Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2018/2026
ECLI:EU:C:2026:108
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0092_RES
Causa C‑92/23
Commissione europea
contro
[OSCURATO:PERSONA] della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2026
«Inadempimento di uno Stato – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Spettro radio – Direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/77/CE e (UE) 2018/1972 – Diritti d’uso individuali – Normativa e decisioni amministrative nazionali che privano una radio commerciale della possibilità di trasmettere i propri contenuti su una frequenza radio FM terrestre analogica – Principi di proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e buon andamento dell’amministrazione – Articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà di espressione e d’informazione – Libertà dei media»
Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Quadro normativo – Direttive 2002/20, 2002/21, 2002/77 e 2018/1972 – Ambito di applicazione – Definizione delle norme relative alla concessione dei diritti d’uso delle radiofrequenze – Misure nazionali relative alla fornitura di servizi di media – Sistema che stabilisce un nesso diretto tra il diritto di fornire servizi di media radiofonici e il diritto d’uso delle radiofrequenze – Inclusione – Attuazione del quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche – Applicabilità della [OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 11 e 51, § 1; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/20, come modificata dalla direttiva 2009/140, e 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, e 2018/1972; direttiva della Commissione 2002/77)
(v. punti 74‑97)
Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2018/1972 – Ambito di applicazione ratione temporis – Applicabilità a un procedimento amministrativo in corso a partire dalla data di entrata in vigore di tale direttiva
(Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/20, come modificata dalla direttiva 2009/140, art. 5, § 2, 2
o
comma, 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, art. 9, § 1, e 2018/1972, considerando 1, art. 45, § 1, e 125)
(v. punti 102‑104)
Ricorso per inadempimento – Diritto di azione della Commissione – Ricorso avente ad oggetto una decisione individuale – Ammissibilità – Rigetto, mediante decisione giudiziaria nazionale avente autorità di cosa giudicata, dei ricorsi nazionali proposti contro una tale decisione individuale – Irrilevanza
(artt.258 e 259 TFUE)
(v. punti 115, 116, 118‑121)
Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Criteri che disciplinano l’attribuzione di diritti d’uso di radiofrequenze – Criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati – Applicabilità di detti criteri in sede di proroga di tali diritti – Normativa nazionale che prevede l’esclusione automatica di una proroga in caso di violazione ripetuta del contratto o della legislazione – Decisione fondata su tale normativa – Verifica dell’utilizzo, in occasione di tale diniego di proroga, di criteri proporzionati – Violazione di tale prescrizione, sia da parte della normativa sopra citata che da parte della decisione fondata su quest’ultima – Inadempimento
(Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/20, come modificata dalla direttiva 2009/140, art. 5, § 2, 2
o
comma, e 7, § 3, e 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, art. 9, § 1; direttiva della Commissione 2002/77, art. 4, punto 2)
(v. punti 170‑182, 209, disp. 1)
Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Autorizzazione – Direttiva 2002/20 – Termine per l’adozione delle decisioni relative alla concessione di diritti d’uso delle radiofrequenze – Principio di buon andamento dell’amministrazione – Decisione di diniego di proroga di tali diritti adottata molto tempo dopo tale termine – Inadempimento
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/20, come modificata dalla direttiva 2009/140, art. 5, § 3)
(v. punti 204‑209, disp. 1)
Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Criteri che disciplinano l’attribuzione di diritti d’uso di radiofrequenze – Criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati – Principio di proporzionalità – Motivo di nullità di un’offerta fondato su irregolarità che costituiscono errori sanabili e non significativi – Lex specialis della gara d’appalto che esclude ogni possibilità di correzione delle offerte – Inadempimento – Principio di trasparenza – Motivo di nullità di un’offerta fondato su un criterio relativo alla solidità finanziaria dei candidati non riportato nel bando di gara – Inadempimento
(Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/20, come modificata dalla direttiva 2009/140, art. 5, § 2, e 2018/1972, art. 45, § 1)
(v. punti 244‑274, 301, disp. 1)
Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Gestione delle radiofrequenze – Obbligo di provvedere alla gestione efficiente e all’uso efficace delle radiofrequenze – Principio di buon andamento dell’amministrazione – Mancanza di diligenza nell’adozione di misure relative all’assegnazione di una radiofrequenza – Inadempimento
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, art. 8, § 2, d), e art. 9, § 1]
(v. punti 283‑295, 301, disp. 1)
Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Criteri che disciplinano l’attribuzione di diritti d’uso di radiofrequenze – Principio di proporzionalità – Applicabilità di detti criteri in sede di proroga di tali diritti – Normativa nazionale che impedisce ai fornitori di servizi di media che non abbiano ottenuto la proroga del loro diritto d’uso delle radiofrequenze a causa di un’infrazione reiterata di richiedere diritti d’uso temporanei – Inadempimento
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1972, art. 45, § 1)
(v. punti 328‑330, disp. 1)
Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Libertà di espressione – Libertà dei media e libertà di radiodiffusione – Normativa nazionale che limita l’accesso delle emittenti di radiodiffusione alle radiofrequenze impedendo loro di continuare a trasmettere i propri contenuti – Limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà garantiti dalla [OSCURATO:PERSONA] – Condizioni – Normativa nazionale che prevede l’esclusione automatica di una proroga di diritti d’uso di radiofrequenze in caso di violazione ripetuta del contratto o della legislazione – Decisione fondata su tale normativa – Decisione di nullità a seguito di una gara d’appalto basata su motivi sproporzionati – Violazione del diritto alla libertà dei media – Inadempimento
([OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 11, § 2, e 52, § 1)
(v. punti 355‑381, disp. 1)
[OSCURATO:PERSONA] con un ricorso per inadempimento avente ad oggetto misure nazionali con cui un’emittente radiofonica commerciale si è vista negare la proroga del suo diritto di fornire servizi di media su una determinata frequenza radio e con le quali è stata respinta la sua candidatura a una gara d’appalto volta alla fornitura di tali servizi, la Corte, riunita in Grande Sezione, accoglie in gran parte il ricorso presentato dalla Commissione contro l’[OSCURATO:PERSONA]. In tale occasione, oltre a precisare l’ambito di applicazione del quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche (
1
), essa si pronuncia altresì sulla portata della libertà dei media, specificamente tutelata dall’articolo 11, paragrafo 2, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).
L’emittente radiofonica commerciale ungherese [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva a partire dal 1999 i suoi programmi sulla frequenza MHz 95,3 nell’area di trasmissione di Budapest ([OSCURATO:PERSONA]). Nel febbraio 2014, il Médiatanács (Consiglio per i media, [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso un contratto relativo al diritto di fornire servizi di media sulla frequenza MHz 92,9 nella stessa area di trasmissione (in prosieguo: il «contratto di radiodiffusione di [OSCURATO:PERSONA]»).
Nel novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la proroga di tale contratto. Sulla base di un’infrazione reiterata dell’obbligo di comunicare mensilmente le quote di trasmissione, previsto dalla legge ungherese sui media (
2
), il Consiglio per i media ha rifiutato di accogliere tale domanda (in prosieguo: la «decisione di diniego»).
Nel novembre 2020, il Consiglio per i media ha pubblicato il bando di gara relativo all’esercizio della possibilità di fornire servizi di media sulla frequenza MHz 92,9 (in prosieguo: il «bando di gara controverso» e la «gara d’appalto controversa»), al quale [OSCURATO:PERSONA] ha risposto. Nel marzo 2021, il Consiglio per i media ha constatato che la candidatura presentata da [OSCURATO:PERSONA] era viziata da nullità sostanziale e ha dichiarato infruttuosa la gara d’appalto controversa (in prosieguo: la «decisione di nullità»). Tale decisione era fondata su irregolarità relative al palinsesto presentato da [OSCURATO:PERSONA] e sull’esistenza di un patrimonio netto negativo nei conti di quest’ultima, che non consentivano, secondo tale organo, di garantire la presenza sul mercato dei media di un’emittente radiofonica stabile e prevedibile nel suo funzionamento.
Sia la decisione di diniego che la decisione di nullità (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni controverse») sono state impugnate da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi ai giudici ungheresi, che le hanno confermate. Inoltre, l’eccezione di incostituzionalità sollevata da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi all’Alkotmánybíróság (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]) è stata respinta.
Ritenendo che, alla luce delle decisioni controverse e di diverse disposizioni della normativa nazionale su cui tali decisioni si fondavano (in prosieguo: le «misure nazionali controverse»), l’[OSCURATO:PERSONA] fosse venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione (
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), la Commissione ha presentato un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 258 TFUE.
Valutazione della Corte
Sull’applicabilità del quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche e della [OSCURATO:PERSONA] via preliminare, la Corte ricorda che tale quadro istituisce un regime armonizzato nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica allo scopo di garantire la realizzazione di un mercato interno in tale settore. A tal fine esso definisce, in particolare, le norme relative alla concessione di diritti d’uso delle radiofrequenze.
Nel caso di specie, se è vero che le misure nazionali controverse riguardano la fornitura di servizi di media, gli elementi del fascicolo trasmesso alla Corte consentono tuttavia di constatare che tali misure nazionali riguardano anche la concessione di diritti d’uso delle frequenze radio. La Corte constata a tal proposito che il sistema ungherese di concessione di diritti relativi alla fornitura di servizi di media radiofonici e all’uso delle frequenze radio è concepito e configurato in modo tale che tali diritti sono direttamente collegati. Di conseguenza, qualsiasi misura nazionale relativa alla concessione di diritti relativi alla fornitura di siffatti servizi, quali le misure nazionali controverse, produce necessariamente effetti sui diritti d’uso delle radiofrequenze e rientra nell’ambito di applicazione materiale del quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche.
Inoltre, poiché le misure nazionali controverse costituiscono un’attuazione del quadro normativo dell’Unione, nell’adozione di tali misure l’[OSCURATO:PERSONA] era tenuta a rispettare i diritti fondamentali garantiti dalla [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, il diritto alla libertà di espressione e d’informazione sancito dal suo articolo 11.
Da tutte queste considerazioni consegue che le misure nazionali controverse possono essere oggetto di un controllo alla luce sia del quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche che della [OSCURATO:PERSONA].
Sulle censure relative all’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media e alla decisione di diniego
Nel merito, la Corte constata che l’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media (in prosieguo: la «disposizione nazionale controversa») prevede che il diritto di fornire servizi di media non possa essere prorogato, in particolare, qualora, con decisione definitiva del Consiglio per i media, il fornitore interessato sia stato riconosciuto colpevole di violazioni ripetute o gravi del contratto in questione o delle disposizioni della legge sulla libertà di stampa (
4
) o della legge sui media. Dalle spiegazioni e dai documenti forniti dalle parti risulta che tale disposizione è applicata e interpretata in modo tale da non lasciare al Consiglio per i media, in sede di adozione delle decisioni relative alle domande di proroga del diritto di fornire servizi di media, quali la decisione di diniego, alcun margine di discrezionalità per valutare la gravità delle infrazioni commesse dal fornitore interessato e il carattere reiterato di tali infrazioni. Pertanto, l’esame della censura relativa a una violazione del principio di proporzionalità impone di verificare la fondatezza dell’argomentazione concernente la violazione di tale principio non da parte del Consiglio per i media, ma da parte della disposizione nazionale controversa.
In primo luogo, la Corte esamina quindi la disposizione nazionale controversa alla luce del principio di proporzionalità (
5
). Infatti, dalle disposizioni applicabili del quadro normativo dell’Unione discende che i diritti d’uso delle radiofrequenze devono essere attribuiti sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, anche al momento della loro proroga.
Nel caso di specie, la disposizione nazionale controversa ha l’effetto di privare automaticamente alcuni fornitori della possibilità di ottenere la proroga del loro diritto di fornire servizi di media, che riguarda anche l’uso di una frequenza radio. Tale disposizione contribuisce quindi alla definizione dei criteri applicabili, nel diritto ungherese, all’attribuzione di diritti d’uso delle radiofrequenze e deve quindi conformarsi alle prescrizioni summenzionate e, in particolare, a quella relativa alla proporzionalità di siffatti criteri. La Corte osserva che la disposizione nazionale controversa non prevede che l’esistenza di violazioni pregresse del contratto di radiodiffusione in questione o della normativa costituisca un criterio da prendere in considerazione, ma che una proroga di diritti di fornire servizi di media sia automaticamente esclusa per i fornitori che abbiano commesso una tale violazione in modo reiterato, cosicché l’applicazione di tale disposizione ha l’effetto di impedire a tali fornitori di continuare a trasmettere i propri contenuti su una frequenza radio. Pertanto, un tale diniego di proroga può essere proporzionato solo qualora si accerti, caso per caso (
6
), che, tenuto conto della gravità di tale infrazione, detto diniego è necessario per garantire il raggiungimento dell’obiettivo consistente nell’uso efficace e nella gestione efficiente delle radiofrequenze. Di conseguenza, imponendo al Consiglio per i media di rifiutare, automaticamente e in ogni caso, la proroga del diritto di fornire servizi di media qualora il fornitore interessato abbia commesso un’infrazione reiterata, senza accordargli alcun margine di discrezionalità per effettuare le verifiche in questione, la disposizione nazionale controversa viola il requisito il base al quale la proroga dei diritti d’uso delle radiofrequenze dev’essere fondata su criteri proporzionati (
7
).
In secondo luogo, la Corte esamina la decisione di diniego del Consiglio per i media alla luce del principio di non discriminazione e constata che, al riguardo, la Commissione non ha fornito elementi di prova che consentano di stabilire che la decisione di diniego abbia comportato una discriminazione a danno di [OSCURATO:PERSONA].
In terzo luogo, la Corte esamina la censura sollevata dalla Commissione relativa alla mancata adozione in tempo utile della decisione di diniego. Dopo aver ricordato che il procedimento che ha portato all’adozione di tale decisione è soggetto al quadro normativo dell’Unione, la Corte constata che, nel caso di specie, la decisione di diniego è stata adottata dieci mesi dopo la presentazione della domanda di [OSCURATO:PERSONA] diretta alla proroga del suo diritto di fornire servizi di media. Pertanto, adottando la decisione di diniego molto tempo dopo la scadenza del termine previsto di sei settimane e in assenza di una spiegazione ragionevole a giustificazione di un tale ritardo, il Consiglio per i media ha violato l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva «autorizzazioni», nonché il principio di buon andamento dell’amministrazione a cui uno Stato membro è tenuto quando attua il diritto dell’Unione.
Sulle censure relative alla gara d’appalto controversa e alla decisione di nullità
Per quanto riguarda il bando di gara controverso e la decisione di nullità, in primo luogo, la Corte esamina innanzitutto le censure della Commissione secondo le quali i tre motivi di nullità sulla base dei quali è stata respinta la candidatura di [OSCURATO:PERSONA] sono contrari ai principi di proporzionalità e di trasparenza, cosicché sia la decisione di nullità che, se del caso, la
lex specialis
della gara d’appalto controversa si cui si è fondata la sua adozione sarebbero anch’esse contrarie a tali principi (
8
).
Per quanto riguarda, in primo luogo, i motivi di nullità relativi ad alcune irregolarità nell’offerta di [OSCURATO:PERSONA], la Corte rileva che, quando si tratta di errori di lieve entità, la cui correzione non avrebbe avuto alcuna incidenza sugli elementi sostanziali della sua candidatura e non avrebbe quindi compromesso l’obbligo di una valutazione equa e non discriminatoria dei candidati, l’impossibilità per il Consiglio per i media di invitare il candidato interessato a correggere siffatti errori appare sproporzionata. Infatti, le irregolarità in questione sembrano errori rimediabili e non significativi che avrebbero dovuto poter essere oggetto di correzione. Pertanto, la decisione di nullità che, sulla base della
lex specialis
della gara d’appalto controversa che escludeva ogni possibilità di correzione delle offerte, ha dichiarato la nullità dell’offerta di [OSCURATO:PERSONA] a causa di tali irregolarità è sproporzionata.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, il motivo di nullità vertente sul piano aziendale e finanziario di [OSCURATO:PERSONA], la Corte dichiara che l’utilizzo, quale motivo di nullità relativo all’inidoneità del candidato al raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla gara d’appalto controversa, di un criterio di solidità finanziaria dei candidati, sebbene esso non rientri tra i criteri relativi a tale solidità stabiliti dal citato bando di gara e non possa essere ragionevolmente dedotto da alcuna norma di quest’ultimo, non rispetta gli obblighi relativi al principio di trasparenza, quali precisati dalla giurisprudenza della Corte.
Inoltre, la Corte constata che le attività di [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 1999, nonché il suo modello commerciale basato in particolare sulle sponsorizzazioni e sulle sovvenzioni, dimostrano che l’incapacità di [OSCURATO:PERSONA] di coprire le proprie spese con il suo solo fatturato netto non le ha impedito di esercitare la propria attività in modo stabile e di rispettare le condizioni connesse ai diritti d’uso delle radiofrequenze a cui era soggetta. Pertanto, la Corte dichiara fondata la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità.
In secondo luogo, sulla base dell’obbligo di provvedere a una gestione efficiente e un utilizzo efficace delle radiofrequenze (
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), la Corte accoglie la censura della Commissione relativa alla mancata adozione in tempo utile della decisione di nullità. Al riguardo, la Corte constata che, in sede di adozione delle misure relative all’assegnazione della frequenza MHz 92,9, il Consiglio per i media ha mancato di diligenza e ha così compromesso l’efficienza della gestione e l’efficacia dell’utilizzo dello spettro radio che era tenuto ad assicurare. Infatti, se la decisione di diniego non fosse stata adottata con un ritardo di otto mesi, il Consiglio per i media avrebbe potuto avviare e chiudere la gara d’appalto relativa al diritto di fornire servizi di media sulla frequenza MHz 92,9 prima della scadenza del contratto di radiodiffusione di [OSCURATO:PERSONA], garantendo in tal modo l’utilizzo continuativo di tale radiofrequenza.
Di conseguenza, per quanto riguarda le censure relative alla gara d’appalto controversa e alla decisione di nullità, la Corte conclude, da un lato, che l’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in quanto, nella gara d’appalto controversa e nella decisione di nullità, il Consiglio per i media ha subordinato la concessione dei diritti d’uso dello spettro radio a requisiti sproporzionati, non ha preliminarmente stabilito i criteri di concessione di tali diritti, non ha previsto alcun margine di discrezionalità che consentisse di valutare la gravità e la rilevanza degli errori che potessero eventualmente viziare le domande presentate dai candidati e influire sull’esclusione di questi ultimi, e non ha tenuto conto dell’importanza trascurabile degli errori da cui sarebbe viziata l’offerta presentata da [OSCURATO:PERSONA]. Dall’altro lato, essa considera che la mancata organizzazione di una procedura di concessione della frequenza MHz 92,9 entro il termine utile per consentire l’adozione di una decisione prima della data di scadenza dei diritti di [OSCURATO:PERSONA] all’uso di tale frequenza radio costituisce anch’essa una violazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA].
Sulle censure relative all’articolo 65, paragrafo 11, della legge sui media
La Corte rileva che, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 11, della legge sui media, qualora il diritto di fornire servizi di media radiofonici lineari scada dopo essere già stato prorogato una volta dal Consiglio per i media e sia già stata avviata la procedura di gara relativa alla possibilità di fornire servizi di media, il Consiglio per i media può stipulare con il fornitore di servizi di media precedentemente titolare del diritto, e su richiesta del medesimo, un contratto amministrativo temporaneo della durata massima di 60 giorni.
La Corte constata, in primo luogo, che la Commissione non ha dimostrato che tale disposizione violi il principio di non discriminazione. Infatti, il regime relativo alla concessione del diritto di fornire servizi di media sulla base di un contratto amministrativo temporaneo, da un lato, e il regime relativo alla concessione di tale diritto sulla base di un contratto di radiodiffusione concluso a seguito di una gara d’appalto, dall’altro, non sono comparabili. Il primo riguarda una situazione molto particolare per la quale detta disposizione mira a garantire un uso ininterrotto di una radiofrequenza fino a quando non sia conclusa la procedura di gara volta alla concessione di un nuovo diritto di fornire servizi di media su tale radiofrequenza. Una tale situazione, che presenta un carattere transitorio e d’urgenza, è quindi diversa da quella in cui un diritto di fornire servizi di media viene attribuito nell’ambito di una gara d’appalto, che non presenta un tale carattere.
Per contro, per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento della Commissione fondato sul principio di proporzionalità, la Corte considera che, al pari dell’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media, che priva i fornitori che abbiano commesso un’infrazione reiterata della possibilità di ottenere la proroga del loro diritto di fornire servizi di media, l’articolo 65, paragrafo 11, della legge sui media è contrario al principio di proporzionalità (
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), in quanto priva tali fornitori della possibilità di concludere un contratto amministrativo temporaneo.
Sulle censure relative a una violazione dell’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, per quanto riguarda le emittenti di radiodiffusione, quali le emittenti radiofoniche, l’articolo 11, paragrafo 2, della [OSCURATO:PERSONA] tutela specificamente la libertà dei media, che è associata alla libertà di radiodiffusione e che comprende non solo il diritto di comunicare informazioni ma anche, e in modo indissociabile, il diritto di utilizzare qualsiasi mezzo appropriato per diffondere informazioni e farle pervenire al maggior numero possibile di destinatari. Tra questi mezzi di diffusione rientra lo spettro radio che, tenuto conto del ruolo essenziale che i media audiovisivi, quali la radio e la televisione, svolgono per quanto riguarda la formazione dell’opinione pubblica, costituisce un canale essenziale per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e d’informazione. La concessione dei diritti d’uso delle frequenze radio ha quindi un impatto diretto sul diritto di fornire liberamente informazioni e sul diritto di ricevere informazioni. In tale contesto, la Corte rileva che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (
11
) conferma che la libertà di espressione e d’informazione riguarda non solo il contenuto delle informazioni, ma anche i mezzi della loro diffusione. Pertanto, qualsiasi misura nazionale che limiti o restringa l’accesso degli organismi di radiodiffusione alle frequenze radio può comportare un’ingerenza nel loro diritto alla libertà dei media associata alla libertà di radiodiffusione e rientra, pertanto, nell’ambito di applicazione dell’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA].
Nel caso di specie, l’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media, nella misura in cui ha l’effetto di limitare l’accesso delle emittenti di radiodiffusione alle frequenze radio impedendo loro di continuare a trasmettere i propri contenuti radiofonici su una frequenza radio, comporta un’ingerenza nel loro diritto di esercitare la libertà di radiodiffusione, anche se tali emittenti mantengono la possibilità di trasmettere i propri contenuti su Internet. Infatti, a prescindere dal fatto che la radiodiffusione su Internet costituisca un mezzo di comunicazione equivalente alla radiodiffusione su frequenze analogiche, in tal modo si impedisce a tali emittenti di perseguire strategie operative e commerciali collaudate ed esse devono, in ogni caso, ricostituire il proprio pubblico.
Per quanto riguarda il carattere motivato dell’ingerenza constatata, la Corte ricorda che, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà garantiti dalla [OSCURATO:PERSONA] devono essere previste dalla legge, rispettare il contenuto essenziale di tali diritti e libertà e, nel rispetto del principio di proporzionalità, essere necessarie e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. Tali limitazioni non possono eccedere quelle previste dall’articolo 10, paragrafo 2, CEDU (
12
). Al riguardo, essa ricorda inoltre che l’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA] costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e pluralista e fa parte dei valori sui quali, a norma dell’articolo 2 TUE, l’Unione è fondata. Le ingerenze nei diritti e nelle libertà garantiti devono quindi, in un simile contesto, essere limitate allo stretto necessario, il che implica che l’obiettivo perseguito non possa ragionevolmente essere raggiunto in modo altrettanto efficace con altri mezzi meno lesivi di tali diritti e libertà.
In tale contesto, l’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media, che prevede un motivo di diniego di proroga dei diritti d’uso delle frequenze radio e costituisce una siffatta ingerenza, può essere giustificato solo se, in particolare, tale rifiuto non ecceda quanto necessario per raggiungere l’obiettivo di interesse generale perseguito da tale disposizione della legge sui media e se tale ingerenza si limiti allo stretto necessario. Orbene, risulta che detta disposizione eccede quanto necessario per realizzare l’obiettivo di interesse generale da essa perseguito (
13
) alla luce delle prescrizioni delle direttive applicabili. Di conseguenza, l’ingerenza che essa comporta non può essere considerata proporzionata. Pertanto, non accordando al Consiglio per i media alcun margine di discrezionalità per valutare, in sede di esame delle domande di proroga del diritto di fornire servizi di media presentate dai fornitori che hanno commesso un’infrazione reiterata, la gravità di tale infrazione e la sua congruità rispetto all’ingerenza che il rifiuto della proroga comporta nei diritti e nelle libertà sanciti dall’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media può portare all’adozione di decisioni contrarie a tale articolo 11, di cui la decisione di diniego costituisce un esempio. Nelle circostanze del caso (
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), non si può ragionevolmente sostenere che l’infrazione constatata nella decisione di diniego sia di gravità tale da rendere necessario il rifiuto di prorogare il diritto di [OSCURATO:PERSONA] di fornire servizi di media al fine di garantire il raggiungimento dell’obiettivo sopra menzionato. Di conseguenza, la decisione di diniego è sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito e alla gravità dell’ingerenza che essa comporta nel diritto alla libertà dei media di [OSCURATO:PERSONA] cosicché, indipendentemente dal contesto in cui tale decisione si inserisce, essa viola l’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA].
Tale constatazione vale anche per quanto riguarda la decisione di nullità, che ha avuto l’effetto di privare [OSCURATO:PERSONA] della possibilità di vedersi attribuire diritti d’uso della frequenza MHz 92,9 e, di conseguenza, di limitare il suo accesso allo spettro radio, impedendole in tal modo di continuare a trasmettere i propri contenuti. Infatti, i motivi di nullità su cui si fonda tale decisione sono in egual misura sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito e non possono, pertanto, giustificare l’ingerenza che essa comporta nel diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla libertà dei media. A tal proposito, le infrazioni e le mancanze contestate a [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie, che sono alla base tanto della decisione di diniego quanto della decisione di nullità e che hanno concretamente impedito a tale emittente radiofonica di proseguire la propria attività nel settore della radiodiffusione, si riferiscono o a imprecisioni di lieve entità di natura formale o ad aspetti che, di per sé, non dovrebbero comportare l’impossibilità, per una radio, di proseguire la propria attività.
La Corte dichiara pertanto che l’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA], a causa, da un lato, dell’adozione della decisione di diniego e dell’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media e, dall’altro, dell’adozione della decisione di nullità e della gara d’appalto controversa.
(
1
) Il contesto normativo comune ai servizi di comunicazione elettronica, alle reti di comunicazione elettronica nonché alle risorse e ai servizi correlati, in vigore fino al 21 dicembre 2020, era costituito dalla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (
GU 2002, L 108, pag. 33
), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (
GU 2009, L 337, pag. 37
) (in prosieguo: la «direttiva “quadro”»), nonché dalle quattro direttive particolari che la accompagnano, tra cui la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (
GU 2002, L 108, pag. 21
), come modificata dalla direttiva 2009/140 (in prosieguo: la «direttiva “autorizzazioni”»), che erano integrate dalla direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (
GU 2002, L 249, pag. 21
; in prosieguo: la «direttiva “concorrenza”»). Le direttive «quadro» e «autorizzazioni» sono state abrogate dalla direttiva 2018/1972 [direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (
GU 2018, L 321, pag. 36
) (in prosieguo, congiuntamente alla direttiva «concorrenza»: il «quadro normativo dell’Unione»)].
