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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03138/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; s .11' [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Mi- lano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile per i reati previsti dagli artt. 641, 582 e 612, comma 2, cod. pen.; - che le prime due censure, con le quali la ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod pen., sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); - che la doglianza, con la quale la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze at- tenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondata, perché, se- condo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del be- neficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di me- rito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con- danna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle am- me

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; s .11' [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Mi- lano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile per i reati previsti dagli artt. 641, 582 e 612, comma 2, cod. pen.; - che le prime due censure, con le quali la ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod pen., sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); - che la doglianza, con la quale la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze at- tenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondata, perché, se- condo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del be- neficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di me- rito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con- danna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle am- me
Sentenza Cassazione n. 03138/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris