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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15079/2023

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo pec. –ricorrente – contro AGENZIA delle ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata; -controricorrente/ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 4272 / 1 /1 7 della Commiss ione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 25 ottobre2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23maggio 20 2 3 dal ConsigliereRoberta Crucitti.

Rilevato che: IRPEF-[OSCURATO:PERSONA] di previdenza per il personale della BCI nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente della [OSCURATO:PERSONA], del silenzio rifiuto opposto all’istanza di rimborso dell’IRPEF ritenuta erroneamente subita dal sostituto (Fondo di previdenza per ilpersonale della [OSCURATO:PERSONA]) la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la prima decisione (di accoglimento del ricorso introduttivo), riconosceva nei limiti del 3% della retribuzione percepita dal contribuente e dei relativi contributo effettuati a favore del Fondo, la deduzione dell’IRPEF.

In particolare, il Giudice di appello riteneva che, alla luce del funzionamento dell’incrocio contributivo (cd.chassè-croisè in virtù del quale si imputa al lavoratore il contributo versato al Fondo e al datore di lavoro quello obbligatorio per legge in favore dell’INPS), la possibilità di deduzione ex art.51 comma secondo, lett.a) del TUIR, in combinato disposto con l’art.17 TUIR,potesse riconoscersi solo nei limiti del 3% della retribuzione percepita dal contribuente e dei relativi contributi effettuati a favore del Fondo, per la loro natura obbligatoria.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, su unico motivo, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate la quale, dopo avere eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività, ha proposto ricorso incidentale condizionato su unico motivo.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ex art.380 bis-1 cod.proc.civ.

Considerato che: 1.Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Agenzia delle entrate.

Secondo la controricorrente il ricorso per cassazione, notificato il 23 aprile 2018, sarebbe inammissibile per tardività, essendo stata la notificazione effettuata oltre il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione della sentenza impugnata avvenuta il 9 novembre 2017.

L’eccezione è fondata, risultando in atti che la sentenza impugnata è stata notificata su istanza del ricorrente all’Agenzia delle entrate in data 9.11.2017 mediante deposito presso l’Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Milano.

In materia èprincipio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre di recente , Cass. n. 19274 del 15/06/2022 ) che i n tema di impugnazioni vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione sicchè la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti.

Il principio va interpretato nel senso che detto momento rileva per la decorrenza del termine breve per impugnare, nei confronti del notificante e delle altre parti del giudizio.

Il ricorso, pertanto, notificato il 23 aprile 2018, ben oltre il termine di cui all’art.325, secondo comma,cod.proc.civ., è inammissibile.

Dalla inammissibilità delricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 6 Il ricorrente, soccombente, va condannato alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso principale inammissibile e assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna il ricorrente principale alle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi euro 2.000 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2022 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo pec. –ricorrente – contro AGENZIA delle ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata; -controricorrente/ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 4272 / 1 /1 7 della Commiss ione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 25 ottobre2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23maggio 20 2 3 dal ConsigliereRoberta Crucitti. Rilevato che: IRPEF-[OSCURATO:PERSONA] di previdenza per il personale della BCI nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente della [OSCURATO:PERSONA], del silenzio rifiuto opposto all’istanza di rimborso dell’IRPEF ritenuta erroneamente subita dal sostituto (Fondo di previdenza per ilpersonale della [OSCURATO:PERSONA]) la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la prima decisione (di accoglimento del ricorso introduttivo), riconosceva nei limiti del 3% della retribuzione percepita dal contribuente e dei relativi contributo effettuati a favore del Fondo, la deduzione dell’IRPEF. In particolare, il Giudice di appello riteneva che, alla luce del funzionamento dell’incrocio contributivo (cd.chassè-croisè in virtù del quale si imputa al lavoratore il contributo versato al Fondo e al datore di lavoro quello obbligatorio per legge in favore dell’INPS), la possibilità di deduzione ex art.51 comma secondo, lett.a) del TUIR, in combinato disposto con l’art.17 TUIR,potesse riconoscersi solo nei limiti del 3% della retribuzione percepita dal contribuente e dei relativi contributi effettuati a favore del Fondo, per la loro natura obbligatoria. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, su unico motivo, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate la quale, dopo avere eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività, ha proposto ricorso incidentale condizionato su unico motivo. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ex art.380 bis-1 cod.proc.civ. Considerato che: 1.Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Agenzia delle entrate. Secondo la controricorrente il ricorso per cassazione, notificato il 23 aprile 2018, sarebbe inammissibile per tardività, essendo stata la notificazione effettuata oltre il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione della sentenza impugnata avvenuta il 9 novembre 2017. L’eccezione è fondata, risultando in atti che la sentenza impugnata è stata notificata su istanza del ricorrente all’Agenzia delle entrate in data 9.11.2017 mediante deposito presso l’Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Milano. In materia èprincipio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre di recente , Cass. n. 19274 del 15/06/2022 ) che i n tema di impugnazioni vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione sicchè la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti. Il principio va interpretato nel senso che detto momento rileva per la decorrenza del termine breve per impugnare, nei confronti del notificante e delle altre parti del giudizio. Il ricorso, pertanto, notificato il 23 aprile 2018, ben oltre il termine di cui all’art.325, secondo comma,cod.proc.civ., è inammissibile. Dalla inammissibilità delricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 6 Il ricorrente, soccombente, va condannato alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara il ricorso principale inammissibile e assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale alle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi euro 2.000 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2022 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1
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