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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29007/2025

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 21475 / 20 17 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.

F ab riz io Zarone, con domicilio digitale indicato in atti; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 21475/2017a.c.2 3 /9/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA]– NAPOLI n. 1009 / 1 7 , depositat a in data 8 / 2 /20 1 7 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 23 settembre2025; Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA](anche “la contribuente” ) impugnò dinanzi alla C.T.P. di Caserta una serie di cartelle di pagamentodeducendone l’inesistenza giuridica delle notificazioni in quanto spedite a mezzo raccomandata postale, il difetto di motivazione, essendo gli importi indicati in maniera generica ed approssimativa, in violazione degli artt. 3 della legge n. 241 del 1990 e 7 della legge n. 212 del 2000, nonché per violazione dell’art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, oltre che per l’illegittimità dell’aggio di riscossione.

La C.T.P. di Caserta accolse il ricorso con riferimento alla carenza di motivazione della pretesa degli interessi richiesti, rigettando nel resto il ricorso.

Su appello principale dell’Agenzia delle Entrate e appello incidentale della contribuente,la C.T.R., in accoglimento del primo e rigettando il secondo, riformò la sentenza di primo grado confermando la legittimità delle cartelle di pagamento impugnate.

Avverso la sentenza d’appello, la contribuente ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Ha resistitocon controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione di legge, in particolare dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000(art. 360, n. 3 c.p.c.)”, la contribuente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto r.g. n. 21475/2017a.c.2 3 /9/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sufficienti le indicazioni contenute nelle cartelle impugnate circa la misura degli interessi richiesti, con il richiamo agli estremi della sentenza della C.T.R. che aveva dato origine alle cartelle e agli estremi dell’avviso di accertamento originario.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione di legge, in particolare dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 (art. 360, n. 3, c.p.c.)”, la contribuente, reiterando in buona parte la precedente censura, si duole che la sentenza impugnata abbia confermato delle cartelle di pagamento che non le consentivano di verificare la fondatezza della pretesa creditoria, sicché le cartelle di pagamento avrebbero dovuto essere annullate.

2.1. I due motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati e decisi congiuntamente, sonomanifestamente infondati.

Questa Corte, a sezioni unite, ha statuito che “la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia r.g. n. 21475/2017a.c.2 3 /9/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo” (SS.UU., n. 22281/2022).

Orbene, le cartelle di pagamento impugnate seguono a una pronuncia della C.T.R.e a un avviso di accertamento, come dichiarato dalla stessa contribuente in ricorso, sicché l’obbligo di motivazione risulta nel caso di specie soddisfatto col mero richiamo della sentenza e dell’avviso di accertamento presupposto.

3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione di legge, in particolare dell’art. 3 della legge n. 241/90 e dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 (art. 360, n. 3, c.p.c.)ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.)relativamente al motivo di ricorso attinente l’illegittimità della cartelladi pagamento impugnata per essere stata la stessa notificata a mezzo del servizio postale”, la contribuente si lamenta che la C.T.R. non si sia pronunciata sul motivo di appello incidentale secondo il quale la notificazione delle cartelle di pagamento impugnate non sarebbe potuta avvenire a mezzo del servizio postale.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Il collegio evidenzia, infatti, come sia al riguardo consolidato l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale “a i fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna r.g. n. 21475/2017a.c.2 3 /9/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] norma” (v., ad es., Cass., sez. trib., n. 11708/2011 e Cass., sez. trib., n. 946/2020).

4. In conclusione, il ricorso deve essererigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M Rigetta ilricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 21475 / 20 17 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. F ab riz io Zarone, con domicilio digitale indicato in atti; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 21475/2017a.c.2 3 /9/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA]– NAPOLI n. 1009 / 1 7 , depositat a in data 8 / 2 /20 1 7 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 23 settembre2025; Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA](anche “la contribuente” ) impugnò dinanzi alla C.T.P. di Caserta una serie di cartelle di pagamentodeducendone l’inesistenza giuridica delle notificazioni in quanto spedite a mezzo raccomandata postale, il difetto di motivazione, essendo gli importi indicati in maniera generica ed approssimativa, in violazione degli artt. 3 della legge n. 241 del 1990 e 7 della legge n. 212 del 2000, nonché per violazione dell’art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, oltre che per l’illegittimità dell’aggio di riscossione. La C.T.P. di Caserta accolse il ricorso con riferimento alla carenza di motivazione della pretesa degli interessi richiesti, rigettando nel resto il ricorso. Su appello principale dell’Agenzia delle Entrate e appello incidentale della contribuente,la C.T.R., in accoglimento del primo e rigettando il secondo, riformò la sentenza di primo grado confermando la legittimità delle cartelle di pagamento impugnate. Avverso la sentenza d’appello, la contribuente ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Ha resistitocon controricorso l’Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione di legge, in particolare dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000(art. 360, n. 3 c.p.c.)”, la contribuente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto r.g. n. 21475/2017a.c.2 3 /9/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sufficienti le indicazioni contenute nelle cartelle impugnate circa la misura degli interessi richiesti, con il richiamo agli estremi della sentenza della C.T.R. che aveva dato origine alle cartelle e agli estremi dell’avviso di accertamento originario. 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione di legge, in particolare dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 (art. 360, n. 3, c.p.c.)”, la contribuente, reiterando in buona parte la precedente censura, si duole che la sentenza impugnata abbia confermato delle cartelle di pagamento che non le consentivano di verificare la fondatezza della pretesa creditoria, sicché le cartelle di pagamento avrebbero dovuto essere annullate. 2.1. I due motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati e decisi congiuntamente, sonomanifestamente infondati. Questa Corte, a sezioni unite, ha statuito che “la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia r.g. n. 21475/2017a.c.2 3 /9/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo” (SS.UU., n. 22281/2022). Orbene, le cartelle di pagamento impugnate seguono a una pronuncia della C.T.R.e a un avviso di accertamento, come dichiarato dalla stessa contribuente in ricorso, sicché l’obbligo di motivazione risulta nel caso di specie soddisfatto col mero richiamo della sentenza e dell’avviso di accertamento presupposto. 3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione di legge, in particolare dell’art. 3 della legge n. 241/90 e dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 (art. 360, n. 3, c.p.c.)ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.)relativamente al motivo di ricorso attinente l’illegittimità della cartelladi pagamento impugnata per essere stata la stessa notificata a mezzo del servizio postale”, la contribuente si lamenta che la C.T.R. non si sia pronunciata sul motivo di appello incidentale secondo il quale la notificazione delle cartelle di pagamento impugnate non sarebbe potuta avvenire a mezzo del servizio postale. 3.1. Il motivo è inammissibile. Il collegio evidenzia, infatti, come sia al riguardo consolidato l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale “a i fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna r.g. n. 21475/2017a.c.2 3 /9/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] norma” (v., ad es., Cass., sez. trib., n. 11708/2011 e Cass., sez. trib., n. 946/2020). 4. In conclusione, il ricorso deve essererigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M Rigetta ilricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r
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