CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2023
Cassazione n. 02948/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/5/2022 della Corte di appello di Roma letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito che, sulla base della dinamica dei fatti, hanno ritenuto la condotta sussumibile nel delitto di resistenza, accompagnata da frasi non solo ingiuriose ma anche minatorie, piuttosto che trattarsi di mere azioni autolesionistiche dell'imputato. Nè presta il fianco a censure, il diniego di esclusione della recidiva che la Corte di appello ha motivato richiamando, quale manifestazione di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale, le violente condotte dell'imputato, progressivamente ingravescenti e passate dalla minaccia alla violenza diretta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]