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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 1969

Cassazione n. 03032/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE presso la CORTE APPELLO di PERUGIAnel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato ad AUGUSTA (SIRACUSA) il 24/04/1969 avverso l'ordinanza del 03/03/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta altresì la nota del Procuratore generale in data 12/9/2022, in cui ha rettificato le conclusioni, nel senso dell'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.

Letteela memoria del 30/8/2022, presentata dalle avv.te [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 3/3/2022, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha respinto - pur senza riportare espressamente la statuizione nel dispositivo - l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, mentre ha accolto l'istanza di semilibertà ex art. 50 0.P., al fine di permettere al condannato di svolgere attività risocializzanti di volontariato e pubblica utilità presso la [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto.

L'ordinanza ha motivato in ordine ai presupposti della concessa misura, richiamando sia i titoli in esecuzione che le pendenze giudiziarie dell'Amara, e valorizzando l'attività di collaborazione con la giustizia che aveva consentito all'istante di ottenere in sede processuale l'attenuante speciale ex art. 323 bis, comma 2, cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche; ha inoltre pronosti- cato che le ulteriori pendenze, allo stato, non si prefigurano tali da eccedere i limiti di pena propri della misura consentita.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia, indicando i seguenti motivi di impugnazione.

2.1. Manifesta illogicità della motivazione risultante da atti del processo specificamente indicati.

Tali atti sono: 1) le sentenze di condanna a carico dell'Amara, 2) la nota del 25/2/2022 della Questura di Roma, 3) l'avviso di conclusione delle indagini emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, 4) l'ordinanza del 30/6/2021 con cui il GIP di Potenza ha sostituito la custodia in carcere dell'Amara con l'obbligo di dimora, 5) la richiesta di rinvio a giudizio del 2/12/2020 della Procura di Roma.

Da tali atti si evince che sono infondate ed illogiche le valutazioni positive rese dal Tribunale di sorveglianza di Perugia sul percorso di recupero dell'istante e sul valore della sua attività collaborativa, peraltro in contrasto con il rigetto di analoga istanza di misure alternative pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Roma.

2.2. Con ulteriore motivo si censura la mancanza di motivazione sul punto dell'emissione di una nuova ordinanza cautelare in danno dell'Amara - dopo la collaborazione da costui prestata alle autorità giudiziarie di Roma e Messina - spiccata dal GIP di Potenza, nonché sull'assenza di collaborazione dopo la data dell'1°/7/2021, nonostante l'ordinanza impugnata abbia invece postulato che detta collaborazione era proseguita.

2.3. Con l'ultimo motivo di impugnazione si deduce vizio di motivazione, nella triplice definizione normativa, con riguardo alla valutazione delle pendenze giudiziarie dell'Amara che, alla stregua delle imputazioni, non risultano tali da dare luogo all'applicazione di sanzioni contenute entro il limite di concedibilità del beneficio già riconosciuto.

3. La difesa del condannato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in data 31/8/2022 una memoria in cui ha illustrato la correttezza dell'autorizzazione alla semilibertà pronunciata dal Tribunale di sorveglianza, alla quale sono allegati una richiesta di archiviazione avanzata in data 31/5/2022 dalla Procura della Repubblica di Brescia nei confronti, tra gli altri, di Amara, ed un'ulteriore richiesta di archivia- zione della Procura della Repubblica di Milano in data 26/4/2022 sempre nei confronti di Amara. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

1.1. In termini generali, l'ammissione al regime di semilibertà è subordi- nata alla presenza di due ordini di condizioni, le quali devono fra loro concorrere e sulle quali si devono incentrare l'esame e la motivazione del Tribunale di Sorveglianza.

Il primo è dato dall'indagine sui risultati del trattamento indivi- dualizzato, desumibili dall'osservazione scientifica della personalità che conforti un giudizio di evoluzione del condannato verso la conquista di nuovi modelli etici.

Il secondo è dato dall'indagine sull'obiettivo della misura e cioè sull'esistenza delle condizioni che garantiscano un graduale reinserimento nella società, rispetto al quale lo svolgimento di lavoro o attività extramurarie acquista valenza di primaria importanza anche per gli effetti di per sé rieducativi ed agevolativi del rientro nell'ambiente familiare e sociale, di cui costituisce concreto avallo.

È altresì noto che, per l'ammissione alla semilibertà, come per le altre misure alternative, non è richiesta la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del passato e si sia quindi del tutto ravveduto, non corrispondendo tale esigenza alla logica delle misure alternative, per la cui concessione il riferimento ai risultati raggiunti nel trattamento di rieducazione non postula che il processo rieducativo si sia già realizzato e che possa quindi formularsi un giudizio di non pericolosità, essendo sufficiente un giudizio prognostico sulla possibilità di far fronte alla residua pericolosità con gli strumenti propri dell'ordinamento penitenziario (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 277924; Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep. 2014, Naretto, Rv. 258402; Sez. 1, n. 9591 del 29/11/2000, dep. 2001, Pilo, Rv. 218235).

Questa Corte ha altresì specificato che le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare ai fini di tale giudizio sono da un lato il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, dall'altro la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussi- stenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità della misura alternativa, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attacca- mento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante.

1.2. In linea con tali coordinate ermeneutiche, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha condotto una analitica istruttoria con riguardo alle sentenze (tutte ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.) inserite nel cumulo in esecuzione, nonché con riguardo ai carichi pendenti, senza mancare di confrontarsi con il provvedi- mento di rigetto di misure alternative che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha emesso in data 1/7/2021.

Dall'impugnata ordinanza emergono con chiarezza le direttrici del per- corso motivazionale che hanno indotto alla concessione della semilibertà, con valorizzazione, in via principale, dell'attività collaborativa a vasto raggio svolta da [OSCURATO:PERSONA], attestata dalle DDA di Roma, Potenza, Messina e Catania; inoltre sono state considerate le note pervenute dalle Questure di Roma, Potenza e Siracusa in ordine al livello di coinvolgimento nei fatti di reato, ed un parti- colare riferimento è stato fatto alla nota del [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri di Siracusa del 24/1/2022, che - ipotizzando che i reati per cui Amara era stato condannato con sentenza del Tribunale di Catania del 14/1/2009 fossero stati finalizzati ad agevolare il clan Nardo di Lentini - è stata smentita in tale presun- zione, rilevando i giudici della sorveglianza che quelle imputazioni non risulta- vano aggravate ex art. 7 L. n. 203 del 1991, né la motivazione della sentenza conteneva richiami a tale eventualità.

Quanto all'atteggiamento dell'Amara di ripulsa e distacco dalle logiche devianti e al conseguente percorso di revisione critica, tratto anche dai risultati dell'osservazione scientifica della personalità effettuata dall'equipe trattamentale della Casa circondariale di Terni, si è dato un giudizio positivo degli otto mesi trascorsi in detenzione inframuraria, dal luglio 2021, attestato dalle condotte attivamente partecipative alla vita comunitaria del carcere, intessute di relazioni positive con i compagni e con gli operatori penitenziari, e sanzionate con la concessione di periodi di liberazione anticipata a riconoscimento dei risultati della partecipazione all'opera rieducativa.

Da tali elementi istruttori, il Tribunale di sorveglianza ha tratto un segnale di effettiva resipiscenza del condannato, non meramente strumentale all'imme- diato procacciamento di benefici penitenziari, e sottolineato anche dal consegui- mento dell'attenuante di cui all'art. 323 bis, comma 2, cod. pen., oltre che delle circostanze attenuanti generiche.

Quanto alle pendenze penali, potenzialmente in grado, qualora esitino in condanne, di oltrepassare i limiti di pena per l'ammissibilità della semilibertà, il collegio - sulla base della documentazione prodotta dalla difesa, dimostrativa della misura contenuta della condanna di recente intervenuta per alcune di tali pendenze - ha effettuato una prognosi favorevole in ordine all'esclusione di tale rischio.

Infine, si è valutata l'idoneità della collocazione abitativa a Spoleto e non più a Roma, e la congruità agli scopi della misura dell'attività di volontariato presso la [OSCURATO:PERSONA] secondo il programma di servizio presentato dal Direttore di detto ente.

2. Il ricorso del Procuratore generale di Perugia ha inteso censurare la logicità della sintetizzata motivazione, all'uopo valorizzando atti che il Tribunale di sorveglianza non ha specificamente indicato nell'impugnata ordinanza.

Tra questi, figura la nota della Questura di Roma del 25/2/2022, che ha dato conto dell'avviso di conclusione delle indagini emesso in data 2/12/2021 dalla Procura della Repubblica di Milano per associazione a delinquere finalizzata a vari delitti-scopo tra cui calunnie, diffamazioni, intralcio alla giustizia, favoreggiamento e corruzione tra privati, ed altro.

Si tratterebbe di ipotesi di reato che smentiscono l'apprezzamento di leale collaborazione con la giustizia, su cui si è imperniata la concessione della semilibertà.

Si è poi richiamata l'indagine in corso a Potenza, anch'essa giunta alla fase conclusiva con la notificazione del relativo avviso, nel cui ambito Amara era stato raggiunto da misura custodiale, attenuata nell'obbligo di dimora con ordinanza del 30/6/2021 del GIP di Potenza (provvedimento pure richiamato nel ricorso).

Sgombrato il campo dall'apparente problema delle conclusioni "conformi" rese dal Procuratore generale di Perugia nell'udienza camerale, da intendersi sintoniche all'espresso parere negativo, risultante dal verbale dell'udienza, rileva questa Corte che detti atti sono stati considerati nell'insieme delle acquisizioni documentali dell'istruttoria, sia pure in termini non specifici, e non hanno inciso negativamente sulla valorizzazione dell'attività collaborativa dell'Amara, come il Tribunale di sorveglianza ha logicamente affermato.

Invero, le pendenze giudiziarie a carico dell'Amara non sono state affatto negate, ma espressamente considerate - in termini sufficientemente specifici - nell'impugnata ordinanza, e che esse abbiano carattere ancora fluido e passibile di sviluppi non sicuramente pregiudicanti della posizione dell'interessato è provato dalla documentazione prodotta a corredo della memoria difensiva, consistente in richieste di archiviazione della Procura della Repubblica di Milano e di Brescia per alcune delle vicende riguardanti quella complessa indagine.

Parimenti, la produzione dello stesso Procuratore generale ricorrente in ordine all'indagine di Potenza, per quanto rilevanti siano le imputazioni cautelari ivi elevate, dà conto di una ridotta pericolosità sociale dell'Amara, il quale - dopo pochi giorni dall'esecuzione della misura custodiale - è stato assoggettato al più tenue obbligo di dimora, evidentemente per la collaborazione intrapresa anche in quella sede e riconosciuta nella nota del 4/2/2022 della DDA della Procura di Potenza, tanto che essa attesta la sussistenza delle condizioni per la conces- sione del benefici penitenziari di cui all'art. 58 ter O.P.

Peraltro, detto documento evidenzia pure che Amara ha continuato a collaborare anche in tempi recenti, essendosi in quella nota indicati gli interrogatori ai quali costui è stato sottoposto nei mesi di giugnooluglio e agosto 2021.

Ne consegue che non si ravvisa alcuna illogicità della motivazione, che ha considerato globalmente i carichi pendenti nella loro attuale consistenza, senza ricavarne indici di contrasto alla valorizzazione dell'attività collaborativa di Amara.

Tanto rientra nella discrezionalità riconosciuta al Tribunale di sorve- glianza in materia di ammissione alle misure alternative, ed è conforme ai para- metri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, che da epoca risalente ha attribuito un peso circoscritto e qualificato ai carichi pendenti, da valutare con riguardo alla fase procedimentale o processuale in cui si esplicano.

Invero, si è affermato che «In tema di concessione o diniego della misura alternativa della semilibertà, la gravità del reato commesso e i precedenti penali e giudiziari del reo non possono assumere rilevanza autonoma, decisiva ed assorbente ai fini della valutazione richiesta dall'art. 50, comma quarto, della legge 26 luglio 1975 n. 354, ma solo secondaria ed accessoria.

Essi costituiscono elementi di base per l'esame scientifico della personalità del condannato ed il necessario punto di partenza per valutare l'attuale strutturazione della personalità del soggetto e, quindi, per accertare i reali progressi compiuti dal condannato e la sua idoneità al reinserimento nella società» (Sez. 1, n. 2834 del 24/06/1991, Tucci, Rv. 188059).

Primariamente, rileva lo stadio di tali prece- denti giudiziari, essendosi affermato che essi possono bensì essere presi in considerazione per valutare globalmente la personalità del soggetto, ma solo previa effettiva e concreta disamina dei fatti che ne sono all'origine, del tempo al quale risalgono, nonché, soprattutto, dello stato del procedimento; sono, infatti, ben diverse le conclusioni che possono trarsi dalla pendenza di un procedimento penale a seconda che lo stesso si trovi ancora nella fase delle indagini prelimi- nari, ovvero che sia già stata pronunciata una sentenza di condanna (così Sez. 1, (9e.,/ n. 521 del 04/02/1992, Primerano, Rv. 189242: nel caso di specie era stata censurata la decisione del Tribunale di sorveglianza che nel respingere un'istanza di concessione della semilibertà si era limitato a ricordare la pendenza di un procedimento per associazione per delinquere a carico dell'interessato, senza spiegare le ragioni della rilevanza ad essa attribuita).

L'unico rilievo, in questa sede, riguarda il giudizio prognostico di non esor- bitanza dai limiti di pena della semilibertà, effettuato alla pag. 8 dell'impugnata ordinanza, che peraltro non pregiudica le conclusioni raggiunte.

Invero, qualora detto pronostico sanzionatorio non sia rispettato, osserva questa Corte che il rimedio alla paventata eventualità esiste nell'ordinamento: la disposizione dell'art. 51 bis O.P. disciplina il caso di sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà durante l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, sicché - nel caso in cui vengano meno le condizioni di applicabilità della semilibertà - se ne disporrà la cessazione con il ripristino dell'esecuzione inframuraria (Sez. 1, n. 1337 del 05/03/1998, Pg in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 210025; Sez. 1, n. 3516 del 02/10/1991, Pm in proc.

Stanzione, Rv. 188292).

In conclusione, nessuna delle censure che il ricorso ha avanzato per contestare la valutazione di ammissibilità della misura alternativa, ha trovato rispondenza giuridica e fattuale nell'impugnata ordinanza, che ha dato conto con logicità e coerenza della sussistenza dei requisiti per l'accesso dell'Amara alla semìlibertà.

Si ribadisce in questa sede che compete al giudice della sorveglianza la valutazione - di cui è tenuto a rendere conto nella motivazione del provvedi- mento - in ordine ai progressi compiuti dal detenuto nel corso del trattamento, ferma la necessità che ricorrano altresì le condizioni per un suo graduale reinserimento nella società (Sez. 1, n. 49 del 11/12/2020, dep. 2021, Serpa, Rv. 280211), elementi che sono stati favorevolmente testati dal Tribunale di sorveglianza di Perugia.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

La natura pubblica della parte ricorrente osta alla condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE presso la CORTE APPELLO di PERUGIAnel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato ad AUGUSTA (SIRACUSA) il 24/04/1969 avverso l'ordinanza del 03/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta altresì la nota del Procuratore generale in data 12/9/2022, in cui ha rettificato le conclusioni, nel senso dell'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. Letteela memoria del 30/8/2022, presentata dalle avv.te [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3/3/2022, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha respinto - pur senza riportare espressamente la statuizione nel dispositivo - l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, mentre ha accolto l'istanza di semilibertà ex art. 50 0.P., al fine di permettere al condannato di svolgere attività risocializzanti di volontariato e pubblica utilità presso la [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto. L'ordinanza ha motivato in ordine ai presupposti della concessa misura, richiamando sia i titoli in esecuzione che le pendenze giudiziarie dell'Amara, e valorizzando l'attività di collaborazione con la giustizia che aveva consentito all'istante di ottenere in sede processuale l'attenuante speciale ex art. 323 bis, comma 2, cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche; ha inoltre pronosti- cato che le ulteriori pendenze, allo stato, non si prefigurano tali da eccedere i limiti di pena propri della misura consentita. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia, indicando i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Manifesta illogicità della motivazione risultante da atti del processo specificamente indicati. Tali atti sono: 1) le sentenze di condanna a carico dell'Amara, 2) la nota del 25/2/2022 della Questura di Roma, 3) l'avviso di conclusione delle indagini emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, 4) l'ordinanza del 30/6/2021 con cui il GIP di Potenza ha sostituito la custodia in carcere dell'Amara con l'obbligo di dimora, 5) la richiesta di rinvio a giudizio del 2/12/2020 della Procura di Roma. Da tali atti si evince che sono infondate ed illogiche le valutazioni positive rese dal Tribunale di sorveglianza di Perugia sul percorso di recupero dell'istante e sul valore della sua attività collaborativa, peraltro in contrasto con il rigetto di analoga istanza di misure alternative pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Roma. 2.2. Con ulteriore motivo si censura la mancanza di motivazione sul punto dell'emissione di una nuova ordinanza cautelare in danno dell'Amara - dopo la collaborazione da costui prestata alle autorità giudiziarie di Roma e Messina - spiccata dal GIP di Potenza, nonché sull'assenza di collaborazione dopo la data dell'1°/7/2021, nonostante l'ordinanza impugnata abbia invece postulato che detta collaborazione era proseguita. 2.3. Con l'ultimo motivo di impugnazione si deduce vizio di motivazione, nella triplice definizione normativa, con riguardo alla valutazione delle pendenze giudiziarie dell'Amara che, alla stregua delle imputazioni, non risultano tali da dare luogo all'applicazione di sanzioni contenute entro il limite di concedibilità del beneficio già riconosciuto. 3. La difesa del condannato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in data 31/8/2022 una memoria in cui ha illustrato la correttezza dell'autorizzazione alla semilibertà pronunciata dal Tribunale di sorveglianza, alla quale sono allegati una richiesta di archiviazione avanzata in data 31/5/2022 dalla Procura della Repubblica di Brescia nei confronti, tra gli altri, di Amara, ed un'ulteriore richiesta di archivia- zione della Procura della Repubblica di Milano in data 26/4/2022 sempre nei confronti di Amara. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. In termini generali, l'ammissione al regime di semilibertà è subordi- nata alla presenza di due ordini di condizioni, le quali devono fra loro concorrere e sulle quali si devono incentrare l'esame e la motivazione del Tribunale di Sorveglianza. Il primo è dato dall'indagine sui risultati del trattamento indivi- dualizzato, desumibili dall'osservazione scientifica della personalità che conforti un giudizio di evoluzione del condannato verso la conquista di nuovi modelli etici. Il secondo è dato dall'indagine sull'obiettivo della misura e cioè sull'esistenza delle condizioni che garantiscano un graduale reinserimento nella società, rispetto al quale lo svolgimento di lavoro o attività extramurarie acquista valenza di primaria importanza anche per gli effetti di per sé rieducativi ed agevolativi del rientro nell'ambiente familiare e sociale, di cui costituisce concreto avallo. È altresì noto che, per l'ammissione alla semilibertà, come per le altre misure alternative, non è richiesta la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del passato e si sia quindi del tutto ravveduto, non corrispondendo tale esigenza alla logica delle misure alternative, per la cui concessione il riferimento ai risultati raggiunti nel trattamento di rieducazione non postula che il processo rieducativo si sia già realizzato e che possa quindi formularsi un giudizio di non pericolosità, essendo sufficiente un giudizio prognostico sulla possibilità di far fronte alla residua pericolosità con gli strumenti propri dell'ordinamento penitenziario (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 277924; Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep. 2014, Naretto, Rv. 258402; Sez. 1, n. 9591 del 29/11/2000, dep. 2001, Pilo, Rv. 218235). Questa Corte ha altresì specificato che le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare ai fini di tale giudizio sono da un lato il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, dall'altro la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussi- stenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità della misura alternativa, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attacca- mento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante. 1.2. In linea con tali coordinate ermeneutiche, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha condotto una analitica istruttoria con riguardo alle sentenze (tutte ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.) inserite nel cumulo in esecuzione, nonché con riguardo ai carichi pendenti, senza mancare di confrontarsi con il provvedi- mento di rigetto di misure alternative che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha emesso in data 1/7/2021. Dall'impugnata ordinanza emergono con chiarezza le direttrici del per- corso motivazionale che hanno indotto alla concessione della semilibertà, con valorizzazione, in via principale, dell'attività collaborativa a vasto raggio svolta da [OSCURATO:PERSONA], attestata dalle DDA di Roma, Potenza, Messina e Catania; inoltre sono state considerate le note pervenute dalle Questure di Roma, Potenza e Siracusa in ordine al livello di coinvolgimento nei fatti di reato, ed un parti- colare riferimento è stato fatto alla nota del [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri di Siracusa del 24/1/2022, che - ipotizzando che i reati per cui Amara era stato condannato con sentenza del Tribunale di Catania del 14/1/2009 fossero stati finalizzati ad agevolare il clan Nardo di Lentini - è stata smentita in tale presun- zione, rilevando i giudici della sorveglianza che quelle imputazioni non risulta- vano aggravate ex art. 7 L. n. 203 del 1991, né la motivazione della sentenza conteneva richiami a tale eventualità. Quanto all'atteggiamento dell'Amara di ripulsa e distacco dalle logiche devianti e al conseguente percorso di revisione critica, tratto anche dai risultati dell'osservazione scientifica della personalità effettuata dall'equipe trattamentale della Casa circondariale di Terni, si è dato un giudizio positivo degli otto mesi trascorsi in detenzione inframuraria, dal luglio 2021, attestato dalle condotte attivamente partecipative alla vita comunitaria del carcere, intessute di relazioni positive con i compagni e con gli operatori penitenziari, e sanzionate con la concessione di periodi di liberazione anticipata a riconoscimento dei risultati della partecipazione all'opera rieducativa. Da tali elementi istruttori, il Tribunale di sorveglianza ha tratto un segnale di effettiva resipiscenza del condannato, non meramente strumentale all'imme- diato procacciamento di benefici penitenziari, e sottolineato anche dal consegui- mento dell'attenuante di cui all'art. 323 bis, comma 2, cod. pen., oltre che delle circostanze attenuanti generiche. Quanto alle pendenze penali, potenzialmente in grado, qualora esitino in condanne, di oltrepassare i limiti di pena per l'ammissibilità della semilibertà, il collegio - sulla base della documentazione prodotta dalla difesa, dimostrativa della misura contenuta della condanna di recente intervenuta per alcune di tali pendenze - ha effettuato una prognosi favorevole in ordine all'esclusione di tale rischio. Infine, si è valutata l'idoneità della collocazione abitativa a Spoleto e non più a Roma, e la congruità agli scopi della misura dell'attività di volontariato presso la [OSCURATO:PERSONA] secondo il programma di servizio presentato dal Direttore di detto ente. 2. Il ricorso del Procuratore generale di Perugia ha inteso censurare la logicità della sintetizzata motivazione, all'uopo valorizzando atti che il Tribunale di sorveglianza non ha specificamente indicato nell'impugnata ordinanza. Tra questi, figura la nota della Questura di Roma del 25/2/2022, che ha dato conto dell'avviso di conclusione delle indagini emesso in data 2/12/2021 dalla Procura della Repubblica di Milano per associazione a delinquere finalizzata a vari delitti-scopo tra cui calunnie, diffamazioni, intralcio alla giustizia, favoreggiamento e corruzione tra privati, ed altro. Si tratterebbe di ipotesi di reato che smentiscono l'apprezzamento di leale collaborazione con la giustizia, su cui si è imperniata la concessione della semilibertà. Si è poi richiamata l'indagine in corso a Potenza, anch'essa giunta alla fase conclusiva con la notificazione del relativo avviso, nel cui ambito Amara era stato raggiunto da misura custodiale, attenuata nell'obbligo di dimora con ordinanza del 30/6/2021 del GIP di Potenza (provvedimento pure richiamato nel ricorso). Sgombrato il campo dall'apparente problema delle conclusioni "conformi" rese dal Procuratore generale di Perugia nell'udienza camerale, da intendersi sintoniche all'espresso parere negativo, risultante dal verbale dell'udienza, rileva questa Corte che detti atti sono stati considerati nell'insieme delle acquisizioni documentali dell'istruttoria, sia pure in termini non specifici, e non hanno inciso negativamente sulla valorizzazione dell'attività collaborativa dell'Amara, come il Tribunale di sorveglianza ha logicamente affermato. Invero, le pendenze giudiziarie a carico dell'Amara non sono state affatto negate, ma espressamente considerate - in termini sufficientemente specifici - nell'impugnata ordinanza, e che esse abbiano carattere ancora fluido e passibile di sviluppi non sicuramente pregiudicanti della posizione dell'interessato è provato dalla documentazione prodotta a corredo della memoria difensiva, consistente in richieste di archiviazione della Procura della Repubblica di Milano e di Brescia per alcune delle vicende riguardanti quella complessa indagine. Parimenti, la produzione dello stesso Procuratore generale ricorrente in ordine all'indagine di Potenza, per quanto rilevanti siano le imputazioni cautelari ivi elevate, dà conto di una ridotta pericolosità sociale dell'Amara, il quale - dopo pochi giorni dall'esecuzione della misura custodiale - è stato assoggettato al più tenue obbligo di dimora, evidentemente per la collaborazione intrapresa anche in quella sede e riconosciuta nella nota del 4/2/2022 della DDA della Procura di Potenza, tanto che essa attesta la sussistenza delle condizioni per la conces- sione del benefici penitenziari di cui all'art. 58 ter O.P. Peraltro, detto documento evidenzia pure che Amara ha continuato a collaborare anche in tempi recenti, essendosi in quella nota indicati gli interrogatori ai quali costui è stato sottoposto nei mesi di giugnooluglio e agosto 2021. Ne consegue che non si ravvisa alcuna illogicità della motivazione, che ha considerato globalmente i carichi pendenti nella loro attuale consistenza, senza ricavarne indici di contrasto alla valorizzazione dell'attività collaborativa di Amara. Tanto rientra nella discrezionalità riconosciuta al Tribunale di sorve- glianza in materia di ammissione alle misure alternative, ed è conforme ai para- metri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, che da epoca risalente ha attribuito un peso circoscritto e qualificato ai carichi pendenti, da valutare con riguardo alla fase procedimentale o processuale in cui si esplicano. Invero, si è affermato che «In tema di concessione o diniego della misura alternativa della semilibertà, la gravità del reato commesso e i precedenti penali e giudiziari del reo non possono assumere rilevanza autonoma, decisiva ed assorbente ai fini della valutazione richiesta dall'art. 50, comma quarto, della legge 26 luglio 1975 n. 354, ma solo secondaria ed accessoria. Essi costituiscono elementi di base per l'esame scientifico della personalità del condannato ed il necessario punto di partenza per valutare l'attuale strutturazione della personalità del soggetto e, quindi, per accertare i reali progressi compiuti dal condannato e la sua idoneità al reinserimento nella società» (Sez. 1, n. 2834 del 24/06/1991, Tucci, Rv. 188059). Primariamente, rileva lo stadio di tali prece- denti giudiziari, essendosi affermato che essi possono bensì essere presi in considerazione per valutare globalmente la personalità del soggetto, ma solo previa effettiva e concreta disamina dei fatti che ne sono all'origine, del tempo al quale risalgono, nonché, soprattutto, dello stato del procedimento; sono, infatti, ben diverse le conclusioni che possono trarsi dalla pendenza di un procedimento penale a seconda che lo stesso si trovi ancora nella fase delle indagini prelimi- nari, ovvero che sia già stata pronunciata una sentenza di condanna (così Sez. 1, (9e.,/ n. 521 del 04/02/1992, Primerano, Rv. 189242: nel caso di specie era stata censurata la decisione del Tribunale di sorveglianza che nel respingere un'istanza di concessione della semilibertà si era limitato a ricordare la pendenza di un procedimento per associazione per delinquere a carico dell'interessato, senza spiegare le ragioni della rilevanza ad essa attribuita). L'unico rilievo, in questa sede, riguarda il giudizio prognostico di non esor- bitanza dai limiti di pena della semilibertà, effettuato alla pag. 8 dell'impugnata ordinanza, che peraltro non pregiudica le conclusioni raggiunte. Invero, qualora detto pronostico sanzionatorio non sia rispettato, osserva questa Corte che il rimedio alla paventata eventualità esiste nell'ordinamento: la disposizione dell'art. 51 bis O.P. disciplina il caso di sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà durante l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, sicché - nel caso in cui vengano meno le condizioni di applicabilità della semilibertà - se ne disporrà la cessazione con il ripristino dell'esecuzione inframuraria (Sez. 1, n. 1337 del 05/03/1998, Pg in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 210025; Sez. 1, n. 3516 del 02/10/1991, Pm in proc. Stanzione, Rv. 188292). In conclusione, nessuna delle censure che il ricorso ha avanzato per contestare la valutazione di ammissibilità della misura alternativa, ha trovato rispondenza giuridica e fattuale nell'impugnata ordinanza, che ha dato conto con logicità e coerenza della sussistenza dei requisiti per l'accesso dell'Amara alla semìlibertà. Si ribadisce in questa sede che compete al giudice della sorveglianza la valutazione - di cui è tenuto a rendere conto nella motivazione del provvedi- mento - in ordine ai progressi compiuti dal detenuto nel corso del trattamento, ferma la necessità che ricorrano altresì le condizioni per un suo graduale reinserimento nella società (Sez. 1, n. 49 del 11/12/2020, dep. 2021, Serpa, Rv. 280211), elementi che sono stati favorevolmente testati dal Tribunale di sorveglianza di Perugia. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto. La natura pubblica della parte ricorrente osta alla condanna
Sentenza Cassazione n. 03032/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris