Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 834/2021
ECLI:EU:T:2021:166
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0306_INF
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 marzo 2021 – [OSCURATO:PERSONA] P. van Schelven / Commissione
(causa T‑306/19)
«Ricorso di annullamento – Politica agricola – Produzione biologica – Regolamento (CE) n. 834/2007 – Produzione ed etichettatura dei prodotti biologici – Prodotti biologici importati nell’Unione – Certificazione dei prodotti da parte di un organismo di controllo – Carenza di interesse ad agire – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità manifesta»
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione di revoca del riconoscimento di un organismo di controllo che rilascia certificati di ispezione che autorizzano l’immissione sul mercato dell’Unione, come prodotti biologici, di prodotti importati da paesi terzi – Determinazione della natura eventualmente diretta degli effetti di detta decisione sulla situazione giuridica di un’impresa che si rifornisce presso fornitori certificati da detto organismo – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 25, 27, 45, 59, 60)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/446 della Commissione, del 19 marzo 2019, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (
GU 2019, L 77, pag. 67
), nella parte in cui tale disposizione, in combinato disposto con l’allegato II, punto 3, del medesimo regolamento di esecuzione, revoca il riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] come organismo incaricato dell’esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati di ispezione che autorizzano l’immissione sul mercato dell’Unione, come prodotti biologici, di prodotti importati dal Kazakhstan, dalla Moldova, dalla Russia, dalla Turchia e dagli [OSCURATO:PERSONA].
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
2)
Non vi è luogo a provvedere sulle domande di misure di organizzazione del procedimento e di audizione di testimoni presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] P. van Schelven BV.
3)
[OSCURATO:PERSONA] P. van Schelven è condannata alle spese.