CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 42465/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 febbraio 2020 la Corte di appello di Firenze ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso il 12/7/2016 dal Tribunale cittadino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al tentativo di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare di un'azienda da lui condotta in locazione, al fine di conseguire il pagamento di somme di denaro, richieste una prima volta nella misura di 20.000 euro ed una seconda nella misura di 30.000 euro, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Le sentenze di merito, infatti, riconoscevano che la [OSCURATO:SOCIETA]. del Galati aveva stipulato con la ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA] un contratto di locazione del ramo di azienda avente ad oggetto il [OSCURATO:PERSONA] con previsione del canone mensile di euro 2.400,00 (con il quale il Peloso, a sua volta, avrebbe dovuto onorare i ratei mensili della cessione di azienda effettuata in suo favore l'anno precedente da tale [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA], però, non aveva mai corrisposto il canone mensile, così incorrendo nella clausola risolutiva espressa, ma nel gennaio del 2014, alla presenza del commercialista del Peloso, aveva condizionato la restituzione del ramo di azienda al versamento della somma di euro 20.000, asserendo essergli dovuta per investimenti effettuati nell'attività, con la minaccia altrimenti di distruggere il bar. In un successivo incontro fissato per comporre la controversia, poi, il Galati aveva ribadito le minacce, aumentando le pretese economiche a 30.000/40.000 euro, e pronunciando la frase, "se non me li dai ti brucio il locale". La ricostruzione dei fatti così operata dai giudici di merito si è fondata sulle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], sui riscontri ricevuti dal contratto di locazione in atti e dalle dichiarazioni del commercialista D'Angelo, presente ad uno degli episodi, nonché del fratello della persona offesa. Per contro, le dichiarazioni dell'imputato volte a sostenere la tesi del carattere meramente simulato del contratto di affitto di azienda sono state ritenute non persuasive e prive di riscontri, oltre che non dedotte in sede di interrogatorio, allorché il Galati aveva ammesso la richiesta di 15.000 euro, sia pure negando le minacce attribuitegli. 2. A sostegno del ricorso il Galati ha dedotto: - vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, atteso che: 1) nel contratto era stabilito che il Galati avrebbe dovuto corrispondere una polizza fidejussoria a garanzia di un importo di 24.000 euro; 2) nel contratto di affitto di azienda non vi era alcun cenno al fatto che i fratelli Peloso dovessero essere dipendenti della società [OSCURATO:SOCIETA], come invece dagli stessi riferito; 3) né che vi fosse un subentro nel contratto di locazione dell'immobile; 4) il contratto di locazione era stato preceduto da un contratto di affitto di azienda dal Torsiano a [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta ne avrebbe fatto altro con il fratello; 5) i fornitori avevano riconosciuto di aver trattato con i fratelli Pelosi sino al 2014 e solo dopo con il Galati; 6) la prospettazione del ricorrente troverebbe riscontro nei dati ricavabili dai conti correnti. - Violazione di legge e vizio di motivazione laddove si è riconosciuto il delitto di tentata estorsione nel difetto della volontà di coartare alcuno, essendo stata invece consegnata al Galati un'azienda decotta ed avendo questi al più proferito una mera minaccia ex art. 612 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. 5. La sentenza di primo grado e quella di appello, infatti, non essendovi difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (sez. 1, n. 4827 del 18/3/1994, Rv. 198613; Sez. 6 n. 11421 del 29/9/1995, Rv. 203073) e da queste emerge una ricostruzione dei fatti immune da vizi logici o giuridici, fondata in primo luogo su elementi documentali, quali il contratto di cessione di azienda in virtù del quale la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato l'azienda di cui si tratta da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi il contratto di affitto dell'azienda medesima stipulato tra il Peloso e la [OSCURATO:SOCIETA] del Galati avente ad oggetto l'attività di bar e caffetteria per il canone di euro 2.400 mensili. Partendo da questi elementi documentali, il percorso argomentativo della sentenza impugnata si sviluppa sulle dichiarazioni della persona offesa, coerenti con tali documenti e, soprattutto riscontrate dalle testimonianze sia del commercialista D'Angelo che del fratello della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]. La persona offesa, infatti, ha dichiarato di essersi rivolto ad un legale per invocare la risoluzione del contratto, non avendo il Galati mai corrisposto i canoni di locazione e di aver poi ricevuto, alla presenza del suo commercialista, la richiesta del ricorrente di ricevere 20.000 euro per restituire il locale, assumendo di aver investito in tale attività e minacciando che, altrimenti, avrebbe bruciato il locale medesimo. In occasione di un secondo appuntamento volto al raggiungimento di una soluzione pacifica, il Galati avrebbe aumentato le pretese economiche a 30.000/40.000 euro: le sentenze di merito hanno evidenziato che tali dichiarazioni hanno trovato riscontro nella testimonianza del commercialista D'Angelo, presente all'episodio, che ha anche confermato l'effettività della gestione dell'azienda da parte del Galati, da questo negata, ed in quella di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato di aver udito anch'egli, mentre faceva le pulizie del locale, il Galati richiedere la somma di euro 20.000 o 30.000 euro per restituire il locale, apprendendo poi dal fratello che il ricorrente aveva anche minacciato di dar altrimenti fuoco al locale. Per contro, le sentenze di merito hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto a ritenere inattendibile la versione alternativa del ricorrente, secondo cui il contratto di locazione del ramo d'azienda avrebbe una natura meramente simulata, non risultando alcuna prova dell'accordo simulatorio ed essendosi, per di più, il Galati limitato, in sede di esame, a negare di aver pronunciato la frase minatoria, ammettendo, però, di aver preteso una somma di denaro, da lui quantificata in euro 15.000, asseritamente spettante gli quale retribuzione pattuita ovvero per aver comprato 15.000 euro di cambiali, il tutto ancora una volta senza alcun riscontro di qualsivoglia natura, così come nessun documento prodotto dalla difesa è. stato riconosciuto incompatibile con la ricostruzione dei fatti operata già dal primo giudice, né è emerso alcun documento idoneo a provare l'asserito diritto ad una buonuscita da parte del Galati o gli investimenti che questi avrebbe fatto nel locale. Il primo motivo di ricorso tende, pertanto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici: esula, invece, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369). 5. Analogamente, anche il secondo motivo di ricorso tende ad una ricostruzione dei fatti difforme da quella risultante dalle pronunce di merito, che senza incorrere in illogicità alcuna, sulla base di convergenti dichiarazioni testimoniali, hanno riconosciuto che le minacce profferite dal ricorrente non erano fini a se stesse, bensì rivolte ad ottenere l'ingiusto profitto costituito dalle somme di denaro non dovute dinanzi ricordate. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro 2.000,00 (duemila) a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro duemila a favore della cassa de