CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 gennaio 1998
Cassazione n. 37649/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il parziale accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Firenze che, riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Siena di data 8 novembre 2018, lo ha condannato alla pena di giustizia per il reato di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], confermando la condanna per gli ulteriori reati ascritti, vale a dire la cessione di sostanza stupefacente a favore dello stesso individuo nonché la detenzione a fini di spaccio di un ulteriore quantitativo di hashish. 2. Con il primo motivo si lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità nonché il vizio motivazionale dato dalla contraddittorietà, illogicità o mancanza della motivazione. La corte di appello di Firenze non ha adempiuto all'onere derivante dal principio convenzionale indicato nella sentenza della corte europea dei diritti dell'uomo emessa in data 8 luglio 2021 nella causa Maestri contro Italia e quindi ha omesso di citare l'imputato rimasto assente per sottoporlo all'esame. 3. Anche con il secondo motivo di ricorso si lamenta inosservanza di legge e carenza motivazionale. L'articolo 603 comma 3-bis del codice di procedura richiede la rinnovazione dell'istruttoria sulla base dei motivi posti a fondamento dell'appello quando attinenti alla valutazione della prova dichiarativa. La corte d'appello ha proceduto alla rivalutazione del materiale probatorio, incluse le dichiarazioni rese dalla persona offesa, ancorché la valutazione delle stesse fosse contestata dal pubblico ministero, senza procedere preliminarmente all'esame della persona offesa. La sentenza impugnata cita in diritto la giurisprudenza relativa all'applicazione della norma citata ma non ne fa corretta applicazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento parziale della sentenza, rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze e dichiarazione di irrevocabilità della affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi B e C di imputazione. 2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso possono essere trattati unitariamente per convenienza e semplicità espositiva. Pur trattando profili differenti, essi in definitiva convergono sulla interpretazione, in relazione al caso concreto, dei principi elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel caso in cui alla assoluzione dell'imputato in primo grado faccia seguito la condanna in appello (come avvenuto nel caso concreto, in relazione al capo A di imputazione). In particolare, con il primo motivo si lamenta la mancata applicazione, nel caso di 'ribaltamento' peggiorativo in appello, dei principi affermati in una nota e recente sentenza della Corte EDU essendo stata omessa la convocazione ed audizione dell'imputato in grado di appello. Era accaduto che l'imputato non fosse stato esaminato dal giudice nemmeno in primo grado; tuttavia il verbale dell'interrogatorio reso dal Dugo nel corso delle indagini era stato "acquisito e letto a norma dell'art.510 c.p.p." (pg.6 della sentenza di primo grado) e le dichiarazioni ivi contenute utilizzare per confermare la cessione di stupefacente (aspetto della vicenda ora non più in contestazione non essendovi alcun motivo di ricorso sui capi B e C) e per escludere la sufficienza indiziaria in relazione alle condotte estorsive. In secondo grado non vi era stata alcuna iniziativa diretta all'audizione dell'imputato, ma le dichiarazioni da lui rese nell'interrogatorio di garanzia erano state evocate ed utilizzate 'contro' l'imputato, quale prova della sua intenzione (e disponibilità) di ricorrere all'uso della violenza nel caso in cui la persona offesa Lelli avesse persistito nell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento derivante dalle pregresse cessioni di stupefacente. Il secondo motivo di ricorso è il classico 'argumentum ab Dasgupta', fondato sulla inammissibilità di un overturning che si basi esclusivamente sulla rivalutazione della prova dichiarativa decisiva senza procedere alla riassunzione della fonte. I due argomenti, come detto, hanno un punto di congiunzione. Infatti, è stato di recente osservato da questa Corte (Sez. 6, n. 27163 del 05/05/2022, Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 283631 - 01) che "la decisione della Corte Edu nel procedimento Maestri c. Italia del 8 luglio 2021, che ha affermato il principio della necessità di assumere l'esame dell'imputato in caso di ribaltamento nel giudizio di appello della pronuncia assolutoria, è una decisione che si pone nel solco delle precedenti decisioni (Dan contro [OSCURATO:PERSONA] del 22 agosto 2011; Hanu contro [OSCURATO:PERSONA] del 4 giugno 2013), che hanno già trovato piena applicazione nell'ordinamento interno nella giurisprudenza di legittimità in tema di difforme valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato, posto che nel caso oggetto della sentenza Maestri l'esigenza di esaminare gli imputati è stata ritenuta in forza della necessità di una nuova valutazione delle dichiarazioni rese in primo grado che erano state ritenute decisive ai fini dell'assoluzione. In particolare, in linea con la giurisprudenza europea è stato già affermato il principio secondo cui la necessità per il giudice dell'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante e vale anche per l'imputato che abbia reso dichiarazioni "in causa propria" e dal cui rifiuto non potrebbe, tuttavia, conseguire alcuna preclusione all'accoglimento della impugnazione (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488)." La questione decisa dalla Corte Europea riguardava un caso in cui l'esame dell'imputato reso nel corso del giudizio di primo grado era stato ritenuto decisivo per il ribaltamento dell'assoluzione in condanna da parte del Giudice dell'appello: esso può trovare applicazione anche nel caso odierno, ove le dichiarazioni rese nell'interrogatorio di garanzia (acquisite, lette ed ampiamente utilizzate nelle due sentenze, seppure in direzioni opposte) svolgono un ruolo analogo a quelle rese in dibattimento. E qui sta l'anello di congiunzione con il secondo profilo dell'odierna impugnazione: infatti nel precedente sopra citato si è chiarito puntualmente che a prescindere dalla fonte (deposizione testimoniale o esame dell'imputato) la ripetizione è dovuta se le dichiarazioni rese sono ritenute fondamentali al fine della ricostruzione del tessuto narrativo posto a base della affermazione di condanna e se vi è ribaltamento (overtuming) dell'esito assolutorio reso in primo grado. La Corte d'appello ha dimostrato di non ignorare il principio, oramai inserito nel comma 3 bis dell'art.603 cod. proc. pen. e tuttavia ne ha escluso l'applicazione al caso concreto poiché, si legge nella motivazione "la decisione si basa non ... su un diverso apprezzamento della prova dichiarativa Lelli ma ... su elementi probatori che il Tribunale ha trascurato o indebitamente svalutato nonché su una valutazione complessiva e non parcellizzate delle stesse risultanze già ritenute sussistenti dalla sentenza impugnata" (pg. 7 della motivazione). Si fa riferimento a due precedenti di legittimità che supportano tali affermazioni di principio. Sennonché, al di là delle affermazioni di principio, assolutamente condivisibili, tanto da non richiedere alcun approfondimento o chiarimento concettuale, la sentenza nelle pagine successive fonda il ribaltamento della valutazione di responsabilità principalmente, se non esclusivamente, sulla rivalutazione delle dichiarazioni rese dal teste di accusa, in sostanza disattendendo la regola di giudizio che si era appena data per procedere alla rivalutazione del materiale probatorio. D'altronde, era l'appello del Pubblico Ministero di Siena ad esigere una rivalutazione delle dichiarazioni del teste Lenì ed a denunciare il travisamento dell' "esito dell'istruttoria dibattimentale" richiamando specifici passaggi delle deposizioni oltre che le dichiarazioni del Dugo. Ebbene, le pagine 8 e 9 della sentenza d'appello pongono sotto la lente di ingrandimento, sottoponendola a revisione critica, la deposizione del teste d'accusa nonché parte civile [OSCURATO:PERSONA], per giungere a conclusioni diametralmente opposte a quelle del primo giudice. Occorre premettere che né in primo né in secondo grado si poneva in dubbio la credibilità del testimone [OSCURATO:PERSONA]. Dalla lettura della sentenza del tribunale di Siena si intende che vi fosse solamente una questione di attendibilità della testimonianza, ritenuta insufficiente (e non sufficientemente corroborata da elementi di riscontro), per le incertezze del testimone ma non per sua scarsa credibilità, a fondare la condanna dell'imputato. Per contro, nella sentenza di appello si afferma esplicitamente la spontaneità (che allude alla credibilità) del teste cui viene aggiunta la precisione delle dichiarazioni (ritenute invece imprecise in primo grado) idonee, si aggiunge, ad essere riscontrate. Dopo la laboriosa analisi della deposizione di Lelli, diretta a smentire le conclusioni alle quali era arrivato il Tribunale, la motivazione d'appello si profonde nell'analisi dei riscontri citando (e trascrivendo) il contenuto del verbale di interrogatorio del Dugo e richiamando la deposizione della madre della giovane vittima, che erano state ritenute insufficienti (in quanto de relato) dal primo giudice ma che sono state valorizzate in appello. Complessivamente, si è trattato di una operazione di rivalutazione del materiale probatorio che ha posto al centro la reinterpretazione delle parole della fonte dichiarativa principale e di quelle di riscontro e che pertanto non può assolutamente sottrarsi alla applicazione della regola processuale posta dall'art.603 comma 3 bis cod. proc. pen. proprio per assicurare quei principi di oralità ed immediatezza che sono centrali nella struttura del giusto processo. 3. Da quanto precede deriva l'accoglimento del ricorso proposto dall'imputato con l'annullamento della sentenza in relazione al capo A di imputazione e rinvio del procedimento ad altra sezione della Corte di appello di Firenze che dovrà procedere uniformandosi ai principi sopra esposti. Nel resto la sentenza va confermata non essendo stato formulato alcun motivo di ricorso che attenga alla affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione ai capi B e C di imputazione per la quale quindi, visto l'art.624 cod. proc. pen., va disposta l'irrevocabilità. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità dell'affermazione della penale responsabilità