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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 1958

Cassazione n. 08838/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/03/1958 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che l'unico motivo cui è affidato il ricorso, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è inammissibile perché generico e aspecifico e comunque sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità.

Il ricorrente non si confronta minimamente con le argomentazioni spese dalla Core territoriale che, in piena sintonia i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep.2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01), ha considerato ostativi alla concessione dell'invocato beneficio l'elevata capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai numerosi e gravi precedenti penali, comunque tali da giustificare l'applicazione della recidiva, l'oggettiva gravità della condotta e l'assenza di elementi positivi di valutazione tale non potendosi ritenere né le dichiarazioni confessorie rese in relazione a fatti diversi nemmeno individuabili e la richiesta di ammissione al programma di protezione non seguita da alcuna determinazione da parte degli uffici competenti.

Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 6 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/03/1958 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo cui è affidato il ricorso, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è inammissibile perché generico e aspecifico e comunque sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità. Il ricorrente non si confronta minimamente con le argomentazioni spese dalla Core territoriale che, in piena sintonia i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep.2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01), ha considerato ostativi alla concessione dell'invocato beneficio l'elevata capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai numerosi e gravi precedenti penali, comunque tali da giustificare l'applicazione della recidiva, l'oggettiva gravità della condotta e l'assenza di elementi positivi di valutazione tale non potendosi ritenere né le dichiarazioni confessorie rese in relazione a fatti diversi nemmeno individuabili e la richiesta di ammissione al programma di protezione non seguita da alcuna determinazione da parte degli uffici competenti. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembre
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