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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01032/2023

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del 22 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] e sentite le parti.

I [OSCURATO:PERSONA] 1.- Premessa - Con avviso di accertamento n.

BS0098908/2013 l'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Brescia - Territorio rettificava la rendita catastale dello stabilimento industriale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (sito nel Comune di Chiari, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 23/A - p. 5 1 - T- 1, in catasto Sez.

Urb.

NCT Folio

9. p.11a 305 graffate F. NCT/14 p.11a 36, sub. 3, NCT/15 p.II 100, SUB. 3) proposta dalla società nella somma di 1.000.258,00 C, giusta procedura docfa presentata in data 20 gennaio 2012, elevandola all'importo di 2.274.431,34 C, considerando suscettibili di rendita anche gli impianti fissi uniti al suolo, cd.

"imbullonati".

La controversia giudiziale sorta in relazione a tale accertamento integra i contenuti del procedimento n. 25624/2017 di ruolo generale, oggetto del preliminare esame che seguirà (v. § 3 e parte motiva) dopo la narrazione della complessiva vicenda giudiziale in rassegna.

Proc. 13161/2017 ed altri R.G.

Sentenza Pagina n. 3 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria -

2. - In relazione al giudizio n. 13161/2017 di ruolo generale -

2.1. A seguito della suindicata rettifica della rendita catastale da parte dell'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Brescia - Territorio - il Comune di Chiari notificava, in data 11 dicembre 2013, l'avviso di accertamento n. 20070000607, avente ad oggetto il recupero a tassazione della maggiore ICI non versata nell'arino di imposta 2007, derivante dal predetto, presupposto, accertamento dell'Agenzia del Territorio.

Tutto ciò, reputando il predetto anno d'imposta ancora "aperto" alla possibilità di una verifica, anche in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile e quindi nonostante che il 3 maggio 2012 il Comune di Chiari e la società avessero sottoscritto l'atto di accertamento con adesione n. 6/12, con il quale avevano definito la controversia già insorta tra le parti in relazione agli anni di imposta 2006/2009, a seguito di quattro avvisi di accertamento notificati alla società il 21 dicembre 2011.

2.2. Con la sentenza n. 6061/7/2016 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (Milano) accoglieva l'appello proposto dalla società, così motivando: - «... l'avviso di accertamento in rettifica di valore per l'anno 2007 deve essere annullato poiché non fondato su una rendita catastale dell'immobile irreversibilmente determinata dal giudice con sentenza definitiva e quindi passata in giudicato (art. 5/2°c. alvo n° 504/1992).

Infatti nel caso in esame la relativa sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Brescia n. 663/12/14 del 12-12-2013, depositata il 28-8- 2014, è stata impugnata innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia ed il ricorso pende innanzi alla Sezione 30 della citata Commissione»; - «[OSCURATO:PERSONA] ritiene comunque decaduto il Comune di Chiari dalla potestà di rettifica dell'ICI per l'anno di imposta 2007 il cui avviso doveva Proc. 13161/2017 ed altri R.G.

Sentenza Pagina n. 4 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - essere notificato entro il 31-12-2012 cioè entro il quinquennio dal versamento dell'imposta e che invece venne notificato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] non versandosi sicuramente nell'ipotesi di omessa dichiarazione ICI»; - «L'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI fu introdotto a partire dal 2007 nell'invarianza dei cespiti immobiliari.

Infatti la società contribuente correttamente tramite procedura DOCFA ha depositato in data 20-1-2012 la denuncia di aumento della rendita catastale per le tre cabine elettriche».

2.3. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ai sensi dell'art. 149 c.p.c., in data 18/19/24 maggio 2017, articolando due motivi di impugnazione, così introducendo il giudizio recante il n. 13161/2017 di ruolo generale, successivamente avanzando istanza di discussione orale.

2.4. Con il primo motivo di impugnazione il Comune ha contestato la decisione, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., assumendo la violazione dell'art. 74 della legge 342/2000 per non aver il Giudice regionale considerato che la rettifica della rendita, operata dall'Agenzia del Territorio, influisce direttamente sulla determinazione della base imponibile dell'Ici e retroagisce in relazione agli anni ancora "aperti".

Nello specifico, il Comune di Chiari ha lamentato che la decisione del Giudice regionale risulterebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto non applicabile la nuova rendita catastale posta a base dell'accertamento impugnato, in quanto oggetto di contenzioso non ancora definito con sentenza passata in giudicato, assumendo - di contro - che l'orientamento del giudice di legittimità è nel senso dell'applicabilità della nuova rendita notificata anche ad annualità di imposta anteriori, ancora suscettibili di accertamento, di liquidazione o di rimborso, dovendo attribuirsi «rilevanza alla rendita dall'epoca dell'ultima "variazione materiale che ha portato alla modifica del computo della base imponibile"» (v. pagina n. 18 del ricorso).

Proc. 13161/2017 ed altri R.G.

Sentenza L Pagina n. 5 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - Conseguentemente - ha aggiunto il Comune - non occorre attendere l'accertamento con efficacia di giudicato sulla nuova rendita notificata, giacché in caso di accoglimento delle tesi del contribuente, questi avrà diritto al relativo rimborso di quanto indebitamente versato, impregiudicata la facoltà di questi di chiedere la sospensione dell'efficacia dell'atto di rettifica della rendita ed il potere/dovere del giudice di merito sospendere il giudizio relativo all'accertamento dell'ICI in attesa della definitiva decisione sulla legittimità della nuova rendita catastale posta a base della pretesa impositiva.

2.5. Con il secondo motivo di impugnazione l'ente territoriale ha denunciato, sempre in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1, co. 161, della legge n. 296/2006, ponendo in evidenza che la società non aveva presentato alcuna dichiarazione ICI per l'anno 2007, nemmeno nei modelli docfa presentati nell'anno 2011 e 2012, in relazione agli impianti fissi, cd.

"imbullonati", avendo erroneamente ritenuto che tali elementi non dovessero rientrare nella determinazione della rendita catastale e quindi nella base imponibile dell'ICI.

La predetta omissione - a dire della ricorrente - equivaleva ad omessa dichiarazione, il che valeva a rendere tempestivo l'avviso di accertamento, in quanto notificato nel dicembre 2013 e dunque entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto esser presentata. 2.6 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. notificava controricorso, a mente dell'art. 149 c.p.c., in data 3 luglio 2017, successivamente avanzando istanza di discussione orale, resistendo al ricorso di cui chiedeva il rigetto, concludendo, in subordine, in caso di accoglimento dell'impugnazione principale, per la cassazione della sentenza, con rinvio al Giudice regionale per l'esame delle ulteriori domande ed eccezioni ritenute assorbite in ragione del rigetto dell'appello sulle questioni esaminate.

Proc. 13161/2017 ed altri R.G.

Sentenza Pagina n. 6 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria -

3. - In relazione al uiudizio n. 25624 2017 di ruolo enerale -

3.1. Con sentenza n. 663/12/2014 la Commissione tributaria provinciale di Brescia rigettava il ricorso proposto dalla società contro l'avviso di accertamento n.

BS0098908/2013, con cui l'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Brescia - Territorio - come sopra anticipato - aveva rettificato (determinandola nella misura di 2.274.431,34 C) la rendita catastale dello stabilimento industriale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proposta dalla società nella diversa somma di 1.000.258,00 C, giusta procedura docfa presentata in data 20 gennaio 2012.

3.2. Con l'impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l'appello avanzato dalla società contro la menzionata pronuncia, ritenendo - per quanto ora occupa in relazione ai motivi di ricorso - che l'avviso di accertamento fosse adeguatamente motivato, riportando sul punto la decisione del primo Giudice secondo cui «la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe accertati, e l'elenco delle voci della relazione estimale allegata, sono in sé sufficienti a porre il contribuente nella condizione di conoscere il valore catastale attribuito e quindi di porlo nelle condizioni di potersi difendere.

Inoltre l'avviso riporta, nella propria stima, oltre alle voci di cui alla proposta DOC.FA., l'elenco dettagliato di tutti gli impianti fissi computati ai fini del calcolo della rendita catastale, individuati in sede di sopralluogo e valorizzati sulla scorta del valore del libro cespiti dell'azienda.

La parte dunque attraverso il semplice confronto della proposta DOCFA con l'avviso di accertamento, è in grado di comprendere agevolmente le ragioni della rettifica (v. sentenza I grado p. 2)» (così la sentenza appellata alle pagine nn. 2 e 3).

Sotto altro profilo e con riguardo alla contestata «congruità della valorizzazione dei beni», la Commissione tributaria regionale premetteva che «il deprezzamento può essere considerato il risultato della Proc. 13161/2017 ed altri R.G.

Sentenza L Pagina n. 7 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - combinazione di più fattori, quali il deterioramento fisico, l'obsolescenza funzionale e l'obsolescenza economica» (v. pagina n. 6 della sentenza appellata) e che per il calcolo del relativo coefficiente viene applicata la formula proposta dall'Unione Europea degli [OSCURATO:PERSONA] con cui il «deprezzamento accumulato in un immobile viene determinato dal prodotto tra il costo di sostituzione o di rimpiazzo ed il rapporto tra l'età effettiva dell'immobile e la sua vita attuale» (così la sentenza appellata a pagina n. 7).

Quindi, la Commissione reputava corretta la valutazione dell'[OSCURATO:PERSONA] che aveva «determinato la vita utile per ciascun impianto ed il relativo valore residuo» e che aveva «attribuito un valore medio infracensuario (5 anni), deprezzando il valore così determinato sulla base della vita utile effettiva per vetustà ed obsolescenza funzionale, come previsto dall'allegato tecnico III della Circolare 6/12 ... » (così la sentenza appellata a pagina n. 7).

Infine, il Giudice dell'appello riteneva congrui i valori di deprezzamento considerati dall'[OSCURATO:PERSONA], benchè quelli della consulenza tecnica di parte (pur essendosi basati anch'essi sui criteri di stima di cui alla circolare n. 6 del 2012) fossero pervenuti a valori inferiori, ponendo in evidenza che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva «tenuto conto dei dati desunti dal libro cespiti, considerando pertanto l'anno di acquisto, il costo d'acquisto ed applicato il coefficiente di indicizzazione ISTAT per riportare il valore all'epoca censuaria del 1988/89 con la successiva applicazione del coefficiente di deprezzamento rapportata alla vita utile del bene» (v. pagina n. 8 della sentenza appellata).

3.3. La società proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, formulando tre motivi di impugnazione, il tutto con atto notificato all'Agenzia dele Entrate a mente dell'art. 149 c.p.c., in data 6 novembre 2017, successivamente depositando, in data 15 settembre 2022 memoria ex art. 378 c.p.c. ed istanza di discussione orale.

Proc. 13161/2017 ed altn R.G.

Sentenza L gina n. 8 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria -

3.4. L'Agenzia delle Entrate notificava controricorso, tramite posta elettronica certificata, in data 28 novembre 2017, resistendo al ricorso e concludendo per il suo rigetto.

3.5. Con il primo motivo di impugnazione la società ha contestato la decisione, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., sostenendo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7, co. 1, della legge n. 21/2000 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, giacchè «nella fattispecie de qua, l'Agenzia del Territorio accerta una nuova rendita (2.274.431,34) senza indicare i criteri di valutazione del nuovo classamento, avendo disatteso i dati indicati dalla contribuente nella procedura DOCFA» e ponendo in evidenza che «la ricorrente nella DOCFA aveva indicato n. 9 impianti di fusione per un valore di C 14.500,00, mentre l'Agenzia nell'accertamento emesso individuava n. 61 impianti e macchinari oggetto di valutazione» (v. pagine nn. 15 e 16 del ricorso), indicando solo nelle controdeduzioni del giudizio di primo grado, «con riferimento a detti impianti ... i coefficienti di deprezzamento, la vte e la vtu, allegando uno specifico prospetto», (v. pagina n. 16 del ricorso), così disattendendo gli elementi di fatto indicati dalla contribuente nella procedura docfa e senza offrire una adeguata motivazione che rendesse note le ragioni del nuovo classamento.

3.6. Con il secondo motivo di impugnazione la società ha denunciato, sempre in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 10 del R.D.L. n. 652/1939, 8, 29 e 30 del d.P.R. 1142/1942, nonché degli artt. 812 e 2697 c.c., rimproverando alla Commissione regionale di aver «ritenuto che il riferimento alla circolare fosse prova del coefficiente del deprezzamento utilizzato, sebbene la circolare non fornisse un coefficiente specifico e il pericolo di vita utile degli impianti ivi indicati fosse differente da quello accertato, omettendo altresì di esaminare la prova contraria offerta dalla contribuente» (v. pagina n. 33 del ricorso).

Proc. 13161/2017 ed altri R.G.

Sentenza Pagina n. 9 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria -

3.7. Con il terzo motivo di impugnazione la contribuente ha lamentato, questa volta in relazione all'art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c., la «nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) art. 36 D.Lgs. n. 546/92», rappresentando che nella sentenza impugnata ed in ordine all'ultimo dei profili esaminati circa il deprezzamento operato non sarebbe stata rappresentata la ratio decidendi, essendosi il Giudice regionale limitato ad enunciare l'esito del proprio giudizio, non anche ad esprimerne le ragioni.

4. - In relazione al giudizio n. 5904/2020 di ruolo generale -

4.1. Con avviso di accertamento in rettifica n. 471 (protocollo n. 30212) del 22 ottobre 2015 il Comune di Chiari recuperava a tassazione la somma di 506.621,00 C a titolo di maggiore ICI rispetto a quella versata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in relazione all'anno di imposta 2010, richiamando l'art. 1, co. 336, della legge n. 311/2004 e ponendo a base dell'atto impositivo l'accertamento compiuto dall'Agenzia del Territorio, che aveva ritenuto non congrua la rendita catastale proposta dalla società tramite le procedure docfa presentate il 1° marzo 2011 ed il 20 gennaio 2012, così stabilendo il suo importo nella maggiore misura di 2.274.431,34 C.

4.2. Con la sentenza n. 2985/23/2019, oggetto di impugnazione, la Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione distaccata di Brescia - accoglieva l'appello proposto dal Comune di Chiari contro la sentenza n. 428/5/2017 della Commissione tributaria provinciale di Brescia e dichiarava legittimo l'atto impugnato, assumendo che: - la rendita catastale determinata dall'[OSCURATO:PERSONA] era efficace, ai sensi dell'art. 1, co. 337, della legge 311/2004, sin dal 10 gennaio 2002, in quanto «gli effetti fiscali della rendita decorrono da! 10 gennaio dell'anno successivo alla data cui si riferisce la mancata presentazione della denuncia catastale, espressamente indicata dal Comune dal 010/03/2001» (così nella sentenza impugnata senza numerazione); Proc. 13161/2017 ed altri R.G.

Sentenza Pagina n. 10 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - - il Comune non poteva che porre a base della determinazione dell'ICI la rendita catastale accertata dall'Agenzia delle Entrate - Territorio, giacchè quella indicata dalla contribuente con la procedura docfa restava agli atti soltanto come rendita proposta, avendo natura solo ordinatoria il termine di dodici mesi previsto dall'art. 1, co. 1, del decreto ministeriale n. 701/1994 (regolamento docfa) per il riscontro dell'[OSCURATO:PERSONA] in merito alla rendita presentata; - la rendita catastale determinata dall'[OSCURATO:PERSONA], avente natura dichiarativa, operava anche in relazione all'annualità di imposta ancora suscettive di accertamento.

4.3. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato al Comune di Chiari, ai sensi dell'art. 149 c.p.c. in data 5/7 febbraio 2020, articolando cinque motivi di impugnazione e successivamente depositando istanza di discussione orale.

4.4. Il Comune di Chiari notificava controricorso, tramite posta elettronica certificata del 13 marzo 2020, resistendo al ricorso di cui chiedeva il rigetto

4.5. Con il primo motivo di impugnazione la società ha contestato la decisione, denunciando, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 345 c.p.c., per avere il Giudice regionale omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità del motivo di appello proposto dal Comune nella parte in cui l'ente territoriale aveva per la prima volta in sede di gravarne richiamato la previsione dell'art.. 1, co. 336 e 337, della legge n. 311/2004, laddove nell'avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione ICI la maggiore pretesa era stata basata sulla revisione, da parte dell'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Brescia - Territorio, della rendita catastale Proc. 13161/2017 ed altri R.G.

Sentenza Pagina n. 11 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - proposta dalla società con la procedura docfa presentata il 20 gennaio 2012.

La ricorrente ha ricordato che era stato ecc:epito nel giudizio di secondo grado che con il motivo di appello il Comune aveva introdotto elementi non evidenziati nell'atto impositivo e che cò violava le previsioni degli artt. 57 del d.lgs. 546/1192 e dell'art. 342 c.p.c., lamentando, infine, che su tale eccezione di inammissibilità del motivo di appello la Commissione non si era espressa.

4.6. Con il secondo motivo di censura la contribuente ha dedotto, questa volta in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 57, co. 2, del d.lgs. n. 546/1992, ponendo in evidenza che l'appello era stato accolto, senza rilevare che il motivo di gravame aveva posto a fondamento dell'imposizione «pretese diverse» (v. pagina n. 17 del ricorso).

4.7. Con la terza doglianza la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5 del d.lgs. n. 546/1992, 1, co. 336 e 337, della legge n. 311/2004, 1, co. 3, del decreto ministeriale n. 701/1994, 12 del R.D.L. n. 652/1939 e dell'art. 74 della legge 342/2000.

Nello specifico, l'istante ha rimproverato al Giudice regionale: a. di aver violato gli artt. 5 del d.lgs. n. 546/1992 e 1, co. 336 e 337 della legge n. 311/2004, «avendo ritenuto che la rendita accertata e non definitiva, relativa ad un DOCFA presentato successivamente, si applichi retroattivamente atteso il disposto dell'art. 1 sopra citato sebbene nell'invito alla regolarizzazione della situazione catastale il Comune non abbia indicato la data accertata entro la quale l'odierna ricorrente avrebbe dovuto presentare la denuncia catastale» (così a pagina n.32 del ricorso); b. di aver violato gli artt. 5 del d.lgs. n. 546/1992, 1, co. 3, del decreto ministeriale n. 701/1994, 12 del RDL n. 652/1939 e l'art, 74 della legge Proc. 13161/2017 ed altri R.G.

Sentenza Pagina n. 12 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - 342/2000, «sia in quanto non è mai stata rettificata la rendita proposta con DOCFA del 1.3.2011 (con riferimento alla quale aveva versato per l'anno 2010/e imposte al Comune) sia in quanto la situazione al 1.1.2010 era differente rispetto a quella accertata al 20.1.2012, attesa la realizzazione, avvenuta alla fine del 2010, dell'impianto fotovoltaico.

Pertanto la rendita accerta successivamente non si poteva applicare retroattivamente» (v. pagina n. 33 del ricorso).

4.8. Con il quarto motivo di impugnazione la società ha denunciato, con riguardo all'art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c., «la nullità del procedimento in relazione all'art. 39 del Dlgs 546/92 e all'art. 295 cpc», assumendo la ricorrenza del suddetto vizio nel non aver la Commissione tributaria regionale sospeso il giudizio, pur essendo a conoscenza del vincolo di pregiudizialità derivante dalla pendenza dl altro giudizio, avente ad oggetto la legittimità della rendita catastale determinata dall'[OSCURATO:PERSONA] con l'avviso di accertamento in rettifica n.

BS0098908/2013, che era stata considerata dal Comune come base imponibile per la liquidazione dell'imposta in oggetto.

4.9. Con il quinto ed ultimo motivo di doglianza la ricorrente ha dedotto, sempre in relazione all'art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c., l'omessa pronuncia sulla dedotta illegittimità dell'atto impositivo, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 212/2000, nella parte in cui aveva chiesto la corresponsione degli interessi, nonostante che il Comune avesse ritenuto di non comminare alcuna sanzione sempre a mente della menzionata disposizione.

5. - In relazione al giudizio n. 5908/2020 di ruolo generale -

5.1. Con avviso di accertamento in rettifica n. 472 del 22 ottobre 2015 il Comune di Chiari recuperava a tassazione la somma di 500.248,00 C a titolo di maggiore ICI rispetto a quella versata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in relazione all'anno di imposta 2011,, richiamando l'art. 1, co. 336, della legge n. 311/2004 e ponendo a base dell'atto impositivo Proc. 13161/2017 ed altri R.G.

Sentenza Pagina n. 13 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - l'accertamento compiuto dall'Agenzia del Territorio, che aveva ritenuto non congrua la rendita catastale proposta dalla società tramite le procedure docfa presentate il 10 marzo 2011 ed il 20 gennaio 2012, stabilendo il suo importo nella misura di 2.274.431,34 C.

5.2. Con la sentenza n. 2983/23/2019, oggetto di impugnazione, la Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione distaccata di Brescia - accoglieva l'appello proposto dal Comune di Chiari contro la sentenza n. 429/5/2017 della Commissione tributaria provinciale di Brescia e dichiarava legittimo l'atto impugnato per le medesime ragioni esposte al § 4.2.

5.3. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato al Comune di Chiari, ai sensi dell'art. 149 c.p.c. in data 5/7 febbraio 2020, articolando cinque motivi di impugnazione, di contenuto pressochè identico a quelli riportati ai §§ 4.5, 4.6, 4.7., 4.8., 4.9, successivamente depositando istanza di discussione orale.

5.4. Il Comune di Chiari notificava controricorso, tramite posta elettronica certificata del 13 marzo 2020, resistendo al ricorso di cui chiedeva il rigetto [OSCURATO:PERSONA]

6. - La riunione dei procedimenti nn. 25624/2017, 5904/2020 e 5908/2020 a quello recante il n. 13161/2017 di ruolo generale - Va dato atto preliminarmente atto della disposta riunione dei giudizi nn. 25624/2017, 5904/2020 e 5908/2020 al presente procedimento recante il n. 13161/2017 di ruolo generale, perchè di più risalente iscrizione, stante il rapporto di pregiudizialità che corre tra la controversia riguardante la rettifica della rendita catastale del complesso industriale di proprietà della società, di cui all'avviso di accertamento n.

BS0098908/2013, oggetto del menzionato giudizio n. 25624/2017 di Proc. 13161/2017 ed altri R.G.

Sentenza Pagina n. 14 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - ruolo generale, e quelle concernenti la determinazione dell'ICI sul medesimo bene relativamente agli anni di imposta 2007/2010 e 2011, che costituisce l'oggetto degli altri giudizi, nei quali la pretesa del Comune, di cui si discute, è stata computata, considerando la rendita catastale di cui al predetto avviso di accertamento "n rettifica.

Non par dubbio, infatti, che l'attribuzione della rendita catastale dl un immobile sia, rispetto alle pretese tributarie avanzate dal Comune, atto presupposto, per cui tra la controversia relativa all'ICI e quella riguardante la predetta rendita sussiste un rapporto di pregiudizialità, poiché l'attribuzione di questa, una volta divenuta definitiva, vincola non solo il contribuente, ma anche l'ente impositore, tenuto ad applicare l'imposta unicamente sulla base di quella rendita, che costituisce il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per tutta l'imposizione fiscale che la legge a tale dato commisura (cfr., tra le tante, da ultimo, Cass. n. 35549/2022, che cita Cass. nn. 9203 del 2007; 25278 del 2008; nonché Cass. nn. 6386 e 26380 del 2006).

Tutto ciò, avvertendo - per quanto possa rilevare - che non ricorre alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario fra l'Agenzia delle Entrate ed il Comune (cfr., ancora, Cass. n. 35549/2022, che richiama Cass. n. 3226/2021, Cass. n. 1439/2017), ferma restando l'opportunità di una trattazione simultanea dei giudizi in via di riunione successiva o assicurando l'iniziale litisconsorzio facoltativo oppure, in alternativa, provvedendo alla sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., del giudizio "dipendente", concernente l'atto di imposizione fondato sulla rendita catastale impugnata, fino alla definizione di quello relativo a tale rendita. (cfr. Cass. N. 421/2014, che menziona Cass. nn. 13082/06, 26380/06, 9203/07, nonché Cass. n. 31556/2022, che richiama Cass. n. 2281/2011).

La disposta riunione consente, quindi, di superare ogni questione implicata nell'esigenza di assicurare il rispetto del predetto vincolo di dipendenza tra le controversie.

Proc. 13161/2017 ed altri R.G.

Sentenza Pagina n. 15 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria -

7. - Sul ricorso per cassazione relativo al giudizio n. 25624/2017 di ruolo generale) - Alla luce delle considerazioni che precedono va esaminato preliminarmente il ricorso proposto dalla società contro l'Agenzia delle Entrate ed avverso la sentenza n. 1638/33/2017, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l'appello avanzato dalla società contro la pronuncia di primo grado, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n.

BS0098908/2013, con cui l'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] del Territorio aveva rettificato (determinandola nella misura di 2.274.431,34 C) la rendita catastale del suindicato stabilimento industriale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proposta dalla società nella diversa somma di 1.000.258,00 C, giusta procedura docfa presentata in data 20 gennaio 2012.

7.1. Detta pronuncia ha premesso che il motivo di appello proposto dalla società concerneva il citato avviso «con il quale ... l'Agenzia del Territorio di Brescia - Sezione Catasto fabbricati aveva rideterminato nei confronti della suddetta società la rendita degli immobili indicati, includendovi i beni strumentali e produttivi, non fissi, né incorporati all'immobile, esclusi pertanto dalla valorizzazione, nonché in ordine all'erronea determinazione di valore e della relativa rendita» (v. pagina n. 1 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] regionale ha, quindi, richiamato le pronunce di questa Corte (nn. 16824/2006, 5404/2012, 13999/2012 e 1400/2012) che, nel rimarcare le caratteristiche della procedura docfa, qualificata da una struttura fortemente partecipativa, hanno correlato l'onere motivazionale dell'avviso di rettifica della proposta avanzata dal contribuente in termini tali da considerarlo rispettato anche tramite «la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio tecnico erariale e della classe conseguentemente attribuita all'immobile» (v. pagina n. 2 della sentenza appellata).

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Sentenza Pagina n. 16 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - Sulla scorta di tale principio - giova ripetersi - il Giudice dell'appello ha, dunque, ribadito quanto stabilito nella sentenza impugnata e cioè che «la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe accertati, e l'elenco delle voci della relazione est/male allegata, sono in sé sufficienti a porre il contribuente nella condizione di conoscere il valore catastale attribuito e quindi di porlo nelle condizioni di potersi difendere.

Inoltre l'avviso riporta, nella propria stima, oltre alle voci di cui alla proposta DOC.FA., l'elenco dettagliato di tutti gli impianti fissi computati ai fini del calcolo della rendita catastale, individuati in sede di sopralluogo e valorizzati sulla scorta del valore del libro cespiti dell'azienda.

La parte dunque attraverso il semplice confronto della proposta DOCFA con l'avviso di accertamento, è in grado di comprendere agevolmente le ragioni della rettifica (v. sentenza I grado p. 2)» (così la sentenza impugnata alle pagine nn. 2 e 3).

7.2. Come sopra esposto, con il primo motivo di ricorso la società ha contestato la violazione di legge (artt. 7, co. 1, della legge n. 212/2000 e 3 della legge n. 241/1990), ponendo in evidenza che l'Agenzia delle Entrate aveva individuato n. 61 impianti e macchinari oggetto di valutazione, accertando un valore complessivo degli stessi pari a 84.309.182,00 C, laddove con la proposta docfa la ricorrente aveva indicato solo n. 9 impianti di fusione per un valore complessivo al 1988/1989 di 14.500.000,00 C, aggiungendo - la contribuente - che l'Agenzia, con riferimento a detti impianti, solo nelle controdeduzioni del giudizio di primo grado aveva provveduto ad indicare «i coefficienti di deprezzamento, la vte e la vtu allegando uno specifico prospetto» (così a pagina n. 16 del ricorso).

Dal suo canto, la difesa erariale ha dato conto che «l'avviso di accertamento riporta nella propria stima, oltre che le voci già computate dalla parte nella proposta Do.c.fa, tra cui anche le voci in diminuzione, l'elenco dettagliato di tutti gli impianti fissi, computati ai fini del calcolo della rendita catastale, individuati in sede di sopralluogo e valorizzati sulla Proc. 13161/2017 ed altri R.G.

Sentenza Pagina n. 17 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - scorta del valore individuato nel Libro dei Cespiti dell'azienda», assumendo, quindi, che la contribuente «ha sostanzialmente conosciuto il motivo delle rettifica» (cfr. pagina n. 3 del cortrorícorso) e «che la valorizzazione degli elementi strutturali e dei valori unitari non può essere un elemento di novità in quanto la verifica si basa su quanto sufficientemente espresso nell'originaria dichiarazione Do.c.fa., e sugli elementi riscontrati in sopralluogo in contraddittorio con la parte» (cfr. pagina n. 6 delle controdeduzioni) richiamando, sul punto, la stessa giurisprudenza di legittimità citata dal Giudice regionale.

7.3. Tanto ricapitolato, ritiene la Corte che il primo motivo di ricorso avanzato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sia fondato; queste le ragioni.

L'impugnazione proposta dalla società, nel ribadire che con l'avviso di accertamento oggetto di contestazione l'Agenzia delle Entrate aveva modificato i dati di classamento e di rendita catastale proposti dalla ricorrente, ha richiamato, ai fini del requisito dell'autosufficienza, i contenuti del ricorso originario (di primo grado), pure prodotto in atti, con cui la contribuente aveva contestato il fatto che «L'ufficio ha proceduto ad attribuire una rendita ad impianti e macchinari che Tra fileria Gnutti non aveva ricompreso nel proprio Docfa, ritenendoli estranei al novero degli immobili suscettibili di attribuzione di rendita ai fini catastali, non costituendo parte integrante degli edifici e fabbricati in oggetto, non essendo ad essi incorporati fisicamente, ma permanendo come beni oggetto di rapporti distinti» (v. pagine nn. 4 e 5 del predetto, originario, ricorso), lamentando «da ciò l'inserimento come affermato dall'[OSCURATO:PERSONA] degli impianti non stimati dalla parte ...» (v. pagina n. 6 del ricorso originario).

Nel ricorso in esame si è anche dato atto di aver argomentato il motivo di appello (alle pagine nn. 5 e 6 del relativo ricorso), assumendo che «la semplice individuazione degli immobili non consente di ritenere assolto l'obbligo di motivazione in capo all'Agenzia.

L'atto deve essere infatti motivato al fine di consentire alla contribuente, attraverso l'analisi degli Proc. 13161/2017 ed altri R.G.

Sentenza Pagina n. 18 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - argomenti in base ai quali l'Amministrazione è pervenuta a determinare la rendita, di sindacarne la metodologia utilizzata e/o il risultato cui la stessa è pervenuta» (v. pagine nn. 11 e 12 del ricorso in esame), aggiungendo che «la mera indicazione di una diversa valutazione rispetto a quella proposta dal contribuente costituisce ... il dispositivo dell'atto e non la motivazione, che deve (a somiglianza di quanto accade in caso di applicazione dell'imposta di registro) invece enunciare i criteri e gli elementi che determinano la mancata accettazione delle indicazioni del contribuente (Cass. sent. 2.12.2013 n. 27008)» (v. pagina n. 13 del ricorso in rassegna).

Alla stregua del complessivo resoconto che precede, può, dunque, considerarsi pacifica la circostanza fattuale secondo cui l'avviso impugnato, il cui contenuto è stato interamente riprodotto nel ricorso in esame, ha considerato nel suo accertamento in rettifica gli impianti analiticamente indicati nell'atto impugnato (tramite la descrizione del macchinario, l'anno di acquisto ed il valore al biennio 1988/1989, per un numero complessivo di 61 impianti), gran parte dei quali però non erano stati indicati dalla società nella procedura docfa, in cui erano stati contemplati solo n. 9 impianti.

Risulta anche dai contenuti dell'avviso riprodotto nel ricorso che per i detti impianti è stato indicato solo il valore stimato, non anche i criteri utilizzati per stabilirlo, i quali sono stati invece diffusamente rappresentanti nelle controdeduzioni del 14 novembre 2013 prodotte nel corso del giudizio di primo grado, in cui si è dato conto, del procedimento utilizzato per adeguare il valore dei beni stimati al loro grado di vetustà, applicando vari coefficienti di deprezzamento in funzione del rapporto vita effettiva/vita utile (in acronimo vte/vtu) dei cespiti.

Ciò precisato, valgono le considerazioni che seguono.

8. La giurisprudenza di questa Corte con plurime pronunce ha consolidato il principio secondo cui: Proc. 13161/2017 ed altri R.G.

Sentenza Pagina n. 19 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - - «con riferimento all'atto di classamento adottato in esito alla procedura cd. docfa, - connotata, come si è rilevato, da una «struttura fortemente partecipativa», ... l'obbligo di motivazione «deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio ... e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie»; - «...laddove ... viene in rilievo, quale presupposto, e fondamento (motivazionale), dell'avviso di accertamento, ... la stima diretta dell'unità immobiliare (r.d.l. n. 652 del 1939, art. 10; d.p.r. n. 1142 del 1949, artt. 8 e 30) esplicita un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza, o meno, della motivazione rilevano ai fini, non già della legittimità ma della attendibilità concreta del giudizio cennato e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa (v., ex plurimis, Cass., 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., 3 febbraio 2014, n. 2268; Cass., 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., 7 giugno 2006, n. 13319)»; - «La Corte ha, quindi, precisato che gli indicati termini di riscontro dell'obbligo di motivazione dell'atto di classamento, adottato in esito alla procedura Docfa, debbono ritenersi inadeguati (solo) a fronte di una immutazione della proposta formulata dalla parte (con la dichiarazione di accatastamento), immutazione rilevante, - ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, - qualora incentrata sugli «elementi di fatto» di detta proposta, non anche qualora (ad elementi di fatto immutati) la diversa valutazione della rendita catastale ... consegua «da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni» (v. ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 22 maggio 2019, n. 13778; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., 23 maggio 2018, n. Proc. 13161/2017 ed altri R.G.

Sentenza Pagina n. 20 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - 12777; Cass., 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., 24 aprile 2015, n. 8344; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237)» (così Cass. m. 34551/2022).

In definitiva, «qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga ... in seguito alla procedura disciplinata dall'art. 2 del d.

L. n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, in I. n. 75 del 1993 e dal d.

M. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta "procedura DOCFA"), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica del valore economico dei beni classati; in caso contrario, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso» (cfr. Cass. n. 34862/2022, che richiama Cass. n. 12497/2016 cit., Cass. 12389/2018; Cass. n. 12777/2018 cit.; Cass. n. 31809/2018 cit.; Cass. n. 30166/2019; e nello stesso senso, tra le tante, Cass. n. 31554/2022; Cass. n. 27197/2022, Cass. n. 32772/2022, Cass. n. 25820/2022, Cass.n. 12005/2020, Cass. n. 23237/2014; Cass. n. 25006/2019; Cass. n. 17016/2020; Cass., n. 2247/2021; Cass., nn. 3104, 3106 e 3107/2021; Cass. n. 7210/2021; Cass. n. 41179/2021; Cass. n. 11281/2022).

9. Alla luce di quanto precede, si osserva che la fattispecie in disamina è chiaramente riconducibile alla seconda ipotesi sopra illustrata.

Difatti, i dati forniti dalla contribuente sono stati disattesi dall'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha considerato nell'accertamento diversi altri impianti (nel complessivo numero di 61) che non erano stati contemplati nella procedura docfa (che aveva indicato solo n. 9 impianti), in relazione ai quali l'atto impositivo si è limitato ad elencarli per tipologia di bene, anno di acquisto e valore catastale al biennio 1988/1989, senza tuttavia nulla esplicitare sui valori economici agli stessi attribuiti, omettendo, in particolare, di fornire indicazioni sui relativi criteri applicati, sui coefficienti Proc. 13161/2017 ed altri R.G.7 Sentenza Pagina n. 21 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - di deprezzamento stabiliti in relazione alla vetustà dei beni ed in funzione del rapporto tra vita effettiva e vita utile dei cespiti medesimi.

Si tratta, nello specifico, degli elementi che sono stati, invece, compiutamente allegati dall'Agenzia solo nel corso del giudizio di primo grado tramite lo specifico prospetto prodotto con le citate controdeduzioni.

In detto prospetto, infatti, risultano essere stati individuati i singoli impianti fissi stimati ed il relativo valore, descritti i beni con le relative note, indicato l'anno ed il valore di acquisto, l'indice istat, nonché rappresentate le note di deprezzamento, il coefficiente di deprezzamento ed il valore all'anno a 1988/1989, mentre nelle menzionate controdeduzioni si è dato conto che «il valore di ciascun impianto è stato individuato e determinato dall'analisi delle documentazione contabile "libro cespiti" ... della società» (v. pagina n. 30 del ricorso in esame, in cui è stato riprodotto il contenuto delle menzionate controdeduzioni dell'[OSCURATO:PERSONA]), tramite il cui esame è stato individuato l'anno di acquisto ed il costo dei beni, per poi applicare il coefficiente di indicizzazione Istat e riportarne valore all'epoca censuaria 88/89, nonchè stabilire il coefficiente di deprezzamento rapportato alla vita utile del bene come indicato alla tabella dell'allegato tecnico III alla circolare dell'Agenzia del Territorio n. 6/2012.

Senonchè, tale postuma esplicitazione delle ragioni della rettifica operata dall'[OSCURATO:PERSONA] vale solo a confermare l'originaria carenza motivazionale dell'atto, siccome incapace di esprimere il perchè della rilevante modifica della rendita catastale proposta.

Diversamente da quanto accade nelle ipotesi in cui l'[OSCURATO:PERSONA] non muta i dati oggettivi di rilevazione proposti con la procedura docfa, ma si limita solo a valutarli diversamente, in cui - secondo il richiamato, consolidato, orientamento di questa Corte - la motivazione può limitarsi ad enunciare il diverso giudizio fornito, giacchè il proponente la modifica della rendita Proc. 13161/2017 ed altri R.G.

Sentenza Pagina n. 22 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - è nelle condizioni di comprendere le ragioni della riclassificazione mediante il semplice raffronto con le proposte indicate nella propria dichiarazione, deve riconoscersi che tale possibilità resta, a monte, preclusa, qualora - come avvenuto nella fattispecie in rassegna - vengano disattesi gli elementi presentati dal contribuente e/o ne vengano introdotti dei nuovi, senza fornire adeguata spiegazione di tale diversa opzione, giacchè tale mutazione dei dati pone la parte privata nella condizione di dover ricercare, presagire, ipotizzare i motivi del riclassamento, situazione questa che è proprio quella sanzionata dal Giudice di legittimità, che ha individuato in tale evenienza le ragioni fondanti il dedotto vizio di motivazione dell'atto.

Va ancora osservato sul tema in esame che l'attività difensiva dell'[OSCURATO:PERSONA] non può essere valorizzata come integrazione ex post della motivazione dell'atto impositivo, atteso che «il contenuto motivazionale dell'avviso di accertamento deve sussistere ex se, quale requisito (strutturale) di legittimità dell'atto, così che non può essere integrato (a posteriori) in sede processuale (cfr., ex plurimis, CaSS., 9 marzo 2020, n. 6538; Cass., 19 novembre 2019, n. 29993; Cass.„ 12 ottobre 2018„ n. 25450; Cass., 23 ottobre 2017, n. 25037; Cass., 9 marzo 2017, n. 6065; Cass., 6 febbraio 2015, n. 2184; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., 13 giugno 2012, n. 9629)» (così Cass. n. 15123/2022).

In tale direzione, «La giurisprudenza di questa Corte ha ... affermato che l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an ed il quantum debeatur.

Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (tra le tante: Cass., Sez. 5, 26 marzo Proc. 13161/2017 ed altri R.G.

Sentenza L Pagina n. 23 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - 2014, n. 7056; Cass., Sez. 5, 9 luglio 2014, n. 15633; Cass., Sez. 5, 17 ottobre 2014, n. 22003; Cass., Sez. 5, 30 dicembre 2019, n. 34603; Cass., Sez. 5, 11 marzo 2020, n. 6867; Cass., Sez. 6-5, 19 ottobre 2021, n. 28819; Cass., Sez. 6-5, 23 novembre 2021, nn. 36217e 36218)» (così Cass. 25201/2022).

A tale soluzione si perviene anche nella versione meno rigorosa del predetto principio, volta a consentire, nel contraddittorio processuale, una "motivazione postuma" del provvedimento in forma di specificazione o chiarimento del dato esposto (cfr. Cass. 28560/2021), giacchè nella specie l'atto, per effetto delle illustrate omissioni, non ha reso edotto la destinataria delle sue effettive ragioni, né esse erano aliunde percepibili dalla società proprio per la suindicata diversità dei beni presi in considerazione dall'[OSCURATO:PERSONA] e posti a base dell'accertamento, restando così integrato il dedotto, radicale, vizio di nullità di cui all'art. 7, co. 1, della legge n. 212/2000, non altrimenti sanabile nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 22918/2022, che richiama Cass. n. 11284/2022 e Cass.12400/2018).

10. Le considerazioni che precedono conducono, quindi, all'accoglimento del primo motivo del ricorso relativo al giudizio n. 25624/2017 di ruolo generale e quindi alla declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento n.

BS0098908/2013, con esito - all'evidenza - assorbente rispetto alle valutazioni degli altri due motivi del predetto ricorso.

La sentenza n. 1638/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia (oggetto del procedimento n. 25624/2017 di ruolo generale), va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la relativa causa va, a mente dell'art. 384, co. 2 c.p.c. decisa nel merito, accogliendo il ricorso originario della contribuente e dichiarando nullo l'avviso di accertamento in rettifica n.

BS0098908/2013 dell'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Brescia - Territorio.

Proc. 13161/2017 ed altri R.G. ..J Sentenza Pagina n. 24 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria -

11. Per ripercussione rispetto aha decisione che precede, va rigettato il ricorso del Comune di Chiari di cui al procedimento n. 13161/2017 di ruolo generale, mentre vanno accolti quelli della società di cui ai procedimenti nn. 5904/2020 e 5908/2020 di ruolo generale.

Come sopra esposto, infatti, si tratta di ricorsi relativi ad avvisi di accertamento concernenti la maggiore ICI richiesta per gli anni di imposta 2007/2010 e 2011, che è stata calcolata in base alla rendita catastale determinata dall'[OSCURATO:PERSONA] del Territorio dell'Agenzia delle Entrate con il suindicato atto n.

BS0098908/2013, che, per le suindicate ragioni, è da dichiarare nullo, il che, anche in relazione ai predetti giudizi (nn. 13161/2017, 5904/2020 e 5908/2020 di ruolo generale) assume valore assorbente rispetto alle questioni sollevate con i motivi di ricorso.

11.1. Nello specifico va modificata, ai sensi dell'art. 384, co. 4, c.p.c, la motivazione della sentenza n. 6061/7/2016 della Commissione tributaria regionale della Lombardia (Milano), di cui al procedimento n. 13161/2017 di ruolo generale, dovendosi prendere atto della nullità dell'avviso di accertamento della rendita catastale posta a base dell'atto impugnato, con la conseguenza che il ricorso per cassazione proposto avverso detta pronuncia dal Comune di Chiari va, per tale assorbente ragione, respinto, il che rende pleonastico anche l'esame delle richieste avanzate dalla società in via subordinata.

11.2. Vanno, invece, cassate le sentenze n. 2985/23/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione distaccata di Brescia (oggetto del procedimento n. 5904/2020 di ruolo generale) e n. 2983/23/2019 della medesima Commissione (oggetto del procedimento n. 5908/2020 di ruolo generale), essendo venuta meno, a monte, in ragione della dichiaranda nullità dell'avviso n.

BS0098908/2013, la rendita catastale posta a base dell'ICI per gli anni d'imposta 2010 e 2011.

Non solo.

Non essendo per tali giudizi (nn. 5904/2020 e 5908/2020 di ruolo generale) necessari accertamenti in punto di fatto, le relative Proc. 13161/2017 ed altri R.G.

Sentenza Pagina n. 25 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - cause vanno decise nel merito, a mente dell'art. 384, co. 2, c.p.c., accogliendo gli originari ricorsi proposti dalla contribuente ed annullando gli avvisi di accertamento n. 471 e 472 emessi dal Comune di Chiari il 22 ottobre 2015 relativi all'ICI degli anni d'imposta 2010 e 2011.

12. Il consolidarsi dei principi sopra esposti in epoca successiva alla proposizione anche del ricorso di legittimità (di cui al giudizio n. 25624/2017 di ruolo generale), che ha orientato l'esito della complessiva decisione, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese dei tre gradi di giudizio.

13. Nondimeno, va dato atto, in ragione dell'esi:o del giudizio recante il n. 13161/2017 di ruolo generale, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte del Comune di Chiari di un ulteriore importo pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso P.Q.M. la Corte, decidendo sui ricorsi riuniti recanti i nn. 13161/2017, 225624/2017, 5904/2020 e 5908/2020 di ruolo generale; a. accoglie il primo motivo del ricorso relativo al giudizio n. 25624/2017 di ruolo generale, dichiara assorbiti( restanti, cassa la sentenza n. 1638/2017 della Commissione tributaria regionale della Lombardia e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e dichiara nullo l'avviso di accertamento n.

BS0098908/2013; b. rigetta il ricorso proposto dal Comune di Chiari contro la sentenza n. 6061/7/2016 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia (Milano), di cui al procedimento n. 13161/2017 di ruolo generale; c. accoglie i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di cui ai procedimenti nn. 5904/2020 e 5908/2020 di ruolo generale, cassa le Proc. 13161/2017 ed altri R.G.

Sentenza I Pagina n. 26 di 27 Corte Sup

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 22 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] e sentite le parti. I [OSCURATO:PERSONA] 1.- Premessa - Con avviso di accertamento n. BS0098908/2013 l'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Brescia - Territorio rettificava la rendita catastale dello stabilimento industriale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (sito nel Comune di Chiari, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 23/A - p. 5 1 - T- 1, in catasto Sez. Urb. NCT Folio 9. p.11a 305 graffate F. NCT/14 p.11a 36, sub. 3, NCT/15 p.II 100, SUB. 3) proposta dalla società nella somma di 1.000.258,00 C, giusta procedura docfa presentata in data 20 gennaio 2012, elevandola all'importo di 2.274.431,34 C, considerando suscettibili di rendita anche gli impianti fissi uniti al suolo, cd. "imbullonati". La controversia giudiziale sorta in relazione a tale accertamento integra i contenuti del procedimento n. 25624/2017 di ruolo generale, oggetto del preliminare esame che seguirà (v. § 3 e parte motiva) dopo la narrazione della complessiva vicenda giudiziale in rassegna. Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza Pagina n. 3 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - 2. - In relazione al giudizio n. 13161/2017 di ruolo generale - 2.1. A seguito della suindicata rettifica della rendita catastale da parte dell'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Brescia - Territorio - il Comune di Chiari notificava, in data 11 dicembre 2013, l'avviso di accertamento n. 20070000607, avente ad oggetto il recupero a tassazione della maggiore ICI non versata nell'arino di imposta 2007, derivante dal predetto, presupposto, accertamento dell'Agenzia del Territorio. Tutto ciò, reputando il predetto anno d'imposta ancora "aperto" alla possibilità di una verifica, anche in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile e quindi nonostante che il 3 maggio 2012 il Comune di Chiari e la società avessero sottoscritto l'atto di accertamento con adesione n. 6/12, con il quale avevano definito la controversia già insorta tra le parti in relazione agli anni di imposta 2006/2009, a seguito di quattro avvisi di accertamento notificati alla società il 21 dicembre 2011. 2.2. Con la sentenza n. 6061/7/2016 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (Milano) accoglieva l'appello proposto dalla società, così motivando: - «... l'avviso di accertamento in rettifica di valore per l'anno 2007 deve essere annullato poiché non fondato su una rendita catastale dell'immobile irreversibilmente determinata dal giudice con sentenza definitiva e quindi passata in giudicato (art. 5/2°c. alvo n° 504/1992). Infatti nel caso in esame la relativa sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Brescia n. 663/12/14 del 12-12-2013, depositata il 28-8- 2014, è stata impugnata innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia ed il ricorso pende innanzi alla Sezione 30 della citata Commissione»; - «[OSCURATO:PERSONA] ritiene comunque decaduto il Comune di Chiari dalla potestà di rettifica dell'ICI per l'anno di imposta 2007 il cui avviso doveva Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza Pagina n. 4 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - essere notificato entro il 31-12-2012 cioè entro il quinquennio dal versamento dell'imposta e che invece venne notificato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] non versandosi sicuramente nell'ipotesi di omessa dichiarazione ICI»; - «L'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI fu introdotto a partire dal 2007 nell'invarianza dei cespiti immobiliari. Infatti la società contribuente correttamente tramite procedura DOCFA ha depositato in data 20-1-2012 la denuncia di aumento della rendita catastale per le tre cabine elettriche». 2.3. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ai sensi dell'art. 149 c.p.c., in data 18/19/24 maggio 2017, articolando due motivi di impugnazione, così introducendo il giudizio recante il n. 13161/2017 di ruolo generale, successivamente avanzando istanza di discussione orale. 2.4. Con il primo motivo di impugnazione il Comune ha contestato la decisione, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., assumendo la violazione dell'art. 74 della legge 342/2000 per non aver il Giudice regionale considerato che la rettifica della rendita, operata dall'Agenzia del Territorio, influisce direttamente sulla determinazione della base imponibile dell'Ici e retroagisce in relazione agli anni ancora "aperti". Nello specifico, il Comune di Chiari ha lamentato che la decisione del Giudice regionale risulterebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto non applicabile la nuova rendita catastale posta a base dell'accertamento impugnato, in quanto oggetto di contenzioso non ancora definito con sentenza passata in giudicato, assumendo - di contro - che l'orientamento del giudice di legittimità è nel senso dell'applicabilità della nuova rendita notificata anche ad annualità di imposta anteriori, ancora suscettibili di accertamento, di liquidazione o di rimborso, dovendo attribuirsi «rilevanza alla rendita dall'epoca dell'ultima "variazione materiale che ha portato alla modifica del computo della base imponibile"» (v. pagina n. 18 del ricorso). Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza L Pagina n. 5 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - Conseguentemente - ha aggiunto il Comune - non occorre attendere l'accertamento con efficacia di giudicato sulla nuova rendita notificata, giacché in caso di accoglimento delle tesi del contribuente, questi avrà diritto al relativo rimborso di quanto indebitamente versato, impregiudicata la facoltà di questi di chiedere la sospensione dell'efficacia dell'atto di rettifica della rendita ed il potere/dovere del giudice di merito sospendere il giudizio relativo all'accertamento dell'ICI in attesa della definitiva decisione sulla legittimità della nuova rendita catastale posta a base della pretesa impositiva. 2.5. Con il secondo motivo di impugnazione l'ente territoriale ha denunciato, sempre in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1, co. 161, della legge n. 296/2006, ponendo in evidenza che la società non aveva presentato alcuna dichiarazione ICI per l'anno 2007, nemmeno nei modelli docfa presentati nell'anno 2011 e 2012, in relazione agli impianti fissi, cd. "imbullonati", avendo erroneamente ritenuto che tali elementi non dovessero rientrare nella determinazione della rendita catastale e quindi nella base imponibile dell'ICI. La predetta omissione - a dire della ricorrente - equivaleva ad omessa dichiarazione, il che valeva a rendere tempestivo l'avviso di accertamento, in quanto notificato nel dicembre 2013 e dunque entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto esser presentata. 2.6 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. notificava controricorso, a mente dell'art. 149 c.p.c., in data 3 luglio 2017, successivamente avanzando istanza di discussione orale, resistendo al ricorso di cui chiedeva il rigetto, concludendo, in subordine, in caso di accoglimento dell'impugnazione principale, per la cassazione della sentenza, con rinvio al Giudice regionale per l'esame delle ulteriori domande ed eccezioni ritenute assorbite in ragione del rigetto dell'appello sulle questioni esaminate. Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza Pagina n. 6 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - 3. - In relazione al uiudizio n. 25624 2017 di ruolo enerale - 3.1. Con sentenza n. 663/12/2014 la Commissione tributaria provinciale di Brescia rigettava il ricorso proposto dalla società contro l'avviso di accertamento n. BS0098908/2013, con cui l'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Brescia - Territorio - come sopra anticipato - aveva rettificato (determinandola nella misura di 2.274.431,34 C) la rendita catastale dello stabilimento industriale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proposta dalla società nella diversa somma di 1.000.258,00 C, giusta procedura docfa presentata in data 20 gennaio 2012. 3.2. Con l'impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l'appello avanzato dalla società contro la menzionata pronuncia, ritenendo - per quanto ora occupa in relazione ai motivi di ricorso - che l'avviso di accertamento fosse adeguatamente motivato, riportando sul punto la decisione del primo Giudice secondo cui «la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe accertati, e l'elenco delle voci della relazione estimale allegata, sono in sé sufficienti a porre il contribuente nella condizione di conoscere il valore catastale attribuito e quindi di porlo nelle condizioni di potersi difendere. Inoltre l'avviso riporta, nella propria stima, oltre alle voci di cui alla proposta DOC.FA., l'elenco dettagliato di tutti gli impianti fissi computati ai fini del calcolo della rendita catastale, individuati in sede di sopralluogo e valorizzati sulla scorta del valore del libro cespiti dell'azienda. La parte dunque attraverso il semplice confronto della proposta DOCFA con l'avviso di accertamento, è in grado di comprendere agevolmente le ragioni della rettifica (v. sentenza I grado p. 2)» (così la sentenza appellata alle pagine nn. 2 e 3). Sotto altro profilo e con riguardo alla contestata «congruità della valorizzazione dei beni», la Commissione tributaria regionale premetteva che «il deprezzamento può essere considerato il risultato della Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza L Pagina n. 7 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - combinazione di più fattori, quali il deterioramento fisico, l'obsolescenza funzionale e l'obsolescenza economica» (v. pagina n. 6 della sentenza appellata) e che per il calcolo del relativo coefficiente viene applicata la formula proposta dall'Unione Europea degli [OSCURATO:PERSONA] con cui il «deprezzamento accumulato in un immobile viene determinato dal prodotto tra il costo di sostituzione o di rimpiazzo ed il rapporto tra l'età effettiva dell'immobile e la sua vita attuale» (così la sentenza appellata a pagina n. 7). Quindi, la Commissione reputava corretta la valutazione dell'[OSCURATO:PERSONA] che aveva «determinato la vita utile per ciascun impianto ed il relativo valore residuo» e che aveva «attribuito un valore medio infracensuario (5 anni), deprezzando il valore così determinato sulla base della vita utile effettiva per vetustà ed obsolescenza funzionale, come previsto dall'allegato tecnico III della Circolare 6/12 ... » (così la sentenza appellata a pagina n. 7). Infine, il Giudice dell'appello riteneva congrui i valori di deprezzamento considerati dall'[OSCURATO:PERSONA], benchè quelli della consulenza tecnica di parte (pur essendosi basati anch'essi sui criteri di stima di cui alla circolare n. 6 del 2012) fossero pervenuti a valori inferiori, ponendo in evidenza che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva «tenuto conto dei dati desunti dal libro cespiti, considerando pertanto l'anno di acquisto, il costo d'acquisto ed applicato il coefficiente di indicizzazione ISTAT per riportare il valore all'epoca censuaria del 1988/89 con la successiva applicazione del coefficiente di deprezzamento rapportata alla vita utile del bene» (v. pagina n. 8 della sentenza appellata). 3.3. La società proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, formulando tre motivi di impugnazione, il tutto con atto notificato all'Agenzia dele Entrate a mente dell'art. 149 c.p.c., in data 6 novembre 2017, successivamente depositando, in data 15 settembre 2022 memoria ex art. 378 c.p.c. ed istanza di discussione orale. Proc. 13161/2017 ed altn R.G. Sentenza L gina n. 8 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - 3.4. L'Agenzia delle Entrate notificava controricorso, tramite posta elettronica certificata, in data 28 novembre 2017, resistendo al ricorso e concludendo per il suo rigetto. 3.5. Con il primo motivo di impugnazione la società ha contestato la decisione, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., sostenendo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7, co. 1, della legge n. 21/2000 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, giacchè «nella fattispecie de qua, l'Agenzia del Territorio accerta una nuova rendita (2.274.431,34) senza indicare i criteri di valutazione del nuovo classamento, avendo disatteso i dati indicati dalla contribuente nella procedura DOCFA» e ponendo in evidenza che «la ricorrente nella DOCFA aveva indicato n. 9 impianti di fusione per un valore di C 14.500,00, mentre l'Agenzia nell'accertamento emesso individuava n. 61 impianti e macchinari oggetto di valutazione» (v. pagine nn. 15 e 16 del ricorso), indicando solo nelle controdeduzioni del giudizio di primo grado, «con riferimento a detti impianti ... i coefficienti di deprezzamento, la vte e la vtu, allegando uno specifico prospetto», (v. pagina n. 16 del ricorso), così disattendendo gli elementi di fatto indicati dalla contribuente nella procedura docfa e senza offrire una adeguata motivazione che rendesse note le ragioni del nuovo classamento. 3.6. Con il secondo motivo di impugnazione la società ha denunciato, sempre in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 10 del R.D.L. n. 652/1939, 8, 29 e 30 del d.P.R. 1142/1942, nonché degli artt. 812 e 2697 c.c., rimproverando alla Commissione regionale di aver «ritenuto che il riferimento alla circolare fosse prova del coefficiente del deprezzamento utilizzato, sebbene la circolare non fornisse un coefficiente specifico e il pericolo di vita utile degli impianti ivi indicati fosse differente da quello accertato, omettendo altresì di esaminare la prova contraria offerta dalla contribuente» (v. pagina n. 33 del ricorso). Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza Pagina n. 9 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - 3.7. Con il terzo motivo di impugnazione la contribuente ha lamentato, questa volta in relazione all'art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c., la «nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) art. 36 D.Lgs. n. 546/92», rappresentando che nella sentenza impugnata ed in ordine all'ultimo dei profili esaminati circa il deprezzamento operato non sarebbe stata rappresentata la ratio decidendi, essendosi il Giudice regionale limitato ad enunciare l'esito del proprio giudizio, non anche ad esprimerne le ragioni. 4. - In relazione al giudizio n. 5904/2020 di ruolo generale - 4.1. Con avviso di accertamento in rettifica n. 471 (protocollo n. 30212) del 22 ottobre 2015 il Comune di Chiari recuperava a tassazione la somma di 506.621,00 C a titolo di maggiore ICI rispetto a quella versata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in relazione all'anno di imposta 2010, richiamando l'art. 1, co. 336, della legge n. 311/2004 e ponendo a base dell'atto impositivo l'accertamento compiuto dall'Agenzia del Territorio, che aveva ritenuto non congrua la rendita catastale proposta dalla società tramite le procedure docfa presentate il 1° marzo 2011 ed il 20 gennaio 2012, così stabilendo il suo importo nella maggiore misura di 2.274.431,34 C. 4.2. Con la sentenza n. 2985/23/2019, oggetto di impugnazione, la Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione distaccata di Brescia - accoglieva l'appello proposto dal Comune di Chiari contro la sentenza n. 428/5/2017 della Commissione tributaria provinciale di Brescia e dichiarava legittimo l'atto impugnato, assumendo che: - la rendita catastale determinata dall'[OSCURATO:PERSONA] era efficace, ai sensi dell'art. 1, co. 337, della legge 311/2004, sin dal 10 gennaio 2002, in quanto «gli effetti fiscali della rendita decorrono da! 10 gennaio dell'anno successivo alla data cui si riferisce la mancata presentazione della denuncia catastale, espressamente indicata dal Comune dal 010/03/2001» (così nella sentenza impugnata senza numerazione); Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza Pagina n. 10 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - - il Comune non poteva che porre a base della determinazione dell'ICI la rendita catastale accertata dall'Agenzia delle Entrate - Territorio, giacchè quella indicata dalla contribuente con la procedura docfa restava agli atti soltanto come rendita proposta, avendo natura solo ordinatoria il termine di dodici mesi previsto dall'art. 1, co. 1, del decreto ministeriale n. 701/1994 (regolamento docfa) per il riscontro dell'[OSCURATO:PERSONA] in merito alla rendita presentata; - la rendita catastale determinata dall'[OSCURATO:PERSONA], avente natura dichiarativa, operava anche in relazione all'annualità di imposta ancora suscettive di accertamento. 4.3. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato al Comune di Chiari, ai sensi dell'art. 149 c.p.c. in data 5/7 febbraio 2020, articolando cinque motivi di impugnazione e successivamente depositando istanza di discussione orale. 4.4. Il Comune di Chiari notificava controricorso, tramite posta elettronica certificata del 13 marzo 2020, resistendo al ricorso di cui chiedeva il rigetto 4.5. Con il primo motivo di impugnazione la società ha contestato la decisione, denunciando, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 345 c.p.c., per avere il Giudice regionale omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità del motivo di appello proposto dal Comune nella parte in cui l'ente territoriale aveva per la prima volta in sede di gravarne richiamato la previsione dell'art.. 1, co. 336 e 337, della legge n. 311/2004, laddove nell'avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione ICI la maggiore pretesa era stata basata sulla revisione, da parte dell'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Brescia - Territorio, della rendita catastale Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza Pagina n. 11 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - proposta dalla società con la procedura docfa presentata il 20 gennaio 2012. La ricorrente ha ricordato che era stato ecc:epito nel giudizio di secondo grado che con il motivo di appello il Comune aveva introdotto elementi non evidenziati nell'atto impositivo e che cò violava le previsioni degli artt. 57 del d.lgs. 546/1192 e dell'art. 342 c.p.c., lamentando, infine, che su tale eccezione di inammissibilità del motivo di appello la Commissione non si era espressa. 4.6. Con il secondo motivo di censura la contribuente ha dedotto, questa volta in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 57, co. 2, del d.lgs. n. 546/1992, ponendo in evidenza che l'appello era stato accolto, senza rilevare che il motivo di gravame aveva posto a fondamento dell'imposizione «pretese diverse» (v. pagina n. 17 del ricorso). 4.7. Con la terza doglianza la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5 del d.lgs. n. 546/1992, 1, co. 336 e 337, della legge n. 311/2004, 1, co. 3, del decreto ministeriale n. 701/1994, 12 del R.D.L. n. 652/1939 e dell'art. 74 della legge 342/2000. Nello specifico, l'istante ha rimproverato al Giudice regionale: a. di aver violato gli artt. 5 del d.lgs. n. 546/1992 e 1, co. 336 e 337 della legge n. 311/2004, «avendo ritenuto che la rendita accertata e non definitiva, relativa ad un DOCFA presentato successivamente, si applichi retroattivamente atteso il disposto dell'art. 1 sopra citato sebbene nell'invito alla regolarizzazione della situazione catastale il Comune non abbia indicato la data accertata entro la quale l'odierna ricorrente avrebbe dovuto presentare la denuncia catastale» (così a pagina n.32 del ricorso); b. di aver violato gli artt. 5 del d.lgs. n. 546/1992, 1, co. 3, del decreto ministeriale n. 701/1994, 12 del RDL n. 652/1939 e l'art, 74 della legge Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza Pagina n. 12 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - 342/2000, «sia in quanto non è mai stata rettificata la rendita proposta con DOCFA del 1.3.2011 (con riferimento alla quale aveva versato per l'anno 2010/e imposte al Comune) sia in quanto la situazione al 1.1.2010 era differente rispetto a quella accertata al 20.1.2012, attesa la realizzazione, avvenuta alla fine del 2010, dell'impianto fotovoltaico. Pertanto la rendita accerta successivamente non si poteva applicare retroattivamente» (v. pagina n. 33 del ricorso). 4.8. Con il quarto motivo di impugnazione la società ha denunciato, con riguardo all'art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c., «la nullità del procedimento in relazione all'art. 39 del Dlgs 546/92 e all'art. 295 cpc», assumendo la ricorrenza del suddetto vizio nel non aver la Commissione tributaria regionale sospeso il giudizio, pur essendo a conoscenza del vincolo di pregiudizialità derivante dalla pendenza dl altro giudizio, avente ad oggetto la legittimità della rendita catastale determinata dall'[OSCURATO:PERSONA] con l'avviso di accertamento in rettifica n. BS0098908/2013, che era stata considerata dal Comune come base imponibile per la liquidazione dell'imposta in oggetto. 4.9. Con il quinto ed ultimo motivo di doglianza la ricorrente ha dedotto, sempre in relazione all'art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c., l'omessa pronuncia sulla dedotta illegittimità dell'atto impositivo, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 212/2000, nella parte in cui aveva chiesto la corresponsione degli interessi, nonostante che il Comune avesse ritenuto di non comminare alcuna sanzione sempre a mente della menzionata disposizione. 5. - In relazione al giudizio n. 5908/2020 di ruolo generale - 5.1. Con avviso di accertamento in rettifica n. 472 del 22 ottobre 2015 il Comune di Chiari recuperava a tassazione la somma di 500.248,00 C a titolo di maggiore ICI rispetto a quella versata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in relazione all'anno di imposta 2011,, richiamando l'art. 1, co. 336, della legge n. 311/2004 e ponendo a base dell'atto impositivo Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza Pagina n. 13 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - l'accertamento compiuto dall'Agenzia del Territorio, che aveva ritenuto non congrua la rendita catastale proposta dalla società tramite le procedure docfa presentate il 10 marzo 2011 ed il 20 gennaio 2012, stabilendo il suo importo nella misura di 2.274.431,34 C. 5.2. Con la sentenza n. 2983/23/2019, oggetto di impugnazione, la Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione distaccata di Brescia - accoglieva l'appello proposto dal Comune di Chiari contro la sentenza n. 429/5/2017 della Commissione tributaria provinciale di Brescia e dichiarava legittimo l'atto impugnato per le medesime ragioni esposte al § 4.2. 5.3. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato al Comune di Chiari, ai sensi dell'art. 149 c.p.c. in data 5/7 febbraio 2020, articolando cinque motivi di impugnazione, di contenuto pressochè identico a quelli riportati ai §§ 4.5, 4.6, 4.7., 4.8., 4.9, successivamente depositando istanza di discussione orale. 5.4. Il Comune di Chiari notificava controricorso, tramite posta elettronica certificata del 13 marzo 2020, resistendo al ricorso di cui chiedeva il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 6. - La riunione dei procedimenti nn. 25624/2017, 5904/2020 e 5908/2020 a quello recante il n. 13161/2017 di ruolo generale - Va dato atto preliminarmente atto della disposta riunione dei giudizi nn. 25624/2017, 5904/2020 e 5908/2020 al presente procedimento recante il n. 13161/2017 di ruolo generale, perchè di più risalente iscrizione, stante il rapporto di pregiudizialità che corre tra la controversia riguardante la rettifica della rendita catastale del complesso industriale di proprietà della società, di cui all'avviso di accertamento n. BS0098908/2013, oggetto del menzionato giudizio n. 25624/2017 di Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza Pagina n. 14 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - ruolo generale, e quelle concernenti la determinazione dell'ICI sul medesimo bene relativamente agli anni di imposta 2007/2010 e 2011, che costituisce l'oggetto degli altri giudizi, nei quali la pretesa del Comune, di cui si discute, è stata computata, considerando la rendita catastale di cui al predetto avviso di accertamento "n rettifica. Non par dubbio, infatti, che l'attribuzione della rendita catastale dl un immobile sia, rispetto alle pretese tributarie avanzate dal Comune, atto presupposto, per cui tra la controversia relativa all'ICI e quella riguardante la predetta rendita sussiste un rapporto di pregiudizialità, poiché l'attribuzione di questa, una volta divenuta definitiva, vincola non solo il contribuente, ma anche l'ente impositore, tenuto ad applicare l'imposta unicamente sulla base di quella rendita, che costituisce il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per tutta l'imposizione fiscale che la legge a tale dato commisura (cfr., tra le tante, da ultimo, Cass. n. 35549/2022, che cita Cass. nn. 9203 del 2007; 25278 del 2008; nonché Cass. nn. 6386 e 26380 del 2006). Tutto ciò, avvertendo - per quanto possa rilevare - che non ricorre alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario fra l'Agenzia delle Entrate ed il Comune (cfr., ancora, Cass. n. 35549/2022, che richiama Cass. n. 3226/2021, Cass. n. 1439/2017), ferma restando l'opportunità di una trattazione simultanea dei giudizi in via di riunione successiva o assicurando l'iniziale litisconsorzio facoltativo oppure, in alternativa, provvedendo alla sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., del giudizio "dipendente", concernente l'atto di imposizione fondato sulla rendita catastale impugnata, fino alla definizione di quello relativo a tale rendita. (cfr. Cass. N. 421/2014, che menziona Cass. nn. 13082/06, 26380/06, 9203/07, nonché Cass. n. 31556/2022, che richiama Cass. n. 2281/2011). La disposta riunione consente, quindi, di superare ogni questione implicata nell'esigenza di assicurare il rispetto del predetto vincolo di dipendenza tra le controversie. Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza Pagina n. 15 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - 7. - Sul ricorso per cassazione relativo al giudizio n. 25624/2017 di ruolo generale) - Alla luce delle considerazioni che precedono va esaminato preliminarmente il ricorso proposto dalla società contro l'Agenzia delle Entrate ed avverso la sentenza n. 1638/33/2017, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l'appello avanzato dalla società contro la pronuncia di primo grado, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. BS0098908/2013, con cui l'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] del Territorio aveva rettificato (determinandola nella misura di 2.274.431,34 C) la rendita catastale del suindicato stabilimento industriale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proposta dalla società nella diversa somma di 1.000.258,00 C, giusta procedura docfa presentata in data 20 gennaio 2012. 7.1. Detta pronuncia ha premesso che il motivo di appello proposto dalla società concerneva il citato avviso «con il quale ... l'Agenzia del Territorio di Brescia - Sezione Catasto fabbricati aveva rideterminato nei confronti della suddetta società la rendita degli immobili indicati, includendovi i beni strumentali e produttivi, non fissi, né incorporati all'immobile, esclusi pertanto dalla valorizzazione, nonché in ordine all'erronea determinazione di valore e della relativa rendita» (v. pagina n. 1 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] regionale ha, quindi, richiamato le pronunce di questa Corte (nn. 16824/2006, 5404/2012, 13999/2012 e 1400/2012) che, nel rimarcare le caratteristiche della procedura docfa, qualificata da una struttura fortemente partecipativa, hanno correlato l'onere motivazionale dell'avviso di rettifica della proposta avanzata dal contribuente in termini tali da considerarlo rispettato anche tramite «la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio tecnico erariale e della classe conseguentemente attribuita all'immobile» (v. pagina n. 2 della sentenza appellata). Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza Pagina n. 16 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - Sulla scorta di tale principio - giova ripetersi - il Giudice dell'appello ha, dunque, ribadito quanto stabilito nella sentenza impugnata e cioè che «la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe accertati, e l'elenco delle voci della relazione est/male allegata, sono in sé sufficienti a porre il contribuente nella condizione di conoscere il valore catastale attribuito e quindi di porlo nelle condizioni di potersi difendere. Inoltre l'avviso riporta, nella propria stima, oltre alle voci di cui alla proposta DOC.FA., l'elenco dettagliato di tutti gli impianti fissi computati ai fini del calcolo della rendita catastale, individuati in sede di sopralluogo e valorizzati sulla scorta del valore del libro cespiti dell'azienda. La parte dunque attraverso il semplice confronto della proposta DOCFA con l'avviso di accertamento, è in grado di comprendere agevolmente le ragioni della rettifica (v. sentenza I grado p. 2)» (così la sentenza impugnata alle pagine nn. 2 e 3). 7.2. Come sopra esposto, con il primo motivo di ricorso la società ha contestato la violazione di legge (artt. 7, co. 1, della legge n. 212/2000 e 3 della legge n. 241/1990), ponendo in evidenza che l'Agenzia delle Entrate aveva individuato n. 61 impianti e macchinari oggetto di valutazione, accertando un valore complessivo degli stessi pari a 84.309.182,00 C, laddove con la proposta docfa la ricorrente aveva indicato solo n. 9 impianti di fusione per un valore complessivo al 1988/1989 di 14.500.000,00 C, aggiungendo - la contribuente - che l'Agenzia, con riferimento a detti impianti, solo nelle controdeduzioni del giudizio di primo grado aveva provveduto ad indicare «i coefficienti di deprezzamento, la vte e la vtu allegando uno specifico prospetto» (così a pagina n. 16 del ricorso). Dal suo canto, la difesa erariale ha dato conto che «l'avviso di accertamento riporta nella propria stima, oltre che le voci già computate dalla parte nella proposta Do.c.fa, tra cui anche le voci in diminuzione, l'elenco dettagliato di tutti gli impianti fissi, computati ai fini del calcolo della rendita catastale, individuati in sede di sopralluogo e valorizzati sulla Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza Pagina n. 17 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - scorta del valore individuato nel Libro dei Cespiti dell'azienda», assumendo, quindi, che la contribuente «ha sostanzialmente conosciuto il motivo delle rettifica» (cfr. pagina n. 3 del cortrorícorso) e «che la valorizzazione degli elementi strutturali e dei valori unitari non può essere un elemento di novità in quanto la verifica si basa su quanto sufficientemente espresso nell'originaria dichiarazione Do.c.fa., e sugli elementi riscontrati in sopralluogo in contraddittorio con la parte» (cfr. pagina n. 6 delle controdeduzioni) richiamando, sul punto, la stessa giurisprudenza di legittimità citata dal Giudice regionale. 7.3. Tanto ricapitolato, ritiene la Corte che il primo motivo di ricorso avanzato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sia fondato; queste le ragioni. L'impugnazione proposta dalla società, nel ribadire che con l'avviso di accertamento oggetto di contestazione l'Agenzia delle Entrate aveva modificato i dati di classamento e di rendita catastale proposti dalla ricorrente, ha richiamato, ai fini del requisito dell'autosufficienza, i contenuti del ricorso originario (di primo grado), pure prodotto in atti, con cui la contribuente aveva contestato il fatto che «L'ufficio ha proceduto ad attribuire una rendita ad impianti e macchinari che Tra fileria Gnutti non aveva ricompreso nel proprio Docfa, ritenendoli estranei al novero degli immobili suscettibili di attribuzione di rendita ai fini catastali, non costituendo parte integrante degli edifici e fabbricati in oggetto, non essendo ad essi incorporati fisicamente, ma permanendo come beni oggetto di rapporti distinti» (v. pagine nn. 4 e 5 del predetto, originario, ricorso), lamentando «da ciò l'inserimento come affermato dall'[OSCURATO:PERSONA] degli impianti non stimati dalla parte ...» (v. pagina n. 6 del ricorso originario). Nel ricorso in esame si è anche dato atto di aver argomentato il motivo di appello (alle pagine nn. 5 e 6 del relativo ricorso), assumendo che «la semplice individuazione degli immobili non consente di ritenere assolto l'obbligo di motivazione in capo all'Agenzia. L'atto deve essere infatti motivato al fine di consentire alla contribuente, attraverso l'analisi degli Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza Pagina n. 18 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - argomenti in base ai quali l'Amministrazione è pervenuta a determinare la rendita, di sindacarne la metodologia utilizzata e/o il risultato cui la stessa è pervenuta» (v. pagine nn. 11 e 12 del ricorso in esame), aggiungendo che «la mera indicazione di una diversa valutazione rispetto a quella proposta dal contribuente costituisce ... il dispositivo dell'atto e non la motivazione, che deve (a somiglianza di quanto accade in caso di applicazione dell'imposta di registro) invece enunciare i criteri e gli elementi che determinano la mancata accettazione delle indicazioni del contribuente (Cass. sent. 2.12.2013 n. 27008)» (v. pagina n. 13 del ricorso in rassegna). Alla stregua del complessivo resoconto che precede, può, dunque, considerarsi pacifica la circostanza fattuale secondo cui l'avviso impugnato, il cui contenuto è stato interamente riprodotto nel ricorso in esame, ha considerato nel suo accertamento in rettifica gli impianti analiticamente indicati nell'atto impugnato (tramite la descrizione del macchinario, l'anno di acquisto ed il valore al biennio 1988/1989, per un numero complessivo di 61 impianti), gran parte dei quali però non erano stati indicati dalla società nella procedura docfa, in cui erano stati contemplati solo n. 9 impianti. Risulta anche dai contenuti dell'avviso riprodotto nel ricorso che per i detti impianti è stato indicato solo il valore stimato, non anche i criteri utilizzati per stabilirlo, i quali sono stati invece diffusamente rappresentanti nelle controdeduzioni del 14 novembre 2013 prodotte nel corso del giudizio di primo grado, in cui si è dato conto, del procedimento utilizzato per adeguare il valore dei beni stimati al loro grado di vetustà, applicando vari coefficienti di deprezzamento in funzione del rapporto vita effettiva/vita utile (in acronimo vte/vtu) dei cespiti. Ciò precisato, valgono le considerazioni che seguono. 8. La giurisprudenza di questa Corte con plurime pronunce ha consolidato il principio secondo cui: Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza Pagina n. 19 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - - «con riferimento all'atto di classamento adottato in esito alla procedura cd. docfa, - connotata, come si è rilevato, da una «struttura fortemente partecipativa», ... l'obbligo di motivazione «deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio ... e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie»; - «...laddove ... viene in rilievo, quale presupposto, e fondamento (motivazionale), dell'avviso di accertamento, ... la stima diretta dell'unità immobiliare (r.d.l. n. 652 del 1939, art. 10; d.p.r. n. 1142 del 1949, artt. 8 e 30) esplicita un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza, o meno, della motivazione rilevano ai fini, non già della legittimità ma della attendibilità concreta del giudizio cennato e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa (v., ex plurimis, Cass., 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., 3 febbraio 2014, n. 2268; Cass., 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., 7 giugno 2006, n. 13319)»; - «La Corte ha, quindi, precisato che gli indicati termini di riscontro dell'obbligo di motivazione dell'atto di classamento, adottato in esito alla procedura Docfa, debbono ritenersi inadeguati (solo) a fronte di una immutazione della proposta formulata dalla parte (con la dichiarazione di accatastamento), immutazione rilevante, - ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, - qualora incentrata sugli «elementi di fatto» di detta proposta, non anche qualora (ad elementi di fatto immutati) la diversa valutazione della rendita catastale ... consegua «da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni» (v. ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 22 maggio 2019, n. 13778; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., 23 maggio 2018, n. Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza Pagina n. 20 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - 12777; Cass., 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., 24 aprile 2015, n. 8344; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237)» (così Cass. m. 34551/2022). In definitiva, «qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga ... in seguito alla procedura disciplinata dall'art. 2 del d. L. n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, in I. n. 75 del 1993 e dal d. M. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta "procedura DOCFA"), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica del valore economico dei beni classati; in caso contrario, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso» (cfr. Cass. n. 34862/2022, che richiama Cass. n. 12497/2016 cit., Cass. 12389/2018; Cass. n. 12777/2018 cit.; Cass. n. 31809/2018 cit.; Cass. n. 30166/2019; e nello stesso senso, tra le tante, Cass. n. 31554/2022; Cass. n. 27197/2022, Cass. n. 32772/2022, Cass. n. 25820/2022, Cass.n. 12005/2020, Cass. n. 23237/2014; Cass. n. 25006/2019; Cass. n. 17016/2020; Cass., n. 2247/2021; Cass., nn. 3104, 3106 e 3107/2021; Cass. n. 7210/2021; Cass. n. 41179/2021; Cass. n. 11281/2022). 9. Alla luce di quanto precede, si osserva che la fattispecie in disamina è chiaramente riconducibile alla seconda ipotesi sopra illustrata. Difatti, i dati forniti dalla contribuente sono stati disattesi dall'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha considerato nell'accertamento diversi altri impianti (nel complessivo numero di 61) che non erano stati contemplati nella procedura docfa (che aveva indicato solo n. 9 impianti), in relazione ai quali l'atto impositivo si è limitato ad elencarli per tipologia di bene, anno di acquisto e valore catastale al biennio 1988/1989, senza tuttavia nulla esplicitare sui valori economici agli stessi attribuiti, omettendo, in particolare, di fornire indicazioni sui relativi criteri applicati, sui coefficienti Proc. 13161/2017 ed altri R.G.7 Sentenza Pagina n. 21 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - di deprezzamento stabiliti in relazione alla vetustà dei beni ed in funzione del rapporto tra vita effettiva e vita utile dei cespiti medesimi. Si tratta, nello specifico, degli elementi che sono stati, invece, compiutamente allegati dall'Agenzia solo nel corso del giudizio di primo grado tramite lo specifico prospetto prodotto con le citate controdeduzioni. In detto prospetto, infatti, risultano essere stati individuati i singoli impianti fissi stimati ed il relativo valore, descritti i beni con le relative note, indicato l'anno ed il valore di acquisto, l'indice istat, nonché rappresentate le note di deprezzamento, il coefficiente di deprezzamento ed il valore all'anno a 1988/1989, mentre nelle menzionate controdeduzioni si è dato conto che «il valore di ciascun impianto è stato individuato e determinato dall'analisi delle documentazione contabile "libro cespiti" ... della società» (v. pagina n. 30 del ricorso in esame, in cui è stato riprodotto il contenuto delle menzionate controdeduzioni dell'[OSCURATO:PERSONA]), tramite il cui esame è stato individuato l'anno di acquisto ed il costo dei beni, per poi applicare il coefficiente di indicizzazione Istat e riportarne valore all'epoca censuaria 88/89, nonchè stabilire il coefficiente di deprezzamento rapportato alla vita utile del bene come indicato alla tabella dell'allegato tecnico III alla circolare dell'Agenzia del Territorio n. 6/2012. Senonchè, tale postuma esplicitazione delle ragioni della rettifica operata dall'[OSCURATO:PERSONA] vale solo a confermare l'originaria carenza motivazionale dell'atto, siccome incapace di esprimere il perchè della rilevante modifica della rendita catastale proposta. Diversamente da quanto accade nelle ipotesi in cui l'[OSCURATO:PERSONA] non muta i dati oggettivi di rilevazione proposti con la procedura docfa, ma si limita solo a valutarli diversamente, in cui - secondo il richiamato, consolidato, orientamento di questa Corte - la motivazione può limitarsi ad enunciare il diverso giudizio fornito, giacchè il proponente la modifica della rendita Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza Pagina n. 22 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - è nelle condizioni di comprendere le ragioni della riclassificazione mediante il semplice raffronto con le proposte indicate nella propria dichiarazione, deve riconoscersi che tale possibilità resta, a monte, preclusa, qualora - come avvenuto nella fattispecie in rassegna - vengano disattesi gli elementi presentati dal contribuente e/o ne vengano introdotti dei nuovi, senza fornire adeguata spiegazione di tale diversa opzione, giacchè tale mutazione dei dati pone la parte privata nella condizione di dover ricercare, presagire, ipotizzare i motivi del riclassamento, situazione questa che è proprio quella sanzionata dal Giudice di legittimità, che ha individuato in tale evenienza le ragioni fondanti il dedotto vizio di motivazione dell'atto. Va ancora osservato sul tema in esame che l'attività difensiva dell'[OSCURATO:PERSONA] non può essere valorizzata come integrazione ex post della motivazione dell'atto impositivo, atteso che «il contenuto motivazionale dell'avviso di accertamento deve sussistere ex se, quale requisito (strutturale) di legittimità dell'atto, così che non può essere integrato (a posteriori) in sede processuale (cfr., ex plurimis, CaSS., 9 marzo 2020, n. 6538; Cass., 19 novembre 2019, n. 29993; Cass.„ 12 ottobre 2018„ n. 25450; Cass., 23 ottobre 2017, n. 25037; Cass., 9 marzo 2017, n. 6065; Cass., 6 febbraio 2015, n. 2184; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., 13 giugno 2012, n. 9629)» (così Cass. n. 15123/2022). In tale direzione, «La giurisprudenza di questa Corte ha ... affermato che l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an ed il quantum debeatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (tra le tante: Cass., Sez. 5, 26 marzo Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza L Pagina n. 23 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - 2014, n. 7056; Cass., Sez. 5, 9 luglio 2014, n. 15633; Cass., Sez. 5, 17 ottobre 2014, n. 22003; Cass., Sez. 5, 30 dicembre 2019, n. 34603; Cass., Sez. 5, 11 marzo 2020, n. 6867; Cass., Sez. 6-5, 19 ottobre 2021, n. 28819; Cass., Sez. 6-5, 23 novembre 2021, nn. 36217e 36218)» (così Cass. 25201/2022). A tale soluzione si perviene anche nella versione meno rigorosa del predetto principio, volta a consentire, nel contraddittorio processuale, una "motivazione postuma" del provvedimento in forma di specificazione o chiarimento del dato esposto (cfr. Cass. 28560/2021), giacchè nella specie l'atto, per effetto delle illustrate omissioni, non ha reso edotto la destinataria delle sue effettive ragioni, né esse erano aliunde percepibili dalla società proprio per la suindicata diversità dei beni presi in considerazione dall'[OSCURATO:PERSONA] e posti a base dell'accertamento, restando così integrato il dedotto, radicale, vizio di nullità di cui all'art. 7, co. 1, della legge n. 212/2000, non altrimenti sanabile nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 22918/2022, che richiama Cass. n. 11284/2022 e Cass.12400/2018). 10. Le considerazioni che precedono conducono, quindi, all'accoglimento del primo motivo del ricorso relativo al giudizio n. 25624/2017 di ruolo generale e quindi alla declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento n. BS0098908/2013, con esito - all'evidenza - assorbente rispetto alle valutazioni degli altri due motivi del predetto ricorso. La sentenza n. 1638/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia (oggetto del procedimento n. 25624/2017 di ruolo generale), va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la relativa causa va, a mente dell'art. 384, co. 2 c.p.c. decisa nel merito, accogliendo il ricorso originario della contribuente e dichiarando nullo l'avviso di accertamento in rettifica n. BS0098908/2013 dell'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Brescia - Territorio. Proc. 13161/2017 ed altri R.G. ..J Sentenza Pagina n. 24 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - 11. Per ripercussione rispetto aha decisione che precede, va rigettato il ricorso del Comune di Chiari di cui al procedimento n. 13161/2017 di ruolo generale, mentre vanno accolti quelli della società di cui ai procedimenti nn. 5904/2020 e 5908/2020 di ruolo generale. Come sopra esposto, infatti, si tratta di ricorsi relativi ad avvisi di accertamento concernenti la maggiore ICI richiesta per gli anni di imposta 2007/2010 e 2011, che è stata calcolata in base alla rendita catastale determinata dall'[OSCURATO:PERSONA] del Territorio dell'Agenzia delle Entrate con il suindicato atto n. BS0098908/2013, che, per le suindicate ragioni, è da dichiarare nullo, il che, anche in relazione ai predetti giudizi (nn. 13161/2017, 5904/2020 e 5908/2020 di ruolo generale) assume valore assorbente rispetto alle questioni sollevate con i motivi di ricorso. 11.1. Nello specifico va modificata, ai sensi dell'art. 384, co. 4, c.p.c, la motivazione della sentenza n. 6061/7/2016 della Commissione tributaria regionale della Lombardia (Milano), di cui al procedimento n. 13161/2017 di ruolo generale, dovendosi prendere atto della nullità dell'avviso di accertamento della rendita catastale posta a base dell'atto impugnato, con la conseguenza che il ricorso per cassazione proposto avverso detta pronuncia dal Comune di Chiari va, per tale assorbente ragione, respinto, il che rende pleonastico anche l'esame delle richieste avanzate dalla società in via subordinata. 11.2. Vanno, invece, cassate le sentenze n. 2985/23/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione distaccata di Brescia (oggetto del procedimento n. 5904/2020 di ruolo generale) e n. 2983/23/2019 della medesima Commissione (oggetto del procedimento n. 5908/2020 di ruolo generale), essendo venuta meno, a monte, in ragione della dichiaranda nullità dell'avviso n. BS0098908/2013, la rendita catastale posta a base dell'ICI per gli anni d'imposta 2010 e 2011. Non solo. Non essendo per tali giudizi (nn. 5904/2020 e 5908/2020 di ruolo generale) necessari accertamenti in punto di fatto, le relative Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza Pagina n. 25 di 27 Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria - cause vanno decise nel merito, a mente dell'art. 384, co. 2, c.p.c., accogliendo gli originari ricorsi proposti dalla contribuente ed annullando gli avvisi di accertamento n. 471 e 472 emessi dal Comune di Chiari il 22 ottobre 2015 relativi all'ICI degli anni d'imposta 2010 e 2011. 12. Il consolidarsi dei principi sopra esposti in epoca successiva alla proposizione anche del ricorso di legittimità (di cui al giudizio n. 25624/2017 di ruolo generale), che ha orientato l'esito della complessiva decisione, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese dei tre gradi di giudizio. 13. Nondimeno, va dato atto, in ragione dell'esi:o del giudizio recante il n. 13161/2017 di ruolo generale, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte del Comune di Chiari di un ulteriore importo pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso P.Q.M. la Corte, decidendo sui ricorsi riuniti recanti i nn. 13161/2017, 225624/2017, 5904/2020 e 5908/2020 di ruolo generale; a. accoglie il primo motivo del ricorso relativo al giudizio n. 25624/2017 di ruolo generale, dichiara assorbiti( restanti, cassa la sentenza n. 1638/2017 della Commissione tributaria regionale della Lombardia e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e dichiara nullo l'avviso di accertamento n. BS0098908/2013; b. rigetta il ricorso proposto dal Comune di Chiari contro la sentenza n. 6061/7/2016 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia (Milano), di cui al procedimento n. 13161/2017 di ruolo generale; c. accoglie i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di cui ai procedimenti nn. 5904/2020 e 5908/2020 di ruolo generale, cassa le Proc. 13161/2017 ed altri R.G. Sentenza I Pagina n. 26 di 27 Corte Sup