CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00057/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 32492-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4811/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SIRACUSA, depositata il 26/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla Commissione Tributaria di Siracusa il silenzio rifiuto serbato dall'Amministrazione sull'istanza di rimborso della somma di € 32.612,00, ex art 9 comma 17 della I. 289/02, pari 90% delle imposte versate negli 1990-1992. 2 La CTP accoglieva il ricorso. 3 Sull'impugnazione dell'Agenzia la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, rigettava l'appello rilevando che il contribuente aveva diritto al rimborso e la domanda era stata presentata nei termini. 3.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate e del Territorio deducendo tre motivi. Il contribuente si è costituito depositando controricorso. 4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria ex ad 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso - ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. -, l'Agenzia ricorrente deduce l'inammissibilità del ricorso originario introduttivo, con conseguente nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli Ric. 2019 n. 32492 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- artt.18, 19 e 21, d.lgs. n.546 del 1992 del combinato disposto dei commi 1, lett. g), e 3 dell'art.19 d.lgs., in quanto l'istanza di rimborso non indica il quantum richiesto e, dunque, non è suscettibile di generare un silenzio rifiuto impugnabile . 1.2.Con il secondo motivo denuncia l'Ufficio ricorrente violazione e/o falsa applicazione dell'art 2697 cc, dell'art 9, comma 17, della I. 289/2002, dell'art 1, comma 665 della I. 190/2014 ( legge di stabilità 2015), della VI direttiva nr 77/338/CEE come interpretata dalla Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in causa C- 132/06 e dell'ordinanza della Sesta Sezione della Corte di Giustizia delle comunità Europee del 15.7.2015, nonché dell'ad 107 e 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e della Decisione della Commissione Europea c/ 2015, 5549 final, in relazione all'art 360 comma 1 nr 3 cpc Si argomenta che, poichè parte dei redditi sono stati percepiti dal contribuente in qualità di socio amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] snc per le imposte versate per i redditi di partecipazione il contribuente non ha il diritto al rimborso in quanto, come previsto dalla legislazione italiana e dalla giurisprudenza comunitaria, tale agevolazione fiscale non spetta ai soggetti che svolgono attività economica e/o di impresa. 1.3 Con il terzo motivo l'Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell'ad 1, comma 665 della I. 190/2014 così come modificato dall'ari 16 octies del d.l. 91/2017 convertito in I. 123/2017, in relazione all'art 360 comma 10 nr. 3 cpc; si assume che i giudici di seconde cure abbiano errato nell'omettere di applicare la normativa sopravvenuta che ha dimezzato l'ammontare del rimborso. Ric. 2019 n. 32492 sez. MT - ud. 07-07-2021 -3- 2. La causa, con riferimento alla questione della individuazione del momento (data dell'evento sismico o dell'entrata in vigore della I. nr 289/2002) di insorgenza del diritto ad usufruire dell'agevolazione fiscale, non si pone in termini dell'immediata evidenza decisoria e va, pertanto, rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza PQM Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione per la trattazione in pubblica udienza. Cosi deciso nella Camera di Consiglio del 7 l