Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 novembre 2024

Cassazione n. 35288/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero ( [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ) [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Firenze/ il 10 maggio 2022, ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Firenze il 9 ottobre 2017, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di detenzione/a fine di cessione/ di cocaina e di marijuana e di cessione di eroina, fatti, qualificati come violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, commessi tra il 4 e il 5 maggio 2017, in conseguenza condannandolo, senza attenuanti, operato l'aumento per la continuazione ed applicata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, quanto al mancato riconoscimento nei confronti dell'imputato delle attenuanti generiche che erano state richieste con l'impugnazione di merito.

Si sottopone a critica la motivazione che si rinviene al riguardo alle p. 4-5 della sentenza impugnata, perché si limiterebbe a richiamare la motivazione del Tribunale senza prendere in considerazione le argomentazioni difensive svolte nell'atto di appello.

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 10 maggio 202) ha chiesto il rigetto del ricorso. 4.Con memoria del 10 maggio 2023 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che i reati si prescriveranno non prima del 5 novembre 2024, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 2.La Corte di appello (alla p. 4) e, prima ancora, il Tribunale (p. 4) hanno motivato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sulla base della insufficienza della sola incensuratezza dell'imputato e della mancanza di elementi positivi, mentre la Difesa aveva evidenziato nell'appello anche la scarsa capacità a delinquere, le disagiate condizioni economiche ed il lieve allarme sociale provocato.

La Corte territoriale, in realtà, non solo si è attenuta al principio secondo il quale «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986) ma ha, quantomeno implicitamente, disatteso i - vaghi - argomenti svolti dalla Difesa, ciò che risulta immune di vizi sindacabili in sede di legittimità, in quanto «Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02).

3. Discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art.616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.

4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero ( [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ) [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Firenze/ il 10 maggio 2022, ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Firenze il 9 ottobre 2017, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di detenzione/a fine di cessione/ di cocaina e di marijuana e di cessione di eroina, fatti, qualificati come violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, commessi tra il 4 e il 5 maggio 2017, in conseguenza condannandolo, senza attenuanti, operato l'aumento per la continuazione ed applicata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, quanto al mancato riconoscimento nei confronti dell'imputato delle attenuanti generiche che erano state richieste con l'impugnazione di merito. Si sottopone a critica la motivazione che si rinviene al riguardo alle p. 4-5 della sentenza impugnata, perché si limiterebbe a richiamare la motivazione del Tribunale senza prendere in considerazione le argomentazioni difensive svolte nell'atto di appello. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 10 maggio 202) ha chiesto il rigetto del ricorso. 4.Con memoria del 10 maggio 2023 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che i reati si prescriveranno non prima del 5 novembre 2024, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 2.La Corte di appello (alla p. 4) e, prima ancora, il Tribunale (p. 4) hanno motivato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sulla base della insufficienza della sola incensuratezza dell'imputato e della mancanza di elementi positivi, mentre la Difesa aveva evidenziato nell'appello anche la scarsa capacità a delinquere, le disagiate condizioni economiche ed il lieve allarme sociale provocato. La Corte territoriale, in realtà, non solo si è attenuta al principio secondo il quale «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986) ma ha, quantomeno implicitamente, disatteso i - vaghi - argomenti svolti dalla Difesa, ciò che risulta immune di vizi sindacabili in sede di legittimità, in quanto «Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02). 3. Discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art.616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali. 4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
Sentenza Cassazione n. 35288/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris