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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2021/2023

ECLI:EU:C:2023:800
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CJ0764_INF

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 ottobre 2023 – [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa C‑764/22 P) ( 1 ) «Impugnazione – Dumping – Importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Ricorso di annullamento – Importatore – Legittimazione ad agire – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Condizione secondo cui il ricorrente deve essere individualmente interessato – Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione – Nozione – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Inclusione – Attuazione di un sistema elettronico di scambio di informazioni tra gli operatori economici e le autorità doganali nazionali – Irrilevanza (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1784) (v. punti 40‑55)

2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento degli elementi di prova – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)] (v. punti 56‑58, 84)

3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Incidenza individuale su un importatore del prodotto di cui trattasi – Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1784) (v. punti 68‑71)

4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso di un’impresa che ha partecipato al procedimento amministrativo – Caratteristica insufficiente per riconoscergli una legittimazione ad agire (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1784) (v. punti 74‑76, 81)

5. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso di un importatore del prodotto di cui trattasi – Assenza di elementi costitutivi di una situazione particolare che contraddistingua il ricorrente rispetto a qualsiasi altro operatore – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1784) (v. punti 77‑79, 83) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:SOCIETA] è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, anche di quelle sostenute dalla Commissione europea. ( 1 ) GU C 45 del 6.2.2023 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0764_INF Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 ottobre 2023 – [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa C‑764/22 P) ( 1 ) «Impugnazione – Dumping – Importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Ricorso di annullamento – Importatore – Legittimazione ad agire – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Condizione secondo cui il ricorrente deve essere individualmente interessato – Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione – Nozione – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Inclusione – Attuazione di un sistema elettronico di scambio di informazioni tra gli operatori economici e le autorità doganali nazionali – Irrilevanza (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1784) (v. punti 40‑55) 2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento degli elementi di prova – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)] (v. punti 56‑58, 84) 3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Incidenza individuale su un importatore del prodotto di cui trattasi – Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1784) (v. punti 68‑71) 4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso di un’impresa che ha partecipato al procedimento amministrativo – Caratteristica insufficiente per riconoscergli una legittimazione ad agire (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1784) (v. punti 74‑76, 81) 5. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso di un importatore del prodotto di cui trattasi – Assenza di elementi costitutivi di una situazione particolare che contraddistingua il ricorrente rispetto a qualsiasi altro operatore – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1784) (v. punti 77‑79, 83) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:SOCIETA] è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, anche di quelle sostenute dalla Commissione europea. ( 1 ) GU C 45 del 6.2.2023 .
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