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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 settembre 2024

Cassazione n. 33086/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26182/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELL’ABRUZZO n. 312/2020depositata il 26/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per l’ottemperanza della sentenza della CTR dell’Abruzzo n. 408/3/2018, con la quale, nel giudizio di rinvio scaturito dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 9507 del 12 aprile 2017, era stato accolto l’appello della contribuente ed era stata riconosciuta la non debenza degli importi oggetto dell’accertamento fiscale, con il conseguente obbligo di restituzione integrale delle somme nelle more già versate.

La CTR dell’Abruzzo, con la sentenza n. 312/II/2020, depositata il 26 giugno 2020, ha appurato l’avvenuta corresponsione, ad opera della contribuente, di un importo pari ad euro 403.053,14.

Il giudice regionale ha poi verificato documentate restituzioni – a mezzo bonifico – per l’importo di euro 312.535,41, a fronte di un residuo credito di euro 378.499,47.

In definitiva, il ricorso per l’ottemperanza è stato accolto limitatamente alla differenza fra il secondo e il primo dei due importi or ora richiamati, ossia per la somma di euro 65.963,63.

Il ricorso per cassazione dell’Agenzia è affidato a tre motivi.

Resiste la contribuente con controricorso.

Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta la violazione dell’art. 70, co. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR mancato di riscontrare “l’esistenza di una causa di improponibilità del ricorso per ottemperanza, eccepito dall’Ufficio, vale a dire che l’obbligo derivante dalla sentenza n. 408/02/2018 era già stato estinto”.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la contribuente avesse pagato il complessivo importo di euro 403.053,14.

Con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 112 c.p.c., avuto riguardo all’art. 360 n. 4 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza, avendo la CTR aderito acriticamente alle richieste formulate dalla contribuente, senza apprezzare gli elementi dedotti dall’erario.

È fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, consideratane l’effettiva tardività rispetto al termine d’impugnazione di cui all’art. 325, co. 2, c.p.c.

Il ricorso non è stato tempestivamente proposto nel termine breve di 60 gg. dalla notifica della sentenza d’appello; a tale ultimo riguardo va, invero evidenziato che la notifica della impugnata sentenza della CTR risulta perfezionatasi a mezzo pec il 3 luglio 2020, mentre la notifica del ricorso è avvenuta soltanto il 5 ottobre 2020, quindi oltre il rammentato termine di 60 giorni ex art. 325 c.p.c. decorrente dalla ricezione (contestuale alla pec) di notifica della sentenza.

In definitiva, tenuto conto della sospensione feriale dei termini il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere notificato entro il 2 ottobre 2020.

Il ricorso va, in ultima analisi, dichiarato inammissibile.

Le spese sono regolate dalla soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l'Agenzia a pagare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26182/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’ABRUZZO n. 312/2020depositata il 26/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per l’ottemperanza della sentenza della CTR dell’Abruzzo n. 408/3/2018, con la quale, nel giudizio di rinvio scaturito dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 9507 del 12 aprile 2017, era stato accolto l’appello della contribuente ed era stata riconosciuta la non debenza degli importi oggetto dell’accertamento fiscale, con il conseguente obbligo di restituzione integrale delle somme nelle more già versate. La CTR dell’Abruzzo, con la sentenza n. 312/II/2020, depositata il 26 giugno 2020, ha appurato l’avvenuta corresponsione, ad opera della contribuente, di un importo pari ad euro 403.053,14. Il giudice regionale ha poi verificato documentate restituzioni – a mezzo bonifico – per l’importo di euro 312.535,41, a fronte di un residuo credito di euro 378.499,47. In definitiva, il ricorso per l’ottemperanza è stato accolto limitatamente alla differenza fra il secondo e il primo dei due importi or ora richiamati, ossia per la somma di euro 65.963,63. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia è affidato a tre motivi. Resiste la contribuente con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta la violazione dell’art. 70, co. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR mancato di riscontrare “l’esistenza di una causa di improponibilità del ricorso per ottemperanza, eccepito dall’Ufficio, vale a dire che l’obbligo derivante dalla sentenza n. 408/02/2018 era già stato estinto”. Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la contribuente avesse pagato il complessivo importo di euro 403.053,14. Con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 112 c.p.c., avuto riguardo all’art. 360 n. 4 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza, avendo la CTR aderito acriticamente alle richieste formulate dalla contribuente, senza apprezzare gli elementi dedotti dall’erario. È fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, consideratane l’effettiva tardività rispetto al termine d’impugnazione di cui all’art. 325, co. 2, c.p.c. Il ricorso non è stato tempestivamente proposto nel termine breve di 60 gg. dalla notifica della sentenza d’appello; a tale ultimo riguardo va, invero evidenziato che la notifica della impugnata sentenza della CTR risulta perfezionatasi a mezzo pec il 3 luglio 2020, mentre la notifica del ricorso è avvenuta soltanto il 5 ottobre 2020, quindi oltre il rammentato termine di 60 giorni ex art. 325 c.p.c. decorrente dalla ricezione (contestuale alla pec) di notifica della sentenza. In definitiva, tenuto conto della sospensione feriale dei termini il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere notificato entro il 2 ottobre 2020. Il ricorso va, in ultima analisi, dichiarato inammissibile. Le spese sono regolate dalla soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'Agenzia a pagare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al 15
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