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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08866/2023

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ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero n. 30167 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto Da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] 2012-2016 Nomenclatura combinata Oggetto: Tributi accise 2010-2014 -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], Grippo, [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 20; -controricorrente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA]Giulia, n. 85/04/2019, depositata in data 23 maggio 2019.

Udita la relazione svolta in data 22 marzo 2023, dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera nellacamera di consiglio della pubblica udienza ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176; Lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha chiestol’accoglimento del ricorso.

Letta l’istanza di sospensione del processo, ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22, depositata dalla societàcontribuente. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore,propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a socio unico avverso la sentenza n. 380/02/2016 della Commissione Tributaria di primo grado di Trieste che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’avviso di pagamento n. 3/2016 con il quale l’Ufficio delle Dogane di Trieste, previo p.v.c., aveva richiesto nei confronti di quest’ultima, quale obbligata solidale, il pagamento di euro 1.238.269,97 a titolo di accise asseritamente dovute per gli anni 2010- 2014, ai sensi dell’art. 21, comma 9 del d.lgs. n. 504/95, sui gas siderurgici (gas di cokeria e gas d’altoforno) acquistati da [OSCURATO:SOCIETA]. per il tramite dell’intermediario [OSCURATO:SOCIETA]. e impiegati per la produzione, in una propria officina, di energia elettrica, a sua volta rivenduta al Gestore dei servizi energetici (GSE). 2.La CTR in punto di diritto -confermando la sentenza di primo grado- ha rigettato l’appello dell’Amministrazione sul rilievo assorbente della carenza di soggettività passiva di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. atteso che quest’ultima non immetteva i prodotti energetici in consumo ma li acquistava, quale “utilizzatore finale”, per impiegarli per la produzione di energia elettrica con conseguente mancata configurabilità dei presupposti per l’esigibilità dell’imposta e per la responsabilità solidale ai sensi dell’art. 4, comma 2, del TUA.

3. Resiste con controricorso la società contribuente in liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186- 202, della medesima legge.

P.Q.

M.La Corte sospende il processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 fino alla data del 10 luglio 2023 e rin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero n. 30167 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto Da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] 2012-2016 Nomenclatura combinata Oggetto: Tributi accise 2010-2014 -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], Grippo, [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 20; -controricorrente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA]Giulia, n. 85/04/2019, depositata in data 23 maggio 2019. Udita la relazione svolta in data 22 marzo 2023, dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera nellacamera di consiglio della pubblica udienza ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176; Lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha chiestol’accoglimento del ricorso. Letta l’istanza di sospensione del processo, ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22, depositata dalla societàcontribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore,propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a socio unico avverso la sentenza n. 380/02/2016 della Commissione Tributaria di primo grado di Trieste che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’avviso di pagamento n. 3/2016 con il quale l’Ufficio delle Dogane di Trieste, previo p.v.c., aveva richiesto nei confronti di quest’ultima, quale obbligata solidale, il pagamento di euro 1.238.269,97 a titolo di accise asseritamente dovute per gli anni 2010- 2014, ai sensi dell’art. 21, comma 9 del d.lgs. n. 504/95, sui gas siderurgici (gas di cokeria e gas d’altoforno) acquistati da [OSCURATO:SOCIETA]. per il tramite dell’intermediario [OSCURATO:SOCIETA]. e impiegati per la produzione, in una propria officina, di energia elettrica, a sua volta rivenduta al Gestore dei servizi energetici (GSE). 2.La CTR in punto di diritto -confermando la sentenza di primo grado- ha rigettato l’appello dell’Amministrazione sul rilievo assorbente della carenza di soggettività passiva di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. atteso che quest’ultima non immetteva i prodotti energetici in consumo ma li acquistava, quale “utilizzatore finale”, per impiegarli per la produzione di energia elettrica con conseguente mancata configurabilità dei presupposti per l’esigibilità dell’imposta e per la responsabilità solidale ai sensi dell’art. 4, comma 2, del TUA. 3. Resiste con controricorso la società contribuente in liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186- 202, della medesima legge. P.Q. M.La Corte sospende il processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 fino alla data del 10 luglio 2023 e rin
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