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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10315/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso dì [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione dì responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si veda, in particolare, pagina 12 della sentenza impugnata, ove sì rileva l'inverosimiglianza della alternativa ricostruzione dei fatti offerta dall'imputato, giacché priva di specifiche indicazioni su modalità e circostanze di tempo e di luogo relative al dichiarato furto del veicolo oggetto di riciclaggio); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge con riferimento all'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo b) dell'imputazione, è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, correttamente applicato dai giudici di appello, secondo cui «La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i. gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021» (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01); che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266) considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo b) della rubrica, non è formulato in termini consentiti in questa sede ed è manifestamente infondato, atteso che il motivo di impugnazione proposto dalla difesa in punto di responsabilità in relazione ad entrambi i reati contestati all'imputato è stato dichiarato inammissibile dai giudici di appello perché del tutto aspecifico;che a tale riguardo deve infatti farsi applicazione del principio affermato da questa Corte, secondo cui «L'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "rado decidendi" della sentenza medesima» (Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025, Franceschi, Rv. 288566 - 01; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01); ritenuto che anche il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità per cui «la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01); che le medesime considerazioni devono svolgersi anche con riguardo al quinto motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che risulta manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso dì [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione dì responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si veda, in particolare, pagina 12 della sentenza impugnata, ove sì rileva l'inverosimiglianza della alternativa ricostruzione dei fatti offerta dall'imputato, giacché priva di specifiche indicazioni su modalità e circostanze di tempo e di luogo relative al dichiarato furto del veicolo oggetto di riciclaggio); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge con riferimento all'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo b) dell'imputazione, è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, correttamente applicato dai giudici di appello, secondo cui «La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i. gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021» (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01); che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266) considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo b) della rubrica, non è formulato in termini consentiti in questa sede ed è manifestamente infondato, atteso che il motivo di impugnazione proposto dalla difesa in punto di responsabilità in relazione ad entrambi i reati contestati all'imputato è stato dichiarato inammissibile dai giudici di appello perché del tutto aspecifico;che a tale riguardo deve infatti farsi applicazione del principio affermato da questa Corte, secondo cui «L'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "rado decidendi" della sentenza medesima» (Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025, Franceschi, Rv. 288566 - 01; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01); ritenuto che anche il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità per cui «la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01); che le medesime considerazioni devono svolgersi anche con riguardo al quinto motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che risulta manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
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