CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 1992
Cassazione n. 17541/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/01/1992 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato per il delitto di furto. Considerato che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di illogicità della motivazione riguardo all'a conferma di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio. Tenuto conto che le censure proposte col primo motivo aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, alle pagine da 3 a 5 del testo, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la perpetrazione del reato e l'attribuzione all'imputato. Osservato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. La Corte, infatti, ha confermato la pena con motivazione congrua e corretta alla luce dei precedenti penali. Considerato che, quanto alla doglianza relativa al giudizio di bilanciamento va ricordato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso in esame dal testo della sentenza impugnata( pagina 5) si ricava chiaramente che i Giudici del merito nel procedere al giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti, ritenendo le prime equivalenti, hanno fatto corretto e logico riferimento alle gravi modalità del fatton che ha avuto ad oggetto numerose armi. Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma dii tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] S3fo PraiJa ì [OSCURATO:PERSONA]