(
2
) Médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (legge n. CLXXXV, del 2010, in materia di servizi di media e mezzi di comunicazione di massa,
[OSCURATO:PERSONA]
2010/202.; in prosieguo: la «legge sui media»).
(
3
) In particolare, la Commissione ritiene che l’[OSCURATO:PERSONA] sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di diverse disposizioni della direttiva «autorizzazioni» e della direttiva «quadro», di una disposizione della direttiva «concorrenza» e di una disposizione della direttiva 2018/1972, dei principi di proporzionalità, non discriminazione e leale cooperazione, nonché dell’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA].
(
4
) Sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (legge n. CIV., del 2010, sulla libertà di stampa e sulle norme fondamentali relative ai contenuti mediatici,
[OSCURATO:PERSONA]
2010/170.).
(
5
) Come previsto dagli articoli 5 e 7 della direttiva «autorizzazioni», dall’articolo 4 della direttiva «concorrenza» e dall’articolo 9 della direttiva «quadro».
(
6
) Tenendo conto, in particolare, della natura dell’infrazione reiterata commessa e delle circostanze particolari del caso concreto che incidono sulla determinazione, in sede di esame di una domanda di proroga del diritto di fornire servizi di media, della gravità di tale infrazione e delle conseguenze che detta infrazione comporta sull’accesso, da parte del fornitore interessato, alle radiofrequenze ai fini della trasmissione di contenuti.
(
7
) Tale requisito deriva dall’articolo 4, punto 2, della direttiva «concorrenza», dall’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, e dall’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva «autorizzazioni», nonché dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva «quadro».
(
8
) Principi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva «autorizzazioni» e all’articolo 45 della direttiva 2018/1972.
(
9
) Tale obbligo deriva dall’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva «quadro» e dal principio di buon andamento dell’amministrazione.
(
10
) Tale principio risulta dall’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2018/1972.
(
11
) Di cui occorre tenere conto, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA], nell’interpretazione del suo articolo 11, che corrisponde all’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).
(
12
) Fatte salve le restrizioni che il diritto della concorrenza dell’Unione può apportare alla facoltà degli Stati membri di istituire i regimi di autorizzazione di cui al all’articolo 10, paragrafo 1, terza frase, CEDU.
(
13
) Vale a dire promuovere la concorrenza incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze.
(
14
) Tali circostanze sono le seguenti: in primo luogo, l’infrazione reiterata alla base di tale decisione deriva non da una violazione degli obblighi a carico di [OSCURATO:PERSONA] in materia di quote di trasmissione imposte dal diritto ungherese, bensì solo dalla violazione dell’obbligo di comunicare i dati relativi a tali quote. In secondo luogo, nel corso dei procedimenti sanzionatori precedenti all’adozione di tali decisioni, [OSCURATO:PERSONA] si è conformata a tale obbligo fornendo al Consiglio per i media tutti i dati rilevanti. In terzo luogo, tali dati non hanno rivelato l’inosservanza, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di dette quote. In quarto luogo, tale emittente radiofonica ha pagato le ammende inflitte in dette decisioni. In quinto luogo, dal 31 maggio 2017, data dell’infrazione reiterata che ha determinato il rifiuto della proroga del diritto di [OSCURATO:PERSONA] di fornire servizi di media, fino alla data della decisione di diniego, vale a dire l’8 settembre 2020, tale emittente radiofonica non ha violato né detto obbligo né gli obblighi relativi alle quote di trasmissione imposti dal diritto ungherese. Inoltre, dal fascicolo sottoposto alla Corte non risulta che [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso alcuna infrazione dal 31 maggio 2017.