CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 marzo 2022
Cassazione n. 09982/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente Rep. ORDINANZA sul ricorso 26414-2016 proposto da: Ud. 18/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] N. 8 [OSCURATO:PERSONA], in persona CC del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 10, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 478/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 11/05/2016 R.G.N. 636/2013; 2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di 107 consiglio del 18/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. a g . P R.G. N. 26414/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26414/2016 Numero sezionale 107/2022 Numero di raccolta generale 9982/2022 Rilevato che: Data pubblicazione 28/03/2022 1. La Corte d’appello di Catania, con sentenza dell’11 maggio 2016, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ragusa, confermata la dichiarazione della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati tra [OSCURATO:PERSONA] e il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa “a partire dal 3/11/1999” e la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro nonché la disposta riammissione in servizio del lavoratore, condannava il Consorzio al pagamento di una indennità pari a quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; 2. [OSCURATO:PERSONA], operaio comune addetto ai lavori di manutenzione ordinaria, aveva agito in giudizio chiedendo che fosse accertata l’illegittimità dei contratti a termine stipulati inter partes per la mancanza e/o mancata specificazione delle ragioni giustificatrici ex art. 1 d.lgs. n. 368 del 2001; 3. il Tribunale aveva accolto la domanda affermando l’illegittimità dei contratti per mancata indicazione delle ‘esigenze funzionali’, disposto la conversione del rapporto, dichiarato il diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera, condannato il Consorzio al pagamento di una indennità ex art. 32 l. n. 183 del 2010 pari a 6 mensilità della retribuzione globale di fatto; 4. la Corte d’appello confermava la pronuncia di prime cure fatta eccezione per la quantificazione dell’indennità ex art. 32 della l. n. 183 del 20010 che riduceva a 4 mensilità; osservava la Corte territoriale che ai consorzi di bonifica, enti pubblici economici, era applicabile la disciplina prevista dal d.lgs. n. 368 del 2001 e non quella dell’art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001; la conversione del contratto a termine avrebbe potuto essere impedita da altra disposizione di legge che imponesse l’obbligo del concorso - o di una prova selettiva - per le assunzioni a tempo indeterminato presso la amministrazione pubblica, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 9 marzo 2015 n. 4685; tuttavia, la citata sentenza, ricostruendo il quadro della normativa regionale, aveva affermato la L.R. 19 agosto 1999 n. 18 (attraverso la introduzione di un comma 1 bis nel corpo dell’articolo 1 della L.R. n. 12 del 1991) aveva fatto venire meno per gli enti pubblici economici quel residuo velo di concorsualità previsto per gli altri enti pubblici indicati dalla norma sicché non vi erano ostacoli alla conversione del rapporto in caso dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro; la reintroduzione dello strumento concorsuale era avvenuta, in seguito, con la L.R. n. 15 del 2004, art. 49 sicché dalla entrata in vigore di tale legge tornava ad operare il divieto di conversione; a g . P R.G. N. 26414/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26414/2016 in sostanza, per gli enti pubblici economici della Regione Sicilia in relazione Numero sezionale 107/2022 Numero di raccolta generale 9982/2022 ai contratti stipulati nella vigenza della L.R. n. 18 del 1999 e prima della entrata Data pubblicazione 28/03/2022 in vigore della L.R. n. 15 del 2004 la conversione operava; nella fattispecie di causa, confermata la nullità del termine apposto al primo contratto, stipulato per il periodo dal 2 ottobre 2002 al 31 dicembre 2002 (corretta, sul punto, la sentenza di prime cure che, per mero errore materiale, aveva fatto riferimento ad un contratto stipulato “con decorrenza dal 3 novembre 1999”), per lo svolgimento di attività di manutenzione ordinaria, con qualifica di operaio comune, il rapporto andava considerato a tempo indeterminato sin dalla data di tale contratto con conseguente riammissione in servizio del lavoratore; quanto all’indennità ex art. 32 della l. n. 183 del 2010, riteneva che la stessa avesse funzione integralmente riparatrice del danno subito nel periodo compreso tra la scadenza del termine rivelatosi nullo e il provvedimento del giudice che ordina la ricostituzione del rapporto, sicché sono coperti dall’indennità anche gli scatti di anzianità fino alla sentenza e, tenuto conto della limitata durata del contratto e delle dimensioni aziendali del Consorzio, considerava equa una determinazione del risarcimento del danno in misura pari a 4 mensilità della retribuzione globale di fatto; 5. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il Consorzio, articolato in tre motivi di censura, cui [OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese con controricorso; 6. il ricorrente ha depositato memoria. Rilevato che: 1. con il primo motivo di ricorso il Consorzio denuncia la violazione del d.lgs. n. 368 del 2001, art. 11 e del c.c.n.l. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di [OSCURATO:PERSONA], artt. 2 e 121, ratione temporis applicabile, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti. censura la statuizione di nullità del termine apposto al contratto dal 2 ottobre 2002 al 31 dicembre 2002, assumendo che lo stesso rientrava nella disciplina transitoria di cui al d.lgs. n. 368 del 2001, art. 11, secondo la quale restavano in vigore sino alla naturale scadenza le clausole dei contratti collettivi stipulate ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23; nella specie trovava dunque applicazione il c.c.n.l. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica, vigente fino al 31 dicembre 2003, artt. 2 e 121; le richiamate norme contrattuali prevedevano l’assunzione a tempo determinato degli operai avventizi; a g . P R.G. N. 26414/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26414/2016 sotto il profilo del vizio di motivazione, lamenta, altresì, l’omesso esame del Numero sezionale 107/2022 Numero di raccolta generale 9982/2022 fatto, pacifico tra le parti di causa, che il Monaca aveva svolto la sua attività Data pubblicazione 28/03/2022 come operaio avventizio, secondo la definizione del predetto articolo 121 c.c.n.l.; espone che lo stesso ricorrente aveva allegato nell’atto introduttivo di essere stato assunto con contratto di lavoro a termine ai sensi dell’articolo 11, comma 2, d.lgs. n. 368 del 2001 come operano avventizio ed aveva invocato l’applicazione della disciplina dettata per tali operai; 2. con il secondo motivo il Consorzio deduce la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e, in particolare, il travisamento della prova, per non avere la Corte territoriale posto a fondamento del compendio probatorio la delibera n. 492 del 2002, richiamata dal contratto prot. n. 10716 del 2002, atto dal quale si evincerebbe la sussistenza delle ragioni giustificative del termine; 3. i due motivi, da trattarsi congiuntamente stante l’intima connessione, sono in parte infondati ed in parte inammissibili; 3.1. dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 2 del provvedimento) emerge che fin dal ricorso introduttivo il lavoratore aveva allegato di essere stato assunto per eseguire opere di manutenzione rispondenti a stabili esigenze dell’ente, anziché ad esigenze temporanee; tale essendo la prospettazione dell’atto introduttivo di lite, non vi era alcuna necessità che l’attore contestasse l’opposto assunto del Consorzio: ciò perché la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell’atto introduttivo del giudizio non ribalta sull’attore l’onere di contestare l’altrui contestazione, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo (Cass. 14 marzo 2018, n. 6183); ciò importa l’infondatezza dell’assunto del Consorzio secondo cui costituirebbe circostanza incontestata e pacifica tra le parti la stipula dei contratti a termine per esigenze temporanee; 3.2. è, poi, inammissibile in sede di legittimità la doglianza di travisamento della prova, trattandosi di vizio non più deducibile a seguito della novella apportata all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, che ha eliminato la possibilità di una censura veicolata attraverso il predetto n. 5, a fortiori in caso di doppia conforme di merito, stante la preclusione di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 3 novembre 2020, n. 24395, in relazione a Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053); né per altra via si può sollecitare in sede di legittimità una rivisitazione del materiale probatorio; a g . P R.G. N. 26414/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26414/2016 3.3. l’illegittimità del termine per mancanza di prova della sua ragione Numero sezionale 107/2022 Numero di raccolta generale 9982/2022 giustificativa esclude che possa applicarsi l’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2011;Data pubblicazione 28/03/2022 il dato normativo prevede testualmente: “1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, l’articolo 8-bis della legge 25 marzo 1983, n. 79, l’articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo. 2. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell’articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 3. I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza”; è evidente, quindi, che il citato comma 2, nel prevedere l’ultrattività, fino alla scadenza dei c.c.n.l., delle clausole della contrattazione collettiva in vigore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, si riferisce alle clausole che consentono l’utilizzo della contrattazione a termine, mentre nel caso di specie la stipula del contratto è avvenuta al di fuori di dette ipotesi o, comunque, senza che della loro ricorrenza sia stata fornita prova; in breve, possono essere oggetto di proroga i contratti cui risulti legittimamente apposto un termine, non quelli con termine illegittimo; 3.4. a tanto va aggiunto che la lettera e la ratio del citato comma 2 rendono evidente che il disposto normativo si riferisce alle clausole già in essere alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, avendo il legislatore inteso disciplinare la fase transitoria rispetto alle disposizioni contrattuali previgenti; è, quindi, infondata la deduzione del Consorzio secondo cui l’art. 11 cit. si riferirebbe anche ai contratti collettivi stipulati dopo l’entrata in vigore della norma quando l’efficacia degli stessi copra anche in periodo anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, com’è nel caso di specie in cui il contratto, pur stipulato in data 17.4.2002, era inteso a spiegare i suoi effetti nell’arco temporale dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2004 (secondo la previsione dell’art. 154, comma 3, del medesimo c.c.n.l.); ne consegue che la previsione del comma 2 del citato art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 non può riferirsi anche a dette ipotesi: diversamente, si lascerebbe alle parti sociali la libertà di prevedere nuove ipotesi di ampliamento dell’utilizzo della contrattazione a termine, in deroga al nuovo assetto normativo delineato a g . P R.G. N. 26414/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26414/2016 dal d.lgs. n. 368 del 2001, laddove, per converso, la disposizione ha piuttosto lo Numero sezionale 107/2022 Numero di raccolta generale 9982/2022 scopo (proprio perché transitoria) di preservare le sole clausole della Data pubblicazione 28/03/2022 contrattazione collettiva già vigenti alla data dell’entrata in vigore della novella e le eventuali e peculiari deroghe - in ampliamento - nell’utilizzo della contrattazione a termine; 4. la terza censura è proposta sotto il profilo della violazione: della L.R. Sicilia n. 49 del 1981, art. 3; della L.R. Sicilia n. 14 del 1958, artt. 6, 7 e 9; della L.R. Sicilia n. 12 del 1991, art. 3; dell’art. 97 Cost.; si contesta la statuizione sulla natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, assumendone la contrarietà alla normativa regionale ed all’art. 97 Cost.; si deduce che la disciplina delle assunzioni per i Consorzi di Bonifica sarebbe tuttora riferibile alla L.R. 7 maggio 1958 n. 14, prevedente per le nuove assunzioni l’obbligo del pubblico concorso; 5. il motivo è fondato; 5.1. si deve qui richiamare integralmente, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., quanto affermato in Cass. 9 gennaio 2019, n. 274 in cui si opera una completa ed esaustiva ricostruzione di tutta la normativa di settore, anche alla luce della legislazione regionale (si vedano i punti da 54 a seguire della pronunzia); per quanto qui di più stretto interesse, nella citata sentenza si afferma che “la l.r. n. 76 del 1995 laddove ha autorizzato i consorzi di bonifica a ricorrere alle assunzioni a tempo determinato, da svolgersi ai sensi della l. n. 230 del 1962 (…) non si pone affatto in contrasto con il divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dall’art. 32 della l.r. n. 45 del 1995, non introduce alcuna norma derogatoria a tale divieto, né abroga l’art. 32” (…). La legge n. 76 del 1995 e le disposizioni di legge regionale intervenute successivamente si sono, infatti, limitate a prorogare nel tempo l’utilizzo di siffatta tipologia di assunzioni e, al contempo, le misure di garanzia occupazionale-assistenziale. (…). Risulta, dunque, chiara la volontà del legislatore di consentire nel sistema delle assunzioni dei Consorzi di bonifica solo circoscritte ipotesi di assunzione a tempo determinato, rinviando per le modalità di assunzione alla legge n. 230 del 1962. (…) La circostanza che i rapporti a termine dedotti in giudizio siano stati stipulati al di fuori delle ipotesi previste dalla l. n. 230 del 1962, richiamata negli artt. 3 e 4 della l.r. n. 76 del 1995 non ne consente la trasformazione o conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non essendo possibile sanare, per tal via, rapporti di lavoro invalidi sin dalla loro origine, in quanto tale effetto è precluso dal richiamato divieto di assunzione a tempo indeterminato” (si vedano specificamente i punti 69, 70, 73 e 76 della sentenza);a g . P R.G. N. 26414/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26414/2016 5.3. tale essendo il quadro normativo di riferimento, il motivo in esame, pur Numero sezionale 107/2022 Numero di raccolta generale 9982/2022 erroneo quanto alla disciplina legislativa invocata (soccorrendo, sul punto, il Data pubblicazione 28/03/2022 principio iura novit curia), è fondato nella parte in cui deduce l’impossibilità giuridica di far luogo alla conversione dei rapporti con termine illegittimo in rapporti a tempo indeterminato; in una parola, il divieto di conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato si coniuga - quanto a dette ipotesi - con il divieto imposto ai Consorzi di Bonifica dalla legislazione regionale innanzi richiamata di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato (si vedano sul punto i precedenti in senso conforme, fra le altre, Cass. 21 ottobre 2020, n. 22981; Cass. 6 dicembre 2021, n. 38657). 5.4. ne consegue l’accoglimento del terzo motivo nei sensi di cui sopra; 6. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ, con il rigetto della domanda di conversione del rapporto; 7. il diverso esito dei gradi di merito ed il consolidarsi solo in epoca successiva all’introduzione del giudizio della giurisprudenza di legittimità in ordine alle questioni qui esaminate consiglia la compensazione delle spese dell’intero giudizio; 8. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1, quater d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di conversione del rapporto. Compensa le spese dell’intero giudizio. Roma, così deciso all’adunanza Camerale del 18 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a g . P R.G. N. 26414/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N