Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7Decisione del 26 gennaio 1977

Cassazione n. 06360/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto con il quale la Corte di appello di Roma ha confermato il provvedimento con il quale il Tribunale di Roma ha aggravato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno a lui applicata; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione di legge, in quanto la violazione del divieto di frequentare soggetti pregiudicati deve essere apprezzata tenendo conto della concretezza e pericolosità dell'incontro e nel caso di specie i fatti sarebbero meramente occasionali - è del tutto privo di specificità poiché formula le predette allegazioni in termini del tutto generici, inidonei a costituire una rituale censura di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), a fortiori nei confronti di un provvedimento che ha analiticamente indicato le ripetute violazioni degli obblighi inerenti alla misura che hanno fondato la decisione in conformità con quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez.

U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496 - 01); considerato che il secondo motivo - che denuncia il vizio di motivazione rispetto alla chiesta revoca dell'aggravamento della misura di prevenzione - prospetta un vizio non consentito, in quanto nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.

Igs. 159 del 2011, e, dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, neppure assunto dal ricorso (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto con il quale la Corte di appello di Roma ha confermato il provvedimento con il quale il Tribunale di Roma ha aggravato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno a lui applicata; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione di legge, in quanto la violazione del divieto di frequentare soggetti pregiudicati deve essere apprezzata tenendo conto della concretezza e pericolosità dell'incontro e nel caso di specie i fatti sarebbero meramente occasionali - è del tutto privo di specificità poiché formula le predette allegazioni in termini del tutto generici, inidonei a costituire una rituale censura di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), a fortiori nei confronti di un provvedimento che ha analiticamente indicato le ripetute violazioni degli obblighi inerenti alla misura che hanno fondato la decisione in conformità con quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496 - 01); considerato che il secondo motivo - che denuncia il vizio di motivazione rispetto alla chiesta revoca dell'aggravamento della misura di prevenzione - prospetta un vizio non consentito, in quanto nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. Igs. 159 del 2011, e, dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, neppure assunto dal ricorso (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Decreto Cassazione n. 06360/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris