Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2021/2023
ECLI:EU:C:2023:800
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0764_INF
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 ottobre 2023 –
[OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(causa C‑764/22 P) (
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)
«Impugnazione – Dumping – Importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Ricorso di annullamento – Importatore – Legittimazione ad agire – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Condizione secondo cui il ricorrente deve essere individualmente interessato – Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione»
1.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione – Nozione – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Inclusione – Attuazione di un sistema elettronico di scambio di informazioni tra gli operatori economici e le autorità doganali nazionali – Irrilevanza
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1784)
(v. punti 40‑55)
2.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento degli elementi di prova – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo
[Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)]
(v. punti 56‑58, 84)
3.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Incidenza individuale su un importatore del prodotto di cui trattasi – Presupposti
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1784)
(v. punti 68‑71)
4.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso di un’impresa che ha partecipato al procedimento amministrativo – Caratteristica insufficiente per riconoscergli una legittimazione ad agire
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1784)
(v. punti 74‑76, 81)
5.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso di un importatore del prodotto di cui trattasi – Assenza di elementi costitutivi di una situazione particolare che contraddistingua il ricorrente rispetto a qualsiasi altro operatore – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1784)
(v. punti 77‑79, 83)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:SOCIETA] è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, anche di quelle sostenute dalla Commissione europea.
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GU C 45 del 6.2.2023
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