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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34184/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2025 della Corte d'appello di Ancona dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i ricorsi; rilevato che: i ricorrenti sono stati tratti a giudizio e condannati per i delitti di tentato omicidio e porto, senza giustificato motivo, di una spranga di ferro e di un coltello commessi a [OSCURATO:PERSONA] il 15 ottobre 2023; con un unico motivo i ricorsi lamentano violazione di legge e vizi di motivazione riferiti alla qualificazione giuridica del delitto di tentato omicidio del quale viene predicata la derubricazione in quello di lesioni personali aggravate; ritenuto che: trattasi di censure inammissibili, tenuto conto dei costanti orientamenti di questa Corte in punto di limiti del sindacato di legittimità; rileva, in particolare, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 con la quale è stato enunciato il principio per cui «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito».

Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento»; i ricorrenti contestano, in spregio ai predetti canoni che governano il giudizio di legittimità, la valutazione globale e sinergica del materiale probatorio offerto dai giudici di merito che hanno operato la contestata qualificazione del reato contro la persona alla luce di plurime e convergenti emergenze costituite dalle zone corporee attinte (collo, torace, fianco, testa) sedi di organi vitali, degli strumenti utilizzati per colpire la vittima (mazza di ferro e coltello), dalla reiterazione dei colpi e dal fatto che ad agire sono state due persone pressoché contestualmente; 2in tal senso, è stata valorizzata anche la durata significativa dell'aggressione che ha prodotto ferite che hanno determinato il pericolo di vita della persona offesa che, per un apprezzabile periodo di tempo, è rimasta in balia degli imputati; a fronte di tali elementi di fatto, i ricorrenti sollecitano una rivisitazione di merito con una rinnovata ed alternativa rivalutazione in termini che, talvolta, appaiono anche perplessi considerato che alcune delle considerazioni svolte dai giudici di merito vengono reputate «non verosimili»; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2025 della Corte d'appello di Ancona dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i ricorsi; rilevato che: i ricorrenti sono stati tratti a giudizio e condannati per i delitti di tentato omicidio e porto, senza giustificato motivo, di una spranga di ferro e di un coltello commessi a [OSCURATO:PERSONA] il 15 ottobre 2023; con un unico motivo i ricorsi lamentano violazione di legge e vizi di motivazione riferiti alla qualificazione giuridica del delitto di tentato omicidio del quale viene predicata la derubricazione in quello di lesioni personali aggravate; ritenuto che: trattasi di censure inammissibili, tenuto conto dei costanti orientamenti di questa Corte in punto di limiti del sindacato di legittimità; rileva, in particolare, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 con la quale è stato enunciato il principio per cui «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito». Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento»; i ricorrenti contestano, in spregio ai predetti canoni che governano il giudizio di legittimità, la valutazione globale e sinergica del materiale probatorio offerto dai giudici di merito che hanno operato la contestata qualificazione del reato contro la persona alla luce di plurime e convergenti emergenze costituite dalle zone corporee attinte (collo, torace, fianco, testa) sedi di organi vitali, degli strumenti utilizzati per colpire la vittima (mazza di ferro e coltello), dalla reiterazione dei colpi e dal fatto che ad agire sono state due persone pressoché contestualmente; 2in tal senso, è stata valorizzata anche la durata significativa dell'aggressione che ha prodotto ferite che hanno determinato il pericolo di vita della persona offesa che, per un apprezzabile periodo di tempo, è rimasta in balia degli imputati; a fronte di tali elementi di fatto, i ricorrenti sollecitano una rivisitazione di merito con una rinnovata ed alternativa rivalutazione in termini che, talvolta, appaiono anche perplessi considerato che alcune delle considerazioni svolte dai giudici di merito vengono reputate «non verosimili»; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
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