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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 marzo 2025

Cassazione n. 27393/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BOLOGNA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con un unico motivo di impugnazione - si tratta di appello convertito ai sensi dell'art. 443 cod. proc. pen. - il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ne lamenta il proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., invocando l'assoluzione dal reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. pen. perché il fatto non sussiste.

Evidenzia, in particolare, la totale assenza di indici rivelatori della destinazione a terzi della sostanza coltivata, volta all'esclusivo uso personale dell'imputato.

1.2. In data 13 marzo 2025, il difensore ha fatto pervenire motivi nuovi con cui deduce l'erronea applicazione dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, nonché contraddittorietà della motivazione.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

2. Il reato di coltivazione di piante, dalle quali è possibile trarre sostanze stupefacenti è stato oggetto di contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, chiamando più volte le Sezioni Unite a pronunciarsi su tale fattispecie.

All'esito di un articolato percorso interpretativo, il più recente e autorevole approdo della giurisprudenza è nel senso di ritenere che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente.

Non integra, tuttavia, il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Sez.

U, n. 12348 de 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624).

La giurisprudenza successiva ha dato letture del suddetto principio non sempre conformi.

Si è così affermato di non poter ricondurre alla nozione di coltivazione domestica non punibile la messa a coltura di undici piantine di marijuana, non potendosi ritenere che la condotta riguardi uno scarso numero di piante, né che sia ricavabile un modestissimo quantitativo di stupefacente, risultando di per sé insufficiente la sola intenzione di destinare la coltivazione alle esigenze di consumo personale (Sez. 6, n. 3593 del 3/11/2020, dep.2021, Cannella, Rv. 280592).

In senso contrario, tuttavia, è stato anche affermato che integra una coltivazione domestica non punibile la messa a coltura di undici piantine di marijuana, collocate in vasi all'interno di un'abitazione, senza la predisposizione di accorgimenti, come impianti di irrigazione e/o di illuminazione, finalizzati a rafforzare la produzione, le quali, in relazione al grado di sviluppo raggiunto, avrebbero consentito l'estrazione di un quantitativo minimo di sostanze stupefacente ragionevolmente destinata all'uso personale dell'imputato. (Sez. 6, n. 6599 del 5/11/2020, dep. 2021, Serafini, Rv. 280786).

Da una ricognizione dell'ampia giurisprudenza della Corte in materia, risulta che l'inoffensività della condotta è stata ritenuta 1) a fronte del fatto che l'agente fosse un assuntore abituale; 2) che non vi fossero elementi idonei a ritenere la destinazione alla cessione a terzi; 3) che la coltivazione avesse ad oggetto un numero limitato di piante e fosse svolta senza l'adozione di alcuna particolare tecnica atta ad ottenere un quantitativo apprezzabile di stupefacente.

Dall'applicazione di tali criteri al caso di specie discende l'inoffensività della condotta, posto che è stato riconosciuto l'uso personale della sostanza rinvenuta e che non vi sono elementi idonei a sostenere una destinazione anche a terzi del prodotto della coltivazione: ciò in considerazione del modesto numero di piante, del mancato rinvenimento di materiale destinato al confezionamento e alla pesatura delle dosi nonché di una contabilità per il conteggio delle dosi vendute, della ridotta presenza di accorgimenti tecnici idonei ad aumentare la capacità produttiva.

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BOLOGNA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo di impugnazione - si tratta di appello convertito ai sensi dell'art. 443 cod. proc. pen. - il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ne lamenta il proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., invocando l'assoluzione dal reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. pen. perché il fatto non sussiste. Evidenzia, in particolare, la totale assenza di indici rivelatori della destinazione a terzi della sostanza coltivata, volta all'esclusivo uso personale dell'imputato. 1.2. In data 13 marzo 2025, il difensore ha fatto pervenire motivi nuovi con cui deduce l'erronea applicazione dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, nonché contraddittorietà della motivazione. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. 2. Il reato di coltivazione di piante, dalle quali è possibile trarre sostanze stupefacenti è stato oggetto di contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, chiamando più volte le Sezioni Unite a pronunciarsi su tale fattispecie. All'esito di un articolato percorso interpretativo, il più recente e autorevole approdo della giurisprudenza è nel senso di ritenere che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente. Non integra, tuttavia, il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Sez. U, n. 12348 de 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624). La giurisprudenza successiva ha dato letture del suddetto principio non sempre conformi. Si è così affermato di non poter ricondurre alla nozione di coltivazione domestica non punibile la messa a coltura di undici piantine di marijuana, non potendosi ritenere che la condotta riguardi uno scarso numero di piante, né che sia ricavabile un modestissimo quantitativo di stupefacente, risultando di per sé insufficiente la sola intenzione di destinare la coltivazione alle esigenze di consumo personale (Sez. 6, n. 3593 del 3/11/2020, dep.2021, Cannella, Rv. 280592). In senso contrario, tuttavia, è stato anche affermato che integra una coltivazione domestica non punibile la messa a coltura di undici piantine di marijuana, collocate in vasi all'interno di un'abitazione, senza la predisposizione di accorgimenti, come impianti di irrigazione e/o di illuminazione, finalizzati a rafforzare la produzione, le quali, in relazione al grado di sviluppo raggiunto, avrebbero consentito l'estrazione di un quantitativo minimo di sostanze stupefacente ragionevolmente destinata all'uso personale dell'imputato. (Sez. 6, n. 6599 del 5/11/2020, dep. 2021, Serafini, Rv. 280786). Da una ricognizione dell'ampia giurisprudenza della Corte in materia, risulta che l'inoffensività della condotta è stata ritenuta 1) a fronte del fatto che l'agente fosse un assuntore abituale; 2) che non vi fossero elementi idonei a ritenere la destinazione alla cessione a terzi; 3) che la coltivazione avesse ad oggetto un numero limitato di piante e fosse svolta senza l'adozione di alcuna particolare tecnica atta ad ottenere un quantitativo apprezzabile di stupefacente. Dall'applicazione di tali criteri al caso di specie discende l'inoffensività della condotta, posto che è stato riconosciuto l'uso personale della sostanza rinvenuta e che non vi sono elementi idonei a sostenere una destinazione anche a terzi del prodotto della coltivazione: ciò in considerazione del modesto numero di piante, del mancato rinvenimento di materiale destinato al confezionamento e alla pesatura delle dosi nonché di una contabilità per il conteggio delle dosi vendute, della ridotta presenza di accorgimenti tecnici idonei ad aumentare la capacità produttiva. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatt
Sentenza Cassazione n. 27393/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris