Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1024/2021
ECLI:EU:C:2021:502
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
16 giugno 2021 (
*
)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Politica economica e monetaria – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Articolo 18, paragrafo 1 – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Compiti specifici attribuiti alla Banca centrale europea (BCE) – Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dei requisiti prudenziali – Regolamento (UE) n. 575/2013 – Articolo 26, paragrafo 3 – Requisiti di capitale primario – Strumenti di capitale – Emissioni di azioni ordinarie – Classificazione degli elementi del capitale primario di classe 1 (CET 1) – Assenza di autorizzazione preventiva dell’autorità competente – Violazione colposa»
Nelle cause riunite da C‑456/20 P a C‑458/20 P,
aventi ad oggetto tre impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte il 21 settembre 2020,
Crédit agricole SA
, con sede a Montrouge (Francia) (C‑456/20 P),
Crédit agricole Corporate and [OSCURATO:PERSONA]
, con sede a Montrouge (Francia) (C‑457/20 P),
CA [OSCURATO:PERSONA]
, con sede a Massy (Francia) (C‑458/20 P),
ricorrenti,
rappresentate da A. Champsaur e A. Delors, avocats,
procedimento in cui l’altra parte è:
Banca centrale europea
(BCE)
, rappresentata da C. [OSCURATO:PERSONA], A. Pizzolla e D. Segoin, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da M. Ilešič, presidente di sezione, E. Regan (relatore), presidente della Quinta Sezione, e I. Jarukaitis, giudice,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con le loro impugnazioni, Crédit agricole SA (C‑456/20 P), Crédit agricole Corporate and [OSCURATO:PERSONA] (C‑457/20 P) e CA [OSCURATO:PERSONA] (C‑458/20 P) chiedono l’annullamento delle sentenze del Tribunale dell’Unione europea dell’8 luglio 2020, rispettivamente, Crédit agricole/BCE (T‑576/18; in prosieguo: la «prima sentenza impugnata», EU:T:2020:304), Crédit agricole Corporate and [OSCURATO:PERSONA]/BCE (T‑577/18; in prosieguo: la «seconda sentenza impugnata», non pubblicata, EU:T:2020:305), e CA [OSCURATO:PERSONA]/BCE (T‑578/18; in prosieguo: la «terza sentenza impugnata», non pubblicata, EU:T:2020:306) (in prosieguo, congiuntamente: le «sentenze impugnate»), con le quali il Tribunale ha respinto i loro ricorsi diretti all’annullamento delle decisioni ECB/SSM/2018-FRCAG-75, ECB/SSM/2018-FRCAG-76 e ECB/SSM/2018-FRCAG-77 della Banca centrale europea (BCE), del 16 luglio 2018 (in prosieguo: le «decisioni controverse»), adottate ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), e irrogando loro una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari, rispettivamente, a EUR 4 300 000, EUR 300 000 e EUR 200 000, per violazione continuata dei requisiti di capitale primario di cui all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1, e rettifiche GU 2013, L 208, pag. 68, e GU 2013, L 321, pag. 6).
Contesto normativo
Regolamento
n.
575/2013
2
Contenuto nella parte due, relativa ai «Fondi propri», sotto il titolo I, rubricato «Elementi dei fondi propri», capo 2, a sua volta intitolato «Capitale primario di classe 1», del regolamento (UE) n. 575/2013, nella sua versione precedente all’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 (GU 2019, L 150, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 575/2013»), l’articolo 26 dello stesso, intitolato «Elementi del capitale primario di classe 1», prevedeva al paragrafo 3 quanto segue:
«Le autorità competenti valutano se le emissioni di strumenti del capitale primario di classe 1 soddisfano i criteri di cui all’articolo 28 o, ove applicabile, all’articolo 29. Per quanto riguarda le emissioni successive al 28 giugno 2013 gli enti classificano gli strumenti di capitale come strumenti di capitale primario di classe 1 soltanto previa autorizzazione delle autorità competenti, che possono consultare l’[Autorità bancaria europea (ABE)].
Per quanto concerne gli strumenti di capitale, ad eccezione degli aiuti di Stato, che l’autorità competente ha approvato come classificabili quali strumenti di capitale primario di classe 1, ma riguardo ai quali l’ABE reputa significativamente complesso accertare il rispetto dei criteri di cui all’articolo 28 o, ove applicabile, all’articolo 29, le autorità competenti illustrano le loro motivazioni all’ABE.
Sulla base delle informazioni provenienti da ciascuna autorità competente, l’ABE elabora, aggiorna e pubblica un elenco di tutte le forme di strumenti di capitale in ciascuno Stato membro che hanno i requisiti per essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1. L’ABE elabora tale elenco e lo pubblica entro il 28 luglio 2013 per la prima volta.
(...)»
3
L’articolo 26 del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento 2019/876 (in prosieguo: il «regolamento n. 575/2013 modificato»), applicabile a decorrere dal 27 giugno 2019, prevede al paragrafo 3 quanto segue:
«Le autorità competenti valutano se le emissioni di strumenti di capitale soddisfano i criteri di cui all’articolo 28 o, ove applicabile, all’articolo 29. Gli enti classificano le emissioni di strumenti di capitale come strumenti del capitale primario di classe 1 soltanto previa autorizzazione delle autorità competenti.
In deroga al primo comma, gli enti possono classificare come strumenti del capitale primario di classe 1 le emissioni successive di una forma di strumenti del capitale primario di classe 1 per cui hanno già ricevuto tale autorizzazione, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) le disposizioni che governano tali emissioni successive sono sostanzialmente analoghe alle disposizioni che governano le emissioni per cui gli enti hanno già ricevuto un’autorizzazione;
b) gli enti hanno informato le autorità competenti con sufficiente anticipo della classificazione di tali emissioni successive come strumenti del capitale primario di classe 1.
Le autorità competenti consultano l’ABE prima di concedere l’autorizzazione per nuove forme di strumenti di capitali da classificare come strumenti del capitale primario di classe 1. Le autorità competenti tengono debitamente conto del parere dell’ABE e, qualora decidano di discostarsene, ne informano per iscritto l’ABE entro tre mesi dalla data di ricevimento del parere dell’ABE illustrando le ragioni per cui si sono discostate dal relativo parere. Il presente comma non si applica agli strumenti di capitale di cui all’articolo 31.
Sulla base delle informazioni raccolte presso le autorità competenti, l’ABE elabora, aggiorna e pubblica un elenco di tutte le forme di strumenti di capitale in ciascuno Stato membro che sono considerate strumenti del capitale primario di classe 1. In conformità dell’articolo 35 del regolamento n. 1093/2010[/UE, del 24 novembre 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU 2010, L 331, pag. 12)], l’ABE può raccogliere qualsiasi informazione relativa agli strumenti del capitale primario di classe 1 che ritenga necessaria per accertare la conformità dei criteri di cui all’articolo 28 o, ove applicabile, all’articolo 29 del presente regolamento, e per il mantenimento e l’aggiornamento dell’elenco di cui al presente comma.
(...)»
Regolamento (UE)
n.
1024/2013
4
Il capo III del regolamento n. 1024/2013, intitolato «Poteri della BCE», contiene, in particolare, una sezione 2, relativa ai «poteri di vigilanza specifici», che comprende gli articoli da 14 a 18 di tale regolamento. Ai sensi dell’articolo 18 di detto regolamento, a sua volta intitolato «Sanzioni amministrative»:
«1. Ai fini dell’assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento, in caso di violazione dolosa o colposa, da parte degli enti creditizi, delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista, degli obblighi previsti dai pertinenti atti del diritto dell’Unione direttamente applicabili in relazione alle quali vengono messe a disposizione delle autorità competenti sanzioni amministrative pecuniarie conformemente al pertinente diritto dell’Unione, la BCE può imporre sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell’importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando questi possono essere determinati, o fino al 10% del fatturato complessivo annuo, come definito dal pertinente diritto dell’Unione, della persona giuridica nell’esercizio finanziario precedente o altre sanzioni pecuniarie eventualmente previste dal pertinente diritto dell’Unione.
(...)
3. Le sanzioni applicate sono efficaci, proporzionate e dissuasive. (...)
(...)».
Fatti
5
Con le decisioni controverse la BCE ha inflitto a ciascuna delle ricorrenti, enti creditizi sottoposti alla sua vigilanza prudenziale diretta, una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1024/2013, per avere commesso, quantomeno colposamente, una violazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013, avendo classificato fra i propri strumenti del capitale primario di classe 1 (in prosieguo: gli «strumenti di CET 1») degli strumenti di capitale derivanti da diverse emissioni di azioni ordinarie (in prosieguo: le «emissioni controverse»), senza avere ottenuto la previa autorizzazione dell’autorità competente.
6
A tal riguardo, la BCE ha, in particolare, confutato la linea argomentativa delle ricorrenti relativa al fatto che tali azioni ordinarie figuravano nell’elenco pubblicato dall’ABE, in applicazione del terzo comma di tale articolo 26, paragrafo 3 (in prosieguo: l’«elenco pubblicato dall’ABE»). Essa ha ritenuto, in sostanza, che la presenza di uno strumento su tale elenco non dispensasse un ente creditizio dall’ottenere la previa autorizzazione dell’autorità competente ai sensi di detto articolo 26, paragrafo 3, primo comma.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate
7
Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 25 settembre 2018, ciascuna delle ricorrenti ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa che la concerneva.
8
A sostegno dei rispettivi ricorsi, le ricorrenti invocavano due motivi. Il primo motivo, presentato come inerente a un eccesso di potere, era articolato in tre parti. La prima parte riguardava una violazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013. La seconda parte era relativa a una violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1024/2013 e del principio della certezza del diritto. La terza parte verteva sulla proporzionalità della sanzione amministrativa pecuniaria loro inflitta. Il secondo motivo verteva sulla violazione del diritto di essere ascoltato.
9
Con le sentenze impugnate, il Tribunale ha respinto tali motivi nella parte in cui miravano a contestare la legittimità delle decisioni controverse nella misura in cui queste ultime avevano accertato a carico delle ricorrenti una violazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013.
10
Per contro, esaminando, in via preliminare e d’ufficio, il rispetto dell’obbligo di motivazione riguardo alle sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1024/2013, il Tribunale ha dichiarato, in particolare ai punti 144 e 156 della prima sentenza impugnata, ai punti 127 e 139 della seconda sentenza impugnata e ai punti 130 e 141 della terza sentenza impugnata, che dette decisioni erano, in tale misura, viziate da una carenza di motivazione, a causa, in sostanza, dell’assenza di precisazioni in ordine alla metodologia applicata per determinare l’importo di dette sanzioni. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che le sanzioni dovessero essere annullate senza che fosse necessario pronunciarsi sugli argomenti delle ricorrenti vertenti, in particolare, sul fatto che tali sanzioni erano contrarie ai principi della certezza del diritto e di proporzionalità.
11
Ritenendo, al punto 157 della prima sentenza impugnata, al punto 140 della seconda sentenza impugnata e al punto 142 della terza sentenza impugnata, che le valutazioni effettuate dalla BCE aventi ad oggetto gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie fossero separabili dal resto delle decisioni controverse, il Tribunale ha pertanto, da un lato, annullato, al punto 1 del dispositivo di tali sentenze, tali decisioni controverse nella parte in cui infliggevano alle ricorrenti tale sanzione e, dall’altro lato, ha respinto, al punto 2 del medesimo dispositivo, i ricorsi quanto al resto.
Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte
12
Con le loro impugnazioni, le ricorrenti chiedono rispettivamente che la Corte voglia:
– annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata che la riguarda;
– accogliere il ricorso in primo grado, e
– condannare la BCE alla totalità delle spese.
13
La BCE chiede il rigetto delle impugnazioni e la condanna delle ricorrenti alle spese.
14
Con decisione del presidente della Corte del 30 ottobre 2020, le cause da C‑456/20 P a C‑458/20 P sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.
Sulle impugnazioni
15
In forza dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.
16
Tale disposizione va applicata nell’ambito delle presenti impugnazioni.
Sul primo motivo nella causa
C
‑
456/20 P
Sulla prima parte
–
Argomento delle parti
17
Con la prima parte del suo primo motivo, Crédit agricole sostiene che, nel ritenere che essa avesse commesso un’infrazione per il secondo trimestre 2016 relativamente alle prime due emissioni controverse, realizzate il 23 giugno e il 12 novembre 2015, il Tribunale ha commesso un errore di diritto con riferimento all’interpretazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013, da esso stesso effettuata ai punti da 41 a 63 della prima sentenza impugnata, secondo la quale un ente creditizio può classificare uno strumento di capitale fra i suoi strumenti di CET 1 quando ha preliminarmente ottenuto l’autorizzazione in tal senso dall’autorità competente.
18
Infatti, Crédit agricole avrebbe ottenuto, il 26 luglio 2016, l’autorizzazione della BCE per classificare tali due emissioni controverse come strumenti di CET 1. Orbene, dette emissioni, che sarebbero state classificate come tali il 30 giugno 2016 nella sua dichiarazione trimestrale consolidata sui fondi propri e i requisiti di capitale primario nonché nella sua pubblicazione d’informazione a titolo del terzo pilastro, sarebbero state comunicate alla BCE e pubblicate il 12 agosto 2016. Pertanto, non sarebbe possibile addebitarle alcuna infrazione.
19
La BCE sostiene che tale argomento è inconferente e, in ogni caso, infondato.
–
Giudizio della Corte
20
Dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui è chiesto l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (sentenza del 2 marzo 2021, Commissione/Italia e a., C‑425/19 P, EU:C:2021:154, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).
21
Nella fattispecie, occorre rilevare che, al punto 92 della prima sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che le tre emissioni controverse erano state classificate come strumenti di CET 1, per il secondo trimestre del 2016, alla data del 30 giugno 2016 e, pertanto, prima che la BCE autorizzasse una siffatta classificazione, il 26 luglio 2016.
22
Orbene, con il presente argomento a sostegno della prima parte del suo primo motivo, Crédit agricole, pur indicando esplicitamente che tale classificazione ha effettivamente avuto luogo il 30 giugno 2016, suggerisce che la data pertinente per determinare se essa abbia violato l’obbligo di ottenere l’autorizzazione preventiva di cui all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013 non è quella del 30 giugno 2016, bensì quella del 12 agosto 2016, corrispondente alla notifica di detta classificazione alla BCE e alla sua pubblicazione.
23
Tuttavia, occorre constatare che Crédit agricole non chiarisce affatto in che modo il Tribunale abbia commesso un errore di diritto a tale riguardo, prendendo in considerazione, al punto 92 della prima sentenza impugnata, la data del 30 giugno 2016 ai fini della constatazione dell’esistenza di una violazione di tale disposizione.
24
Di conseguenza, occorre respingere la prima parte del primo motivo nella causa C‑456/20 P in quanto manifestamente irricevibile.
Sulla seconda parte
–
Argomento delle parti
25
Con la seconda parte del suo primo motivo, Crédit agricole sostiene che, considerando che essa abbia commesso un’infrazione per il secondo trimestre del 2016, il Tribunale ha commesso un errore di diritto consistente nella violazione del principio di retroattività della legge penale più favorevole, sancito dall’articolo 49, paragrafo 1, terza frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nonché della Corte europea dei diritti dell’uomo, allorché esso ha escluso l’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013 modificato, per constatare l’esistenza di una violazione concernente la terza emissione controversa, avvenuta il 21 giugno 2016. Infatti, tale nuova disposizione costituirebbe una legge penale più mite, poiché prevedrebbe, subordinatamente al rispetto di talune condizioni, che le emissioni successive aventi gli stessi termini delle emissioni già autorizzate non siano più soggette ad autorizzazione preventiva, bensì a semplice notifica.
26
Orbene, nel caso di specie, la terza emissione controversa non integrerebbe i requisiti previsti all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013 modificato, poiché tale emissione sarebbe disciplinata dalle stesse disposizioni delle prime due emissioni controverse, per le quali un’autorizzazione di classificazione come strumenti di CET 1 era stata ottenuta il 26 luglio 2016, e i termini di tale terza emissione sarebbero stati notificati alla BCE il 22 giugno 2016, ossia quasi due mesi prima della classificazione di tale emissione come strumento di CET 1, il 12 agosto 2016.
27
A tal proposito, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato, al punto 72 della prima sentenza impugnata, che il principio della retroattività della legge penale più mite non è pertinente per il controllo della legalità di un atto che è stato adottato anteriormente alla modifica del contesto normativo. Infatti, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulterebbe che, se la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e le leggi penali successive adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato (Corte EDU, 18 luglio 2013, Maktouf e Damjanović c. Bosnia-Erzegovina, ECHR:2013:0718JUD000231208, punto 65). Pertanto, nei limiti in cui la sanzione non era definitiva al momento del ricorso dinanzi al Tribunale, quest’ultimo sarebbe stato tenuto a prendere in considerazione detta modifica, poiché quest’ultima ha avuto l’effetto di far venir meno il carattere illecito dei fatti contestati in relazione alla terza questione controversa e quindi di ostacolare l’irrogazione di una sanzione.
28
La BCE ritiene che tale argomento sia privo di qualsiasi fondamento.
–
Giudizio della Corte
29
Occorre ricordare, al pari del Tribunale ai punti 69 e 70 della prima sentenza impugnata, che il principio di retroattività della legge penale più mite costituisce un principio generale del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza dell’11 marzo 2008, Jager, C‑420/06, EU:C:2008:152, punto 59 e giurisprudenza ivi citata), che è ormai sancito dall’articolo 49, paragrafo 1, terza frase, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 7 agosto 2018, Clergeau e a., C‑115/17, EU:C:2018:651, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).
30
Nel caso di specie, è pacifico che, nel momento in cui Crédit agricole ha proceduto alla classificazione della terza emissione controversa come strumento di CET 1, essa non aveva ottenuto la previa autorizzazione dell’autorità competente richiesta dall’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013, applicabile all’epoca dei fatti, vale a dire una previa autorizzazione specifica alla classificazione come tale della terza emissione, essendo stata tale autorizzazione rilasciata successivamente, il 29 agosto 2016, di modo che la BCE ha giustamente ritenuto che tale ricorrente avesse violato la disposizione in questione.
31
È tuttavia vero, come del resto constatato dal Tribunale al punto 67 della prima sentenza impugnata, che l’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013 è stato modificato dal legislatore dell’Unione nel corso del procedimento di primo grado.
32
Infatti, l’articolo 26, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 575/2013 modificato prevede ormai che, in deroga alla norma di cui al primo comma di tale disposizione, che sancisce il principio secondo cui gli enti creditizi devono ottenere una previa autorizzazione per classificare le emissioni di strumenti di capitale come strumenti di CET 1, tali enti possono classificare come tali le emissioni successive di una forma di strumenti di CET 1 per i quali hanno già ricevuto tale autorizzazione, purché, da un lato, le disposizioni che disciplinano tali emissioni successive siano sostanzialmente identiche a quelle che disciplinano le emissioni per le quali essi hanno già ricevuto l’autorizzazione e, dall’altro lato, i suddetti enti abbiano notificato tali emissioni successive alle autorità competenti con congruo anticipo rispetto alla loro classificazione come strumenti di CET 1.
33
Orbene, occorre constatare che Crédit agricole, con l’argomento da essa sviluppato a sostegno della seconda parte del suo primo motivo, si fonda su una premessa erronea, vale a dire sul fatto che essa avesse già ricevuto, conformemente a tale nuova disposizione, l’autorizzazione a classificare come strumento di CET 1 le prime due emissioni controverse nel momento in cui la terza emissione controversa è stata classificata come tale, a suo avviso, il 12 agosto 2016.
34
Infatti, tale premessa, che contraddice le affermazioni stesse effettuate da Crédit agricole a sostegno della prima parte del suo primo motivo, quali risultano dal punto 18 della presente ordinanza, concernenti la data dell’ultima classificazione, deve, per identità di motivi con i punti da 21 a 24 di tale ordinanza, essere respinta, dal momento che tale ricorrente non spiega ulteriormente, nell’ambito della presente parte, in che maniera il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto quando ha dichiarato, al punto 92 della prima sentenza impugnata, che la classificazione aveva avuto luogo, per il secondo trimestre del 2016, il 30 giugno 2016.
35
Orbene, è pacifico che, a quest’ultima data, Crédit agricole non aveva ricevuto l’autorizzazione a classificare le prime due emissioni controverse come strumenti di CET 1, dato che tale autorizzazione le era stata concessa successivamente, il 26 luglio 2016.
36
Risulta quindi che Crédit agricole non ha, in ogni caso, rispettato l’obbligo di ottenere una previa autorizzazione, previsto sia dall’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013, applicabile all’epoca dei fatti, sia dall’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013 modificato, entrato in vigore in corso di causa dinanzi al Tribunale, inficiando così irrimediabilmente la classificazione di tutte le emissioni controverse, a prescindere dalla disposizione applicabile ratione temporis.
37
Occorre pertanto respingere la seconda parte del primo motivo nella causa C‑456/20 P in quanto manifestamente infondata e, di conseguenza, respingere tale primo motivo nella sua interezza.
Sul secondo motivo nella causa
C
‑
456/20 P
e
sui primi motivi nelle cause
C
‑
457/20 P
e
C
‑
458/20 P
Sulla prima parte
–
Argomento delle parti
38
Con la prima parte di tali motivi, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha violato il suo obbligo di motivazione, ai punti 119, 121 e 122 della prima sentenza impugnata, ai punti 102, 104 e 105 della seconda sentenza impugnata nonché ai punti 106, 108 e 109 della terza sentenza impugnata, astenendosi dal rispondere al motivo relativo alla violazione, da parte della BCE, del principio della certezza del diritto, in quanto doveva comprendere preliminarmente le ragioni delle decisioni controverse e, pertanto, esaminare se queste ultime fossero sufficientemente motivate. Infatti, il rispetto di tale principio sarebbe indipendente dal rispetto dell’obbligo di motivazione, poiché detto principio richiede unicamente l’esistenza di una base giuridica chiara per l’irrogazione della sanzione. Non sarebbe necessario, a tale riguardo, comprendere i motivi che hanno indotto la BCE ad adottare tale sanzione e a fissarne l’importo.
39
La BCE ritiene che detto argomento sia infondato.
–
Giudizio della Corte
40
Occorre ricordare che, come già indicato ai punti 10 e 11 della presente ordinanza, il Tribunale ha annullato le decisioni controverse per carenza di motivazione, in quanto esse infliggevano una sanzione amministrativa pecuniaria a ciascuna delle ricorrenti.
41
In tali circostanze, si deve constatare che il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 156 della prima sentenza impugnata, al punto 139 della seconda sentenza impugnata e al punto 141 della terza sentenza impugnata, che non era più necessario esaminare gli altri argomenti dedotti dalle ricorrenti, tra cui quello vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto.
42
Infatti, è pacifico che tale argomento, come risulta dal punto 119 della prima sentenza impugnata, dal punto 102 della seconda sentenza impugnata e dal punto 106 della terza sentenza impugnata, era invocato unicamente da queste ultime al fine di contestare la legittimità dell’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla BCE nelle decisioni controverse.
43
Poiché il Tribunale ha annullato tali decisioni per carenza di motivazione in quanto esse irrogavano siffatte sanzioni, l’eventuale violazione del principio della certezza del diritto non poteva più, pertanto, avere alcuna incidenza sulla portata dell’annullamento di dette decisioni pronunciato dal Tribunale, cosicché l’argomento relativo alla violazione di tale principio era divenuto inconferente. Ne consegue che il Tribunale non era più tenuto a rispondere al motivo vertente sulla violazione, da parte della BCE, di detto principio.
44
Di conseguenza, occorre respingere la prima parte del secondo motivo nella causa C‑456/20 P e dei primi motivi nelle cause C‑457/20 P e C‑458/20 P in quanto manifestamente infondata.
Sulla seconda parte
–
Argomento delle parti
45
Con la seconda parte di detti motivi, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato il principio della certezza del diritto. Infatti, il Tribunale avrebbe riconosciuto, ai punti 47, 49, 88, 89, 94 e 95 della prima sentenza impugnata nonché ai punti 44, 74, 75, 81 e 72 della seconda e della terza sentenza impugnata, il carattere ambiguo dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013. Tale mancanza di chiarezza sarebbe stata altresì rilevata dall’ABE in un parere pubblicato sul suo sito Internet il 23 maggio 2017 nell’ambito della revisione di tale regolamento. Il legislatore dell’Unione avrebbe quindi ritenuto necessario modificare l’articolo 26, paragrafo 3.
46
Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, quale risulterebbe, in particolare, dalla sentenza del 12 dicembre 1990, Vandemoortele/Commissione (C‑172/89, EU:C:1990:457, punto 9), una sanzione, anche di natura non penale, può essere inflitta solo qualora abbia un fondamento giuridico chiaro ed inequivoco. Poiché l’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013 non costituiva una base giuridica chiara e inequivoca, la BCE non avrebbe potuto, pertanto, constatare l’esistenza di un’infrazione a tale disposizione senza violare il principio della certezza del diritto. Le decisioni controverse erano quindi, per tale motivo, suscettibili di annullamento.
47
La BCE ritiene che tale argomento sia infondato.
–
Giudizio della Corte
48
Nella parte in cui i ricorrenti mirano, con l’argomento presentato a sostegno della seconda parte dei presenti motivi, a contestare alla BCE di aver violato il principio della certezza del diritto avendo constatato, nelle decisioni controverse, una violazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013, nonostante la natura equivoca di tale base giuridica, occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza menzionata al punto 20 della presente ordinanza, un motivo d’impugnazione deve, pena l’irricevibilità, mirare ad ottenere l’annullamento non già della decisione controversa in primo grado, bensì della sentenza di cui si chiede l’annullamento, mediante un argomento specificamente inteso ad individuare l’errore di diritto che vizierebbe tale sentenza.
49
Così, secondo costante giurisprudenza della Corte, un motivo che si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale costituisce, in realtà, una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2020, Austria/Commissione, C‑594/18 P, EU:C:2020:742, punto 91 e giurisprudenza citata).
50
Ne consegue che il presente argomento, nella parte in cui, con esso, le ricorrenti contestano alla BCE di aver violato il principio della certezza del diritto avendo constatato, nelle decisioni controverse, una violazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013, non è ricevibile allo stadio delle presenti impugnazioni.
51
Per il resto, nella parte in cui le ricorrenti criticano il Tribunale, nell’ambito di questa stessa parte, per avere esso stesso violato il principio della certezza del diritto avendo respinto i loro argomenti volti a contestare l’accertamento di una violazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013, come effettuato dalla BCE, occorre rilevare che le loro critiche muovono integralmente dalla premessa secondo la quale il Tribunale avrebbe riconosciuto, nei punti delle sentenze impugnate indicati al punto 45 della presente ordinanza, la natura equivoca di tale disposizione.
52
Tuttavia, tale premessa è errata.
53
Anzitutto, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il Tribunale non ha affatto constatato, al punto 47 della prima sentenza impugnata nonché al punto 44 della seconda e della terza sentenza impugnata, che l’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013 era equivoco, ma si è limitato a rilevare, in tali punti, a titolo di osservazione preliminare all’interpretazione di tale disposizione, che le modalità di manifestazione dell’accordo dell’autorità competente, al quale si fa riferimento nella stessa, affinché un ente creditizio possa classificare i propri strumenti di capitale come strumenti di CET 1 non potevano essere dedotte dalla sola formulazione di detta disposizione.
54
Ai sensi della giurisprudenza costante della Corte, ricordata al punto 45 della prima sentenza impugnata nonché al punto 42 della seconda e della terza sentenza impugnata, secondo la quale, in sede di interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte, il Tribunale, in base ad un’interpretazione contestuale e teleologica dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013, effettuata ai punti da 51 a 60 della prima sentenza nonché ai punti da 48 a 57 della seconda e della terza sentenza impugnata, è giunto alla conclusione secondo la quale tale disposizione impone la concessione, da parte di tale autorità, di una previa autorizzazione, non globale per categoria di strumenti di capitale, come sostenuto dalle ricorrenti, ma individuale.
55
Successivamente, ai punti 88 e 89 della prima sentenza impugnata nonché ai punti 75 e 76 della seconda e della terza sentenza impugnata, il Tribunale, non pronunciandosi, in tale parte delle sentenze impugnate, sulla legittimità dell’infrazione commessa dalle ricorrenti dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013, ma rispondendo agli argomenti addotti da queste ultime vertenti sull’assenza di violazione colposa ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1024/2013, si è espresso non sulla formulazione dell’articolo 26, paragrafo 3, bensì sul contenuto di una clausola contenuta nell’elenco pubblicato dall’ABE.
56
Infine, ai punti 94 e 95 della prima sentenza impugnata e ai punti 80 e 81 della seconda e della terza sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato a constatare, sempre nell’ambito della sua risposta ai medesimi argomenti concernenti il carattere colposo della violazione contestata, che taluni operatori avevano potuto incontrare difficoltà di interpretazione riguardo alla portata dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013.
57
In ogni caso, occorre sottolineare che, ai punti da 89 a 92 e 95 della prima sentenza impugnata nonché ai punti da 75 a 78 e 81 della seconda e della terza sentenza impugnata, il Tribunale ha esposto dettagliatamente, aspetto che le ricorrenti tralasciano di menzionare, le ragioni per le quali le circostanze rilevate ai punti 55 e 56 della presente ordinanza non erano tali da mettere in discussione la conclusione secondo la quale una lettura attenta dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013 consentiva di eliminare le eventuali difficoltà di interpretazione sollevate da tale disposizione, confutando così punto per punto gli argomenti con cui le ricorrenti miravano a dimostrare l’assenza di violazione colposa, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1024/2013.
58
Ne consegue che l’argomento delle ricorrenti, poiché si basa su una lettura erronea delle sentenze impugnate, è privo di qualsiasi fondamento.
59
Di conseguenza, occorre respingere la seconda parte del secondo motivo nella causa C‑456/20 P nonché dei primi motivi nelle cause C‑457/20 P e C‑458/20 P in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. Tali motivi devono, pertanto, essere respinti integralmente.
Sul terzo motivo nella causa
C
‑
456/20 P
e
sui secondi motivi nelle cause
C
‑
457/20 P
e
C
‑
458/20 P
Argomento delle parti
–
Sul terzo motivo nella causa C
‑
456/20 P, il secondo motivo nella causa C
‑
457/20 P e la prima parte del secondo motivo nella causa C
‑
458/20 P
60
Con tali motivi e argomenti, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1024/2013 e l’obbligo di motivazione ad esso incombente, non avendo dimostrato il comportamento colposo delle stesse. Il solo fatto che la BCE e il Tribunale siano giunti a un’interpretazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013 diversa da quella difesa dalle ricorrenti non significherebbe che esse abbiano agito colposamente. Infatti, ai punti da 87 a 89 e da 93 a 95 della prima sentenza impugnata, nonché ai punti da 73 a 75 e da 79 a 81 della seconda e della terza sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe ammesso che una lettura di tale disposizione basata sulla posizione ufficiale espressa dall’ABE in un documento pubblicato era stata adottata da talune autorità nazionali e da numerosi istituti di credito. Il Tribunale avrebbe altresì riconosciuto che un passaggio dell’elenco pubblicato dall’ABE era tale da avvalorare la loro interpretazione. Inoltre, il Tribunale non avrebbe dimostrato sotto quale profilo, all’epoca dei fatti, l’interpretazione adottata dalla BCE fosse prevedibile, giacché non esisteva alcuna posizione pubblicata, amministrativa o giudiziaria, a sostegno di tale interpretazione.
61
La BCE ritiene che tale argomento sia infondato.
–
Sulla seconda parte del secondo motivo nella causa C
‑
458/20 P
62
Con la seconda parte del suo secondo motivo, CA [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver violato il principio di buona amministrazione avendo respinto, al punto 85 della terza sentenza impugnata, l’argomento con cui essa aveva messo in evidenza, al fine di dimostrare l’assenza di violazione colposa, il carattere contraddittorio dei requisiti della BCE e la manifesta irragionevolezza del termine entro il quale quest’ultima aveva esaminato gli elementi comunicati al fine di autorizzare la classificazione delle emissioni controverse come strumenti di CET 1.
63
A tal riguardo, il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che tale ricorrente avrebbe potuto invocare il termine eccessivo entro il quale la BCE le aveva risposto nel caso in cui quest’ultima l’avesse sanzionata per l’inosservanza dei requisiti di capitale primario imposti al gruppo Crédit agricole per la data del 30 giugno 2016, ma che questo stesso termine eccessivo non era, per contro, rilevante ai fini della valutazione della validità della sanzione inflitta per la violazione dei suoi obblighi ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013. Infatti, secondo detta ricorrente, la BCE non poteva imporre un requisito da rispettare in materia di fondi propri e ritardare essa stessa l’attuazione di tale requisito impiegando sette mesi per autorizzare, il 4 gennaio 2017, la classificazione delle emissioni controverse come strumenti di CET 1.
64
La BCE ritiene che tale argomento sia irricevibile.
Giudizio della Corte
65
Occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1024/2013, ai fini dell’assolvimento dei compiti attribuitile da tale regolamento, la BCE può imporre sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di violazioni dolose o colpose, da parte degli enti creditizi, degli obblighi previsti dai pertinenti atti del diritto dell’Unione direttamente applicabili in relazione alle quali vengono messe a disposizione delle autorità competenti sanzioni amministrative pecuniarie conformemente al pertinente diritto dell’Unione.
66
Dal testo stesso di tale disposizione emerge quindi che l’esistenza di una violazione «colposa», ai sensi di detta disposizione, in capo ad un ente creditizio, costituisce una condizione per l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013.
67
In tali circostanze, avendo il Tribunale, con le sentenze impugnate, annullato per carenza di motivazione, come indicato ai punti 10 e 11 della presente ordinanza, le decisioni controverse nella misura in cui queste ultime hanno inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria a ciascuna delle ricorrenti, risulta che i motivi con cui esso ha respinto, ai punti da 79 a 96 della prima sentenza impugnata, ai punti da 63 a 82 della seconda sentenza impugnata e ai punti da 65 a 86 della terza sentenza impugnata, gli argomenti addotti da tali ricorrenti in merito all’assenza di una violazione colposa, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1024/2013, sono stati formulati ad abundantiam nel suo ragionamento.
68
Orbene, le censure mosse contro una motivazione di una sentenza del Tribunale formulata ad abundantiam non possono comportare l’annullamento di tale sentenza e devono, pertanto, essere respinte in quanto inoperanti (sentenza del 3 settembre 2020, achtung!/EUIPO, causa C‑214/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:632, punto 39 e giurisprudenza citata).
69
Di conseguenza, occorre respingere il terzo motivo nella causa C‑456/20 P nonché i secondi motivi nelle cause C‑457/20 P e C‑458/20 P in quanto inconferenti.
Sul quarto motivo nella causa
C
‑
456/20 P
nonché sul terzo motivo nelle cause
C
‑
457/20 P
e
C
‑
458/20 P
Sulla prima parte
–
Argomento delle parti
70
Con la prima parte di tali motivi, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente, omettendo di rispondere al motivo vertente sulla violazione da parte della BCE dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento.
71
In particolare, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato, al punto 122 della prima sentenza impugnata nonché al punto 109 della seconda e della terza sentenza impugnata, che, per essere in grado di statuire sul motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità, gli era necessario, in via preliminare, esaminare il carattere sufficientemente motivato delle decisioni controverse con riferimento alla determinazione dell’importo della sanzione inflitta. Infatti, la questione della carenza di motivazione concernente l’importo di una sanzione sarebbe indipendente dalla valutazione del rispetto dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento nel principio stesso dell’irrogazione di tale sanzione. Peraltro, le ricorrenti ricordano che, nella loro replica depositata dinanzi al Tribunale, esse hanno esplicitamente contestato il fatto stesso che possa essere loro inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria, a prescindere dall’importo scelto, in quanto una tale sanzione non sarebbe necessaria per raggiungere gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 575/2013 e violerebbe il principio della parità di trattamento.
72
La BCE ritiene che tale argomento sia infondato.
–
Giudizio della Corte
73
Occorre anzitutto rilevare che, nei limiti in cui, con l’argomento sviluppato a sostegno della prima parte dei presenti motivi, le ricorrenti lamentano che il Tribunale non ha risposto ai loro argomenti relativi alla violazione del principio di parità di trattamento, tale argomento deve essere respinto in quanto del tutto infondato, dal momento che un siffatto argomento non è stato dedotto in primo grado. In particolare, contrariamente a quanto suggeriscono le ricorrenti, tale argomento non figura affatto nella loro replica depositata dinanzi al Tribunale.
74
Per il resto, l’argomento delle ricorrenti deve essere respinto, per gli stessi motivi già esposti ai punti da 40 a 44 della presente ordinanza, dal momento che il Tribunale ha annullato per carenza di motivazione le decisioni controverse nella parte in cui esse infliggevano a ognuna di esse una sanzione amministrativa pecuniaria.
75
Infatti, il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 156 della prima sentenza, al punto 139 della seconda sentenza impugnata e al punto 141 della terza sentenza impugnata, che, tenuto conto di tale annullamento, non era più necessario esaminare gli altri argomenti, come quello vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, dedotti dalle ricorrenti al fine di mettere in discussione l’importo di tale sanzione, poiché questi ultimi erano divenuti inconferenti.
76
In particolare, occorre sottolineare, a tale riguardo, che il Tribunale non ha commesso un errore di diritto quando ha dichiarato, ai punti 135 e 136 della prima sentenza impugnata, ai punti 118 e 119 della seconda sentenza impugnata e ai punti 122 e 123 della terza sentenza impugnata, che, per poter controllare se le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte dalle decisioni controverse fossero conformi al principio di proporzionalità nonché ai criteri di cui all’articolo 18, paragrafo 3 del regolamento n. 1024/2013, il quale esige, in particolare, che la sanzione sia proporzionata, era necessario che dalla motivazione di tali decisioni risultasse, in maniera sufficiente, la metodologia seguita dalla BCE al fine di determinare l’importo di tali sanzioni. Il Tribunale ha quindi correttamente dichiarato, ai punti 121 e 122 della prima sentenza impugnata, ai punti 104 e 105 della seconda sentenza impugnata e ai punti 108 e 109 della terza sentenza impugnata, che, per essere in grado di esaminare le critiche delle ricorrenti su tale punto, esso doveva esaminare, in via preliminare, se tali decisioni fossero sufficientemente motivate.
77
Di conseguenza, occorre respingere la prima parte del quarto motivo nella causa C‑456/20 P e dei terzi motivi nelle cause C‑457/20 P e C‑458/20 P in quanto manifestamente infondata.
Sulla seconda parte
–
Argomento delle parti
78
Con la seconda parte di detti motivi, le ricorrenti criticano il Tribunale per avere violato i principi di proporzionalità e di parità di trattamento. Infatti, annullando le decisioni controverse nella parte in cui avevano inflitto loro un’ammenda di un determinato importo e respingendo per il resto le loro conclusioni, ivi compresi gli argomenti volti a contestare il principio stesso di tale sanzione, il Tribunale avrebbe ammesso almeno implicitamente che detta sanzione era fondata nel merito e conforme ai principi di proporzionalità e di parità di trattamento. Il Tribunale avrebbe quindi, in particolare, rifiutato di esaminare i casi di altre banche nei confronti delle quali la BCE avrebbe adottato un’interpretazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013 conforme a quella adottata dalle ricorrenti.
79
La BCE ritiene che tale argomento sia infondato.
–
Giudizio della Corte
80
Occorre constatare che l’argomento delle ricorrenti si basa interamente sulla premessa secondo cui il Tribunale si sarebbe pronunciato implicitamente ma necessariamente, nelle sentenze impugnate, sulla conformità delle sanzioni amministrative pecuniarie loro inflitte nelle decisioni controverse rispetto ai principi di proporzionalità e di parità di trattamento, avendo riconosciuto che tali sanzioni erano fondate «nel merito».
81
Orbene, occorre ricordare che, da un lato, la violazione del principio di parità di trattamento, come rilevato al punto 73 della presente ordinanza, non è stata invocata dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale e, dall’altro, quest’ultimo ha annullato le decisioni controverse per carenza di motivazione nella parte in cui esse infliggevano una sanzione amministrativa pecuniaria ad ognuna di esse.
82
Ne consegue che il Tribunale non si è pronunciato, nelle sentenze impugnate, né sulla violazione del principio di parità di trattamento né su quella del principio di proporzionalità, come risulta peraltro esplicitamente, per quanto riguarda quest’ultimo principio, dal punto 156 della prima sentenza impugnata, dal punto 139 della seconda sentenza impugnata e dal punto 141 della terza sentenza impugnata.
83
Di conseguenza, occorre respingere la seconda parte del quarto motivo nella causa C‑456/20 P e dei terzi motivi nelle cause C‑457/20 P e C‑458/20 P in quanto manifestamente infondata. Tali motivi devono, pertanto, essere respinti integralmente.
84
Risulta, peraltro, dall’insieme delle considerazioni che precedono, che le presenti impugnazioni devono essere respinte nella loro interezza in quanto, in parte, manifestamente irricevibili e, in parte, manifestamente infondate.
Sulle spese
85
Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che definisce la causa.
86
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di detto regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la BCE ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) così provvede:
1)
Le impugnazioni sono respinte in quanto, in parte, manifestamente irricevibili e, in parte, manifestamente infondate.
2)
Crédit agricole SA, Crédit agricole Corporate and [OSCURATO:PERSONA] e CA [OSCURATO:PERSONA] sono condannate alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: il francese.