CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 12874/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te protempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.193/2023 depositatail 18/01/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 28/04/2026Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA]