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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 20902/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31806/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difeso personalmente ex art. 86 c.p.c. nonché rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 2394/2018 depositata il 28/09/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. L ’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in ventidue motivi avverso la sentenza n. 2394/2018 della Corte d’appello di Bologna, depositata il 28 settembre 2018. [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto attività difensive.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 1 49 del 2022.

Il ricorrente ha depositato memoria.

3. [OSCURATO:SOCIETA]. spiegò opposizione al decreto ingiuntivo n. 1381/2010, reso su domanda dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Forlì per l’importo di € 5.478,79, oltre accessori, a titolo di compenso per prestazioni stragiudiziali.

L’opponente dedusse di aver chiesto assistenza legale, per rispondere a missive ad essa indirizzate dall’Ordine degli avvocati di Milano e dall’Ordine dei commercialisti di Bologna, non all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], maall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (facente parte dello studio Zauli), e di aver pagato alla stessa l’importo indicato nella notula ricevuta.

Con sentenza n. 839/2012 del 27 settembre 2012 il Tribunale di Forlì accolse l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, condannando la [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 500,00 oltre accessori, nonché lo stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA] a rifondere in parte le spese di lite all’opponente.

La Corte d’appello di Bologna ha poi respinto il gravame avanzato dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], così motivando: “La tesi di [OSCURATO:PERSONA] è quella indicata nella parte espositiva della presente sentenza, cioè quella di un incarico che si dovrebbe intendere conferitogli in quanto la collega di studio, avvocato L isa Fresolone, aveva fatto p resente al legale rappresentante di MIT che ella non si occupava di cause con ordini forensi e che era pertanto necessaria l'assistenza dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] onde i clienti avevano trattato con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sapendo che il rapporto professionale era stato instaurato con il titolare dello studio; afferma, altresì, [OSCURATO:PERSONA] che per la p restazione resa Mit aveva erogato solo una minima somma all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in quanto lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva dato indicazioni alla collega Fresolonedi fatturare a MIT (…).

Correttamente il primo giudice ha ritenuto che le circostanze allegate da [OSCURATO:PERSONA], anche a volerle ritenere provate, non possiedono i requisiti previsti dall'art.2729 c.c. per provare il c onferimento di un incarico professionale avente un determinato o ggetto (…).

L'appellante si duole d i una n on corretta valutazione d el materiale istruttorio da parte del primo Giudice e richiama in particolare taluni dei documenti prodotti nonché le deposizioni delle testi Fresolone ed Agostini.

Quanto ai documenti va sottolineato, in primis, come inveritiera è la circostanza sottolineata in atto d'appello secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe allegato fin dall’atto introduttivo che la documentazione prodotta gli era stata consegnata da [OSCURATO:PERSONA]: una siffatta affermazione (a prescindere dal valore che potrebbe avere) non è, infatti, rinvenibile nella comparsa con cui [OSCURATO:PERSONA] si è costituito nel giudizio di primo grado.

L'appellante si limita, infatti, ad estrapolare alcune frasi dalle e-mail prodotte senza affrontare tutti gli argomenti utilizzati dal primoGiudice per escludere che tali equivoche frasi siano univocamente probatorie del conferimento a [OSCURATO:PERSONA] di un incaricoprofessionale avente ad oggetto le attività per le quali èrichiesto il compenso nel presente giudizio.

L'atto d'appello è del tutto carente su argomenti di estremo rilievo esposti dal primo Giudice quali: a) il contrasto esistente in ordine alla collocazione temporale d ell'asserito incarico professionale tra quanto allegato da [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado (luglio dell'anno 2008 -cfr. pagina 10 della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado) e il contenuto delle testimonianze e della documentazione prodotta che provano come la trattazione stragiudiziale de qua sia avvenuta nell'anno 2009; b) la natura confessoria delle dichiarazioni effettuate da [OSCURATO:PERSONA] nelle email datate 5 - 11 e 11 - 11, c) il fatto che il decreto ingiuntivo sia stato chiesto anche per attività in alcun modo riferibili allo studio Zauli (doc. 39), d) il fatto che le lettere per le quali l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la fattura prodotta come documento n. 44 facciano parte della corrispondenza per la quale anche l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede di essere retribuito, e) il fatto che anteriormente al decreto ingiuntivo [OSCURATO:PERSONA] non abbia avanzatoalcuna richiesta di pagamento.

Aggiungasi che manca anche qualunque prova della circostanza affermata da [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la fattura n. 23/2010 emessa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (cfr. doc. 23) e pagata dalla MIT sarebbe stata emessa su indicazione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per "una minima somma" rispetto al dovuto (nessuno dei capitoli di prova dedotti daZauli Carlo riguarda tale circostanza; il capitolo n. 24 citato dal primo Giudice riguarda, infatti, la predisposizione di preventivi e non l'emissione della fattura prodotta come documento n. 44); inoltre le prestazioni descritte nella citata fattura e nella bozza che l'ha preceduta (cfr. docc. 20 e 22 del fascicolo dell'appellata) ricomprendono tutta l'attività per cui è chiesto il compe nso nel presente giudizio.

Nella notula prodotta come doc. 20 si fa riferimento a "Prestazione di consulenza, Redazione di n. 3 lettere e conferenze di trattazione", nella fattura di cui al documento n. 22 è scritto: "competenze per attività professionale di tipo stragiudiziale prestata nell'ambito delle vertenze: 1) [OSCURATO:PERSONA]/ordine commercialisti di Bologna, 2 ) [OSCURATO:PERSONA]/ordineavvocati di Milano" (…).

Quanto alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] va sottolineato come la teste, da un lato non abbia chiarito di cosa esattamente ella non si sarebbe potuta occupare (se cioè di una vertenza giudiziaria o anche dell'assistenza meramente stragiudiziale - cfr. verbale 20 - 1 - 2012 ) , dall'altro abbia reso una dichiarazione equivoca quanto a conferimento dell'incarico avendo la teste affermato: "Quando dissi alla MIT che io non ero in grado di seguire la controversia la MIT mi disse che non c'erano problemi ed io precisai che avrei agito come collaboratrice ...

Confermo di aver emesso la fattura che mi viene mostrata.

Le tre lettere di cui alla fattura sono quelle di cui ad affoliazione 41, 42, 43 di parteopposta".

La testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] è contraddittoria (la teste ha, infatti, anche affermato di essere l'autrice delle tre uniche missive di rilevanza esterna) poiché, come già sottolineato, è logico ritenere che il compenso richiesto per le lettere includa l'attività ad esse prodromica.

Né più specifica è la teste Agostini che ha dichiarato: " .... non fu assunta alcuna decisione definitiva e la cosa era in continua evoluzione.

Mi ricorso che …ci fu uno scambio di mail tra Mariotti e sia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (…) Correttamente il primo Giudice ha, quindi, basato la decisione sugli elementi oggettivi ricavabili dai documenti e su argomenti logici deponenti nel senso dell'instaurazione di un rapporto professionale non tra la MIT e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] bensì tra la MIT e [OSCURATO:PERSONA], appartenente allo stesso studio, rapporto nel quale l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha funto da collaboratore.

Del resto, i capitoli sui quali i testimoni erano chiamati a rispondere vertevano non già sull'espresso conferimento da parte di MIT di un incarico all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] avente uno specifico oggetto, bensì su circostanze che, secondo [OSCURATO:PERSONA], MIT doveva interpretare in un certo modo.

Né l'atto d'appello considera che il primo Giudice ha comunque riconosciuto un limitato intervento di [OSCURATO:PERSONA] non contestata partecipazione all'incontro del 2 - 10 - 2012 e nel parere espresso in relazione alla vicenda della risposta da dare all'articolo apparso sul Sole 24 ore liquidando per esso un compenso "... senza che vi sia possibilità di duplicazione per attività svolte dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Fresolone ed a questa già pagate ".

4. I ventidue motivi del ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] deducono: I) nullità della sentenza per totale difetto di motivazione in relazione alla prova dei fatti, e cioè di un rapporto di clientela avvocato [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA] ex artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c.; II) omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in ordine all’esistenza di un rapporto di clientela avvocato [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]; III) violazione di legge per l’erronea considerazione che le prove fornite non fossero decisive; IV) nullità della sentenza per difetto di motivazione in relazione ai documenti prodotti e allegati; V) omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in ordine relazione ai documenti prodotti e allegati; VI) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2730 c.c. per non aver considerato gli elementi della fattispecie concreta; VII) nullità della sentenza per difetto di motivazione sul fatto del conferimento di un incarico all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. rinvenibile da documento allegato al fascicolo dell’ingiunzione, della causa di opposizione e delgiudizio di appello; VIII) omesso esame circa il fatto del conferimento di un incarico all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. rinvenibile da documento allegato al fascicolo dell’ingiunzione, della causa di opposizione e del giudiziodi appello; IX) omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. circa l’e-mail del 6 novembre 2009; X) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2222 e 2235 c.c.

La censura attiene alla documentazione consegnata da [OSCURATO:SOCIETA] ed elenca trentaquattro documenti.

XI) nullità della sentenza per difetto di motivazione sul punto della consegna dei documenti e dunque sulla prova in ordine al rapporto professionale ex artt. 2729 e ss. c.c. e 2232 c.c.; XII) omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. circa la consegna dei documenti; XIII) omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. circa la consegna diretta dei documenti da parte di [OSCURATO:SOCIETA]; XIV) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. quanto all’onere della prova della consegnadei documenti; XV) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2735 c.c. sulle asserite dichiarazioni confessorie rese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; XVI) nullità della sentenza per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. con riferimento all’esposizione delle attività in sede di decreto ingiuntivo; XVII) violazione di legge per non aver considerato che la decisione del C.O.A. di Forlì non è stata impugnata con riferimento alla corrispondenza dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; XVIII) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., per mancata considerazione del “panorama probatorio”; XIX) violazione degli artt. 244, 251, 253, 254 c.p.c., artt. 6 e 13 CEDU, 47 carta di Nizza e 3, 24, 111 Cost. in relazione alla valutazione delle prove testimoniali; XX) violazione di legge in relazione alla valutazione delle prove e “vulnerazione del principio del libero convincimento dell’AGO come interpretato dalla ius di legittimità”; XXI) nullità della sentenza in relazione all’art. 91 c.p.c., per avere il giudice di primo grado accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, condannando la [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 500,00 oltre accessori, nonché lo stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA] a rifondere in parte le spese di lite all’opponente (compensate in ragione di ¼), invece che condannare l’opponente comunque soccombente; XXII) violazione dell’art. 91 c.p.c., essendo stato comunque riconosciuto all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il 10% del credito azionato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].

5. I primi venti motivi del ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e sono tutti inammissibili per le ragioni di seguito indicate. 5.1.Il ricorso si sviluppa, come visto, in v entidue motivi, di cui venti dedicati al merito della causa.

Il particolare numero delle censure - pur non trasgredendo alcuna prescrizione formale di ammissibilità - collide con l'esigenza di chiarezza e sinteticità dettata dall'obiettivo di un processo celere, non essendo neppure proporzionale alla complessità giuridica o all'importanza economica delle fattispecie affrontate, secondo quanto stabilito anche nel Protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione e il [OSCURATO:PERSONA] in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria del 17 dicembre 2015 (si veda pure Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza 28 ottobre 2021 - Ricorso n. 55064/11 e altri 2 - Succi e altri contro Italia).

Gli stessi primi venti motivi si risolvono in una critica generica della sentenza impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili di fatto, ed hanno generalmente carattere tautologico, giacché privi di effettivo valore informativo.

Le plurime censure che invocano il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. n on raffrontano l’astratto contenuto precettivo delle norme di diritto asseritamente violate, in rapporto alle affermazioni contenute nella sentenza impugnata, ma contestano la correttezza della ricostruzione della fattispecie concreta operata dalla Corte di Bologna a mezzo delle risultanze probatorie.

Il ricorso invoca un generico rinnovato esame delle emergenze istruttorie ed è quindi volto a devolvere alla Corte di cassazione il compito di procedere a nuovi apprezzamenti di fatto mediante un accesso diretto agli atti che possa condurre ad una diversa delibazione del merito della lite.

Opera poi la previsione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c. (ratione temporis applicabile, essendo stato il giudizio di appello introdotto dopo l'11 settembre 2012), che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" e che, come nella specie, risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme).

Il ricorrente non indica specificamente, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in qual misura le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, fossero tra loro diverse.

Peraltro, il testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche nella legge n. 134 del 2012, attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, costituendo, piuttosto, vizio di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. le ipotesi di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", "motivazione apparente", "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez.

Unite, n. 8053 del 2014).

Lamotivazione non è, inoltre , s olo apparente, come lamenta il ricorrente, giacché essa rende percepibile il fondamento della decisione e reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dai giudici del merito per la formazione del loro convincimento (Cass. Sez.

Unite n. 2767 del 1923: n. 22232 del 2016; n. 8053 del 2014).

Ciò confermano le numerose censure per violazione di norme di diritto contestualmente avanzate dal ricorrente, le quali presuppongono che ilprovvedimento impugnato non sia incorso i n un difetto di attività, ed abbia, piuttosto, preso in esame la questione oggetto di doglianza, risolvendola tuttavia in modo giuridicamente non corretto.

E’ denunciata l’omessa o erronea valutazione di risultanze documentali, ma non viene specificamente indicato, come prescrive l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., "come" e "quando" i fatti storici da essi comprovati erano stati oggetto di discussione processuale tra le parti, ovvero in quale atto difensivo erano stati esposti gli scopi della relativa esibizione documentale con riguardo alle domande o eccezioni della parte, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori neppure integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Quanto alla ipotizzata violazione dell'art. 115 c.p.c., essa può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (arg. da Cass. Sez.

Un. n. 20867 del 2020).

In base, peraltro, all’art. 116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Tale operazione non è consentita nel giudizio di legittimità.

La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura, invece, nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche, come avvenuto nel caso in esame, per denunciare una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie.

Le doglianze sulla valutazione delle prove sono portate su fatti non decisivi della controversia, ovvero su circostanze che non risultano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento dei giudici di merito, di modo che la "ratio decidendi" della sentenza impugnata risulti priva di fondamento.

5.2. Con articolata motivazione in fatto, la Corte di Bologna è arrivata alla conclusione che non fosse stata raggiunta la prova del conferimento all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] da parte della MIT Tecnologiedi un incarico professionale avente ad oggetto le attività per le quali era stato richiestoil compenso con la domanda monitoria.

Si tratta di apprezzamento di fatto rientrante fra le prerogative del giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità, se non nei limiti del richiamato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

La conclusione raggiunta dalla sentenza impugnata si uniforma (agli effetti pure dell’art. 360-bis n. 1, c.p.c.: Cass. Sez.

Unite n. 7155 del 2017) all’interpretazione che della questione di diritto presceglie questa Corte, secondo cui, ove sia dedotta da un professionista l’esecuzione di un rapporto di prestazione d'opera professionale come titolo del diritto al proprio compenso, occorre dare prova dell'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso.

Ciò comporta che le parti del contratto non sono necessariamente colui che di fatto svolge l’attività e colui nel cui interesse sia stata eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma coloro che, stipulando il relativo contratto, abbiano rispettivamente conferito e ricevuto l’incarico (Cass. n. 16261 del 2016; n. 19596 del 2004; Cass. n. 7309 del 2000; n. 1244 del 2000).

Il richiamato principio, ai fini dell'individuazione del soggetto avente diritto al compenso per l'attività professionale richiesta, opera altresì quando, come si assume nel caso in esame, sia stato conferito un incarico ad un avvocato e la prestazione sia stata svolta, in tutto o in parte, da un altro avvocato, in forza di un distinto rapporto interno di mandato o di collaborazione esistente tra i due professionisti, e perciò indipendentemente dal ruolo di dominus svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del rapporto (arg. da Cass. n. 6494 del 1987; n. 24010 del 2004; n. 26060 del 2013; n. 7037 del 2020).

Questo principio di diritto conferma pure la carenza di decisività delle censure inerenti, ad esempio, alla materiale consegna della documentazione all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:SOCIETA], o alla valenza confessoria delle dichiarazioni effettuate dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e - mail datate 5 e 11 novembre.

Èinfine ugualmente inammissibile, ai sensi dell’art. 360 - bis, n. 1, c.p.c., il motivo sull’efficacia della delibera resa dal C.O.A. di Forlì in ordine alla parcella dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], avendo la sentenza impugnata deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, senza che l’esame delle relative censure offra elementi per mutare l’orientamento in materia (Cass. Sez.

Unite n. 7155 del 2017).

Il parere di congruità sulla liquidazione degli onorari degli avvocati rimesso al Consiglio dell’Ordine (art. 13, comma 9, L. 31 dicembre 2012, n. 247; art. 14, comma 1, lett. d del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578) costituisce un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, emesso nell'esercizio di poteri autoritativi, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale, ma implica la valutazione di congruità del "quantum", attraverso un motivato giudizio critico, sicché è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia instaurata da un privato nei confronti del Consiglio dell'ordine degli avvocati in relazione al parere dal medesimo (cfr. Cass. Sez.

Unite n. 6534 del 2008, n. 1874 del 2009; n. 14912 del 2009 14812).

Tuttavia, nella controversia, quale quella in esame, intercorrente tra l’avvocato ed il proprio cliente e volta alla determinazione dei compensi per prestazioni professionali, le questioni che insorgono in ordine all’efficacia probatoria del parere del consiglio dell'ordine attengono al merito, ed in particolare alla sussistenza ed all’oggetto del contratto di patrocinio (cfr. Cass. n. 26065 del 2016).

Come ribadito anche da Cass. Sez.

Unite n. 19427 del 2021, ai fini della liquidazione dei compensi degli avvocati, la parcella delle spese e prestazioni, sottoscritta e corredata del parere della competente associazione professionale, pur mantenendo, dopo l'abrogazione del sistema delle tariffe professionali disposta dal d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 2012, l’efficacia vincolante attribuitale dall'art.636 c.p.c. nel procedimento per ingiunzione, perde questa efficacia nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., nel quale il giudice è libero di discostarsene, salvo l'obbligo di fornire congrua motivazione, spettando in ogni caso al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella.

6. Sono altresì inammissibili gli ultimi due motivi di ricorso.

6.1. Tali censure inducono a ribadire incidentalmente che il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. va inteso, effettivamente, nel senso che laparte vittoriosa non può essere condannata, neppure per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, salvo il caso di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa.

Non integra, così, il presupposto della soccombenza la riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, circostanza di cui il giudice di merito può, semmai, tener conto per l'eventuale compensazione, totale, o parziale, delle spese (ove tale esito sia riconducibile ad una di quelle sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come si spiega nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018) (Cass.

Sezioni Unite, nn. 27172, n. 32061 en. 32906 del 2022).

6.1. Tuttavia, il ventunesimo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto privo dei caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata, ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., essendo rivolto non contro la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza della Corte d’appello di Bologna, quanto contro la decisione in tal senso adottata nella sentenza di primo grado dal Tribunale di Forlì.

La regolamentazione delle spese operata dal Tribunale, per quanto altresì specificamente indicato dal ricorrente (art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.), non risulta colpita da apposito motivo di appello, sicché i giudici di secondo grado, avendo quanto al meritoconfermato la decisione del Tribunale, non potevano modificare il relativo capo della prima sentenza (ex multis, Cass. n. 19933 del 2022) ed hanno poi correttamente regolato le spese del giudizio di appello alla luce della integrale soccombenza dell’appellante Zauli, valutata in base al devoluto in sede di gravame.

7. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, giacché l’intimata non si è costituita.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31806/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difeso personalmente ex art. 86 c.p.c. nonché rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 2394/2018 depositata il 28/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L ’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in ventidue motivi avverso la sentenza n. 2394/2018 della Corte d’appello di Bologna, depositata il 28 settembre 2018. [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto attività difensive. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 1 49 del 2022. Il ricorrente ha depositato memoria. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. spiegò opposizione al decreto ingiuntivo n. 1381/2010, reso su domanda dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Forlì per l’importo di € 5.478,79, oltre accessori, a titolo di compenso per prestazioni stragiudiziali. L’opponente dedusse di aver chiesto assistenza legale, per rispondere a missive ad essa indirizzate dall’Ordine degli avvocati di Milano e dall’Ordine dei commercialisti di Bologna, non all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], maall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (facente parte dello studio Zauli), e di aver pagato alla stessa l’importo indicato nella notula ricevuta. Con sentenza n. 839/2012 del 27 settembre 2012 il Tribunale di Forlì accolse l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, condannando la [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 500,00 oltre accessori, nonché lo stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA] a rifondere in parte le spese di lite all’opponente. La Corte d’appello di Bologna ha poi respinto il gravame avanzato dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], così motivando: “La tesi di [OSCURATO:PERSONA] è quella indicata nella parte espositiva della presente sentenza, cioè quella di un incarico che si dovrebbe intendere conferitogli in quanto la collega di studio, avvocato L isa Fresolone, aveva fatto p resente al legale rappresentante di MIT che ella non si occupava di cause con ordini forensi e che era pertanto necessaria l'assistenza dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] onde i clienti avevano trattato con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sapendo che il rapporto professionale era stato instaurato con il titolare dello studio; afferma, altresì, [OSCURATO:PERSONA] che per la p restazione resa Mit aveva erogato solo una minima somma all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in quanto lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva dato indicazioni alla collega Fresolonedi fatturare a MIT (…). Correttamente il primo giudice ha ritenuto che le circostanze allegate da [OSCURATO:PERSONA], anche a volerle ritenere provate, non possiedono i requisiti previsti dall'art.2729 c.c. per provare il c onferimento di un incarico professionale avente un determinato o ggetto (…). L'appellante si duole d i una n on corretta valutazione d el materiale istruttorio da parte del primo Giudice e richiama in particolare taluni dei documenti prodotti nonché le deposizioni delle testi Fresolone ed Agostini. Quanto ai documenti va sottolineato, in primis, come inveritiera è la circostanza sottolineata in atto d'appello secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe allegato fin dall’atto introduttivo che la documentazione prodotta gli era stata consegnata da [OSCURATO:PERSONA]: una siffatta affermazione (a prescindere dal valore che potrebbe avere) non è, infatti, rinvenibile nella comparsa con cui [OSCURATO:PERSONA] si è costituito nel giudizio di primo grado. L'appellante si limita, infatti, ad estrapolare alcune frasi dalle e-mail prodotte senza affrontare tutti gli argomenti utilizzati dal primoGiudice per escludere che tali equivoche frasi siano univocamente probatorie del conferimento a [OSCURATO:PERSONA] di un incaricoprofessionale avente ad oggetto le attività per le quali èrichiesto il compenso nel presente giudizio. L'atto d'appello è del tutto carente su argomenti di estremo rilievo esposti dal primo Giudice quali: a) il contrasto esistente in ordine alla collocazione temporale d ell'asserito incarico professionale tra quanto allegato da [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado (luglio dell'anno 2008 -cfr. pagina 10 della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado) e il contenuto delle testimonianze e della documentazione prodotta che provano come la trattazione stragiudiziale de qua sia avvenuta nell'anno 2009; b) la natura confessoria delle dichiarazioni effettuate da [OSCURATO:PERSONA] nelle email datate 5 - 11 e 11 - 11, c) il fatto che il decreto ingiuntivo sia stato chiesto anche per attività in alcun modo riferibili allo studio Zauli (doc. 39), d) il fatto che le lettere per le quali l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la fattura prodotta come documento n. 44 facciano parte della corrispondenza per la quale anche l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede di essere retribuito, e) il fatto che anteriormente al decreto ingiuntivo [OSCURATO:PERSONA] non abbia avanzatoalcuna richiesta di pagamento. Aggiungasi che manca anche qualunque prova della circostanza affermata da [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la fattura n. 23/2010 emessa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (cfr. doc. 23) e pagata dalla MIT sarebbe stata emessa su indicazione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per "una minima somma" rispetto al dovuto (nessuno dei capitoli di prova dedotti daZauli Carlo riguarda tale circostanza; il capitolo n. 24 citato dal primo Giudice riguarda, infatti, la predisposizione di preventivi e non l'emissione della fattura prodotta come documento n. 44); inoltre le prestazioni descritte nella citata fattura e nella bozza che l'ha preceduta (cfr. docc. 20 e 22 del fascicolo dell'appellata) ricomprendono tutta l'attività per cui è chiesto il compe nso nel presente giudizio. Nella notula prodotta come doc. 20 si fa riferimento a "Prestazione di consulenza, Redazione di n. 3 lettere e conferenze di trattazione", nella fattura di cui al documento n. 22 è scritto: "competenze per attività professionale di tipo stragiudiziale prestata nell'ambito delle vertenze: 1) [OSCURATO:PERSONA]/ordine commercialisti di Bologna, 2 ) [OSCURATO:PERSONA]/ordineavvocati di Milano" (…). Quanto alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] va sottolineato come la teste, da un lato non abbia chiarito di cosa esattamente ella non si sarebbe potuta occupare (se cioè di una vertenza giudiziaria o anche dell'assistenza meramente stragiudiziale - cfr. verbale 20 - 1 - 2012 ) , dall'altro abbia reso una dichiarazione equivoca quanto a conferimento dell'incarico avendo la teste affermato: "Quando dissi alla MIT che io non ero in grado di seguire la controversia la MIT mi disse che non c'erano problemi ed io precisai che avrei agito come collaboratrice ... Confermo di aver emesso la fattura che mi viene mostrata. Le tre lettere di cui alla fattura sono quelle di cui ad affoliazione 41, 42, 43 di parteopposta". La testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] è contraddittoria (la teste ha, infatti, anche affermato di essere l'autrice delle tre uniche missive di rilevanza esterna) poiché, come già sottolineato, è logico ritenere che il compenso richiesto per le lettere includa l'attività ad esse prodromica. Né più specifica è la teste Agostini che ha dichiarato: " .... non fu assunta alcuna decisione definitiva e la cosa era in continua evoluzione. Mi ricorso che …ci fu uno scambio di mail tra Mariotti e sia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (…) Correttamente il primo Giudice ha, quindi, basato la decisione sugli elementi oggettivi ricavabili dai documenti e su argomenti logici deponenti nel senso dell'instaurazione di un rapporto professionale non tra la MIT e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] bensì tra la MIT e [OSCURATO:PERSONA], appartenente allo stesso studio, rapporto nel quale l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha funto da collaboratore. Del resto, i capitoli sui quali i testimoni erano chiamati a rispondere vertevano non già sull'espresso conferimento da parte di MIT di un incarico all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] avente uno specifico oggetto, bensì su circostanze che, secondo [OSCURATO:PERSONA], MIT doveva interpretare in un certo modo. Né l'atto d'appello considera che il primo Giudice ha comunque riconosciuto un limitato intervento di [OSCURATO:PERSONA] non contestata partecipazione all'incontro del 2 - 10 - 2012 e nel parere espresso in relazione alla vicenda della risposta da dare all'articolo apparso sul Sole 24 ore liquidando per esso un compenso "... senza che vi sia possibilità di duplicazione per attività svolte dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Fresolone ed a questa già pagate ". 4. I ventidue motivi del ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] deducono: I) nullità della sentenza per totale difetto di motivazione in relazione alla prova dei fatti, e cioè di un rapporto di clientela avvocato [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA] ex artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c.; II) omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in ordine all’esistenza di un rapporto di clientela avvocato [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]; III) violazione di legge per l’erronea considerazione che le prove fornite non fossero decisive; IV) nullità della sentenza per difetto di motivazione in relazione ai documenti prodotti e allegati; V) omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in ordine relazione ai documenti prodotti e allegati; VI) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2730 c.c. per non aver considerato gli elementi della fattispecie concreta; VII) nullità della sentenza per difetto di motivazione sul fatto del conferimento di un incarico all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. rinvenibile da documento allegato al fascicolo dell’ingiunzione, della causa di opposizione e delgiudizio di appello; VIII) omesso esame circa il fatto del conferimento di un incarico all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. rinvenibile da documento allegato al fascicolo dell’ingiunzione, della causa di opposizione e del giudiziodi appello; IX) omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. circa l’e-mail del 6 novembre 2009; X) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2222 e 2235 c.c. La censura attiene alla documentazione consegnata da [OSCURATO:SOCIETA] ed elenca trentaquattro documenti. XI) nullità della sentenza per difetto di motivazione sul punto della consegna dei documenti e dunque sulla prova in ordine al rapporto professionale ex artt. 2729 e ss. c.c. e 2232 c.c.; XII) omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. circa la consegna dei documenti; XIII) omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. circa la consegna diretta dei documenti da parte di [OSCURATO:SOCIETA]; XIV) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. quanto all’onere della prova della consegnadei documenti; XV) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2735 c.c. sulle asserite dichiarazioni confessorie rese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; XVI) nullità della sentenza per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. con riferimento all’esposizione delle attività in sede di decreto ingiuntivo; XVII) violazione di legge per non aver considerato che la decisione del C.O.A. di Forlì non è stata impugnata con riferimento alla corrispondenza dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; XVIII) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., per mancata considerazione del “panorama probatorio”; XIX) violazione degli artt. 244, 251, 253, 254 c.p.c., artt. 6 e 13 CEDU, 47 carta di Nizza e 3, 24, 111 Cost. in relazione alla valutazione delle prove testimoniali; XX) violazione di legge in relazione alla valutazione delle prove e “vulnerazione del principio del libero convincimento dell’AGO come interpretato dalla ius di legittimità”; XXI) nullità della sentenza in relazione all’art. 91 c.p.c., per avere il giudice di primo grado accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, condannando la [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 500,00 oltre accessori, nonché lo stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA] a rifondere in parte le spese di lite all’opponente (compensate in ragione di ¼), invece che condannare l’opponente comunque soccombente; XXII) violazione dell’art. 91 c.p.c., essendo stato comunque riconosciuto all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il 10% del credito azionato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. 5. I primi venti motivi del ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e sono tutti inammissibili per le ragioni di seguito indicate. 5.1.Il ricorso si sviluppa, come visto, in v entidue motivi, di cui venti dedicati al merito della causa. Il particolare numero delle censure - pur non trasgredendo alcuna prescrizione formale di ammissibilità - collide con l'esigenza di chiarezza e sinteticità dettata dall'obiettivo di un processo celere, non essendo neppure proporzionale alla complessità giuridica o all'importanza economica delle fattispecie affrontate, secondo quanto stabilito anche nel Protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione e il [OSCURATO:PERSONA] in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria del 17 dicembre 2015 (si veda pure Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza 28 ottobre 2021 - Ricorso n. 55064/11 e altri 2 - Succi e altri contro Italia). Gli stessi primi venti motivi si risolvono in una critica generica della sentenza impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili di fatto, ed hanno generalmente carattere tautologico, giacché privi di effettivo valore informativo. Le plurime censure che invocano il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. n on raffrontano l’astratto contenuto precettivo delle norme di diritto asseritamente violate, in rapporto alle affermazioni contenute nella sentenza impugnata, ma contestano la correttezza della ricostruzione della fattispecie concreta operata dalla Corte di Bologna a mezzo delle risultanze probatorie. Il ricorso invoca un generico rinnovato esame delle emergenze istruttorie ed è quindi volto a devolvere alla Corte di cassazione il compito di procedere a nuovi apprezzamenti di fatto mediante un accesso diretto agli atti che possa condurre ad una diversa delibazione del merito della lite. Opera poi la previsione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c. (ratione temporis applicabile, essendo stato il giudizio di appello introdotto dopo l'11 settembre 2012), che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" e che, come nella specie, risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme). Il ricorrente non indica specificamente, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in qual misura le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, fossero tra loro diverse. Peraltro, il testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche nella legge n. 134 del 2012, attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, costituendo, piuttosto, vizio di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. le ipotesi di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", "motivazione apparente", "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. Unite, n. 8053 del 2014). Lamotivazione non è, inoltre , s olo apparente, come lamenta il ricorrente, giacché essa rende percepibile il fondamento della decisione e reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dai giudici del merito per la formazione del loro convincimento (Cass. Sez. Unite n. 2767 del 1923: n. 22232 del 2016; n. 8053 del 2014). Ciò confermano le numerose censure per violazione di norme di diritto contestualmente avanzate dal ricorrente, le quali presuppongono che ilprovvedimento impugnato non sia incorso i n un difetto di attività, ed abbia, piuttosto, preso in esame la questione oggetto di doglianza, risolvendola tuttavia in modo giuridicamente non corretto. E’ denunciata l’omessa o erronea valutazione di risultanze documentali, ma non viene specificamente indicato, come prescrive l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., "come" e "quando" i fatti storici da essi comprovati erano stati oggetto di discussione processuale tra le parti, ovvero in quale atto difensivo erano stati esposti gli scopi della relativa esibizione documentale con riguardo alle domande o eccezioni della parte, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori neppure integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Quanto alla ipotizzata violazione dell'art. 115 c.p.c., essa può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (arg. da Cass. Sez. Un. n. 20867 del 2020). In base, peraltro, all’art. 116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Tale operazione non è consentita nel giudizio di legittimità. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura, invece, nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche, come avvenuto nel caso in esame, per denunciare una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie. Le doglianze sulla valutazione delle prove sono portate su fatti non decisivi della controversia, ovvero su circostanze che non risultano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento dei giudici di merito, di modo che la "ratio decidendi" della sentenza impugnata risulti priva di fondamento. 5.2. Con articolata motivazione in fatto, la Corte di Bologna è arrivata alla conclusione che non fosse stata raggiunta la prova del conferimento all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] da parte della MIT Tecnologiedi un incarico professionale avente ad oggetto le attività per le quali era stato richiestoil compenso con la domanda monitoria. Si tratta di apprezzamento di fatto rientrante fra le prerogative del giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità, se non nei limiti del richiamato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La conclusione raggiunta dalla sentenza impugnata si uniforma (agli effetti pure dell’art. 360-bis n. 1, c.p.c.: Cass. Sez. Unite n. 7155 del 2017) all’interpretazione che della questione di diritto presceglie questa Corte, secondo cui, ove sia dedotta da un professionista l’esecuzione di un rapporto di prestazione d'opera professionale come titolo del diritto al proprio compenso, occorre dare prova dell'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ciò comporta che le parti del contratto non sono necessariamente colui che di fatto svolge l’attività e colui nel cui interesse sia stata eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma coloro che, stipulando il relativo contratto, abbiano rispettivamente conferito e ricevuto l’incarico (Cass. n. 16261 del 2016; n. 19596 del 2004; Cass. n. 7309 del 2000; n. 1244 del 2000). Il richiamato principio, ai fini dell'individuazione del soggetto avente diritto al compenso per l'attività professionale richiesta, opera altresì quando, come si assume nel caso in esame, sia stato conferito un incarico ad un avvocato e la prestazione sia stata svolta, in tutto o in parte, da un altro avvocato, in forza di un distinto rapporto interno di mandato o di collaborazione esistente tra i due professionisti, e perciò indipendentemente dal ruolo di dominus svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del rapporto (arg. da Cass. n. 6494 del 1987; n. 24010 del 2004; n. 26060 del 2013; n. 7037 del 2020). Questo principio di diritto conferma pure la carenza di decisività delle censure inerenti, ad esempio, alla materiale consegna della documentazione all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:SOCIETA], o alla valenza confessoria delle dichiarazioni effettuate dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e - mail datate 5 e 11 novembre. Èinfine ugualmente inammissibile, ai sensi dell’art. 360 - bis, n. 1, c.p.c., il motivo sull’efficacia della delibera resa dal C.O.A. di Forlì in ordine alla parcella dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], avendo la sentenza impugnata deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, senza che l’esame delle relative censure offra elementi per mutare l’orientamento in materia (Cass. Sez. Unite n. 7155 del 2017). Il parere di congruità sulla liquidazione degli onorari degli avvocati rimesso al Consiglio dell’Ordine (art. 13, comma 9, L. 31 dicembre 2012, n. 247; art. 14, comma 1, lett. d del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578) costituisce un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, emesso nell'esercizio di poteri autoritativi, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale, ma implica la valutazione di congruità del "quantum", attraverso un motivato giudizio critico, sicché è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia instaurata da un privato nei confronti del Consiglio dell'ordine degli avvocati in relazione al parere dal medesimo (cfr. Cass. Sez. Unite n. 6534 del 2008, n. 1874 del 2009; n. 14912 del 2009 14812). Tuttavia, nella controversia, quale quella in esame, intercorrente tra l’avvocato ed il proprio cliente e volta alla determinazione dei compensi per prestazioni professionali, le questioni che insorgono in ordine all’efficacia probatoria del parere del consiglio dell'ordine attengono al merito, ed in particolare alla sussistenza ed all’oggetto del contratto di patrocinio (cfr. Cass. n. 26065 del 2016). Come ribadito anche da Cass. Sez. Unite n. 19427 del 2021, ai fini della liquidazione dei compensi degli avvocati, la parcella delle spese e prestazioni, sottoscritta e corredata del parere della competente associazione professionale, pur mantenendo, dopo l'abrogazione del sistema delle tariffe professionali disposta dal d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 2012, l’efficacia vincolante attribuitale dall'art.636 c.p.c. nel procedimento per ingiunzione, perde questa efficacia nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., nel quale il giudice è libero di discostarsene, salvo l'obbligo di fornire congrua motivazione, spettando in ogni caso al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella. 6. Sono altresì inammissibili gli ultimi due motivi di ricorso. 6.1. Tali censure inducono a ribadire incidentalmente che il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. va inteso, effettivamente, nel senso che laparte vittoriosa non può essere condannata, neppure per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, salvo il caso di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa. Non integra, così, il presupposto della soccombenza la riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, circostanza di cui il giudice di merito può, semmai, tener conto per l'eventuale compensazione, totale, o parziale, delle spese (ove tale esito sia riconducibile ad una di quelle sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come si spiega nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018) (Cass. Sezioni Unite, nn. 27172, n. 32061 en. 32906 del 2022). 6.1. Tuttavia, il ventunesimo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto privo dei caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata, ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., essendo rivolto non contro la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza della Corte d’appello di Bologna, quanto contro la decisione in tal senso adottata nella sentenza di primo grado dal Tribunale di Forlì. La regolamentazione delle spese operata dal Tribunale, per quanto altresì specificamente indicato dal ricorrente (art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.), non risulta colpita da apposito motivo di appello, sicché i giudici di secondo grado, avendo quanto al meritoconfermato la decisione del Tribunale, non potevano modificare il relativo capo della prima sentenza (ex multis, Cass. n. 19933 del 2022) ed hanno poi correttamente regolato le spese del giudizio di appello alla luce della integrale soccombenza dell’appellante Zauli, valutata in base al devoluto in sede di gravame. 7. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, giacché l’intimata non si è costituita. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dov
Decreto Cassazione n. 20902/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris