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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33753/2022

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o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27688/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale divilla Grazioli n. 29 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidentepro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente – nonché Cartella ex art. 36 bis d.P.R. 600/73 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, subentrat a a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], via della Balduina n. 7 Roma - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, n. 849/10/2018,pronunciata in data 12febbraio 2018 e depositata in data 23 febbraio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2022 dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che -la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, accogliendo l’appello dell’ufficio, ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la cartella emessa ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con cui e ra recuperata Irpef , anno di imposta 2005, a causa del disconoscimento dell ’ efficacia di una dichiarazione integrativa relativa all’esistenza di una minusvalenza derivante dalla cessione di quote di partecipazione alla società FC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -in particolare, la CTR, premesso che nel periodo di imposta 2003 il contribuente aveva realizzato una minusvalenza e omesso di dichiararla mentre nel 2004 aveva realizzato una plusvalenzae omesso di dichiararla, evidenziava che egli, in data 30 ottobre 201 6 , aveva presentato due dichiarazioni integrative, una per il 2003 e una per il 2004, compensando la plusvalenza; la cartella impugnata faceva riferimento al diverso periodo di imposta 2005 per il quale non era stata presentata alcuna dichiarazione integrativa e pertanto la CTP aveva errato laddove non aveva considerato che oggetto del giudizio era una cartella per diversa annualità daque lle interessate dalla dichiarazione integrativa; inoltre l’ufficio aveva già considerato come tempestiva la dichiarazione integrativa per l’anno 2005; -il ricorrente ha proposto ricorso affidato a tre motivi; - l’Agenzia delle entrate e l ’ Agenzia di riscossione resistono con controricorso; -il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 26 ottobre 2022, per la quale il ricorrente e l ’agente della riscossione ha nno depositato memoria.

Considerato che:

1. Col primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla pertinenza e incidenza delle dichiarazioni integrative per gli anni 2003 e 2004 sull’anno 2005 e sull’Unico 2006 e sulla cartella impugnata; il fatto che le deduzioni del contribuente sulle dichiarazioni integrative costituivano oggetto del giudizio; la rilevanza del residuo di minusvalenza (formata dopo deduzioni parziali di plusvalenze in precedenti anni) rispetto alla dedotta illegittimità e infondatezza della cartella impugnata; e discusso tra le parti; anche in relazione alla riconosciuta tempestività delle dichiarazioni integrative per il 2003 e 2004.

Erronea ricognizione della fattispecie concreta nella procedura di cui all’art. 36-bis d.P.R. 600/73.

Col secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla circostanza che, con la cartella impugnata, venivano illegittimamente operati, attraverso il richiamato strumento di cui all’art. 36-bis d.P.R . 600/73, disconoscimenti di minusvalenze e rettifiche e ricalcoli di imponibili e imposte principali e territoriali, e applicate sanzioni e interessi, che necessitavano di avviso di accertamento e relativa procedura e motivazione (invece omessi).

Col terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., il ricorrente deduce l’omesso esame   di fatto decisivo per il giudizio e discusso tra leparti (comunque rilevabile di ufficio), consistente nel mancato rilievo della decadenza dell’Agenzia delle entrate (art. 56 d.lgs. 546/92) dall’eccezione di asserita non pertinenza delle dichiarazioni integrative per gli anni 2003 e 2004 rispetto all’anno di imposta2005 e all’Unico 2006.

E correlato vizio di extrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. per avere la CTR accolto l’appello sulla base di eccezione sollevata dall’AE in primo grado e non riproposta in appello.

2. Appare opportuna la trattazione del presente giudizio congiuntamente a quello iscritto al n.

R.G. 10402/2019 pendente tra le stesse parti ed avente ad oggettole medesime contestazioni relative all’anno di imposta 2004.

P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruoloper trattazione congiunta co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27688/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale divilla Grazioli n. 29 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidentepro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente – nonché Cartella ex art. 36 bis d.P.R. 600/73 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, subentrat a a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], via della Balduina n. 7 Roma - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, n. 849/10/2018,pronunciata in data 12febbraio 2018 e depositata in data 23 febbraio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2022 dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che -la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, accogliendo l’appello dell’ufficio, ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la cartella emessa ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con cui e ra recuperata Irpef , anno di imposta 2005, a causa del disconoscimento dell ’ efficacia di una dichiarazione integrativa relativa all’esistenza di una minusvalenza derivante dalla cessione di quote di partecipazione alla società FC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -in particolare, la CTR, premesso che nel periodo di imposta 2003 il contribuente aveva realizzato una minusvalenza e omesso di dichiararla mentre nel 2004 aveva realizzato una plusvalenzae omesso di dichiararla, evidenziava che egli, in data 30 ottobre 201 6 , aveva presentato due dichiarazioni integrative, una per il 2003 e una per il 2004, compensando la plusvalenza; la cartella impugnata faceva riferimento al diverso periodo di imposta 2005 per il quale non era stata presentata alcuna dichiarazione integrativa e pertanto la CTP aveva errato laddove non aveva considerato che oggetto del giudizio era una cartella per diversa annualità daque lle interessate dalla dichiarazione integrativa; inoltre l’ufficio aveva già considerato come tempestiva la dichiarazione integrativa per l’anno 2005; -il ricorrente ha proposto ricorso affidato a tre motivi; - l’Agenzia delle entrate e l ’ Agenzia di riscossione resistono con controricorso; -il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 26 ottobre 2022, per la quale il ricorrente e l ’agente della riscossione ha nno depositato memoria. Considerato che: 1. Col primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla pertinenza e incidenza delle dichiarazioni integrative per gli anni 2003 e 2004 sull’anno 2005 e sull’Unico 2006 e sulla cartella impugnata; il fatto che le deduzioni del contribuente sulle dichiarazioni integrative costituivano oggetto del giudizio; la rilevanza del residuo di minusvalenza (formata dopo deduzioni parziali di plusvalenze in precedenti anni) rispetto alla dedotta illegittimità e infondatezza della cartella impugnata; e discusso tra le parti; anche in relazione alla riconosciuta tempestività delle dichiarazioni integrative per il 2003 e 2004. Erronea ricognizione della fattispecie concreta nella procedura di cui all’art. 36-bis d.P.R. 600/73. Col secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla circostanza che, con la cartella impugnata, venivano illegittimamente operati, attraverso il richiamato strumento di cui all’art. 36-bis d.P.R . 600/73, disconoscimenti di minusvalenze e rettifiche e ricalcoli di imponibili e imposte principali e territoriali, e applicate sanzioni e interessi, che necessitavano di avviso di accertamento e relativa procedura e motivazione (invece omessi). Col terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., il ricorrente deduce l’omesso esame   di fatto decisivo per il giudizio e discusso tra leparti (comunque rilevabile di ufficio), consistente nel mancato rilievo della decadenza dell’Agenzia delle entrate (art. 56 d.lgs. 546/92) dall’eccezione di asserita non pertinenza delle dichiarazioni integrative per gli anni 2003 e 2004 rispetto all’anno di imposta2005 e all’Unico 2006. E correlato vizio di extrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. per avere la CTR accolto l’appello sulla base di eccezione sollevata dall’AE in primo grado e non riproposta in appello. 2. Appare opportuna la trattazione del presente giudizio congiuntamente a quello iscritto al n. R.G. 10402/2019 pendente tra le stesse parti ed avente ad oggettole medesime contestazioni relative all’anno di imposta 2004. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruoloper trattazione congiunta co
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