CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 marzo 2021
Cassazione n. 19755/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],- ricorrente -contro2026 I.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA],2136 in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].;- intimata -avverso la sentenza n. 1047/2020 della CORTE D’APPELNLuOme rod rie gistro generale 23807/2021Numero sezionale 2136/2026MILANO, depositata il 09/03/2021 R.G.N. 814/2019; Numero di raccolta generale 19755/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 14/06/202629/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Pronunciando sul ricorso proposto dalla società cooperativaLameneghina nei confronti dell’Inps e dell’Ispettorato del lavoroavverso il verbale di accertamento con il quale erano statecontestate alla stessa alcune omissioni contributive, il [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di un giudizio nel quale sono intervenutel’UGL Logistica e la [OSCURATO:SOCIETA]., ha: 1) dichiaratoinammissibile l’opposizione proposta nei confrontidell’Ispettorato perché non era stata emessa alcuna ordinanza-ingiunzione; 2) accolto la domanda formulata nei riguardidell’Inps, statuendo la parziale illegittimità del verbaleimpugnato relativamente al ricalcolo dei contributi per effettodell’applicazione del c.c.n.l. Logistica, Trasporti, Merci eSpedizione, e disponendo di conseguenza il ricalcolo dellesanzioni.Il Tribunale ha affermato che l’Ente previdenziale non avevaadempiuto all’onere di provare che le associazioni firmatarie delc.c.n.l. Logistica, Trasporti, Merci e Spedizioni sottoscritto daLegacoop, Confcooperative, AGCI e da Cgil, Cisl e Uil, sullascorta del quale era stata ricalcolata dall’Inps la contribuzionedovuta dalla società, fossero maggiormente rappresentativerispetto a Ugl e Unicoop, cioè le associazioni firmatarie delc.c.n.l. che la cooperativa aveva in concreto applicato.2. La Corte d’appello di Milano, accogliendo l’appello dell’Inps,ha respinto integralmente le domande formulate dallacooperativa, reputando che l’Inps avesse adempiuto all’onereprobatorio a suo carico, cioè che il contratto collettivo utilizzato- 2 -dai funzionari dell’Istituto era effettivamente quello sottosNcurmietrtoo re gistro generale 23807/2021Numero sezionale 2136/2026dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Numero di raccolta generale 19755/20263. Avverso detta pronuncia la cooperativa Lameneghina hDaat a pubblicazione 14/06/2026proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria. L’Inpsha resistito mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. èrimasta intimata.4. All’esito della camera di consiglio del 29 aprile 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., in combinato disposto con l’art.1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, conv. in l. n. 389 del 1989,e con l’art. 2, comma 25, del d.l. n. 549 del 1995, nonché conl’art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, conv. in l. n. 31 del2008, per avere la Corte d’appello ritenuto assolta la prova,incombente sull’Inps, del fatto che le associazioni firmatarie delc.c.n.l. Logistica, Trasporti, Merci e Spedizioni sottoscritto daLegacoop, Confcooperative, AGCI e da Cgil, Cisl e Uil, utilizzatodagli ispettori a fini contributivi, fossero maggiormenterappresentative rispetto a Ugl e Unicoop, cioè le associazionifirmatarie del c.c.n.l. che la cooperativa aveva in concretoapplicato.La ricorrente sostiene che, così statuendo, la Corte non avevafatto buon governo dell’art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del2007, ricavando la prova della maggiore rappresentatività delleorganizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato dagliispettori dal Protocollo d’Intesa con il Governo sottoscritto il 10- 3 -ottobre 2007 e, in sostanza, ribaltando l’onere della proNvumae roin re gistro generale 23807/2021Numero sezionale 2136/2026aperta violazione dell’art. 2697 c.c. Numero di raccolta generale 19755/2026Deduce, inoltre, che può dirsi maggiormente rappresentativDaat a pubblicazione 14/06/2026anche la Unicoop, associazione nazionale di promozione delmovimento cooperativo, non potendosi escludere la possibilitàche vi siano, oltre a quelle firmatarie del contratto indicato dagliispettori, altre organizzazioni con la medesima qualità.Evidenzia che l’interpretazione adottata dalla Corte di meritoimplica una rilevante e non infondata questione di legittimitàdell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, conv. in l. n. 389del 1989, e dell’art. 2, comma 25, del d.l. n. 549 del 1995, inrelazione all’art. 39 Cost., perché finisce per attribuire aicontratti collettivi efficacia erga omnes, peraltro ledendo chel’affidamento che la cooperativa nutriva in ordine alla efficaciadel c.c.n.l. che essa aveva adottato.2. Il ricorso è infondato.2.1. In primo luogo, va rilevato che non è pertinente, rispettoalla fattispecie oggetto del presente giudizio, la dedottaviolazione dell’art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007(«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative edisposizioni urgenti in materia finanziaria»), conv. in l. n. 31 del2008, secondo cui «Fino alla completa attuazione dellanormativa in materia di socio lavoratore di società cooperative,in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesimacategoria, le società cooperative che svolgono attivitàricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti dicategoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’articolo3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamentieconomici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratticollettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali- 4 -comparativamente più rappresentative a livello nazionaleN unmeerlola re gistro generale 23807/2021Numero sezionale 2136/2026categoria». Numero di raccolta generale 19755/2026In sostanza, la norma citata prevede che, in caso di concorsDoat a pubblicazione 14/06/2026tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimoambito, al socio lavoratore subordinato spetta un trattamentoeconomico complessivo non inferiore a quello previsto daicontratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazionidatoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nellacategoria, quale parametro esterno e indiretto dicommisurazione ai criteri di proporzionalità e sufficienza dellaretribuzione, previsti dall’art. 36 Cost. (v. Cass. n. 4951 del2019). In altri termini, la disposizione detta il criterio daconsiderare al fine di individuare la minima retribuzione dacontestazione, la cooperativa ha l’onere di provare di avercorrettamente adempiuto attraverso la dimostrazione che iltrattamento applicato non è inferiore a quello previsto dalcontratto collettivo stipulato dall’associazione maggiormenterappresentativa (cfr. Cass. n. 35796 del 2022).Sul piano contributivo (che rileva nel presente giudizio), invece,l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolodei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importodi quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbedovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalleassociazioni sindacali più rappresentative su base nazionale(c.d. “minimale contributivo”), secondo il riferimento ad essifatto – con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale –dall’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. in l. n. 389 del 1989,senza le limitazioni derivanti dall’applicazione dei criteri di cuiall’art. 36 Cost. (c.d. “minimo retributivo costituzionale”), chesono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre, con- 5 -incidenza sul distinto rapporto di lavoro, ai fini Nudmeerlola re gistro generale 23807/2021Numero sezionale 2136/2026determinazione della giusta retribuzione (giurisprNuudmeeron dzi ara ccolta generale 19755/2026costante: v. Cass. n. 3491 del 2003, Cass. n. 8646 del 2004Da,t a pubblicazione 14/06/2026Cass. n. 17531 del 2016 e Cass. n. 8446 del 2020).2.2. Nel merito, è utile ricordare che, fin dalla sentenza n.11199 del 2002, le Sezioni Unite di questa Corte, nel risolvereun contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che «L’importodella retribuzione da assumere come base di calcolo deicontributi previdenziali non può essere inferiore all’importo diquella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un determinatosettore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalleassociazioni sindacali più rappresentative su base, nazionale; sitratta del c.d. “minimale contributivo” secondo il riferimento adessi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale,dal d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, convertito nella l. n. 389del 1989». Detta disposizione è stata autenticamenteinterpretata dall’art. 2, comma 25, della l. n. 549 del 1995(«Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»), il qualedispone che «L’art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratticollettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzioneda assumere come base per il calcolo dei contributi previdenzialied assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulatidalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavorocomparativamente più rappresentative nella categoria» (c.d.contratto leader).La disciplina è applicabile anche ai fini della determinazione dellamisura della contribuzione previdenziale per i soci lavoratori dicooperative, stante il richiamo alla stessa, effettuato dall’art. 3,comma 4, del d.lgs. n. 423 del 2001 («A decorrere dal 1°- 6 -gennaio 2007, per la determinazione della retribuNzuimoenroe re gistro generale 23807/2021Numero sezionale 2136/2026imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenNzuimaelrio edi dra ccolta generale 19755/2026assistenziali, trova applicazione l’articolo 1, comma 1, del citatDoat a pubblicazione 14/06/2026decreto-legge n. 338 del 1989»).2.3. La finalità della normativa è chiara: in settori nei quali leparti sociali hanno stipulato una pluralità di strumenticontrattuali, anche del medesimo livello, l’esigenza concreta chesi pone ai fini contributivi è quella di individuare, tra numerositrattamenti e voci retributive, lo strumento normativo“trainante” (definito, per ciò stesso, leader) ovvero quello che,meglio degli altri, appare in grado di rappresentare lecaratteristiche dell’impresa nonché la storia contributiva deilavoratori interessati alla definizione del minimale contributivo,per un verso, preservando le esigenze di eguaglianza e disolidarietà, per un altro verso, scongiurando un aumentoincontrollato della spesa previdenziale pubblica (cfr. ex multisCass. n. 16423 del 2023).2.4. Nella specie, la Corte d’appello ha ritenuto – dissentendo,sul punto, da quanto affermato dal Giudice di primo grado – chel’Inps avesse assolto l’onere di provare che il c.c.n.l. utilizzatodagli ispettori allo scopo di determinare il trattamentocontributivo inderogabile fosse stato stipulato dalleorganizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavorocomparativamente più rappresentative nella categoria.A tal fine la Corte ha valorizzato i seguenti elementi concreti: a)la lettera circolare del 1° giugno 2012, con cui il Ministero dellavoro e delle politiche sociali, proprio al fine di determinare consufficiente chiarezza il grado di rappresentatività in terminicomparativi delle organizzazioni sindacali stipulanti, ha fattoriferimento a consolidati indici sintomatici dellarappresentatività (numero complessivo delle imprese associate;- 7 -numero dei lavoratori occupati; diffusione territoriale; nuNmumeerroo re gistro generale 23807/2021Numero sezionale 2136/2026dei contratti collettivi nazionali stipulati e vigenti), nonNucmheéro dai ral ccolta generale 19755/2026numero di verbali di revisione, il cui dato risultava verificabiDleat a pubblicazione 14/06/2026presso il Ministero dello sviluppo economico, giungendo allaconclusione che, sulla scorta della documentazione in possesso,l’unico contratto da prendere come riferimento ai finidell’individuazione della base imponibile contributiva ai sensidell’art. 1 della l. n. 389 del 1989 è il contratto collettivonazionale sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] e Uil/AGCI, Legacooperative,Confcooperative; b) la sottoscrizione, da parte delle medesimeorganizzazioni, del Protocollo d’intesa con il Governo del 10ottobre 2007, nel quale il Governo aveva assunto l’impegno diavviare ogni iniziativa amministrativa affinché la cooperativeadottassero trattamenti economici complessivi del lavorosubordinato non inferiori a quelli previsti dal c.c.n.l. sottoscrittodalle associazioni del movimento cooperativo e dalleorganizzazioni sindacali per ciascuna parte socialecomparativamente più rappresentative sul piano nazionale nelsettore di riferimento, con l’obiettivo di contestare l’applicazionedi contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni di nonaccertata rappresentatività, ma che prevedano trattamentiretributivi potenzialmente in contrasto con la retribuzionesufficiente di cui all’art. 36 Cost.; c) il d.P.C.M. del 14 novembre2017, in materia di composizione del Consiglio di indirizzo evigilanza dell’Inps, che confermava la maggiorerappresentatività delle organizzazioni confederali; d)l’irrilevanza del fatto che il contratto collettivo applicato dallacooperativa era stato sottoscritto dalla Ugl, soggetto che lostesso d.P.C.M. prodotto dall’Inps individuava comemaggiormente rappresentativa, posto che analogarappresentatività non era stata riconosciuta né era stata- 8 -altrimenti dimostrata con riguardo a Unicoop, associaNzuimoenroe re gistro generale 23807/2021Numero sezionale 2136/2026rappresentativa dei datori di lavoro e firmataria del meNduemseriom di ora ccolta generale 19755/2026contratto collettivo. Data pubblicazione 14/06/20262.5. A fronte di tale articolato percorso argomentativo, lecensure sviluppate nel ricorso risultano inammissibili perviolazione dell’art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c. (per unafattispecie simile a quella in esame, cfr. Cass. n. 28755 del2025). Ed infatti, l’onere di completezza richiesto dell’art. 366cit., riferito alla puntuale indicazione degli atti processuali, deidocumenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso sifonda, anche interpretato alla luce dei principi contenuti nellasentenza della CEDU, sez. I, 28 ottobre 2021, non è rispettatose i motivi non trascrivono adeguatamente il contenuto degli attimedesimi, in modo tale da soddisfare il requisito ineludibiledell’autonomia del ricorso per cassazione (in termini, Cass. n.6769 del 2022; v., in argomento, anche Cass., sez. un., nr.8950 del 2022), fondato sulla idoneità delle censure aconsentire la decisione.La cooperativa ricorrente si è limitata a considerazioni generalie astratte sulla normativa applicabile, senza però calarle nellaspecifica vicenda processuale esaminata dalla corte territoriale.Nel motivo di ricorso vengono svolte una serie di allegazionicirca la qualificazione di UGL e Unicoop come organizzazionisindacali comparativamente più rappresentative. Tali allegazioniappaiono però del tutto generiche, siccome la parte ricorrentenon ha trascritto nemmeno in parte i documenti, gli atti eprovvedimenti normativi dai quali potrebbe desumersi, per laspecifica categoria in esame, lo status di organizzazionesindacale comparativamente più rappresentativa. Ed ancora,trattandosi di valutazione comparativa, la parte ricorrente nonha censurato in modo specifico la ratio decidendi della Corte- 9 -territoriale, laddove ha ritenuto – in ragione di tutti i rilievi Npurmimeroa re gistro generale 23807/2021Numero sezionale 2136/2026indicati – comparativamente più rappresentativo il Ncum.cer.on d.i lr.a ccolta generale 19755/2026concluso da Legacoop, Confcooperative, Cgil, Cisl, Uil/ASGI. Data pubblicazione 14/06/20262.6. Per quel che concerne la prospettata questione dilegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del1989, nonché dell’art. 2, comma 25, della l. n. 549 del 1995, inrelazione all’art. 39 Cost., al riguardo questa Corte ha giàripetutamente affermato che non è configurabile alcunaviolazione dell’art. 39 Cost., alla stregua dei principi espressicon la sentenza della Corte costituzionale n. 342 del 1992, pervia dell’assunzione di efficacia erga omnes dei contratti collettivinazionali, essendo l’estensione limitata – secondo la previsionedella legge – alla parte economica dei contratti soltanto infunzione di parametro contributivo minimale comune, idoneo arealizzare le finalità del sistema previdenziale ed a garantire unasostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento delsistema stesso (v. Cass. n. 16 del 2012 e Cass. n. 19284 del2017; sulla stessa linea, più di recente, cfr. Cass. n. 572 del2026 e Cass. n. 30457 del 2025).2.7. Quanto alla pretesa lesione dell’affidamento nutrito dallacooperativa in merito alla validità ed efficacia del contrattocollettivo dalle stessa applicato, deve ribadirsi che il c.c.n.l. chepresenta i caratteri di cui all’art. 1, comma 1, della l. n. 389 del1989, è finalizzato ad individuare il minimale contributivo, nona disciplinare il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore. Lagiurisprudenza di questa Corte è univoca nell’affermare chel’individuazione del contratto leader ai fini contributivi di cui allacitata legge attiene al principio di autonomia del rapportocontributo rispetto all’obbligazione retributiva (cfr. Cass. n.13840 del 2023 e altre ivi menzionate). Ciò si ispira all’esigenzadi salvaguardia dell’unitarietà e della tenuta del sistema- 10 -previdenziale, giacché la finalità della normativa di cui all’Naurmte.r o1 re gistro generale 23807/2021Numero sezionale 2136/2026del d.l. n. 338 del 1989 non è quella di assicurNaumreero dli ara ccolta generale 19755/2026conciliazione tra il diritto di organizzazione sindacale e Dlaat a pubblicazione 14/06/2026selezione della categoria di riferimento, ma di individuare unparametro riferimento per il calcolo della misura del minimalecontributivo, che non è devoluta all’autonomia datoriale ma èuna scelta che il legislatore riserva a sé, escludendo che lastessa possa essere oggetto di deroga da parte dei contraenti(cfr., sul tale specifico profilo, Cass. n. 23647 del 2025).3. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere rigettato.4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzae vanno poste, pertanto, a carico di parte ricorrente. Laliquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sullascorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del2014 (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022) e delvalore della causa. Nulla va disposto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., rimasta intimata.5. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del2012. Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificarela debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% eaccessori come per legge.- 11 -Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del N2u0m0er2o r,e gistro generale 23807/2021Numero sezionale 2136/2026inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, Nduàm earot dti ora ccolta generale 19755/2026della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dDealt a pubblicazione 14/06/2026ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026La PresidenteLucia Esposito- 12 -