CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 2024
Cassazione n. 35194/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]+TO [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 26/06/2023 della Corte di appello di Genova, che ha confermato la sentenza in data 21/10/2020 del Tribunale di Genova, che lo aveva condannato per i reati di rapina e di resistenza a pubblico ufficiale. Con l'unico motivo di ricorso deduce il vizio di violazione di legge che viene individuato nel mancato assorbimento della condotta di resistenza in quello di rapina impropria. L'assunto è manifestamente infondato, atteso che la motivazione spesa dalla Corte di appello per ritenere il concorso tra i due reati (si vedanq pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) è conforme al principio del diritto a mente del quale «Il delitto di rapina impropria concorre con quello di resistenza a pubbli'lco ufficiale nel caso in cui la violenza esercitata nei confronti di un pubblico ufficiale sia strumentale anche al conseguimento dell'impunità e la qualità del destinatario della violenza sia nota all'agente», (Sez. 2 - , Sentenza n. 43364 del 21/09/2023, Ugheghele, Rv. 285194 - 01. Per quanto esposto, il ricorso deve essere dischiarato inaMmissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]