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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 20 maggio 2022

Cassazione n. 18607/2023

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e - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20886-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende Ric. 2022 n. 20886 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 2 - unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FABRIZIO CAVALLARe [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 101/2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con sentenza n. 101 del 2022, il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], volto all’annullamento di provvedimenti assunti dalla Provincia autonoma di Bolzano, previo parere negativo della conferenza di servizi in materia ambientale e relazione tecnica, di rigetto delle domande di concessione di derivazione d ’ acqua del [OSCURATO:PERSONA], nel Comune di Castelrotto, proposte da [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale, disposta l’estromissione dal giudizio del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] e ritenuta la legittimazione della resistente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha richiamato la propria sentenza n. 69 del 2019, relativa alla medesima valutazione negativa operata dalla Provincia autonoma di Bolzano, in relazione a una pregressa domanda di Ric. 2022 n. 20886 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 3 - derivazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi incorporata in [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo:i) corretta la valutazione della conferenza di servizi sulla qualità ambientale del corso d’acqua agli effetti della direttiva n. 2000/60/CE e dell’art. 12-bis, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933; ii) irrilevante il richiamo a Corte cost. n. 148/2019, non sussistendo nella normativa provinciale un divieto assoluto di realizzazione di manufatti funzionali alla produzione di energia idroelettrica, come tale collidente con il favor per le fonti energetiche rinnovabili, dovendo appunto considerarsi anche la sostenibilità quanti-qualitativa della risorsa idrica; iii ) corretto il metodo di misurazione adottato dall’amministrazione.

2. – Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un motivo, cui resistono con controricorsi la Provincia autonoma di Bolzano e la [OSCURATO:SOCIETA]., mentre il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] non svolge difese.

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha depositato la memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con il motivo, si lamenta: «Ex art. 360 n. 3 c.p.c.: Violazione del principio iura novit Curia segnatamente in riferimento alle norme di diritto unionale, aventi valenza poziore sul diritto interno, di cui alla Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del D.Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 199 recante attuazione in diritto interno della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Violazione dello ius receptumin tema di nuove capacità idroelettriche prospettate con singole domande di derivazione a scopo idroelettrico in relazione alla concezione unitaria dell’Ambiente ed all’obbligo solidaristico dei territori in particolare montani di concorrere giusta la loro caratteristica invariante oroidrografica per il contenimento delle Ric. 2022 n. 20886 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 4 - emissioni climalteranti di CO2 in atmosfera e per la prevenzione dei perniciosi effetti dei cambiamenti climatici. - Ex art. 360 n. 5 c.p.c.: motivazione perplessa, incongrua ed illogica con violazione delle regole epistemiche e logiche che sempre devono fondare i “percorsi di verità” in ogni snodo decisorio dell’attività giurisdizionale.

Sussistenza di vizio logico-giuridico di artificiosa superfetazione/inferenza concettuale in ordine a profili compositi nella tassonomia della vicenda giuridico-amministrativa in esame.

Violazione tanto del principio costituzionale di difesa quanto del principio dettato dalla legge processuale comune exart. 112 c.p.c.».

Ciò, in quanto «la sentenza impugnata nel ripetere più volte nella parte motiva che “ come rilevato sopra il favor per la produzione di energie rinnovabili va contemperato con esigenze di compatibilità e sostenibilità, a tutela anche di altri valori ambientali”, a dispetto dell’affermazione di principio solo in apparenza generale sottende invece la concezione ambientale locale o settoriale (SIC!), andando incontro così ad una devastante aporia logico - giuridic a », in tal modo avvalorando la condotta di una P.A. che «a) reputa l’Ambiente circoscritto alla singola asta fluviale presa in considerazione con la proposta di utilizzazione idroelettrica, non concependo neppure (con ciò evidenziando una grave carenza culturale scientifica prima ancora che giuridica) l’Ambiente unitario; b) non si pone il minimo scrupolo di violare un preciso dettato unionale che impone per l’appunto di tenere conto del “ contributo dell’energia da fonti rinnovabili al conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e cambiamenti climatici” ; c) non considera la solidarietà fra territori, con il concorso di ogni potenzialità ivi residente, per il fabbisogno strategico di energia e perla tutela dell’Ambiente unitario ».

Ric. 2022 n. 20886 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 5 - Il Tribunale superiore ha richiamato il suo precedente n. 69/2019, mentre avrebbe meglio operato richiamando il precedente n.173/2021.

Il ricorrente ha, quindi, rinviato alle proprie deduzioni innanzi al giudice del merito, lamentando l’interpretazione data alla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2019, dal Tsap non correttamente intesa; del pari, il Tsap avrebbeerrato, in punto di fatto, nel ritenere che il metodo di misurazione de lla portata d ’ acqua media annua, effettuato dall ’ Ufficio, risult i corretto, e che non sia stata provata nessuna violazione delle regole tecnico - scientifiche da parte della P.A. o violazione delle regole che presidiano gli apprezzamenti tecnici.

Il motivo si estende, infine, ad affermare che la Vitessa s .p.a. difetta di una posizione giuridica differenziata che la legittimi a contrastare la pretesa del ricorrente, mentre il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] (già Ministero dell ’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) è stato convenuti innanzi al Tsap « perché artefice e propugnatore nella sua mission della lotta ai cambiamenti climatici ed alle emissioni climalteranti di CO in atmosfera con il conseguente favor verso l ’ utilizzo delle fonti rinnovabili ».

Il ricorso si conclude con un appello al predetto Ministero, affinché «rifletta sulla sua posizione nella vicenda di che trattas i ».

2. –Il ricorso è inammissibile.

La tecnica di formulazione del motivo lo espone ad una radicale declaratoria di inammissibilità, trattandosi di censure giustapposte, vaghe, proclamative, di puro fatto e che, in sostanza, lo qualificano come un “non motivo”, inidoneo a soddisfare i precetti degli artt. 360 e 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

Invero, alla mera enumerazione di alcune disposizioni segue un generico e confuso argomentare, in cui si sovrappongono pretese Ric. 2022 n. 20886 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 6 - violazioni di legge, vizi di motivazione, inviti a ripetere un giudizio sul fatto.

Secondo i principî consolidati enunciati da questa Corte, il ricorso per cassazione deve contenere motivi separati e specifici, che rientrino in una delle figure dell’art. 360 c.p.c., essendo il ricorso per cassazione ancorato rigidamente ad uno dei cinque vizi del provvedimento impugnato, previsti dal tale norma, cui ciascuna doglianza deve poter essere agevolmente ricondotta; ogni motivo deve essere autosufficiente, ossia intellegibile da solo, senza il ricorso ad elementi esterni.

Il ricorrente, quindi, ha l’onere di indicare puntualmente, a pena di inammissibilità, le norme asseritamente violate e l’esatto capo della pronunzia impugnata, prospettando altresì le argomentazioni intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, secondo l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni (emultis, Cass. n. 635/2015; Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 22348/2007; Cass. n. 5353/2007; Cass. n. 4178/2007; Cass. n. 828/2007); ove rilevanti, inoltre, vanno indicati anche gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione, ai fini di consentire alla Corte la corretta sussunzione del fatto nelle norme che si assumono violate o erroneamente applicate (Cass. n. 16872/2014; Cass. n. 15910/2005).

Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto, pertanto, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni, intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo date affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, debbano Ric. 2022 n. 20886 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 7 - ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità: pertanto, è inammissibile la denuncia di violazione e falsa applicazione di una serie di articoli, ove essendo la stessa meramente enunciata nella rubrica del motivo, ma non trovando sviluppo argomentativo nel corpo del medesimo (Cass., sez. un., n. 25392/2019).

Il vizio va argomentato mediante valutazione comparativa fra opposte soluzioni, evidenziandosi le ragioni per cui non si condividono quelle esposte nel provvedimento impugnato (Cass. n. 287/2016; Cass. n. 16760/2015; Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 3010/2010).

La conclusione è che ogni motivo, col quale si denunzi una violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 (a seconda che si tratti di norme processuali o sostanziali) non può, in forza del disposto dell’art. 360- bis c.p.c., essere formulato richiamando esclusivamente la norma giuridica che si assume violata, ma deve essere articolato in una serie di argomenti coerenti con quanto preteso dall’ultima menzionata disposizione.

Del pari, il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. va articolato (per tutte, Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053), dopo la sua modifica ad opera dell’art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 2012 n. 134, tenuto conto che si tratta di un vizio specifico, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli art. 366 e 369 c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso Ric. 2022 n. 20886 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 8 - risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

In mancanza, il motivo d’impugnazione è viziato da nullità per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un “non motivo”, è sanzionata con l’inammissibilità (cfr. Cass., sez. un., n. 20501/2019; Cass. n. 454/2019; Cass. n. 447/2019; Cass. n. 22478/2018; Cass. n. 20910/2017; Cass. n. 17330/2015; Cass. n. 187/2014; Cass. n. 11984/2011).

Trattandosi di inammissibilità che attiene alla forma-contenuto dell’atto e dipende dalla carenza degli elementi costitutivi necessari del motivo, essa ha carattere strettamente processuale, da valutare con riferimento al momento della proposizione del ricorso, né l’inammissibilità iniziale potrebbe giammai essere sanata successivamente, con la memoria presentata ai sensi degli artt. 378 e 380-bis.1c.p.c.

Non rispettando nessuno di tali parametri, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Si noti che anche il P.G. ha stigmatizzato tale tecnica, peraltro aggiungendo un richiamo, in ogni caso, ai precedenti di queste S.U. in tema di energie rinnovabili e di necessario bilanciamento, caso per caso, in capo alla P.A., dovendosi valutare le situazioni in cui l’interesse allo sfruttamento della energia da fonte rinnovabile debba essere recessivo rispetto ad altri interessi costituzionalmente protetti, che rispondano anch’essi a principi affermati a livello europeo (Cass., sez. un., 26 gennaio 2023, n. 2404; 29 aprile 2021, n. 11291; 4 Ric. 2022 n. 20886 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 9 - febbraio 2020, n. 2502; 10 aprile 2019, n. 10018; 2 febbraio 2017, n. 2731; cui adde Cass., sez. un., 14 aprile 2023, n. 10054 ), e che già in passato questa Corte ha stigmatizzato tale tecnica di redazione del ricorso come inidonea (cfr., in termini : Cass., sez. un., 13 febbraio 2023, n. 4293: «Il ricorso è redatto in maniera confusa, cumula all’interno di uno stesso motivo disparate censure in diritto e censure attinenti alla motivazione, ed ipotizza la necessità di proporre questioni di legittimità costituzionale lasciandole appena abbozzate.

Supera a stento il vaglio di ammissibilità, ed è comunque infondato, per le ragioni di seguito esposte»; Sez. un., 11 maggio 2018, n. 11535: «Così individuato e circoscritto il contenuto del ricorso, in disparte dal rilievo di genericità delle doglianze e della non adeguata congruenza tra la rubrica dei vizi denunciati e l’espositiva relativa, e nell’ottica di enucleare l’effettivo contenuto delle censure, deve concludersi per l’infondatezza dell’assunto della ricorrente»; Sez. un., 3 novembre 2016, n. 22226: «Nessuna attività argomentativa è svolta per sostenere la tesi che il riferimento al detto consiglio nella norma indicata si dovrebbe intendere sostanzialmente sostituito da un riferimento ad un organo consultivo espletante le medesime funzioni in àmbito di pertinenza della provincia autonoma.

Il motivo appare, dunque, carente di attività argomentativa in iure»).

Tale tecnica redazionale, infarcita di considerazioni del tutto generiche ed astratte, richiama il principio di diritto, secondo cui i l motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una Ric. 2022 n. 20886 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 10 - critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa é errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’articolo 366, n. 4, c.p.c. (Cass., sez. un., 3 novembre 2016, n . 22226; v. ancora Cass., sez.

III, 23 marzo 2023, n. 8392 ; 28 gennaio 2021, n. 1886; 11 gennaio 2005, n. 359, e molte altre).

Ed invero, tanto più alla luce dell’evoluzione dell’ordinamento, che non tollera atti giudiziari, in ogni processo, privi dei caratteri della chiarezza e concisione, nella prospettiva del ricorso alla risorsa giurisdizionale secondo i canoni fondamentali della ragionevole durata e della effettiva necessità della tutela, deve darsi un’interpretazione più che mai rigorosa alle regole procedurali che, per quanto attiene al ricorso per cassazione, delineano il modello di ricorso a pena di inammissibilità, in primis gli artt. 360, 360 - bis e 366 c.p.c.: dalla cui mancata osservanza deriva l’affidamento al giudice dell’improprio compito di selezionare e prescegliere egli stesso, in supplenza del ricorrente, la corretta linea difensiva da seguire nel caso concreto; laddove le controparti sono costrette ad attingere alla personale conoscenza della vicenda di specie allo scopo di poter articolare le proprie difese, altrimenti parimenti precluse da una simile tecnica di redazione.

3. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2022 n. 20886 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 11 - versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate, in favore di ciascun controricorrente, nella somma di € 4.500,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20886-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende Ric. 2022 n. 20886 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 2 - unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FABRIZIO CAVALLARe [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 101/2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con sentenza n. 101 del 2022, il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], volto all’annullamento di provvedimenti assunti dalla Provincia autonoma di Bolzano, previo parere negativo della conferenza di servizi in materia ambientale e relazione tecnica, di rigetto delle domande di concessione di derivazione d ’ acqua del [OSCURATO:PERSONA], nel Comune di Castelrotto, proposte da [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, disposta l’estromissione dal giudizio del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] e ritenuta la legittimazione della resistente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha richiamato la propria sentenza n. 69 del 2019, relativa alla medesima valutazione negativa operata dalla Provincia autonoma di Bolzano, in relazione a una pregressa domanda di Ric. 2022 n. 20886 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 3 - derivazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi incorporata in [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo:i) corretta la valutazione della conferenza di servizi sulla qualità ambientale del corso d’acqua agli effetti della direttiva n. 2000/60/CE e dell’art. 12-bis, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933; ii) irrilevante il richiamo a Corte cost. n. 148/2019, non sussistendo nella normativa provinciale un divieto assoluto di realizzazione di manufatti funzionali alla produzione di energia idroelettrica, come tale collidente con il favor per le fonti energetiche rinnovabili, dovendo appunto considerarsi anche la sostenibilità quanti-qualitativa della risorsa idrica; iii ) corretto il metodo di misurazione adottato dall’amministrazione. 2. – Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un motivo, cui resistono con controricorsi la Provincia autonoma di Bolzano e la [OSCURATO:SOCIETA]., mentre il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] non svolge difese. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato la memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il motivo, si lamenta: «Ex art. 360 n. 3 c.p.c.: Violazione del principio iura novit Curia segnatamente in riferimento alle norme di diritto unionale, aventi valenza poziore sul diritto interno, di cui alla Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del D.Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 199 recante attuazione in diritto interno della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Violazione dello ius receptumin tema di nuove capacità idroelettriche prospettate con singole domande di derivazione a scopo idroelettrico in relazione alla concezione unitaria dell’Ambiente ed all’obbligo solidaristico dei territori in particolare montani di concorrere giusta la loro caratteristica invariante oroidrografica per il contenimento delle Ric. 2022 n. 20886 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 4 - emissioni climalteranti di CO2 in atmosfera e per la prevenzione dei perniciosi effetti dei cambiamenti climatici. - Ex art. 360 n. 5 c.p.c.: motivazione perplessa, incongrua ed illogica con violazione delle regole epistemiche e logiche che sempre devono fondare i “percorsi di verità” in ogni snodo decisorio dell’attività giurisdizionale. Sussistenza di vizio logico-giuridico di artificiosa superfetazione/inferenza concettuale in ordine a profili compositi nella tassonomia della vicenda giuridico-amministrativa in esame. Violazione tanto del principio costituzionale di difesa quanto del principio dettato dalla legge processuale comune exart. 112 c.p.c.». Ciò, in quanto «la sentenza impugnata nel ripetere più volte nella parte motiva che “ come rilevato sopra il favor per la produzione di energie rinnovabili va contemperato con esigenze di compatibilità e sostenibilità, a tutela anche di altri valori ambientali”, a dispetto dell’affermazione di principio solo in apparenza generale sottende invece la concezione ambientale locale o settoriale (SIC!), andando incontro così ad una devastante aporia logico - giuridic a », in tal modo avvalorando la condotta di una P.A. che «a) reputa l’Ambiente circoscritto alla singola asta fluviale presa in considerazione con la proposta di utilizzazione idroelettrica, non concependo neppure (con ciò evidenziando una grave carenza culturale scientifica prima ancora che giuridica) l’Ambiente unitario; b) non si pone il minimo scrupolo di violare un preciso dettato unionale che impone per l’appunto di tenere conto del “ contributo dell’energia da fonti rinnovabili al conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e cambiamenti climatici” ; c) non considera la solidarietà fra territori, con il concorso di ogni potenzialità ivi residente, per il fabbisogno strategico di energia e perla tutela dell’Ambiente unitario ». Ric. 2022 n. 20886 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 5 - Il Tribunale superiore ha richiamato il suo precedente n. 69/2019, mentre avrebbe meglio operato richiamando il precedente n.173/2021. Il ricorrente ha, quindi, rinviato alle proprie deduzioni innanzi al giudice del merito, lamentando l’interpretazione data alla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2019, dal Tsap non correttamente intesa; del pari, il Tsap avrebbeerrato, in punto di fatto, nel ritenere che il metodo di misurazione de lla portata d ’ acqua media annua, effettuato dall ’ Ufficio, risult i corretto, e che non sia stata provata nessuna violazione delle regole tecnico - scientifiche da parte della P.A. o violazione delle regole che presidiano gli apprezzamenti tecnici. Il motivo si estende, infine, ad affermare che la Vitessa s .p.a. difetta di una posizione giuridica differenziata che la legittimi a contrastare la pretesa del ricorrente, mentre il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] (già Ministero dell ’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) è stato convenuti innanzi al Tsap « perché artefice e propugnatore nella sua mission della lotta ai cambiamenti climatici ed alle emissioni climalteranti di CO in atmosfera con il conseguente favor verso l ’ utilizzo delle fonti rinnovabili ». Il ricorso si conclude con un appello al predetto Ministero, affinché «rifletta sulla sua posizione nella vicenda di che trattas i ». 2. –Il ricorso è inammissibile. La tecnica di formulazione del motivo lo espone ad una radicale declaratoria di inammissibilità, trattandosi di censure giustapposte, vaghe, proclamative, di puro fatto e che, in sostanza, lo qualificano come un “non motivo”, inidoneo a soddisfare i precetti degli artt. 360 e 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c. Invero, alla mera enumerazione di alcune disposizioni segue un generico e confuso argomentare, in cui si sovrappongono pretese Ric. 2022 n. 20886 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 6 - violazioni di legge, vizi di motivazione, inviti a ripetere un giudizio sul fatto. Secondo i principî consolidati enunciati da questa Corte, il ricorso per cassazione deve contenere motivi separati e specifici, che rientrino in una delle figure dell’art. 360 c.p.c., essendo il ricorso per cassazione ancorato rigidamente ad uno dei cinque vizi del provvedimento impugnato, previsti dal tale norma, cui ciascuna doglianza deve poter essere agevolmente ricondotta; ogni motivo deve essere autosufficiente, ossia intellegibile da solo, senza il ricorso ad elementi esterni. Il ricorrente, quindi, ha l’onere di indicare puntualmente, a pena di inammissibilità, le norme asseritamente violate e l’esatto capo della pronunzia impugnata, prospettando altresì le argomentazioni intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, secondo l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni (emultis, Cass. n. 635/2015; Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 22348/2007; Cass. n. 5353/2007; Cass. n. 4178/2007; Cass. n. 828/2007); ove rilevanti, inoltre, vanno indicati anche gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione, ai fini di consentire alla Corte la corretta sussunzione del fatto nelle norme che si assumono violate o erroneamente applicate (Cass. n. 16872/2014; Cass. n. 15910/2005). Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto, pertanto, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni, intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo date affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, debbano Ric. 2022 n. 20886 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 7 - ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità: pertanto, è inammissibile la denuncia di violazione e falsa applicazione di una serie di articoli, ove essendo la stessa meramente enunciata nella rubrica del motivo, ma non trovando sviluppo argomentativo nel corpo del medesimo (Cass., sez. un., n. 25392/2019). Il vizio va argomentato mediante valutazione comparativa fra opposte soluzioni, evidenziandosi le ragioni per cui non si condividono quelle esposte nel provvedimento impugnato (Cass. n. 287/2016; Cass. n. 16760/2015; Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 3010/2010). La conclusione è che ogni motivo, col quale si denunzi una violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 (a seconda che si tratti di norme processuali o sostanziali) non può, in forza del disposto dell’art. 360- bis c.p.c., essere formulato richiamando esclusivamente la norma giuridica che si assume violata, ma deve essere articolato in una serie di argomenti coerenti con quanto preteso dall’ultima menzionata disposizione. Del pari, il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. va articolato (per tutte, Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053), dopo la sua modifica ad opera dell’art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 2012 n. 134, tenuto conto che si tratta di un vizio specifico, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli art. 366 e 369 c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso Ric. 2022 n. 20886 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 8 - risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. In mancanza, il motivo d’impugnazione è viziato da nullità per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un “non motivo”, è sanzionata con l’inammissibilità (cfr. Cass., sez. un., n. 20501/2019; Cass. n. 454/2019; Cass. n. 447/2019; Cass. n. 22478/2018; Cass. n. 20910/2017; Cass. n. 17330/2015; Cass. n. 187/2014; Cass. n. 11984/2011). Trattandosi di inammissibilità che attiene alla forma-contenuto dell’atto e dipende dalla carenza degli elementi costitutivi necessari del motivo, essa ha carattere strettamente processuale, da valutare con riferimento al momento della proposizione del ricorso, né l’inammissibilità iniziale potrebbe giammai essere sanata successivamente, con la memoria presentata ai sensi degli artt. 378 e 380-bis.1c.p.c. Non rispettando nessuno di tali parametri, il ricorso va dichiarato inammissibile. Si noti che anche il P.G. ha stigmatizzato tale tecnica, peraltro aggiungendo un richiamo, in ogni caso, ai precedenti di queste S.U. in tema di energie rinnovabili e di necessario bilanciamento, caso per caso, in capo alla P.A., dovendosi valutare le situazioni in cui l’interesse allo sfruttamento della energia da fonte rinnovabile debba essere recessivo rispetto ad altri interessi costituzionalmente protetti, che rispondano anch’essi a principi affermati a livello europeo (Cass., sez. un., 26 gennaio 2023, n. 2404; 29 aprile 2021, n. 11291; 4 Ric. 2022 n. 20886 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 9 - febbraio 2020, n. 2502; 10 aprile 2019, n. 10018; 2 febbraio 2017, n. 2731; cui adde Cass., sez. un., 14 aprile 2023, n. 10054 ), e che già in passato questa Corte ha stigmatizzato tale tecnica di redazione del ricorso come inidonea (cfr., in termini : Cass., sez. un., 13 febbraio 2023, n. 4293: «Il ricorso è redatto in maniera confusa, cumula all’interno di uno stesso motivo disparate censure in diritto e censure attinenti alla motivazione, ed ipotizza la necessità di proporre questioni di legittimità costituzionale lasciandole appena abbozzate. Supera a stento il vaglio di ammissibilità, ed è comunque infondato, per le ragioni di seguito esposte»; Sez. un., 11 maggio 2018, n. 11535: «Così individuato e circoscritto il contenuto del ricorso, in disparte dal rilievo di genericità delle doglianze e della non adeguata congruenza tra la rubrica dei vizi denunciati e l’espositiva relativa, e nell’ottica di enucleare l’effettivo contenuto delle censure, deve concludersi per l’infondatezza dell’assunto della ricorrente»; Sez. un., 3 novembre 2016, n. 22226: «Nessuna attività argomentativa è svolta per sostenere la tesi che il riferimento al detto consiglio nella norma indicata si dovrebbe intendere sostanzialmente sostituito da un riferimento ad un organo consultivo espletante le medesime funzioni in àmbito di pertinenza della provincia autonoma. Il motivo appare, dunque, carente di attività argomentativa in iure»). Tale tecnica redazionale, infarcita di considerazioni del tutto generiche ed astratte, richiama il principio di diritto, secondo cui i l motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una Ric. 2022 n. 20886 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 10 - critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa é errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’articolo 366, n. 4, c.p.c. (Cass., sez. un., 3 novembre 2016, n . 22226; v. ancora Cass., sez. III, 23 marzo 2023, n. 8392 ; 28 gennaio 2021, n. 1886; 11 gennaio 2005, n. 359, e molte altre). Ed invero, tanto più alla luce dell’evoluzione dell’ordinamento, che non tollera atti giudiziari, in ogni processo, privi dei caratteri della chiarezza e concisione, nella prospettiva del ricorso alla risorsa giurisdizionale secondo i canoni fondamentali della ragionevole durata e della effettiva necessità della tutela, deve darsi un’interpretazione più che mai rigorosa alle regole procedurali che, per quanto attiene al ricorso per cassazione, delineano il modello di ricorso a pena di inammissibilità, in primis gli artt. 360, 360 - bis e 366 c.p.c.: dalla cui mancata osservanza deriva l’affidamento al giudice dell’improprio compito di selezionare e prescegliere egli stesso, in supplenza del ricorrente, la corretta linea difensiva da seguire nel caso concreto; laddove le controparti sono costrette ad attingere alla personale conoscenza della vicenda di specie allo scopo di poter articolare le proprie difese, altrimenti parimenti precluse da una simile tecnica di redazione. 3. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2022 n. 20886 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 11 - versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte, a Sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate, in favore di ciascun controricorrente, nella somma di € 4.500,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge.
Sentenza Cassazione n. 18607/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris