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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 42002/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti già pronunciata con sentenza in data 2 luglio 2019 dal Tribunale di Chieti in relazione a fattispecie di estorsione, lesioni, spaccio di stupefacenti e ha rideterminato la pena nei limiti ritenuti di giustizia riqualificando la condotta di cui al capo 3 nella fattispecie di cui al quinto comma dell'articolo 73 D.P.R. 309/90.

A fondamento della dichiarata penale responsabilità, le dichiarazioni della persona offesa del delitto di estorsione e gli ulteriori profili desumibili dalle testimonianze assunte in sede dibattimentale.

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] Giovina e ELISII Giancarlo ed Ivan con l'[OSCURATO:PERSONA] del foro di Chieti articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge con riferimento agli articoli 191-194-195 codice di procedura penale, 6 CEDU,111 Costituzione e vizio di motivazione in ordine alla dichiarata penale responsabilità, alla nullità o inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] e travisamento del fatto.

Secondo i ricorrenti, le dichiarazioni della persona offesa risulterebbero "inammissibili ed inconsistenti", mancanti di supporto documentale e di riscontro, rispetto a cui la difesa non sarebbe stata posta in grado di controdedurre pienamente. [OSCURATO:PERSONA]AMBROSIO risulterebbe inattendibile in particolare in ordine alla quantità di stupefacente smerciata dagli imputati e alla frequentazione dell'abitazione degli stessi da parte di assuntori e acquirenti di sostanza stupefacente

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità in conseguenza della contraddittorietà delle risultanze emerse in sede di udienza dibattimentale e del sostanziale travisamento del contenuto delle dichiarazioni dei testi escussi asseritamente riportate in maniera infedele dai giudici del merito soprattutto con riferimento al capo 3 dell'imputazione e alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] Giovina che avrebbe dovuto essere considerate estranea ai fatti.

Inoltre, la mancanza di riscontri oggettivi alle dichiarazioni accusatorie, è riscontro sostanzialmente negativo fornito dalle plurime intercettazioni in atti e la mancata identificazione di acquirenti della sostanza stupefacente avrebbe dovuto portare alla soluzione degli imputati. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Quanto alle contestazioni mosse alla ritenuta credibilità della persona offesa, va doverosamente premesso che il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, 2 cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto (ex plurimis Sez. 2 -, Sent. n. 41751 del 04/07/2018 Rv. 274489 - 01).

Ai fini di tale valutazione, deve considerarsi la situazione specifica in cui le dichiarazioni della persona offesa si inseriscono, la eventuale presenza di situazioni conflittuali fra le parti, la possibilità di intenti calunniatori e di fattori inquinanti in relazione a tali dichiarazioni.

Ne consegue che l'utilizzo dei parametri che qualificano la attendibilità di una fonte potenzialmente sospetta (anche parzialmente mutuando tali parametri della giurisprudenza in materia di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nei limiti in cui tale elaborazione possa ritenersi riproponibili) deve essere rapportato al tipo di rapporti esistente tra imputato e persona offesa.

2.1. Nel caso di specie, sussiste nel combinato disposto delle sentenze di merito una esplicita valutazione delle spinte psicologiche alla base delle dichiarazioni e la mancanza di elementi da cui desumere la possibilità di un "ordito calunnioso" tra l'altro desunta dalle stesse dichiarazioni degli imputati. 2.

2. Sussiste inoltre un favorevole giudizio in punto logicità, articolazione, univocità e verosimiglianza: del racconto del dichiarante.

Quanto poi al raccordo fra quanto narrato dalla P.O. e gli atti versati nel fascicolo del PM, deve rilevarsi la presenza di elementi non solo di coerenza intrinseca, ma veri e propri riscontri rispetto a quanto riferito, costituiti dai certificati medici in atti (relativi alle lesioni riferite) e dalla valutazione della movimentazione delle ricariche della carta di credito Postepay.

Si tratta di elementi che palesano una sostanziale credibilità delle dichiarazioni del ricorrente cui, con specifico riferimento ai fatti di cui al capo 3, le dichiarazioni del teste D'AMBROSIO forniscono ampi profili di coerenza estrinseca.

2. Le ulteriori contestazioni articolate nel primo e secondo motivo di ricorso risultano inammissibili perché prive dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato logicamente corretta, il ricorrente si richiamanzi a principi pienamente condivisibili ma non fa riferimenti concreti a passaggi della decisione specifici limitandosi a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa senza indicare specifiche carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione (Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015 Rv. 264441 - 01) con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017 - dep. 06/03/2018 - Rv. 272725 - 01).

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti già pronunciata con sentenza in data 2 luglio 2019 dal Tribunale di Chieti in relazione a fattispecie di estorsione, lesioni, spaccio di stupefacenti e ha rideterminato la pena nei limiti ritenuti di giustizia riqualificando la condotta di cui al capo 3 nella fattispecie di cui al quinto comma dell'articolo 73 D.P.R. 309/90. A fondamento della dichiarata penale responsabilità, le dichiarazioni della persona offesa del delitto di estorsione e gli ulteriori profili desumibili dalle testimonianze assunte in sede dibattimentale. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] Giovina e ELISII Giancarlo ed Ivan con l'[OSCURATO:PERSONA] del foro di Chieti articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge con riferimento agli articoli 191-194-195 codice di procedura penale, 6 CEDU,111 Costituzione e vizio di motivazione in ordine alla dichiarata penale responsabilità, alla nullità o inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] e travisamento del fatto. Secondo i ricorrenti, le dichiarazioni della persona offesa risulterebbero "inammissibili ed inconsistenti", mancanti di supporto documentale e di riscontro, rispetto a cui la difesa non sarebbe stata posta in grado di controdedurre pienamente. [OSCURATO:PERSONA]AMBROSIO risulterebbe inattendibile in particolare in ordine alla quantità di stupefacente smerciata dagli imputati e alla frequentazione dell'abitazione degli stessi da parte di assuntori e acquirenti di sostanza stupefacente 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità in conseguenza della contraddittorietà delle risultanze emerse in sede di udienza dibattimentale e del sostanziale travisamento del contenuto delle dichiarazioni dei testi escussi asseritamente riportate in maniera infedele dai giudici del merito soprattutto con riferimento al capo 3 dell'imputazione e alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] Giovina che avrebbe dovuto essere considerate estranea ai fatti. Inoltre, la mancanza di riscontri oggettivi alle dichiarazioni accusatorie, è riscontro sostanzialmente negativo fornito dalle plurime intercettazioni in atti e la mancata identificazione di acquirenti della sostanza stupefacente avrebbe dovuto portare alla soluzione degli imputati. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Quanto alle contestazioni mosse alla ritenuta credibilità della persona offesa, va doverosamente premesso che il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, 2 cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto (ex plurimis Sez. 2 -, Sent. n. 41751 del 04/07/2018 Rv. 274489 - 01). Ai fini di tale valutazione, deve considerarsi la situazione specifica in cui le dichiarazioni della persona offesa si inseriscono, la eventuale presenza di situazioni conflittuali fra le parti, la possibilità di intenti calunniatori e di fattori inquinanti in relazione a tali dichiarazioni. Ne consegue che l'utilizzo dei parametri che qualificano la attendibilità di una fonte potenzialmente sospetta (anche parzialmente mutuando tali parametri della giurisprudenza in materia di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nei limiti in cui tale elaborazione possa ritenersi riproponibili) deve essere rapportato al tipo di rapporti esistente tra imputato e persona offesa. 2.1. Nel caso di specie, sussiste nel combinato disposto delle sentenze di merito una esplicita valutazione delle spinte psicologiche alla base delle dichiarazioni e la mancanza di elementi da cui desumere la possibilità di un "ordito calunnioso" tra l'altro desunta dalle stesse dichiarazioni degli imputati. 2. 2. Sussiste inoltre un favorevole giudizio in punto logicità, articolazione, univocità e verosimiglianza: del racconto del dichiarante. Quanto poi al raccordo fra quanto narrato dalla P.O. e gli atti versati nel fascicolo del PM, deve rilevarsi la presenza di elementi non solo di coerenza intrinseca, ma veri e propri riscontri rispetto a quanto riferito, costituiti dai certificati medici in atti (relativi alle lesioni riferite) e dalla valutazione della movimentazione delle ricariche della carta di credito Postepay. Si tratta di elementi che palesano una sostanziale credibilità delle dichiarazioni del ricorrente cui, con specifico riferimento ai fatti di cui al capo 3, le dichiarazioni del teste D'AMBROSIO forniscono ampi profili di coerenza estrinseca. 2. Le ulteriori contestazioni articolate nel primo e secondo motivo di ricorso risultano inammissibili perché prive dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato logicamente corretta, il ricorrente si richiamanzi a principi pienamente condivisibili ma non fa riferimenti concreti a passaggi della decisione specifici limitandosi a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa senza indicare specifiche carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione (Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015 Rv. 264441 - 01) con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017 - dep. 06/03/2018 - Rv. 272725 - 01). 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme