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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 35008/2026

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ma [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 14 aprile 2026, la Corte di appello di ReggioCalabria, in funzione di [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, ha respinto la richiesta formulatadal Procuratore generale di revoca della sospensione condizionale della penaconcessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 7 giugno 2018, di condanna alla pena di mesi ottodi reclusione ed euro 3.000 di multa, e con decreto penale emesso dal G.I.P. diLocri il 04/02/2020, irrevocabile il 16/09/2020, di condanna alla pena di mesi seidi reclusione ed euro 400 di multa, pena sostituita con la multa di euro 13.500).A fondamento del provvedimento di rigetto, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione hainnanzitutto rilevato la genericità e lacunosità dell’istanza formulata dal Pubblicoministero, osservando che essa si limitava a indicare la sopravvenienza dellasentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 27 giugno 2024, divenutairrevocabile il 30 ottobre 2024, di condanna alla pena di anni uno, mesi uno egiorni quindici di reclusione ed euro 225 di multa, senza tuttavia esplicitare leragioni per le quali la Procura generale aveva ritenuto sussistenti i presupposti dilegge per la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art.168, primo e terzo comma, cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha, in particolare, precisato che, non eccedendo ilcumulo delle pene sospese il limite di anni due di pena detentiva, il richiamo aicommi primo e terzo dell’art. 168 cod. pen. doveva ritenersi inconferente; né ilPubblico ministero aveva argomentato la richiesta in termini tali da consentire algiudice di individuare i presupposti per l’eventuale applicazione dell’art. 168,secondo comma, cod. pen.Ha inoltre osservato che, essendo i tre reati oggetto delle sentenzepronunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di indole diversa, non ricorrevano comunquei presupposti per la revoca di diritto delle sospensioni condizionali già concesse,non risultando integrati i requisiti richiesti, rispettivamente, dall’art. 168, primo,secondo e terzo comma, cod. pen.Secondo il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, neppure potevano ritenersi integrati ipresupposti della revoca prevista dal terzo comma della medesima disposizione,in difetto degli elementi necessari a dimostrare che il beneficio fosse statoconcesso in presenza di cause ostative rilevanti ai sensi dell’art. 164 cod. pen..2.

Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appellodi [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b)cod. proc. pen.La parte pubblica ricorrente si duole che il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione nonabbia revocato la sospensione condizionale della pena concessa con il decretopenale di condanna emesso il 4 febbraio 2020 dal G.I.P. del Tribunale di Locri,pur ricorrendo i presupposti per la revoca ai sensi degli artt. 164, ultimo comma,e 168, terzo comma, cod. pen.Richiamato il principio di diritto secondo cui il beneficio della sospensionecondizionale della pena è comunque precluso a chi abbia riportato più di dueprecedenti condanne a pena detentiva per delitto, anche quando il beneficio nonsia stato applicato in relazione alla prima condanna e indipendentemente dalladurata complessiva della reclusione, il Procuratore generale osserva che, nelcaso di specie, risultavano a carico del condannato: una pregressa sentenza diapplicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Locriil 12 dicembre 2012, di condanna a pena detentiva non sospesa per delitto; unpregresso decreto penale di condanna a pena sospesa per reatocontravvenzionale, emesso dal G.I.P. di Locri il 7 febbraio 2013; nonché unapregressa sentenza di condanna a pena detentiva sospesa per delitto,pronunciata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 6 ottobre 2016.Da tali premesse il ricorrente desume che il beneficio concesso con ildecreto penale del G.I.P. di Locri del 4 febbraio 2020 fosse stato accordatocontra legem.Deduce, inoltre, che tale beneficio sarebbe comunque revocabile anche allaluce dell’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., in ragione dellasopravvenienza, nel quinquennio, di ulteriori condanne: quella pronunciata dallaCorte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 27 giugno 2024, irrevocabile il 30 ottobre2024, alla pena di anni uno, mesi uno e giorni quindici di reclusione ed euro 225di multa, per delitto anteriormente commesso; e quella del 26 novembre 2024,irrevocabile il 15 aprile 2025, alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 60 dimulta, per delitti anteriormente commessi.3.

Il Procuratore generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], conrequisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato.4. [OSCURATO:PERSONA] del condannato ha depositato una memoria con la quale instaper il rigetto del ricorso avanzato dalla parte pubblica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Occorre muovere dal rilievo, posto a fondamento dell’ordinanzaimpugnata, della genericità dell’istanza originariamente formulata dalProcuratore generale.Tale rilievo non è decisivo.In materia di esecuzione opera, infatti, il principio della domanda, sicché ilgiudice non può adottare provvedimenti incidenti sul titolo esecutivo in difetto diuna richiesta di parte, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge; tuttavia,una volta che la domanda sia stata proposta e che il petitum risulti individuato, ilgiudice dell’esecuzione non è vincolato alla specifica qualificazione giuridica néalle sole ragioni prospettate dall’istante, potendo decidere sulla base deipresupposti normativi effettivamente emergenti dagli atti.Questa Corte ha infatti affermato che «in tema di incidente di esecuzione, ilgiudice è vincolato dalla richiesta del pubblico ministero, dell’interessato o deldifensore solo in relazione al petitum, che delimita il perimetro decisoriodemandatogli, ma non anche in relazione alla causa petendi, potendo eglidecidere sulla base di ragioni ulteriori e diverse rispetto a quelle prospettatedalle parti» (Sez. 1, n. 45791 del 03/12/2024, Caprini, Rv. 287385-01; conf.Sez. 1, n. 2955 del 01/07/1991, Rv. 188586-01; Sez. 6, n. 3713 del03/12/1993, dep. 1994, Rv. 198012-01).Ne consegue che la dedotta genericità dell’istanza non poteva, di per sé,giustificare il rigetto della richiesta di revoca.La parte pubblica aveva comunque investito il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione deltema della caducazione della sospensione condizionale concessa a [OSCURATO:PERSONA]; entrotale perimetro decisorio, il giudice era tenuto a verificare, anche al di là della nonpuntuale indicazione delle disposizioni richiamate o delle argomentazioni svoltedal Procuratore generale, se ricorressero i presupposti legali della revoca, tantosotto il profilo del vizio genetico della concessione del beneficio, ai sensi degliartt. 164 e 168, terzo comma, cod. pen., quanto sotto il distinto profilo dellarevoca di diritto di cui all’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.3.

Tanto premesso, la questione va esaminata alla luce dei principi cheregolano la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della penaconcessa in presenza di cause ostative già esistenti al momento della decisione.Le Sezioni Unite hanno chiarito che «il giudice dell’esecuzione puòrevocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso inviolazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, ameno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice dellacognizione.

A tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verificaal riguardo, il fascicolo del giudizio» (Sez.

U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo,Rv. 264381).Il principio opera anche quando la causa ostativa sia costituita dallapreesistenza di una condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, rilevanteai sensi dell’art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen., ove il cumulo delle penesuperi i limiti di cui all’art. 163 cod. pen.Tale soluzione discende dalla lettura sistematica degli artt. 164, quartocomma, e 168, terzo comma, cod. pen., come conformata dalla sentenza n. 95del 1976 della Corte costituzionale, che ha ricondotto la precedente condanna apena detentiva per delitto non sospesa, ai fini del cumulo e della valutazione deilimiti di concedibilità del beneficio, alla medesima logica applicativa prevista perla precedente condanna a pena sospesa.Ne consegue che la precedente condanna non sospesa non preclude ilbeneficio quando la pena già inflitta, cumulata con quella da infliggere, rimangaentro i limiti dell’art. 163 cod. pen.; assume, invece, rilievo ostativo quando ilcumulo superi tali limiti.

La revoca resta, pertanto, ancorata a una causatipizzata e non deriva da un’estensione analogica della norma, poiché incide suun beneficio accordato in assenza dei presupposti legali richiesti dalla disciplinaapplicabile.Deve, pertanto, ribadirsi il principio, da ultimo affermato da questa Corte,secondo cui, «in tema di sospensione condizionale della pena, la parificazione,conseguente alla sentenza n. 95 del 1976 della Corte costituzionale, traprecedente condanna a pena sospesa e precedente condanna a pena nonsospesa, non ostative alla concessione del beneficio quando la pena già inflitta,cumulata con quella da infliggere, non superi i limiti di cui all’art. 163 cod. pen.,opera anche, a contrario, ai fini della revoca del beneficio, per effetto delrichiamo dell’art. 168, comma 3, cod. pen. all’art. 164, comma 4, cod. pen.; nederiva che è legittima la revoca, da parte del giudice dell’esecuzione, dellasospensione condizionale concessa nonostante una precedente condanna a penanon sospesa che, sola o cumulata con la successiva, superi i limiti di legge,purché la causa ostativa non fosse stata conosciuta dal giudice della cognizioneche ha accordato il beneficio» (Sez. 1, n. 5155 del 05/12/2025, dep. 2026,Cavaliere, Rv. 289455-01).Va solo precisato che tale potere incontra il limite del consolidamento delbeneficio, poiché «il giudice dell’esecuzione non può disporre, nei casi previstidall’art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionaledella pena che il giudice della cognizione abbia concesso in violazione dell’art.164, comma quarto, cod. pen. per l’esistenza di cause ostative a lui nondocumentalmente note, allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragionedel decorso del termine e dell’avvenuta maturazione delle condizioni in presenzadelle quali si determina, ex art. 167 cod. pen., l’estinzione del reato e non haluogo l’esecuzione della pena» (Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, Marchianò, Rv.286411-01).4.

Applicando tali principi al caso in esame, l’ordinanza impugnata non puòessere condivisa nella parte in cui ha escluso la revocabilità del beneficioconcesso con il decreto penale del G.I.P. di Locri del 4 febbraio 2020 sul solopresupposto che il cumulo delle pene sospese non eccedesse il limite di anni duedi reclusione e che il richiamo all’art. 168, terzo comma, cod. pen. fosseinconferente.Tale valutazione non esauriva, infatti, il controllo richiesto dalla partepubblica, la quale aveva dedotto che il beneficio fosse stato accordato contralegem, in quanto il condannato aveva già riportato precedenti condanne rilevantiai fini dell’art. 164 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione avrebbe dovuto dunque verificare, non soltantose le pene già sospese superassero il limite previsto dall’art. 163 cod. pen., maanche se, al momento della concessione del beneficio con il decreto penale del 4febbraio 2020, risultassero precedenti condanne a pena detentiva per delitto,sospese o non sospese, tali da integrare una causa ostativa alla concessionedella sospensione condizionale, e se tale causa fosse o meno documentalmenteconosciuta dal giudice della cognizione.In particolare, l’ordinanza non si confronta adeguatamente con il dato,prospettato dal Procuratore generale, della pregressa sentenza di applicazionedella pena ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Locri il 12dicembre 2012, a pena detentiva non sospesa per delitto, né con la successivasentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 6 ottobre 2016, a penadetentiva sospesa per delitto.L’omessa verifica di tali profili integra violazione di legge, poiché il rigettodell’istanza non poteva essere fondato sul solo rilievo della genericità dellarichiesta o sull’affermazione della diversità di indole dei reati, dato non decisivorispetto alla specifica ipotesi di revoca prevista dall’art. 168, terzo comma, cod.pen., ove venga in rilievo il vizio genetico della concessione del beneficio pereffetto della presenza di cause ostative pregresse.5.

Deve, infine, essere esaminato il distinto profilo, dedotto dalla partepubblica, della revoca di diritto del beneficio ai sensi dell’art. 168, primo comma,n. 2, cod. pen., in ragione della sopravvenienza, nel quinquennio, delle ulterioricondanne pronunciate dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 27 giugno 2024,irrevocabile il 30 ottobre 2024, e il 26 novembre 2024, irrevocabile il 15 aprile2025.La disposizione richiamata prevede la revoca di diritto della sospensionecondizionale quando il condannato riporti, nel termine stabilito, un’altracondanna per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata con quellaprecedentemente sospesa, determini il superamento dei limiti stabiliti dall’art.163 cod. pen.

La verifica richiesta dalla norma non può essere circoscritta allesole condanne rispetto alle quali il beneficio sia stato concesso, poiché questaCorte ha chiarito che, ai fini della revoca prevista dall’art. 168, primo comma, n.2, cod. pen., occorre considerare tutte le condanne riportate dal soggettonell’arco temporale rilevante, e non soltanto quelle a pena condizionalmentesospesa (Sez. 1, n. 44620 del 11/11/2008, Urracci, Rv. 241570-01; Sez. 1, n.2329 del 10/11/2020, dep. 2021, Stancati, Rv. 280222-01).Quanto al requisito dell’anteriorità, esso deve essere apprezzato avendoriguardo alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, enon alla data di commissione del reato oggetto di quella pronuncia, essendosiaffermato che «in tema di revoca della sospensione condizionale della pena,l’anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimentoalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non aquella di commissione del reato al quale essa si riferisce» (Sez. 1, n. 35563 del10/11/2020, Pmt, Rv. 280056-01).La revoca così configurata opera di diritto al verificarsi dei presupposti dilegge: il provvedimento del giudice dell’esecuzione ha, pertanto, funzionemeramente ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio, i cui effetti siproducono ex tunc, con decorrenza dal passaggio in giudicato della condanna chedetermina la caducazione della sospensione (Sez. 5, n. 13/10/1993, P.m. inproc.

Monichini, Rv. 196266).In tale quadro si colloca anche il principio, elaborato con riferimento alla cd.revoca a ritroso delle sospensioni condizionali fruite, secondo cui la caducazionedel beneficio concesso con una seconda condanna può riverberarsi sullasospensione accordata con una precedente sentenza, quando, una volta venutomeno il beneficio relativo alla seconda condanna, quest’ultima assuma rilievoquale condanna ostativa o quale elemento del cumulo rilevante ai fini dellarevoca del primo beneficio.

Si determina, in tal modo, un effetto a cascata, cheimpedisce al condannato di continuare a fruire della sospensione più risalenteove non possa più beneficiare di quella concessa con la condanna successiva.

Èin questa prospettiva che questa Corte ha affermato che il principio secondo cuiuna condanna a pena condizionalmente sospesa non può determinare la revocadella sospensione già concessa con una precedente condanna presuppone che laseconda sospensione non sia, a sua volta, soggetta a revoca per effetto di unacondanna successiva; quando ciò accada, non può essere invocata l’ultima partedell’art. 164, ultimo comma, cod. pen., espressamente fatta salva dall’art. 168,primo comma, cod. pen., poiché essa postula che vi siano due condanneentrambe a pena sospesa (Sez. 1, n. 21300 del 13/07/2016, dep. 2017, Lopalco,Rv. 270576-01).6.

Alla luce di tali coordinate, anche sotto questo profilo l’ordinanzaimpugnata si rivela carente.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione si è limitato a valorizzare la diversità di indole deireati e a escludere il superamento del limite biennale avuto riguardo alle solepene sospese, senza verificare se le condanne sopravvenute indicate dalla partepubblica riguardassero delitti commessi anteriormente al 16 settembre 2020,data di irrevocabilità del decreto penale del G.I.P. di Locri del 4 febbraio 2020, nése le relative pene, cumulate con quella di mesi sei di reclusione oggetto delbeneficio concesso con tale decreto, determinassero il superamento dei limiti dicui all’art. 163 cod. pen.

Tale verifica era invece necessaria, poiché la diversità diindole dei reati non rileva rispetto all’ipotesi di cui all’art. 168, primo comma, n.2, cod. pen., mentre il cumulo deve essere compiuto tenendo conto di tutte lecondanne rilevanti nel periodo considerato, secondo i principi sopra richiamati.7.

L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio allaCorte di appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell’esecuzione, per nuovoesame, da compiersi, nei limiti del beneficio devoluto, alla luce della sequenzadelle condanne risultante dagli atti e dei principi sopra richiamati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi [OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ma [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 14 aprile 2026, la Corte di appello di ReggioCalabria, in funzione di [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, ha respinto la richiesta formulatadal Procuratore generale di revoca della sospensione condizionale della penaconcessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 7 giugno 2018, di condanna alla pena di mesi ottodi reclusione ed euro 3.000 di multa, e con decreto penale emesso dal G.I.P. diLocri il 04/02/2020, irrevocabile il 16/09/2020, di condanna alla pena di mesi seidi reclusione ed euro 400 di multa, pena sostituita con la multa di euro 13.500).A fondamento del provvedimento di rigetto, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione hainnanzitutto rilevato la genericità e lacunosità dell’istanza formulata dal Pubblicoministero, osservando che essa si limitava a indicare la sopravvenienza dellasentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 27 giugno 2024, divenutairrevocabile il 30 ottobre 2024, di condanna alla pena di anni uno, mesi uno egiorni quindici di reclusione ed euro 225 di multa, senza tuttavia esplicitare leragioni per le quali la Procura generale aveva ritenuto sussistenti i presupposti dilegge per la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art.168, primo e terzo comma, cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha, in particolare, precisato che, non eccedendo ilcumulo delle pene sospese il limite di anni due di pena detentiva, il richiamo aicommi primo e terzo dell’art. 168 cod. pen. doveva ritenersi inconferente; né ilPubblico ministero aveva argomentato la richiesta in termini tali da consentire algiudice di individuare i presupposti per l’eventuale applicazione dell’art. 168,secondo comma, cod. pen.Ha inoltre osservato che, essendo i tre reati oggetto delle sentenzepronunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di indole diversa, non ricorrevano comunquei presupposti per la revoca di diritto delle sospensioni condizionali già concesse,non risultando integrati i requisiti richiesti, rispettivamente, dall’art. 168, primo,secondo e terzo comma, cod. pen.Secondo il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, neppure potevano ritenersi integrati ipresupposti della revoca prevista dal terzo comma della medesima disposizione,in difetto degli elementi necessari a dimostrare che il beneficio fosse statoconcesso in presenza di cause ostative rilevanti ai sensi dell’art. 164 cod. pen..2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appellodi [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b)cod. proc. pen.La parte pubblica ricorrente si duole che il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione nonabbia revocato la sospensione condizionale della pena concessa con il decretopenale di condanna emesso il 4 febbraio 2020 dal G.I.P. del Tribunale di Locri,pur ricorrendo i presupposti per la revoca ai sensi degli artt. 164, ultimo comma,e 168, terzo comma, cod. pen.Richiamato il principio di diritto secondo cui il beneficio della sospensionecondizionale della pena è comunque precluso a chi abbia riportato più di dueprecedenti condanne a pena detentiva per delitto, anche quando il beneficio nonsia stato applicato in relazione alla prima condanna e indipendentemente dalladurata complessiva della reclusione, il Procuratore generale osserva che, nelcaso di specie, risultavano a carico del condannato: una pregressa sentenza diapplicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Locriil 12 dicembre 2012, di condanna a pena detentiva non sospesa per delitto; unpregresso decreto penale di condanna a pena sospesa per reatocontravvenzionale, emesso dal G.I.P. di Locri il 7 febbraio 2013; nonché unapregressa sentenza di condanna a pena detentiva sospesa per delitto,pronunciata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 6 ottobre 2016.Da tali premesse il ricorrente desume che il beneficio concesso con ildecreto penale del G.I.P. di Locri del 4 febbraio 2020 fosse stato accordatocontra legem.Deduce, inoltre, che tale beneficio sarebbe comunque revocabile anche allaluce dell’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., in ragione dellasopravvenienza, nel quinquennio, di ulteriori condanne: quella pronunciata dallaCorte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 27 giugno 2024, irrevocabile il 30 ottobre2024, alla pena di anni uno, mesi uno e giorni quindici di reclusione ed euro 225di multa, per delitto anteriormente commesso; e quella del 26 novembre 2024,irrevocabile il 15 aprile 2025, alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 60 dimulta, per delitti anteriormente commessi.3. Il Procuratore generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], conrequisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato.4. [OSCURATO:PERSONA] del condannato ha depositato una memoria con la quale instaper il rigetto del ricorso avanzato dalla parte pubblica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Occorre muovere dal rilievo, posto a fondamento dell’ordinanzaimpugnata, della genericità dell’istanza originariamente formulata dalProcuratore generale.Tale rilievo non è decisivo.In materia di esecuzione opera, infatti, il principio della domanda, sicché ilgiudice non può adottare provvedimenti incidenti sul titolo esecutivo in difetto diuna richiesta di parte, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge; tuttavia,una volta che la domanda sia stata proposta e che il petitum risulti individuato, ilgiudice dell’esecuzione non è vincolato alla specifica qualificazione giuridica néalle sole ragioni prospettate dall’istante, potendo decidere sulla base deipresupposti normativi effettivamente emergenti dagli atti.Questa Corte ha infatti affermato che «in tema di incidente di esecuzione, ilgiudice è vincolato dalla richiesta del pubblico ministero, dell’interessato o deldifensore solo in relazione al petitum, che delimita il perimetro decisoriodemandatogli, ma non anche in relazione alla causa petendi, potendo eglidecidere sulla base di ragioni ulteriori e diverse rispetto a quelle prospettatedalle parti» (Sez. 1, n. 45791 del 03/12/2024, Caprini, Rv. 287385-01; conf.Sez. 1, n. 2955 del 01/07/1991, Rv. 188586-01; Sez. 6, n. 3713 del03/12/1993, dep. 1994, Rv. 198012-01).Ne consegue che la dedotta genericità dell’istanza non poteva, di per sé,giustificare il rigetto della richiesta di revoca.La parte pubblica aveva comunque investito il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione deltema della caducazione della sospensione condizionale concessa a [OSCURATO:PERSONA]; entrotale perimetro decisorio, il giudice era tenuto a verificare, anche al di là della nonpuntuale indicazione delle disposizioni richiamate o delle argomentazioni svoltedal Procuratore generale, se ricorressero i presupposti legali della revoca, tantosotto il profilo del vizio genetico della concessione del beneficio, ai sensi degliartt. 164 e 168, terzo comma, cod. pen., quanto sotto il distinto profilo dellarevoca di diritto di cui all’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.3. Tanto premesso, la questione va esaminata alla luce dei principi cheregolano la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della penaconcessa in presenza di cause ostative già esistenti al momento della decisione.Le Sezioni Unite hanno chiarito che «il giudice dell’esecuzione puòrevocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso inviolazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, ameno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice dellacognizione. A tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verificaal riguardo, il fascicolo del giudizio» (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo,Rv. 264381).Il principio opera anche quando la causa ostativa sia costituita dallapreesistenza di una condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, rilevanteai sensi dell’art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen., ove il cumulo delle penesuperi i limiti di cui all’art. 163 cod. pen.Tale soluzione discende dalla lettura sistematica degli artt. 164, quartocomma, e 168, terzo comma, cod. pen., come conformata dalla sentenza n. 95del 1976 della Corte costituzionale, che ha ricondotto la precedente condanna apena detentiva per delitto non sospesa, ai fini del cumulo e della valutazione deilimiti di concedibilità del beneficio, alla medesima logica applicativa prevista perla precedente condanna a pena sospesa.Ne consegue che la precedente condanna non sospesa non preclude ilbeneficio quando la pena già inflitta, cumulata con quella da infliggere, rimangaentro i limiti dell’art. 163 cod. pen.; assume, invece, rilievo ostativo quando ilcumulo superi tali limiti. La revoca resta, pertanto, ancorata a una causatipizzata e non deriva da un’estensione analogica della norma, poiché incide suun beneficio accordato in assenza dei presupposti legali richiesti dalla disciplinaapplicabile.Deve, pertanto, ribadirsi il principio, da ultimo affermato da questa Corte,secondo cui, «in tema di sospensione condizionale della pena, la parificazione,conseguente alla sentenza n. 95 del 1976 della Corte costituzionale, traprecedente condanna a pena sospesa e precedente condanna a pena nonsospesa, non ostative alla concessione del beneficio quando la pena già inflitta,cumulata con quella da infliggere, non superi i limiti di cui all’art. 163 cod. pen.,opera anche, a contrario, ai fini della revoca del beneficio, per effetto delrichiamo dell’art. 168, comma 3, cod. pen. all’art. 164, comma 4, cod. pen.; nederiva che è legittima la revoca, da parte del giudice dell’esecuzione, dellasospensione condizionale concessa nonostante una precedente condanna a penanon sospesa che, sola o cumulata con la successiva, superi i limiti di legge,purché la causa ostativa non fosse stata conosciuta dal giudice della cognizioneche ha accordato il beneficio» (Sez. 1, n. 5155 del 05/12/2025, dep. 2026,Cavaliere, Rv. 289455-01).Va solo precisato che tale potere incontra il limite del consolidamento delbeneficio, poiché «il giudice dell’esecuzione non può disporre, nei casi previstidall’art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionaledella pena che il giudice della cognizione abbia concesso in violazione dell’art.164, comma quarto, cod. pen. per l’esistenza di cause ostative a lui nondocumentalmente note, allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragionedel decorso del termine e dell’avvenuta maturazione delle condizioni in presenzadelle quali si determina, ex art. 167 cod. pen., l’estinzione del reato e non haluogo l’esecuzione della pena» (Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, Marchianò, Rv.286411-01).4. Applicando tali principi al caso in esame, l’ordinanza impugnata non puòessere condivisa nella parte in cui ha escluso la revocabilità del beneficioconcesso con il decreto penale del G.I.P. di Locri del 4 febbraio 2020 sul solopresupposto che il cumulo delle pene sospese non eccedesse il limite di anni duedi reclusione e che il richiamo all’art. 168, terzo comma, cod. pen. fosseinconferente.Tale valutazione non esauriva, infatti, il controllo richiesto dalla partepubblica, la quale aveva dedotto che il beneficio fosse stato accordato contralegem, in quanto il condannato aveva già riportato precedenti condanne rilevantiai fini dell’art. 164 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione avrebbe dovuto dunque verificare, non soltantose le pene già sospese superassero il limite previsto dall’art. 163 cod. pen., maanche se, al momento della concessione del beneficio con il decreto penale del 4febbraio 2020, risultassero precedenti condanne a pena detentiva per delitto,sospese o non sospese, tali da integrare una causa ostativa alla concessionedella sospensione condizionale, e se tale causa fosse o meno documentalmenteconosciuta dal giudice della cognizione.In particolare, l’ordinanza non si confronta adeguatamente con il dato,prospettato dal Procuratore generale, della pregressa sentenza di applicazionedella pena ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Locri il 12dicembre 2012, a pena detentiva non sospesa per delitto, né con la successivasentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 6 ottobre 2016, a penadetentiva sospesa per delitto.L’omessa verifica di tali profili integra violazione di legge, poiché il rigettodell’istanza non poteva essere fondato sul solo rilievo della genericità dellarichiesta o sull’affermazione della diversità di indole dei reati, dato non decisivorispetto alla specifica ipotesi di revoca prevista dall’art. 168, terzo comma, cod.pen., ove venga in rilievo il vizio genetico della concessione del beneficio pereffetto della presenza di cause ostative pregresse.5. Deve, infine, essere esaminato il distinto profilo, dedotto dalla partepubblica, della revoca di diritto del beneficio ai sensi dell’art. 168, primo comma,n. 2, cod. pen., in ragione della sopravvenienza, nel quinquennio, delle ulterioricondanne pronunciate dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 27 giugno 2024,irrevocabile il 30 ottobre 2024, e il 26 novembre 2024, irrevocabile il 15 aprile2025.La disposizione richiamata prevede la revoca di diritto della sospensionecondizionale quando il condannato riporti, nel termine stabilito, un’altracondanna per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata con quellaprecedentemente sospesa, determini il superamento dei limiti stabiliti dall’art.163 cod. pen. La verifica richiesta dalla norma non può essere circoscritta allesole condanne rispetto alle quali il beneficio sia stato concesso, poiché questaCorte ha chiarito che, ai fini della revoca prevista dall’art. 168, primo comma, n.2, cod. pen., occorre considerare tutte le condanne riportate dal soggettonell’arco temporale rilevante, e non soltanto quelle a pena condizionalmentesospesa (Sez. 1, n. 44620 del 11/11/2008, Urracci, Rv. 241570-01; Sez. 1, n.2329 del 10/11/2020, dep. 2021, Stancati, Rv. 280222-01).Quanto al requisito dell’anteriorità, esso deve essere apprezzato avendoriguardo alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, enon alla data di commissione del reato oggetto di quella pronuncia, essendosiaffermato che «in tema di revoca della sospensione condizionale della pena,l’anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimentoalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non aquella di commissione del reato al quale essa si riferisce» (Sez. 1, n. 35563 del10/11/2020, Pmt, Rv. 280056-01).La revoca così configurata opera di diritto al verificarsi dei presupposti dilegge: il provvedimento del giudice dell’esecuzione ha, pertanto, funzionemeramente ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio, i cui effetti siproducono ex tunc, con decorrenza dal passaggio in giudicato della condanna chedetermina la caducazione della sospensione (Sez. 5, n. 13/10/1993, P.m. inproc. Monichini, Rv. 196266).In tale quadro si colloca anche il principio, elaborato con riferimento alla cd.revoca a ritroso delle sospensioni condizionali fruite, secondo cui la caducazionedel beneficio concesso con una seconda condanna può riverberarsi sullasospensione accordata con una precedente sentenza, quando, una volta venutomeno il beneficio relativo alla seconda condanna, quest’ultima assuma rilievoquale condanna ostativa o quale elemento del cumulo rilevante ai fini dellarevoca del primo beneficio. Si determina, in tal modo, un effetto a cascata, cheimpedisce al condannato di continuare a fruire della sospensione più risalenteove non possa più beneficiare di quella concessa con la condanna successiva. Èin questa prospettiva che questa Corte ha affermato che il principio secondo cuiuna condanna a pena condizionalmente sospesa non può determinare la revocadella sospensione già concessa con una precedente condanna presuppone che laseconda sospensione non sia, a sua volta, soggetta a revoca per effetto di unacondanna successiva; quando ciò accada, non può essere invocata l’ultima partedell’art. 164, ultimo comma, cod. pen., espressamente fatta salva dall’art. 168,primo comma, cod. pen., poiché essa postula che vi siano due condanneentrambe a pena sospesa (Sez. 1, n. 21300 del 13/07/2016, dep. 2017, Lopalco,Rv. 270576-01).6. Alla luce di tali coordinate, anche sotto questo profilo l’ordinanzaimpugnata si rivela carente.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione si è limitato a valorizzare la diversità di indole deireati e a escludere il superamento del limite biennale avuto riguardo alle solepene sospese, senza verificare se le condanne sopravvenute indicate dalla partepubblica riguardassero delitti commessi anteriormente al 16 settembre 2020,data di irrevocabilità del decreto penale del G.I.P. di Locri del 4 febbraio 2020, nése le relative pene, cumulate con quella di mesi sei di reclusione oggetto delbeneficio concesso con tale decreto, determinassero il superamento dei limiti dicui all’art. 163 cod. pen. Tale verifica era invece necessaria, poiché la diversità diindole dei reati non rileva rispetto all’ipotesi di cui all’art. 168, primo comma, n.2, cod. pen., mentre il cumulo deve essere compiuto tenendo conto di tutte lecondanne rilevanti nel periodo considerato, secondo i principi sopra richiamati.7. L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio allaCorte di appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell’esecuzione, per nuovoesame, da compiersi, nei limiti del beneficio devoluto, alla luce della sequenzadelle condanne risultante dagli atti e dei principi sopra richiamati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi [OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 35008/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris