CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 10530/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28105/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 95, presso il Dott. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Ministero dello [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1334/2017, pubblicata il 18 maggio 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali Con ricorso depositato presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] per sentire dichiarare la nullità degli ordini di servizio di detto Ministero con i quali gli era stato conferito l’incarico di coordinatore responsabile dell’ufficio gestione separata terremoto di Avellino e l’avvenuto svolgimento da parte sua delle mansioni di dirigente, nonché la condanna della P.A. a pagare le differenze retributive, l’indennità di mancato preavviso e quella per ferie non godute. Egli ha esposto che: era stato dipendente del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] sino al 30 giugno 2012, con assegnazione, a partire da settembre 2007, del citato incarico di coordinatore; era stato inquadrato nell’area Terza-F6; rivendicava il trattamento economico dei dirigenti di prima fascia, ricorrendo un’ipotesi di vacanza di posti in organico e sostituzione di lavoratorecon diritto alla conservazione del posto; la P.A. lo aveva collocato a riposo dal 1° luglio 2012, comunicandogli, però, la relativa delibera solo il 22 maggio 2012, quando ancora non aveva compiuto il 65° anno di età, senza l’obbligatorio preavviso di sei mesi, previsto nel caso di pensionamento coatto, omettendo di erogare l’indennità sostitutiva di preavviso. Il Tribunale di Avellino, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 219/2014, ha accolto il ricorso limitatamente all’indennità per ferie non godute. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1334/2017, ha rigettato.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Il Ministero dello Sviluppo economico non ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo , il secondo ed il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 72, comma 11, d.l. n. 112 del 2008, come sostituito dall’art. 17, comma 35 nonies , d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla legge n. 102 del 2009, dell’art. 17, comma 35, legge n. 102 del 2009, nonché degli artt. 2 e 5 d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla legge n. 214 del 2011, e del d.P.R. n. 10 9 2 del 1973, degli artt. 1175 , 1375 e 2697 c.c., dell’art. 97 Cost. e dell’art. 6, comma 1, direttiva 78/2000/CE, e la carenza di motivazione in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che il recesso intimatogli dal datore di lavoro non doveva essere motivatoe a sostenere che non fosse necessario un preavviso di sei mesi. Inoltre, egli contesta la ritenuta applicazione del d.P.R. n. 1092 del 1973in luogo del d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, anche perché, nel suo caso, la cessazione del rapporto di lavoro sarebbe stata regolata dalla Legge Fornero, con la conseguenza che, per il suo pensionamento, sarebbe stato necessario il raggiungimento dell’età di 66 anni. Le doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono infondate. Infatti, la corte territoriale ha accertato che il ricorrente era stato collocato a riposto ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 1092 del 1973, in base al quale “Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età; gli operai sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di et à , se uomini, e del sessantesimo anno di età, se donne. I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione del precedente comma hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del limite di età”. Questa parte della decisione di appello è stata impugnata in maniera estremamente generica e, pertanto, deve ritenersi che tale accertamento della Corte d’appello di Napoli sia ormai definitivo. D’altronde, è incontestato che [OSCURATO:PERSONA] abbia compiuto 65 anni nel giugno 2012 e che egli sia stato collocato a riposto dalla P.A. a partire dal 1° luglio 2012. Il ricorrente afferma che, in realtà, la P.A. avrebbe risolto il rapporto di lavoro facendo ricorso alla facoltà prevista dal d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, che autorizzava la stessa P.A. a sciogliere il rapporto di lavoro con i dipendenti al compimento della loro massima anzianità contributiva di 40 anni, nel suo caso raggiunta nel febbraio 2012. Pertanto, egli avrebbe avuto diritto al rispetto di un termine di preavviso di sei mesi, come imposto sempre dal citato d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, e, non essendo stato detto termine rispettato nella presente controversia (il rapporto era cessato il 1° luglio 2012, mentre la comunicazione di recesso era datata 22 maggio 2012), la P.A. avrebbe dovuto corrispondere un’indennità di mancato preavviso. Queste considerazioni, però, non trovano conferma nelle risultanze di causa, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato documentazione dalla quale sarebbe emersa la diversa volontà del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi della facoltà, riconosciuta dal d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, di risolvere il rapporto di lavoro con i dipendenti al compimento della loro massima anzianità contributiva di 40 anni. Il riferimento, contenuto nel ricorso, alla normativa introdotta dalla c.d. legge Fornero è, poi, privo di rilievo, non risultan d o neppure che sia stato dedotto nei precedenti gradi di giudizio. All’applicazione del d.P.R. n. 1092 del 1973 consegue che la P.A. non era tenuta né a spiegare le ragioni del lo scioglimento del rapporto di lavoro néa rispettare un termine per il preavviso. 2)Il ricorso è rigettato. Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per dichiarare l’obbligo del ricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto. P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso; - dichiara che sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo del ricorrente di corrispondere un importo pari a quello d