CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 19661/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6196/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA] –Sfratto per finita locazione ─ Legittimazione attiva e passiva –Successione nel processo Impugnazioni civili -Cassazione - Accoglimento di uno dei motivi del ricorso -Declaratoria di assorbimento degli altri motivi - Esame delle questioni relative da parte del giudice di rinvio -Fattispecie avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 1 174 /20 1 9 , depositata il 4 luglio2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] eLiberato Grimaldi, risp e ttivamente nuda proprietaria e usufruttuario di immobile locato a [OSCURATO:PERSONA] , gli intimarono nel 2014sfratto per finita locazione; questi vi si oppose eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per essere stato l’immobile venduto al proprio figlio, [OSCURATO:PERSONA], da parte del predetto usufruttuario; con sentenza n. 277 del 2015 l’adito Tribunale di L’Aquila, respinta detta eccezione, dichiarò risolto il contratto e ordinò al resistente di rilasciare l’immobile; quest’ultimo se ne dolse e, con l’appello, reiterò l’eccezione di difetto di legittimazione passiva ed eccepì altresì il difetto di legittimazione attiva degli attori, appellati; respinte entrambe dette eccezioni, la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 1371 del 2015, confermò la decisione di primo grado; [OSCURATO:PERSONA] propose allora ricorso per cassazione articolando tre motivi, il primo dei quali (che denunciava l’erroneo rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo ad [OSCURATO:PERSONA]) fu accolto da questa Corte che, con ordinanza n. 22281 del 13/09/2018, dichiarati assorbiti gli altri ─ ma dei quali tuttavia in motivazione, come si dirà, evidenziò anche la manifesta infondatezza ─cassò la sentenza e rinviò la causa al giudice a quo; [OSCURATO:PERSONA] instò per la riassunzione ex art. 392 cod. proc. civ. e nel relativo giudizio si costituirono, quali aventi causa degli originari appellati, Rosa e [OSCURATO:PERSONA]; con sentenza n. 1174/2019, resa pubblica il 4 luglio 2019, la Corte d’appello di L’Aquila, pronunciando quindi in sede di rinvio ha così statuito: «a) in parziale accoglimento del ricorso in riassunzione e, pertanto, dell'appello formulato da [OSCURATO:PERSONA], a parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, dichiara risolto il contratto di locazione nei confronti solamente di [OSCURATO:PERSONA] e non anche di [OSCURATO:PERSONA]; «b) compensa integralmente tra le parti le spese dei vari gradi e fasi di giudizio»; per la cassazione di tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, cui resistono Rosa e [OSCURATO:PERSONA] , depositando controricorso; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; considerato che: con il primo motivo il ricorrente denuncia « violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, con particolare riferimento all'art. 100 c.p.c. ed all'art. 110 c.p.c. per l'assenza di titolarità del diritto e di interesse a contraddire e per il difetto di legittimazione passiva in capo ai sigg.riRosa Mancini e [OSCURATO:PERSONA] (in relazione all'art. 360, comma primo n. 3 c.p.c.); nonché violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la Corte di merito motivato in ordine al difetto di legittimazione passiva dei resistenti costituiti (in relazione all'art. 360, comma prima n.4)»; rileva che, contrariamente a quanto affermato nella loro comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio, [OSCURATO:PERSONA] non è erede ma solo legataria di [OSCURATO:PERSONA] e che nemmeno tale può considerarsi [OSCURATO:PERSONA]─ d ichiaratosi erede legittimo di [OSCURATO:PERSONA] i e come tale subentrato per rappresentazione a questa nella successione testamentaria da [OSCURATO:PERSONA] ─ in quanto : a) «si stenta a comprendere il significato»del dedotto subentro «per rappresentazione» di [OSCURATO:PERSONA]; b) egli non ha fornito alcuna prova relativa al dedotto rapporto parentale con [OSCURATO:PERSONA] e men che meno alla sua qualità di erede della stessa; c) non ha prodotto nemmeno alcuna prova che [OSCURATO:PERSONA] avesse accettato l’eredità del marito; lamenta che su detta eccezione, che afferma di avere sollevato nel corso dell’udienza di discussione, la Corte d’appello ha omesso di pronunciarsi; con il secondo motivo il ricorrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, con particolare riferimento all'art. 383 ed all'art. 384 c.p.c. (in relazione all'art. 360, comma primo n. 3 c.p.c.)»; sostiene in sintesi che, avendo questa Corte, con la pronuncia di cassazione con rinvio, accolto il primo motivo (che, come detto, lamentava il mancato rilievo del difetto di legittimazione attiva rispetto alla proposta azione della nuda proprietaria) e dichiarato assorbiti gli altri due (che invece lamentavano, rispettivamente, il mancato rilievo del difetto di legittimazione attiva dell’altro intimante e il mancato rilievo del proprio difetto di legittimazione passiva) il dictum che ne derivava ed al quale il giudice di rinvio avrebbe dovuto attenersi indirizzava il giudizio necessariamente verso l’integrale rigetto delle domande nei suoi confronti proposte; il primo motivo è inammissibile; va anzitutto rammentato che il vizio di omessa pronuncia non è prospettabile in relazione a domande o eccezioni diverse da quelle di merito; infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, «il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte» (Cass. n. 21424 del 2014;n. 7406 del 2014); nella specie, l’accoglimento della domanda, in favore dei successori di [OSCURATO:PERSONA], implica ovviamente anche il rigetto della eccezione di difetto di legittimazione a succedere nel processo; la contestuale censura volta a contestare la correttezza di tale (implicita) valutazione è poi inammissibile, per la palese inosservanza dell’onere di specifica indicazione degli atti che ne sono richiamati a fondamento, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.; non si fornisce, in particolare, alcuna indicazione del contenuto del verbale della menzionata udienza di discussione ove sarebbe stata sollevata detta eccezione né del luogo ove esso è reperibile nel fascicolo di causa; indicazione necessaria ai fini dell'osservanza dell'art. 366 c.p.c., n. 6 (con riguardo al quale si veda, ex multis, Cass. Sez. U. n. 22726 del 2011, la quale, pur ammettendo che il ricorrente in Cassazione possa, agli effetti dell'osservanza dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 fare riferimento alla presenza di atti processuali nel fascicolo d'ufficio della fase di merito, ha sottolineato che resta sempre fermo l'onere di indicazione specifica anche di tali atti, onere del tutto violato nella specie) norma che costituisce il precipitato normativo del c.d. principio di autosufficienza dell'esposizione del motivo di ricorso per cassazione e che concerne anche gli atti processuali fondanti i motivi come quello prospettato; posto che, come è del resto pacifico, della asserita proposizione di tale eccezione nel corso del giudizio di rinvio non si fa alcuna menzione in sentenza, se ne può desumere che la Corte d’appello abbia, dalla (implicitamente) supposta mancanza di contestazioni al riguardo ritenuto sollevati i sedicenti successori dell’onere di comprovare tale qualità; la correttezza di tale ragionamento non mette conto nella specie sindacare non essendo stato fatto segno di alcuna specifica censura (il motivo, come detto, è piuttosto fondato sull’opposto postulato, privo però come detto di autosufficienza, della avvenuta esplicita contestazione): è dunque appena il caso di rilevare che esso trova indiretti riferimenti nel principio affermato da Cass. Sez. U. n. 12065 del 29/05/2014 (« Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta»), nonché in quello affermato da Cass. Sez. U. n. 2951 del 16/02/2016, circa la rilevanza della non contestazione della titolarità attiva o passiva del rapporto il secondo motivo è poi manifestamente infondato; giova anzitutto evidenziare, in linea generale, che l'accoglimento ─ con la menzionata ordinanza di questa Corte n. 22281 del 13/09/2018 ─ di uno dei motivi del ricorso per c assazione proposto avverso la precedente sentenza d’appello, con dichiarazione di assorbimento degli altri motivi, non implica un analogo vaglio delle questioni che di questi ultimi avevano formato oggetto , l'esame delle quali deve essere perci ò compiuto dal giudice di rinvio, purché ovviamente ne sia investito dalla parte interessata─ come certamente nella specie è avvenuto attraverso la riassunzione operata da chi quell’appello aveva proposto ─, nel rispetto delle norme processuali sul contraddittorio; tanto meno nella specie una tale lettura potrebbe essere consentita a fronte di una motivazione della ordinanza della S.C. che, come correttamente rilevato dal giudice a quo, contraddittoriamente esibisce in realtà una specifica disamina di quei motivi e una loro valutazione di manifesta infondatezza; è vero che, nella specie, non ricorre, formalmente, una ipotesi di contrasto tra motivazione e dispositivo (risolvibile con la prevalenza della prima sul secondo) dal momento che l’affermazione dell’assorbimento del secondo e del terzo motivo di ricorso è contenuta anche nelle conclusioni che, nella parte finale della motivazione, precedono e introducono immediatamente dopo al dispositivo; resta tuttavia il fatto che tali conclusioni non sono di per sé sorrette da alcuna motivazione e si rende anche per esse plasticamente evidente il contrasto con le considerazioni che le precedono, in quanto univocamente e interamente dirette a manifestare e illustrare il convincimento della «manifesta» infondatezza di quei motivi; si tratta dunque di conclusioni chiaramente frutto di errore materiale che, come tali, non ostano alla doverosa ricostruzione del contenuto di quella ordinanza nel senso del rigetto (e non dell’assorbimento) di quei motivi; ne discende che, lungi dal violare l’art. 384 cod. proc. civ., il giudice di rinvio ne ha dato piena e corretta attuazione, correttamente e inevitabilmente giungendo, dunque, alla conferma del la pronuncia di risoluzione del contratto di locazione de quo in quanto richiesta da [OSCURATO:PERSONA]; il ricorso deve essere quindi rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, in Euro 4.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello p