CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45980/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che censurano la determinazione della pena, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie il ricorrente non si confronta con le argomentazioni del giudice di appello che ha dichiarato inammissibile il motivo sul trattamento sanzionatorio per genericità (si veda la pagina 2 della sentenza impugnata), a fronte di una pronuncia di primo grado che aveva adeguatamente assolto il proprio onere motivazionale attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda la pagina 8 della sentenza di primo grado) - segnatamente la gravità del fatto, alla luce dell'importo dell'obbligazione pecuniaria non adempiuta -, a fronte di una pena irrogata che è comunque nettamente al di sotto della media edittale della pena per il reato di insolvenza fraudolenta; considerato che l'ultimo motivo di ricorso, che del tutto genericamente invoca la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto il termine di prescrizione del reato non risultava decorso alla data della sentenza impugnata, a nulla rilevando nel caso di ricorso inammissibile il suo spirare successivamente alla decisione di appello, in quanto la pronuncia di inammissibilità del gravame non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (per tutte: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1