CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 maggio 1956
Cassazione n. 26733/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/05/1956 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/07/1984 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i ricorsi introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che nelle sentenze di primo e secondo grado è stata fornita una motivazione adeguata in merito all'accertamento del fatto basato sulla divergenza obiettiva tra le somme di denaro ricevute complessivamente in prestito rispetto a quelle dichiarate in sede di denuncia, con argomentazioni che non possono ritenersi contraddittorie né basate su alterazioni delle risultanze probatorie, a fronte di censure assolutamente generiche e reiterative di prospettazioni alternative; ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso