CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 settembre 2021
Cassazione n. 37764/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • OSSOLA Riccardo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 27/10/2020 della Corte di Appello di Milano [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] srl visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 27/10/2020 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Lodi del 04/11/2016 relativamente alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia - previo riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva ex art. 99, quarto comma cod. pen. - perché ritenuto responsabile, in concorso con altri, del reato di truffa ai danni di una società, con ingente profitto ricavato col pretesto di risolvere problemi finanziari e presentandosi artificiosamente come intermediario immobiliare e bancario a livello internazionale. 2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo: la violazione di legge (artt. 157 e 161 cod. pen.) per l'omessa prescrizione del reato prima della pronuncia di secondo grado, dovendosi escludere ai fini del computo del termine l'applicazione della recidiva, priva nel caso concreto dell'effetto di inasprimento della pena; il vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità, basata sulle inattendibili dichiarazioni della persona offesa e sulla inadeguata valutazione delle prove testimoniali e documentali acquisite. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 3.1 Per quanto riguarda il primo motivo, secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o - come nel caso di specie - equivalente, poiché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art.69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Cass. sez. 2, sent. n. 4178 del 05/12/2018 - dep. 28/01/2019 - Rv. 274899; Cass. sez. 6, sent. n. 50995 del 09/07/2019 - dep. 17/12/2019 - Rv. 278058; il principio è enucleato anche in Cass. sez. un., sent. n. 31669 del 23/06/2016 - dep. 21/07/2016 - Rv. 267044). Il termine massimo di prescrizione per il reato contestato (truffa aggravata) è quindi di dieci anni, tenendo conto dell'aumento di due terzi previsto dall'art. 161, secondo comma cod. pen. per la recidiva contestata e ritenuta dai giudici di merito (ha errato la Corte territoriale nell'operare il primo incremento per la recidiva non già sulla pena edittale massima prevista per la truffa, tre anni di reclusione, ma sul tempo di sei anni fissato dal primo comma dell'art. 157 cod. pen. con successivo aumento di due terzi ex art. 161, secondo comma cod. pen.). Il dies a quo per la decorrenza di tale termine deve essere individuato nel giorno 1/12/2010 - attesa la contestazione circa il tempus commissi delicti, dal giugno 2009 al dicembre 2010, e l'accertata natura di reato a consumazione prolungata, giacchè i soggetti agenti sin dall'inizio avevano avuto la volontà di realizzare un evento destinato a protrarsi nel tempo (cfr. in tal senso Cass. sez. 2, sent. n.11026 del 03/03/2005 - dep. 21/03/2005 - Rv. 231157),„con la conseguenza che, a prescindere dai periodi di sospensione rilevati dalla corte territoriale, la prescrizione non si era verificata alla data della pronuncia della sentenza di secondo grado, il 27/10/2020. 3.2 Il secondo motivo reitera censure in fatto, adeguatamente definite dal giudice di appello, per profili estranei al giudizio di legittimità. Con argomentazioni immuni dai denunziati vizi logici, la corte territoriale ha infatti esaminato i rilievi dell'Ossola in tema di valutazione della prova (pagine 12 e 13 della sentenza impugnata), ribadendo l'attendibilità della persona offesa ed i riscontri derivanti dalla copiosa documentazione, attestanti fantomatici finanziamenti e improbabili operazioni imprenditoriali, finalizzate al depauperamento e all'inevitabile fallimento della società. L'aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno di rilevante gravità (art. 61 n.7 cod. pen.) trova riscontro nel consistente depauperamento del patrimonio della società, ben evidenziato, in particolare, dal primo giudice (pag. 28 della sentenza del tribunale). 6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. L'inammissibilità del ricorso preclude, infine, il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 29 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente