoledisciplinanti il rapporto.

La volontà della PA di concludere il negoziodeve essere manifestata alla controparte dall'organo rappresentativoesterno dell'ente, che è il solo abilitato a stipulare in nome e perconto di questo, e ad essere perciò munito dei poteri necessari pervincolare l'Amministrazione per la quale si obbliga (Cass. n. 59 del2001, cit.; v. anche Cass., sez. 2, 6 dicembre 2001, n. 15488; Cass.,sez. 1, 3 aprile 2024, n. 8753).Si è precisato che «il contratto nullo non può essere nemmenoritenuto suscettibile di convalida, perché attraverso la ratifica o sa-natoria, può essere corretto il vizio di un atto annullabile» (Cass. n.59 del 2001; anche Cass. n. 1615 del 1981).

Il contratto privo dellaforma scritta ad substantiam è nullo ed insuscettibile di qualsiasiforma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di ri-levanza ad eventuali convalida o ratifica successive e non potendosineppure ammettere la validità di manifestazioni di volontà implicitao desumibile da comportamenti puramente attuativi (Cass., sez. 3,15 marzo 2004, n. 5234; Cass., sez. 1, 3 aprile 2024, n. 8753).Se, dunque, siano del tutto assenti gli elementi essenziali, l'attonon raggiunge il livello minimo indispensabile per la sua nascita sulpiano giuridico, così da non consentire il suo perfezionamento, chepresuppone sempre l'esistenza di un quid che non sia solo di par-venza (Cass., 3 aprile 2024, n. 8753).8.1.

Tali principi non si applicano quando un ente pubblico eco-nomico conclude il contratto in regime di diritto privato, in quanto10 RG n. 2867/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2867/2024Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 23051/2026Data pubblicazione 10/07/2026tale ente si caratterizza per il fatto di svolgere la sua attività sullostesso piano, anche concorrenziale, dei comuni imprenditori, ondeverrebbe meno l'utilità stessa della categoria se essi dovessero sot-tostare ad oneri di cui i privati imprenditori sono esenti (Cass., sez.1, 24/6/1975, n. 2511, con riferimento al Banco di Sicilia).Diversamente, i contratti posti in essere da un organismo di di-ritto pubblico vanno stipulati necessariamente per iscritto, con laforma ad sustantiam, non surrogabile da una formazione del con-tratto per facta concludentia.I contratti stipulati iure privatorum dalla PA richiedono, a pena dinullità, la forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 del regio decreto18 novembre 1923, n. 2440, in assenza della quale sono nulli e per-tanto improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria(Cass., sez. 1, n. 15196/2017; Cass., 2/12/2016, n. 24640; Cass.,sez. 3, 11/10/2002, n. 14524, in relazione all'ente regionale di svi-luppo agricolo della Puglia, ERSAP).9.

Con il quarto motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. 30/12/1992, n.502 (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)».La sentenza sarebbe erronea anche laddove ha ritenuto che lasottoscrizione della proposta di contratto non sarebbe opponibile allaAsl, in quanto effettuata dal funzionario competente e non dal diret-tore generale della stessa.Ad avviso della ricorrente, non vi sarebbe alcuna norma a fonda-mento della tesi sostenuta dalla Corte territoriale.La circostanza che l'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 502 del 1992abbia investito il direttore generale della rappresentanza legale delloente non implicherebbe alcuna privazione in capo al funzionario com-petente; nella specie, il dirigente dell'area gestione patrimonio sa-rebbe titolare del potere di manifestare la volontà dell'ente nei con-11 RG n. 2867/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2867/2024Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 23051/2026Data pubblicazione 10/07/2026fronti dei terzi e, quindi, anche del potere di formulare la propostacontrattuale.Tale proposta contrattuale sarebbe stata accettata dalla MedicalSHUTTLE mediante la consegna delle forniture relative alle siringhe.10.

Il motivo è inammissibile.L'inammissibilità deriva dalla circostanza che la ricorrente muovedal presupposto erroneo che il contratto sarebbe stato stipulato me-diante proposta contrattuale dell'Asl e accettazione della [OSCURATO:SOCIETA],mediante la consegna delle forniture, mentre - come già osservato -risulta necessaria la stipulazione di un contratto in forma scritta, in-suscettibile di sanatoria per facta concludentia, cui non è applicabilel'art. 1327 c.c., che prevede la conclusione del contratto medianteinizio dell'esecuzione.12.

Con il quinto motivo di impugnazione si lamenta la «viola-zione dell'art. 1226 c.c. (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)».La Corte d'appello avrebbe errato nel rigettare la domanda su-bordinata di ingiustificato arricchimento, in quanto sfornita di provain merito alla diminuzione patrimoniale subita dalla parte per effettodell'erogazione della prestazione.Per la ricorrente, una volta provato l'an dell'arricchimento senzacausa, mediante l'avvenuta esibizione nel giudizio di primo gradodelle bolle di accompagnamento prodotte dalla società, il quantumdoveva essere determinato in via equitativa ex art. 1226 c.c.13.

Il motivo è infondato.13.1.

È vero, infatti, che, come affermato da questa Corte, ladiminuzione patrimoniale (depauperatio) subita dall'autore di unaprestazione d'opera in favore della P.A., in assenza di un contrattovalido ed efficace, da compensare ai sensi dell'art. 2041 c.c., nonpuò essere fatta coincidere con la misura del compenso calcolatomediante il parametro della tariffa professionale e nel rispetto dei12 RG n. 2867/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2867/2024Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 23051/2026Data pubblicazione 10/07/2026fattori di importanza dell'opera e del decoro della professione (art.2233 c.c.), ma, oltre ai costi ed esborsi sopportati (danno emer-gente), deve comunque ricomprendere quanto necessario a ristorareil sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche del profes-sionista (lucro cessante), del cui valore si deve tener conto in terminieconomici, al netto della percentuale di guadagno.

A causa della dif-ficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, l'indennizzopuò formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo aisensi dell'art. 1226 c.c., anche officiosa (Cass., sez. 1, 29/5/2019,n. 1470).Tuttavia, si è anche precisato che, ai fini della liquidazione equi-tativa, è pur sempre necessario che l'attore indichi specificamente -e dimostri - gli esborsi sostenuti quali costi dei materiali, della ma-nodopera e della progettazione; l'indennizzo, infatti, può essergli ri-conosciuto soltanto in riferimento alle utilità e valori già sussistentinel suo patrimonio alla conclusione del contratto invalido, poi perdutiin conseguenza della realizzazione dell'opera, nei limiti dell'arricchi-mento (Cass., sez. 2, 25/9/2023, n. 27204).Del resto, la liquidazione in via equitativa del danno postula, inprimo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di unpregiudizio risarcibile, il cui onere ricade sul danneggiato e non puòessere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppressouna cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscet-tibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivoaccertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stimaesatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla ne-gligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli ele-menti dai quali desumerne l'entità (Cass., sez. 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.9744; Cass., sez. 3, 28/7/2025, n. 21607).13 RG n. 2867/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2867/2024Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 23051/2026Data pubblicazione 10/07/2026Nella specie, peraltro, la Corte d'appello ha messo addirittura indiscussione che le prestazioni siano state effettuate, confermando lamotivazione del Giudice di prime cure, il quale era giunto ad affer-mare che la società opposta «non ha versato in atti documentazionefiscale relativa all'acquisto di tali beni».14.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il princi-pio della soccombenza, a carico della ricorrente, e si liquidano comeda dispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricor-rente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in comples-sivi euro 15.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfet-tario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 giugno 2026Il PresidenteGuido Mercolino14 RG n. 2867/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sente procedimento siano effettuate pres so l'indirizzo di po-sta elettronica certificata indicato, elettivamente do miciliata in Roma,[OSCURATO:PERSONA], n. 17, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].- ricorrente -22877287/2019controR.G.N. 11368/2017ASL FG – [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Foggia -, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anchedisgiuntamente, in virtù di procura speciale, rilasciata su foglio separato,da intendersi in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedono che le comunicazionie le notificazioni relative al presente procedimento siano effettuate pressogli indirizzi di posta elettronica certificata indicati- controricorrente -1 RG n. 2867/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2867/2024Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 23051/2026Data pubblicazione 10/07/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, n. 1742/2023, deposi-tata il 23/11/2023.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/6/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.1. La Corte d'appello di Bari, con sentenza n. 1742/2023, depo-sitata il 23/11/2023, rigettava l'appello principale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n.2559/2018, che aveva accolto l'opposizione presentata dalla Asl FG([OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Foggia) al decreto ingiun-tivo emesso in favore della società per euro 2.817.232,00, qualesaldo del corrispettivo della fornitura di prodotti sanitari.In particolare, per quel che ancora qui rileva, il Tribunale repu-tava assorbente la mancata stipula di un contratto in forma scritta,non essendo sufficiente, a tale scopo, lo scambio di corrispondenzacommerciale.La domanda di arricchimento senza causa, formulata nella primamemoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., era inammissibile, stanteil suo carattere sussidiario, oltre che infondata nel merito, «per lamancata prova dell'impoverimento in relazione a tutte le prestazionioggetto di causa».La Corte territoriale osservava che era necessaria la forma scrittadel contratto, in quanto la natura di ente pubblico economico delleAsl consentiva di ricorrere a strumenti di diritto privato per il rag-giungimento delle finalità istituzionali, senza tuttavia escludere che,quale organismo di diritto pubblico, era necessario rispettare le di-sposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto2 RG n. 2867/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2867/2024Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 23051/2026Data pubblicazione 10/07/2026ad substantiam, pena la nullità del contratto ex art. 1418, primocomma, c.c., per violazione di norma imperativa.La forma scritta non era neppure surrogabile da una formazionedel contratto per facta concludentia.Inoltre, l'unico soggetto munito di potere di sottoscrizione deicontratti pubblici era il direttore generale dell'azienda sanitaria.Peraltro, la società si era limitata alla sola esibizione delle fatture,non essendo possibile una ratifica implicita dell'attività negoziale, inassenza di specifico atto dirigenziale.Veniva respinta anche la domanda di ingiustificato arricchimento,«sfornita di prova in merito alla diminuzione patrimoniale subita dallaparte nell'erogazione della prestazione».Restava assorbito l'appello incidentale condizionato.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laMEDICAL [OSCURATO:SOCIETA]3. Ha resistito con controricorso la Asl FG, depositando anchememoria.4. La Procura Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA],ha depositato requisitoria, chiedendo il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionedell'art. 17 regio decreto n. 2440/1923, con riferimento all'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.».Avrebbe errato la Corte d'appello nel dichiarare la nullità del con-tratto per difetto di forma.La Corte territoriale avrebbe dovuto applicare il principio di dirittoenunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui l'art. 17 del re-gio decreto n. 2440/1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolocontrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, ma-3 RG n. 2867/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2867/2024Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 23051/2026Data pubblicazione 10/07/2026nifestate separatamente, che per l'Amministrazione possono assu-mere anche la forma dell'atto amministrativo (si cita Cass., Sez. Un.,n. 9775/2022).La conclusione del contratto tra Amministrazione e privato po-trebbe realizzarsi anche tramite due dichiarazioni distinte, e nonesclusivamente con un unico documento sottoscritto da entrambe leparti.Tale riscontro documentale - ad avviso della ricorrente - do-vrebbe essere effettuato in relazione agli «ordini di servizio emanatidalla [OSCURATO:PERSONA], cui fece riscontro, da parte della società appellante,l'immediata erogazione delle forniture de quibus, ricevute e consu-mate dall'[OSCURATO:PERSONA] e, dunque, mai restituite né restituibili alla [OSCURATO:SOCIETA]».Inoltre, alla richiesta di fornitura proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA], daqualificarsi come vera e propria proposta di contratto, avrebbe fattoseguito l'immediata esecuzione di accettazione, da parte della so-cietà, «di detto contratto risultante dalle bolle di accompagnamentorelative alle merci de quibus esibite nel giudizio di primo grado».2. Il motivo è inammissibile.2.1. La ricorrente avrebbe dovuto infatti riportare nel ricorso percassazione il contenuto dei documenti che vengono menzionati, lacui mancata trascrizione comporta un difetto di autosufficienza exart. 366 n. 6 c.p.c.Non si trascrive, infatti, neppure per stralcio, né il contenuto degliordini di servizio emessi dalla [OSCURATO:PERSONA], né il contenuto di eventualicluso il contratto, con forma scritta ad substantiam, sia pure in modonon contestuale e con la sottoscrizione di un unico documento daparte di entrambe le parti.4 RG n. 2867/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2867/2024Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 23051/2026Data pubblicazione 10/07/20263. Per questa Corte, infatti, - esclusa la possibilità di ritenereconcluso il contratto per facta concludentia e con l'inizio dell'esecu-zione ex art. 1327 c.c. attraverso l'invio della merce e delle fatture(Cass., sez. 1, 15/6/2015, n. 12316; Cass., sez. 1, 12/2/2024, n.3898) - al fine di soddisfare il requisito della forma scritta ad sub-stantiam, i contratti conclusi dalla P.A. non postulano la necessariacontestualità di proposta e accettazione, essendo sufficiente che lestesse, pur se contenute in documenti distinti, siano consacrate inun unico testo (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenzadi merito che aveva ritenuto non integrato il suddetto requisito nelcaso di una convenzione, sottoscritta dai professionisti proponenti,che era stata allegata e richiamata quale parte integrante dalla deli-bera con cui la giunta comunale, presieduta dal sindaco, aveva pro-ceduto al conferimento del relativo incarico) (Cass., sez. 3, 21/11/2023, n. 32337).Del resto, per questa Corte, a Sezioni Unite, per la valida stipu-lazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trat-tativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta"ad substantiam" non richiede necessariamente la redazione di ununico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poichél'art. 17 del r.d. n. 2440/1923 contempla ulteriori ipotesi in cui ilvincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioniscritte, manifestate separatamente, che per l'Amministrazione pos-sono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (nella specie,la S.C. ha ritenuto compatibile con il citato art. 17 il modello di for-mazione del vincolo contrattuale in cui l'istanza del privato, tesa adottenere un provvedimento amministrativo, incorporava la disciplinadel rapporto negoziale paritario ad esso accessivo, atteggiandosi cosìa proposta negoziale, accettata dall'Amministrazione mediante il ri-5 RG n. 2867/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2867/2024Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 23051/2026Data pubblicazione 10/07/2026lascio del medesimo provvedimento richiesto) (Cass., Sez. Un., 25/3/2022, n. 9775).Nella specie, però, la ricorrente si limita - del tutto generica-mente e senza riportare né trascrivere, almeno parzialmente, il con-tenuto dei documenti - ad allegare che, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] emesso i relativi ordini di servizio e che, dall'altra parte, visarebbe stata l'immediata erogazione delle forniture, ricevute e con-sumate dalla stessa Asl.Né l'esistenza del contratto scritto può desumersi «dalle bolle diaccompagnamento relative alle merci».Pertanto, correttamente sia il Tribunale sia la Corte d'appellohanno ritenuto l'insussistenza del contratto scritto ad substantiam.Si è, quindi, anche in presenza di una doppia decisione conformenel merito, ex art. 360, quarto comma, c.p.c., in quanto il ricorso percassazione è stato notificato dopo l'[OSCURATO:DATA_NASCITA].4. Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la «viola-zione dell'art. 11, comma 1, delle preleggi di codice civile (art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.), in relazione all'art. 11, comma 13, deld.lgs. n. 163/2006 ed all'art. 6, 3º comma, del decreto-legge 18/10/2012 n. 179, convertito dalla legge n. 221/2012».Ad avviso della ricorrente, dovendosi applicare l'art. 11, comma13, del d.lgs. n. 163 del 2006, prima delle modifiche introdotte conil decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con legge n. 221 del2012, il contratto tra la Asl e la [OSCURATO:SOCIETA] non doveva essere stipulatoper iscritto, a pena di nullità.La sanzione della nullità sarebbe stata introdotta solo successi-vamente, a seguito del decreto-legge n. 179 del 2012.5. Il motivo è infondato.Per questa Corte, infatti, la natura di ente pubblico economicoacquisita dall'Azienda sanitaria provinciale ai sensi dell'art. 3, comma6 RG n. 2867/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2867/2024Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 23051/2026Data pubblicazione 10/07/20261-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 (introdotto dal d.lgs. n. 229 del1999) comporta che essa può ricorrere a strumenti di diritto privatoper il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, senzatuttavia escludere che, quale “organismo di diritto pubblico” ed “am-ministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del d.lgs. n. 163del 2006 ("ratione temporis" applicabile), essa sia soggetta alle re-lative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma delcontratto, con l'ulteriore conseguenza che, ove l'oggetto dell'attivitànegoziale dell'azienda, come nella ipotesi di fornitura di medicinali,rientri nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, ilmancato ricorso all'evidenza pubblica, per omissione del procedi-mento di selezione del contraente o della forma scritta del contratto,ne comporta la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., per violazione dinorma imperativa (Cass., sez. 3, 2/12/2016, n. 24640).In particolare, in motivazione si afferma l'esatto contrario diquanto ritenuto dalla ricorrente.Si legge, infatti: «Ritiene il Collegio che il complesso normativosopra evidenziato costituisca un corpus non derogabile dalla volontàdelle parti e dettato nel pubblico interesse circa il regolare e conve-niente svolgimento dell'attività negoziale degli enti pubblici, con laconseguenza che la evidente loro violazione nel caso di specie (pernon essersi proceduto alla selezione del contraente e per non averconcluso il contratto nelle forme previste, che - sebbene non espres-samente dettate a pena di nullità, come adesso stabilisce il vigenteart. 11, comma 13, a seguito della citata novella del 2012 - nonammettono equipollenti e non consentono di ritenere rispettata laforma ove, come nella specie, vi sia soltanto l'ordine scritto senzaaccettazione del fornitore, come è pacifico, non potendo conseguen-temente trovare applicazione l'art. 1327 c.c.) comporta la nullità del7 RG n. 2867/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2867/2024Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 23051/2026Data pubblicazione 10/07/2026contratto per violazione di norma imperativa, ex art. 1418, comma1, c.c.».6. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazionedell'art. 14 delle preleggi (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), inrelazione all'art. 11, comma 13, del d.lgs. n. 163/2006 ed all'art. 6,comma 3, del decreto-legge 18/10/2012, n. 179, convertito dallalegge n. 221/2012».Ad avviso della ricorrente la sentenza impugnata si porrebbe incontrasto con l'art. 14 delle preleggi, in ragione dell'indebita esten-sione della portata temporale dell'art. 6, comma 3, del decreto-leggen. 179 del 2012, convertito in legge n. 221 del 2012, che ha intro-dotto la sanzione della nullità, non presente in precedenza dell'art.11, comma 13, del d.lgs. n. 163 del 2006.7. Il motivo è infondato.Come si è detto, già prima delle modifiche di cui al decreto-leggen. 179 del 2012, l'art. 11, comma 13, del d.lgs. n. 163 2006, è statocostantemente interpretato da questa Corte nel senso della previ-sione della nullità del contratto in assenza di forma scritta ad sub-stantiam, benché l'espressa menzione della sanzione di nullità siarinvenibile esclusivamente a seguito del decreto-legge n. 179 del2012.È sufficiente richiamare l'art. 16 del regio decreto 18/11/1923,n. 2440, a mente del quale «i contratti sono stipulati da un pubblicoufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da unfunzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme stabilitedal regolamento. I processi verbali, di aggiudicazione nelle aste enelle licitazioni private sono parimenti formati da quest'ultimo fun-zionario. I contratti ed i verbali anzidetti hanno forza di titolo auten-tico».8 RG n. 2867/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2867/2024Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 23051/2026Data pubblicazione 10/07/2026Analogamente, l'art. 17 del medesimo regio decreto n. 2440 del1923 sancisce che «i contratti a trattativa privata, oltre che in formapubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16,possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmatadall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione;per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato».Tali disposizioni generali devono confrontarsi con quelle specialidi cui al d.lgs. n. 502 del 1992.8. Costituisce principio consolidato di questa Corte quello per cuii contratti con la [OSCURATO:PERSONA] devono essere stipulatiper iscritto a pena di nullità (Cass., 4 giugno 1999, n. 5448), nonessendo consentita alcuna eventuale convalida o ratifica successiva(Cass., 3 gennaio 2001, n. 59; di recente Cass. n. 8753 del 2024,cit.).Si è ritenuto, dunque, che, soprattutto in presenza di accordispecifici complessi con la [OSCURATO:PERSONA], la forma scrittasia assolutamente necessaria, «soprattutto al fine di rendere possi-bili i controlli istituzionali dell'autorità tutoria» (Cass., 3 gennaio2001, n. 59, in tema di appalto pubblico; Cass., sez. 2, 30 maggio2002, n. 7913, in tema di conferimento di incarichi a professionisti;di recente Cass., sez. 2, 27 marzo 2023, n. 8574; Cass., 3 aprile2024, n. 8753).La forma scritta va vista come strumento indefettibile di garanziadel regolare svolgimento dell'attività negoziale della PA, sia nell'in-teresse dei cittadini, in quanto costituisce remora ad arbitri, sianell'interesse della stessa Amministrazione, in quanto agevola l'e-spletamento della funzione di controllo e la concreta osservanza deiprincipi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione(Cass., sez. 1, 12 luglio 2001, n. 9428; anche Cass., sez. 3, 24 giu-gno 2002, n. 9165; Cass., sez. 1, 3 aprile 2024, n. 8753).9 RG n. 2867/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2867/2024Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 23051/2026Data pubblicazione 10/07/2026Per tali contratti, allora, non solo deve escludersi che la manife-stazione di volontà delle parti possa essere implicita o desumibile dacomportamenti meramente attuativi (Cass., sez. 3, 3 agosto 2002,n. 11649), ma deve ritenersi che, salvo le ipotesi in cui specifichenorme lo consentano, il contratto debba essere consacrato in ununico documento nel quale siano specificamente indicate le clausoledisciplinanti il rapporto. La volontà della PA di concludere il negoziodeve essere manifestata alla controparte dall'organo rappresentativoesterno dell'ente, che è il solo abilitato a stipulare in nome e perconto di questo, e ad essere perciò munito dei poteri necessari pervincolare l'Amministrazione per la quale si obbliga (Cass. n. 59 del2001, cit.; v. anche Cass., sez. 2, 6 dicembre 2001, n. 15488; Cass.,sez. 1, 3 aprile 2024, n. 8753).Si è precisato che «il contratto nullo non può essere nemmenoritenuto suscettibile di convalida, perché attraverso la ratifica o sa-natoria, può essere corretto il vizio di un atto annullabile» (Cass. n.59 del 2001; anche Cass. n. 1615 del 1981). Il contratto privo dellaforma scritta ad substantiam è nullo ed insuscettibile di qualsiasiforma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di ri-levanza ad eventuali convalida o ratifica successive e non potendosineppure ammettere la validità di manifestazioni di volontà implicitao desumibile da comportamenti puramente attuativi (Cass., sez. 3,15 marzo 2004, n. 5234; Cass., sez. 1, 3 aprile 2024, n. 8753).Se, dunque, siano del tutto assenti gli elementi essenziali, l'attonon raggiunge il livello minimo indispensabile per la sua nascita sulpiano giuridico, così da non consentire il suo perfezionamento, chepresuppone sempre l'esistenza di un quid che non sia solo di par-venza (Cass., 3 aprile 2024, n. 8753).8.1. Tali principi non si applicano quando un ente pubblico eco-nomico conclude il contratto in regime di diritto privato, in quanto10 RG n. 2867/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2867/2024Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 23051/2026Data pubblicazione 10/07/2026tale ente si caratterizza per il fatto di svolgere la sua attività sullostesso piano, anche concorrenziale, dei comuni imprenditori, ondeverrebbe meno l'utilità stessa della categoria se essi dovessero sot-tostare ad oneri di cui i privati imprenditori sono esenti (Cass., sez.1, 24/6/1975, n. 2511, con riferimento al Banco di Sicilia).Diversamente, i contratti posti in essere da un organismo di di-ritto pubblico vanno stipulati necessariamente per iscritto, con laforma ad sustantiam, non surrogabile da una formazione del con-tratto per facta concludentia.I contratti stipulati iure privatorum dalla PA richiedono, a pena dinullità, la forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 del regio decreto18 novembre 1923, n. 2440, in assenza della quale sono nulli e per-tanto improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria(Cass., sez. 1, n. 15196/2017; Cass., 2/12/2016, n. 24640; Cass.,sez. 3, 11/10/2002, n. 14524, in relazione all'ente regionale di svi-luppo agricolo della Puglia, ERSAP).9. Con il quarto motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. 30/12/1992, n.502 (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)».La sentenza sarebbe erronea anche laddove ha ritenuto che lasottoscrizione della proposta di contratto non sarebbe opponibile allaAsl, in quanto effettuata dal funzionario competente e non dal diret-tore generale della stessa.Ad avviso della ricorrente, non vi sarebbe alcuna norma a fonda-mento della tesi sostenuta dalla Corte territoriale.La circostanza che l'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 502 del 1992abbia investito il direttore generale della rappresentanza legale delloente non implicherebbe alcuna privazione in capo al funzionario com-petente; nella specie, il dirigente dell'area gestione patrimonio sa-rebbe titolare del potere di manifestare la volontà dell'ente nei con-11 RG n. 2867/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2867/2024Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 23051/2026Data pubblicazione 10/07/2026fronti dei terzi e, quindi, anche del potere di formulare la propostacontrattuale.Tale proposta contrattuale sarebbe stata accettata dalla MedicalSHUTTLE mediante la consegna delle forniture relative alle siringhe.10. Il motivo è inammissibile.L'inammissibilità deriva dalla circostanza che la ricorrente muovedal presupposto erroneo che il contratto sarebbe stato stipulato me-diante proposta contrattuale dell'Asl e accettazione della [OSCURATO:SOCIETA],mediante la consegna delle forniture, mentre - come già osservato -risulta necessaria la stipulazione di un contratto in forma scritta, in-suscettibile di sanatoria per facta concludentia, cui non è applicabilel'art. 1327 c.c., che prevede la conclusione del contratto medianteinizio dell'esecuzione.12. Con il quinto motivo di impugnazione si lamenta la «viola-zione dell'art. 1226 c.c. (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)».La Corte d'appello avrebbe errato nel rigettare la domanda su-bordinata di ingiustificato arricchimento, in quanto sfornita di provain merito alla diminuzione patrimoniale subita dalla parte per effettodell'erogazione della prestazione.Per la ricorrente, una volta provato l'an dell'arricchimento senzacausa, mediante l'avvenuta esibizione nel giudizio di primo gradodelle bolle di accompagnamento prodotte dalla società, il quantumdoveva essere determinato in via equitativa ex art. 1226 c.c.13. Il motivo è infondato.13.1. È vero, infatti, che, come affermato da questa Corte, ladiminuzione patrimoniale (depauperatio) subita dall'autore di unaprestazione d'opera in favore della P.A., in assenza di un contrattovalido ed efficace, da compensare ai sensi dell'art. 2041 c.c., nonpuò essere fatta coincidere con la misura del compenso calcolatomediante il parametro della tariffa professionale e nel rispetto dei12 RG n. 2867/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2867/2024Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 23051/2026Data pubblicazione 10/07/2026fattori di importanza dell'opera e del decoro della professione (art.2233 c.c.), ma, oltre ai costi ed esborsi sopportati (danno emer-gente), deve comunque ricomprendere quanto necessario a ristorareil sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche del profes-sionista (lucro cessante), del cui valore si deve tener conto in terminieconomici, al netto della percentuale di guadagno. A causa della dif-ficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, l'indennizzopuò formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo aisensi dell'art. 1226 c.c., anche officiosa (Cass., sez. 1, 29/5/2019,n. 1470).Tuttavia, si è anche precisato che, ai fini della liquidazione equi-tativa, è pur sempre necessario che l'attore indichi specificamente -e dimostri - gli esborsi sostenuti quali costi dei materiali, della ma-nodopera e della progettazione; l'indennizzo, infatti, può essergli ri-conosciuto soltanto in riferimento alle utilità e valori già sussistentinel suo patrimonio alla conclusione del contratto invalido, poi perdutiin conseguenza della realizzazione dell'opera, nei limiti dell'arricchi-mento (Cass., sez. 2, 25/9/2023, n. 27204).Del resto, la liquidazione in via equitativa del danno postula, inprimo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di unpregiudizio risarcibile, il cui onere ricade sul danneggiato e non puòessere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppressouna cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscet-tibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivoaccertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stimaesatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla ne-gligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli ele-menti dai quali desumerne l'entità (Cass., sez. 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.9744; Cass., sez. 3, 28/7/2025, n. 21607).13 RG n. 2867/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2867/2024Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 23051/2026Data pubblicazione 10/07/2026Nella specie, peraltro, la Corte d'appello ha messo addirittura indiscussione che le prestazioni siano state effettuate, confermando lamotivazione del Giudice di prime cure, il quale era giunto ad affer-mare che la società opposta «non ha versato in atti documentazionefiscale relativa all'acquisto di tali beni».14. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il princi-pio della soccombenza, a carico della ricorrente, e si liquidano comeda dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricor-rente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in comples-sivi euro 15.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfet-tario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 giugno 2026Il PresidenteGuido Mercolino14 RG n. 2867/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Decreto Cassazione n. 23051/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris