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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26179/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 26 settembre 2025, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Bari il 28 febbraio 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 20.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all' art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Bitonto il 3 ottobre 2024.

Rilevato che i tre motivi di ricorso, con i quali si contesta, in termini sostanzialmente sovrapponibili, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (primo motivo), il vizio di motivazione (secondo motivo), l'eccessività della pena e qualificazione giuridica del fatto (terzo motivo), sono manifestamente infondati, in quanto ripropositivi di temi già adeguatamente trattati nella sentenza impugnata (pagine 4 e 5), avendo i giudici di merito rimarcato, in senso ostativo all'accoglimento delle richieste difensive, sia la natura della sostanza rinvenuta (cocaina), sia il numero elevato delle dosi medie singole ricavabili (263) dalla sostanza stupefacente, suddivisa in 147 involucri, sia il possesso di strumenti idonei al confezionamento delle dosi, elementi questi sintomatici di un'attività di spaccio di dimensioni non trascurabili, essendo stata la pena determinata comunque in misura corrispondente al minimo edittale.

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 26 settembre 2025, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Bari il 28 febbraio 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 20.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all' art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Bitonto il 3 ottobre 2024. Rilevato che i tre motivi di ricorso, con i quali si contesta, in termini sostanzialmente sovrapponibili, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (primo motivo), il vizio di motivazione (secondo motivo), l'eccessività della pena e qualificazione giuridica del fatto (terzo motivo), sono manifestamente infondati, in quanto ripropositivi di temi già adeguatamente trattati nella sentenza impugnata (pagine 4 e 5), avendo i giudici di merito rimarcato, in senso ostativo all'accoglimento delle richieste difensive, sia la natura della sostanza rinvenuta (cocaina), sia il numero elevato delle dosi medie singole ricavabili (263) dalla sostanza stupefacente, suddivisa in 147 involucri, sia il possesso di strumenti idonei al confezionamento delle dosi, elementi questi sintomatici di un'attività di spaccio di dimensioni non trascurabili, essendo stata la pena determinata comunque in misura corrispondente al minimo edittale. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M
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