CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39635/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di. esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Salerno ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del concorso del ricorrente nella detenzione e nello spaccio della sostanza stupefacente, avendo evidenziato una serie di elementi di fatto che sorreggono in modo non illogico tale lettura in conformità a quanto già evidenziato dal Giudice di primo grado (vedi pp.4-5 della sentenza impugnata); ritenuto che anche il motivo in punto di trattamento sanzionatorio è inammissibile per genericità delle doglianze rispetto ad una motivazione accurata delle ragioni a sostegno della decisione di rigetto del correlativo motivo di appello (modalità della condotta, in concorso con altro soggetto, non occasionale, con detenzione di ulteriore sostanza stupefacente, diversa da quella oggetto della cessione e destinata allo spaccio); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle amm